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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04511/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca delle sospensioni condizionali delle pene concesse a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Napoli del . 5/09/2006, irrevocabile il 4/10/2006, e del 27/02/2008, irrevocabile il 13/05/2008, e con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/03/2008, irrevocabile il 30/05/2008.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione.

Lamentano i difensori che l'ordinanza impugnata, pur avendo disposto di fatto la revoca in applicazione della disciplina prevista dagli artt. 168, comma 3, e 164 cod. pen. non ha dato atto di avere effettuato il controllo ex actis, ossia di avere verificato se i precedenti penali ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale della pena, come richiesto, ai fini della revoca ai sensi dei suddetti articoli, dalla giurisprudenza di legittimità (nello specifico da Sezioni Unite n. 37345 del 2015); e in particolare di avere verificato se nel momento in cui è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di condanna - causa di revoca delle sospensioni erano già intervenute le sentenze di condanna sub 1), 2) e 3) e, quindi, erano già in essere le condizioni che avrebbero dovuto indurre il giudice della cognizione alla revoca dei benefici concessi, senza possibilità di recupero in executivis, come poi avvenuto con l'ordinanza impugnata.

I difensori insistono pertanto per l'annullamento di detta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Invero, l'ordinanza impugnata, con riguardo alle sospensioni condizionali delle pene concesse con le sentenze del Tribunale di Napoli del 5/09/06, irrevocabile il 4/10/06, e del 27/02/08, irrevocabile il 13/05/08, rileva che [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della Corte di appello di Napoli è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., accertato ad aprile 2009 con condotta perdurante, e 171 ter

I. n. 633 del 1941, aggravato dall'art. 7 d.

I. n. 152 del 1991, commesso a dicembre del 2008, e condannato, previo riconoscimento tra i reati del vincolo della continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione; e che, pertanto, sussiste il presupposto di revoca della sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo il suddetto commesso entro i cinque anni dal passaggio in giudicato delle sentenze accordanti il beneficio ulteriori delitti per i quali ha riportato condanna a pena detentiva.

Quanto alla ulteriore sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/03/2008, irrevocabile il 30/05/2008, rileva la stessa ordinanza che: - trattandosi di terza concessione del beneficio, si è incorsi nella violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.; - al riguardo va specificato che il riconoscimento non era illegittimo ab origine perché all'atto della sentenza che lo ha accordato non era ancora irrevocabile la decisione che lo aveva concesso per la seconda volta (sentenza sub 2 del casellario) e il cumulo delle condanne inflitte (sub 1 e 3) non superava il limite dei due anni di reclusione; - ciò priva di rilevanza i riferimenti fatti dalla difesa ai limiti che incontra l'intervento «demolitivo» del giudice del giudice dell'esecuzione di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 37345/2015.

Conclude detta ordinanza con l'evidenziare che, in disparte i presupposti di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen., la concessione della sospensione condizionale della pena della sentenza in esame avrebbe dovuto essere revocata anche ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., essendo stati commessi i reati di cui all'ultimo giudicato in ordine di tempo nei cinque anni dalla irrevocabilità di detta sentenza.

Dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, evidenziano come in relazione a tutte e tre le ipotesi non sia pertinente il riferimento alla pronuncia Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc.

Longo, Rv. 264381, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

E ciò perché si tratterebbe di tre revoche di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per cui non si porrebbe il problema della conoscibilità da parte del giudice della cognizione; e perché, inoltre, con riguardo alla terza revoca la sopravvenuta illegittimità, dovuta al fatto che la seconda sentenza con la quale il beneficio era concesso era divenuta irrevocabile solo successivamente alla terza concessione, consente di escludere, da un lato, che la condizione ostativa fosse maturata e, dall'altro, che il giudice della cognizione potesse essere a conoscenza di tale causa in quanto inesistente al momento della concessione della ulteriore sospensione condizionale della pena.

Il ricorso, insistendo sui rilievi difensivi con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli già risulta essersi confrontato e invocando nuovamente l'applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite Longo, incorre non solo nella aspecificità, ma nella manifesta infondatezza.

2. Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca delle sospensioni condizionali delle pene concesse a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Napoli del . 5/09/2006, irrevocabile il 4/10/2006, e del 27/02/2008, irrevocabile il 13/05/2008, e con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/03/2008, irrevocabile il 30/05/2008. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamentano i difensori che l'ordinanza impugnata, pur avendo disposto di fatto la revoca in applicazione della disciplina prevista dagli artt. 168, comma 3, e 164 cod. pen. non ha dato atto di avere effettuato il controllo ex actis, ossia di avere verificato se i precedenti penali ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale della pena, come richiesto, ai fini della revoca ai sensi dei suddetti articoli, dalla giurisprudenza di legittimità (nello specifico da Sezioni Unite n. 37345 del 2015); e in particolare di avere verificato se nel momento in cui è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di condanna - causa di revoca delle sospensioni erano già intervenute le sentenze di condanna sub 1), 2) e 3) e, quindi, erano già in essere le condizioni che avrebbero dovuto indurre il giudice della cognizione alla revoca dei benefici concessi, senza possibilità di recupero in executivis, come poi avvenuto con l'ordinanza impugnata. I difensori insistono pertanto per l'annullamento di detta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Invero, l'ordinanza impugnata, con riguardo alle sospensioni condizionali delle pene concesse con le sentenze del Tribunale di Napoli del 5/09/06, irrevocabile il 4/10/06, e del 27/02/08, irrevocabile il 13/05/08, rileva che [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della Corte di appello di Napoli è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., accertato ad aprile 2009 con condotta perdurante, e 171 ter I. n. 633 del 1941, aggravato dall'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, commesso a dicembre del 2008, e condannato, previo riconoscimento tra i reati del vincolo della continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione; e che, pertanto, sussiste il presupposto di revoca della sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo il suddetto commesso entro i cinque anni dal passaggio in giudicato delle sentenze accordanti il beneficio ulteriori delitti per i quali ha riportato condanna a pena detentiva. Quanto alla ulteriore sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/03/2008, irrevocabile il 30/05/2008, rileva la stessa ordinanza che: - trattandosi di terza concessione del beneficio, si è incorsi nella violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.; - al riguardo va specificato che il riconoscimento non era illegittimo ab origine perché all'atto della sentenza che lo ha accordato non era ancora irrevocabile la decisione che lo aveva concesso per la seconda volta (sentenza sub 2 del casellario) e il cumulo delle condanne inflitte (sub 1 e 3) non superava il limite dei due anni di reclusione; - ciò priva di rilevanza i riferimenti fatti dalla difesa ai limiti che incontra l'intervento «demolitivo» del giudice del giudice dell'esecuzione di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 37345/2015. Conclude detta ordinanza con l'evidenziare che, in disparte i presupposti di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen., la concessione della sospensione condizionale della pena della sentenza in esame avrebbe dovuto essere revocata anche ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., essendo stati commessi i reati di cui all'ultimo giudicato in ordine di tempo nei cinque anni dalla irrevocabilità di detta sentenza. Dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, evidenziano come in relazione a tutte e tre le ipotesi non sia pertinente il riferimento alla pronuncia Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. E ciò perché si tratterebbe di tre revoche di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per cui non si porrebbe il problema della conoscibilità da parte del giudice della cognizione; e perché, inoltre, con riguardo alla terza revoca la sopravvenuta illegittimità, dovuta al fatto che la seconda sentenza con la quale il beneficio era concesso era divenuta irrevocabile solo successivamente alla terza concessione, consente di escludere, da un lato, che la condizione ostativa fosse maturata e, dall'altro, che il giudice della cognizione potesse essere a conoscenza di tale causa in quanto inesistente al momento della concessione della ulteriore sospensione condizionale della pena. Il ricorso, insistendo sui rilievi difensivi con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli già risulta essersi confrontato e invocando nuovamente l'applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite Longo, incorre non solo nella aspecificità, ma nella manifesta infondatezza. 2. Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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