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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15090/2026

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o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n.9473/2021 depositata il 26/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è aggiudicata, in data 22 aprile 2009, la garaindetta dal Comune di Marsala per la gestione del servizio di sosta apagamento nelle aree individuate dall’ente, sottoscrivendo il relativocontratto di appalto (rep. n. 11228).

Nell’esecuzione del rapporto, l’ATOTerra dei Fenici, per conto del Comune, le ha notificato l’avviso diaccertamento TARSU n. 70600 del 26 ottobre 2012, relativo all’annod’imposta 2010, per un importo di € 18.553,00.2.

La società ha impugnato tale atto dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Trapani, deducendo molteplici profili di illegittimitàdell’imposizione, sostenendo tra l’altro l’intervenuta abolizione della TARSU,l’assenza del presupposto impositivo – poiché semplice gestore del servizioe non detentore delle aree – nonché l’onerosità già assorbita nel canonecontrattuale.3.

Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n.1007/2016 della CTP di Trapani, che ha respinto il ricorso dellacontribuente, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento.4.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello innanzialla [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, reiterando le censuregià formulate in primo grado e ribadendo la mancanza sia del presuppostoimpositivo previsto dall’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, sia della disponibilitàdelle aree, rimaste nella disponibilità degli automobilisti e del Comune, conla mera concessione del servizio di riscossione.

Nel corso del giudizio disecondo grado, la società ha anche depositato due sentenze della stessaCommissione Tributaria Regionale (nn. 5063 e 5064 del 26 agosto 2019),divenute definitive, che avevano deciso su annualità diverse ma con identitàdi parti e oggetto, affermando la non debenza della TARSU in ragione deldifetto del presupposto impositivo.

La società ha chiesto quindil’applicazione del giudicato esterno.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/20265. [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, con sentenza n.9473/2021 depositata il 26 ottobre 2021, ha rigettato l’appello.

Nellamotivazione ha ritenuto applicabili all’anno 2010 i regolamenti comunaliTARSU vigenti, richiamando l’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 23/2011;affermato che la società, pur gestendo il servizio di sosta, era daconsiderarsi detentrice di fatto delle aree, in quanto le utilizzava nell’ambitodi un’attività imprenditoriale lucrativa, richiamando giurisprudenza dellaCorte di Cassazione secondo cui la mera detenzione dell’area,indipendentemente dal titolo, integra il presupposto della TARSU; ribaditola presunzione legale di produttività di rifiuti da parte dei parcheggi, inragione del loro utilizzo da parte degli utenti; omesso di pronunciarsi sullarichiesta applicazione del giudicato esterno, pur dando atto del depositodelle relative sentenze.6.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato cinque motivi (di cui il terzo articolato in sottomotivi), cui haresistito il solo Comune di Erice con controricorso.7.

La Procura generale ha depositato requisitoria scritta, con la qualeha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.8.

Successivamente, parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’error in procedendo e laviolazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., ed ilcontrasto con giudicato esterno e violazione del bis in idem, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3).1.1.

La CTR, pur avendo dato atto del deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] di duesentenze della CTR Sicilia (nn. 5065/2019 e 5066/2019) affermate comepassate in giudicato e riguardanti il medesimo rapporto d’imposta tra lestesse parti, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno e sul consequenziale obbligo di conformarsi allaNumero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026precedente decisione.

Il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovutoriconoscere l’efficacia vincolante di tali sentenze, che avrebbero escluso ladebenza della TARSU proprio in relazione al medesimo rapportocontrattuale di gestione della sosta a pagamento.1.2.

Il Comune eccepisce innanzitutto che la doglianza è inammissibile,poiché l’eccezione di giudicato esterno sarebbe stata introdottatardivamente tramite memoria, costituendo domanda nuova vietatadall’art. 57 d.lgs. 546/1992.

Aggiunge che, comunque, non vi sarebbeidentità di parti nelle sentenze invocate come giudicato, perché il [OSCURATO:PERSONA] non era parte dei procedimenti definiti con le sentenze CTR n.5065/2019 e n. 5066/2019; pertanto, mancherebbe un presuppostoessenziale per configurare un giudicato esterno opponibile.

Sottolineainoltre che il giudicato tributario resta circoscritto allo specifico annod’imposta, non potendo espandersi ad annualità diverse.1.3.

Il motivo è fondato.1.4.

Davanti alla CTR era stato espressamente eccepito il passaggio ingiudicato di due sentenze della medesima CTR Sicilia, indicate dalla parteappellata come nn. 5065 e 5066 ambedue del 2019, e ritenute concernentiil medesimo rapporto tributario intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e l’ente impositorein relazione alla debenza della TARSU per l’attività di gestione della sosta apagamento.

La contribuente aveva sostenuto che tali decisioni, ormaidefinitive, avessero già escluso l’assoggettabilità al tributo con riferimentoallo stesso rapporto contrattuale e che, pertanto, la CTR fosse tenuta aconformarsi al precedente giudicato esterno.Tuttavia, nel corpo della sentenza impugnata non è rinvenibile alcunaeffettiva statuizione sul punto.

Manca, in particolare, qualsiasi valutazionein ordine all’identità soggettiva e oggettiva delle controversie, alladefinitività delle pronunce invocate e alla loro eventuale idoneità a spiegareeffetti preclusivi nel presente giudizio.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026Neppure risultano esaminate le specifiche eccezioni formulate dalComune, il quale aveva contestato, da un lato, la tardività della deduzionedel giudicato esterno, assumendo che essa fosse stata introdotta solo conmemoria e integrasse domanda nuova vietata dall’art. 57 del d.lgs. n.546/1992 e, dall’altro, l’insussistenza dei presupposti sostanziali delgiudicato medesimo, evidenziando l’assenza di identità soggettiva tra igiudizi richiamati e quello in esame, nonché il principio secondo cui ilgiudicato tributario opera, di regola, con riferimento alle singole annualitàd’imposta.1.5.

La totale omissione di qualsiasi valutazione su tali questioni integrail denunciato vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., atteso che ilgiudice di appello non ha reso alcuna decisione, neppure implicita, su unaquestione ritualmente devoluta e potenzialmente decisiva ai fini delladefinizione della controversia.1.6.

La censura merita dunque accoglimento.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa e/o insufficientemotivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 5).La CTR, pur richiamando nella parte espositiva l’eccezione di giudicatoesterno basata sulle citate sentenze passate in giudicato, avrebbe omessoqualsiasi valutazione autonoma sulla sua applicabilità al caso concreto.

Taleomissione, secondo il ricorrente, integrerebbe un vizio motivazionale,essendo la questione idonea a definire l’intera controversia.Il Comune ribadisce che la questione del giudicato esterno erainammissibile e tardiva; pertanto, l’omessa motivazione su di essa noncostituirebbe vizio, essendo la CTR legittimata a non pronunciarsi suquestioni non ritualmente introdotte.

Inoltre, anche nel merito, il giudicatonon sarebbe applicabile per carenza di identità di parti, oggetto e annualità.2.1.

Viene riproposta la medesima questione di cui al primo motivo, masotto la diversa prospettazione dell’omesso esame di un fatto decisivo.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/20262.2.

La censura è assorbita dall’accoglimento della precedente.3.

Con il terzo motivo, articolato in tre distinti sottomotivi, si eccepiscela violazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, dell’art. 7 d.lgs n. 59 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché l’omessa,errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversiaai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendo che la CTR avrebbeerroneamente qualificato la [OSCURATO:PERSONA] quale detentrice dell’area e quindisoggetta a TARSU, senza esaminare correttamente il contenuto delcontratto di appalto e senza valutare la giurisprudenza pertinente.3.1.

Il motivo si articola in sub-motivi, contenenti distinte censure, chesi espongono di seguito.3.2.

Con il primo sotto motivo si contesta la violazione dell’art. 62 d.lgs.507/1993 per errata individuazione della “detenzione”.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell’art. 7 cod. della strada, la disponibilitàdell’area di parcheggio resta in capo agli utenti (“automobilisti paganti”),mentre il gestore del servizio svolge solo attività di riscossione e controllo,priva di signoria sull’area.

Richiama la giurisprudenza secondo cui la meragestione della sosta non implica detenzione qualificata idonea a far scattareil presupposto impositivo della TARSU.

Denuncia quindi falsa applicazionedell’art. 62, poiché la CTR avrebbe ritenuto la detenzione in via presuntiva,senza esaminare il regime normativo proprio delle aree di sostaregolamentate.Il controricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale secondocui il gestore del parcheggio rappresenta “di fatto il detentore dell’area”,essendo l’attività esercitata lucrativa e idonea alla produzione di rifiuti in viapresuntiva.

Richiama inoltre precedenti giurisprudenziali (ord. 15440/2017;sent. 17617/2021) che riconoscono la soggezione del gestore al tributo.3.3.

Con il secondo sub-motivo si contesta il difetto di motivazione, perla mancata valutazione del contenuto del contratto di affidamento.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026Si deduce, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di esaminare laconvenzione tra Comune e [OSCURATO:PERSONA], la quale – secondo il ricorrente –conferisce esclusivamente un servizio e non la disponibilità dell’area.

Ilcontratto prevederebbe che tutto resti nella disponibilità del Comune e degliutenti, con numerose clausole che consentono alla P.A. di modificare,sospendere o sottrarre aree, senza alcuna attribuzione di potere di gestionestrutturale al concessionario.Il controricorrente obietta che la CTR ha correttamente applicatol’orientamento della Cassazione che qualifica come detentore il gestoredell’area, anche indipendentemente dalle specifiche clausole contrattuali,valorizzando la natura lucrativa dell’attività e la presuntiva produzione dirifiuti derivante dall’afflusso di utenti.3.4.

Sul punto, la sentenza è apodittica e non reca alcun esame né deglile parti ai fini della verifica della sussistenza della detenzione delle aree incapo all’affidatario del servizio pubblico.In tema di TARI, e con riferimento ad un'area pubblica destinata aparcheggio, il contratto tra il proprietario dell'area (Comune) ed ilconcessionario del servizio di parcheggio deve interpretarsi verificandoservizio, sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o di partedelle aree destinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente ilpresupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una"res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per ilsolo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio(Cass., 21 giugno 2021, n. 17617).3.5.

In tema di TARSU, il presupposto impositivo è costituito, difatti, aisensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, dal solo fatto oggettivodell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, aqualsiasi uso adibiti, prescindendo dal titolo, giuridico o di fatto, in base alNumero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che èdovuta la tassa dal soggetto che occupa o detiene un'area per la gestionedi un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tuttoirrilevante l'eventuale attinenza della gestione stessa alla fasesinallagmatica del rapporto con il Comune; ne consegue che (anche)l'interpretazione di un atto amministrativo, risolvendosi nell'accertamentodella volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabilein sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dallaviolazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili ancheagli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapportie del buon andamento della P.A, così che la denuncia di un'erroneainterpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, impone allaparte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare quali canoni o criteriermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontàdell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegnodella decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sirivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass.,23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez.

U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass.,23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602); così Cass., 10giugno 2024, n. 16105).3.6.

Alla luce di quanto sopra il motivo risulta fondato in relazioneall’omesso esame degli atti di affidamento del servizio.

Ne conseguel’accoglimento della censura.4.

Con il quarto motivo si censura la violazione e/o omesso esamedell’art. 62 del d.lgs. 507/1993 e degli artt. 15 e 211 del codice della strada,nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.4.1.

La CTR avrebbe violato gli artt. 62 d.lgs. 507/1993, 15 e 211 cod.strada e 2697 c.c., affermando apoditticamente che le aree di parcheggiosono “frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti”.

Secondo [OSCURATO:PERSONA],tale affermazione confliggerebbe con l’art. 15 cod. della strada, che vieta diNumero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026abbandonare rifiuti e impone al trasgressore l’obbligo di ripristino; da ciòderiverebbe che l’area non può considerarsi presuntivamente produttiva dirifiuti in relazione al gestore del servizio.

Si deduce altresì la violazionedell’art. 2697 c.c., sostenendo che spetterebbe alla P.A. dimostrare laconcreta produzione di rifiuti e la riconducibilità degli stessi al gestore e nonagli utenti.4.2.

Il Comune osserva che la presunzione dell’art. 62 d.lgs. 507/1993è pienamente operante, e che le aree di parcheggio, per loro natura, sonosoggette ad afflusso quotidiano di utenti e dunque presuntivamenteproduttive di rifiuti.

Ribadisce che l’onere probatorio di superare lapresunzione grava sul contribuente, che non avrebbe fornito alcuna provaidonea.

Sottolinea inoltre che l’art. 15 cod. strada disciplina la condotta degliutenti, non incidendo sul presupposto impositivo in materia di TARSU, cheresta ancorato alla mera detenzione e destinazione dell’area.4.3.

Il motivo non è fondato.Pur avendo fatto ricorso a presunzioni, le stesse sono mal interpretatedalla parte ricorrente: non si tratta di getto per la strada di rifiuti, ma dellaorganizzazione stessa del parcheggio, che, in quanto aperto al pubblico, ècertamente idoneo alla produzione dei rifiuti, la cui raccolta e smaltimentopuò essere o meno gravante sul concessionario/gestore.4.4.

La censura va rigettata.5.

Con il quinto e ultimo motivo si deduce la violazione e/o omessoesame del contratto (art. 2) ed il capitolato speciale d’appalto (art. 5,comma 5.3).5.1.

Nell’ultimo motivo la ricorrente lamenta che la CommissioneTributaria Regionale abbia omesso di esaminare una parte essenziale delladisciplina negoziale intercorsa tra le parti, in particolare l’art. 2 del contrattod’appalto e l’art. 5, comma 5.3, del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto.5.2.

Il motivo risulta assorbito nell’accoglimento, per quanto di ragione,del terzo motivo di ricorso.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/20266.

L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questogiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il terzomotivo di ricorso, rigetta il quarto motivo, dichiara assorbiti il secondo ed ilquinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti,con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spesedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n.9473/2021 depositata il 26/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è aggiudicata, in data 22 aprile 2009, la garaindetta dal Comune di Marsala per la gestione del servizio di sosta apagamento nelle aree individuate dall’ente, sottoscrivendo il relativocontratto di appalto (rep. n. 11228). Nell’esecuzione del rapporto, l’ATOTerra dei Fenici, per conto del Comune, le ha notificato l’avviso diaccertamento TARSU n. 70600 del 26 ottobre 2012, relativo all’annod’imposta 2010, per un importo di € 18.553,00.2. La società ha impugnato tale atto dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Trapani, deducendo molteplici profili di illegittimitàdell’imposizione, sostenendo tra l’altro l’intervenuta abolizione della TARSU,l’assenza del presupposto impositivo – poiché semplice gestore del servizioe non detentore delle aree – nonché l’onerosità già assorbita nel canonecontrattuale.3. Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n.1007/2016 della CTP di Trapani, che ha respinto il ricorso dellacontribuente, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento.4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello innanzialla [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, reiterando le censuregià formulate in primo grado e ribadendo la mancanza sia del presuppostoimpositivo previsto dall’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, sia della disponibilitàdelle aree, rimaste nella disponibilità degli automobilisti e del Comune, conla mera concessione del servizio di riscossione. Nel corso del giudizio disecondo grado, la società ha anche depositato due sentenze della stessaCommissione Tributaria Regionale (nn. 5063 e 5064 del 26 agosto 2019),divenute definitive, che avevano deciso su annualità diverse ma con identitàdi parti e oggetto, affermando la non debenza della TARSU in ragione deldifetto del presupposto impositivo. La società ha chiesto quindil’applicazione del giudicato esterno.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/20265. [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, con sentenza n.9473/2021 depositata il 26 ottobre 2021, ha rigettato l’appello. Nellamotivazione ha ritenuto applicabili all’anno 2010 i regolamenti comunaliTARSU vigenti, richiamando l’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 23/2011;affermato che la società, pur gestendo il servizio di sosta, era daconsiderarsi detentrice di fatto delle aree, in quanto le utilizzava nell’ambitodi un’attività imprenditoriale lucrativa, richiamando giurisprudenza dellaCorte di Cassazione secondo cui la mera detenzione dell’area,indipendentemente dal titolo, integra il presupposto della TARSU; ribaditola presunzione legale di produttività di rifiuti da parte dei parcheggi, inragione del loro utilizzo da parte degli utenti; omesso di pronunciarsi sullarichiesta applicazione del giudicato esterno, pur dando atto del depositodelle relative sentenze.6.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato cinque motivi (di cui il terzo articolato in sottomotivi), cui haresistito il solo Comune di Erice con controricorso.7. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta, con la qualeha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.8. Successivamente, parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’error in procedendo e laviolazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., ed ilcontrasto con giudicato esterno e violazione del bis in idem, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3).1.1. La CTR, pur avendo dato atto del deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] di duesentenze della CTR Sicilia (nn. 5065/2019 e 5066/2019) affermate comepassate in giudicato e riguardanti il medesimo rapporto d’imposta tra lestesse parti, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno e sul consequenziale obbligo di conformarsi allaNumero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026precedente decisione. Il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovutoriconoscere l’efficacia vincolante di tali sentenze, che avrebbero escluso ladebenza della TARSU proprio in relazione al medesimo rapportocontrattuale di gestione della sosta a pagamento.1.2. Il Comune eccepisce innanzitutto che la doglianza è inammissibile,poiché l’eccezione di giudicato esterno sarebbe stata introdottatardivamente tramite memoria, costituendo domanda nuova vietatadall’art. 57 d.lgs. 546/1992. Aggiunge che, comunque, non vi sarebbeidentità di parti nelle sentenze invocate come giudicato, perché il [OSCURATO:PERSONA] non era parte dei procedimenti definiti con le sentenze CTR n.5065/2019 e n. 5066/2019; pertanto, mancherebbe un presuppostoessenziale per configurare un giudicato esterno opponibile. Sottolineainoltre che il giudicato tributario resta circoscritto allo specifico annod’imposta, non potendo espandersi ad annualità diverse.1.3. Il motivo è fondato.1.4. Davanti alla CTR era stato espressamente eccepito il passaggio ingiudicato di due sentenze della medesima CTR Sicilia, indicate dalla parteappellata come nn. 5065 e 5066 ambedue del 2019, e ritenute concernentiil medesimo rapporto tributario intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e l’ente impositorein relazione alla debenza della TARSU per l’attività di gestione della sosta apagamento. La contribuente aveva sostenuto che tali decisioni, ormaidefinitive, avessero già escluso l’assoggettabilità al tributo con riferimentoallo stesso rapporto contrattuale e che, pertanto, la CTR fosse tenuta aconformarsi al precedente giudicato esterno.Tuttavia, nel corpo della sentenza impugnata non è rinvenibile alcunaeffettiva statuizione sul punto. Manca, in particolare, qualsiasi valutazionein ordine all’identità soggettiva e oggettiva delle controversie, alladefinitività delle pronunce invocate e alla loro eventuale idoneità a spiegareeffetti preclusivi nel presente giudizio.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026Neppure risultano esaminate le specifiche eccezioni formulate dalComune, il quale aveva contestato, da un lato, la tardività della deduzionedel giudicato esterno, assumendo che essa fosse stata introdotta solo conmemoria e integrasse domanda nuova vietata dall’art. 57 del d.lgs. n.546/1992 e, dall’altro, l’insussistenza dei presupposti sostanziali delgiudicato medesimo, evidenziando l’assenza di identità soggettiva tra igiudizi richiamati e quello in esame, nonché il principio secondo cui ilgiudicato tributario opera, di regola, con riferimento alle singole annualitàd’imposta.1.5. La totale omissione di qualsiasi valutazione su tali questioni integrail denunciato vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., atteso che ilgiudice di appello non ha reso alcuna decisione, neppure implicita, su unaquestione ritualmente devoluta e potenzialmente decisiva ai fini delladefinizione della controversia.1.6. La censura merita dunque accoglimento.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa e/o insufficientemotivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 5).La CTR, pur richiamando nella parte espositiva l’eccezione di giudicatoesterno basata sulle citate sentenze passate in giudicato, avrebbe omessoqualsiasi valutazione autonoma sulla sua applicabilità al caso concreto. Taleomissione, secondo il ricorrente, integrerebbe un vizio motivazionale,essendo la questione idonea a definire l’intera controversia.Il Comune ribadisce che la questione del giudicato esterno erainammissibile e tardiva; pertanto, l’omessa motivazione su di essa noncostituirebbe vizio, essendo la CTR legittimata a non pronunciarsi suquestioni non ritualmente introdotte. Inoltre, anche nel merito, il giudicatonon sarebbe applicabile per carenza di identità di parti, oggetto e annualità.2.1. Viene riproposta la medesima questione di cui al primo motivo, masotto la diversa prospettazione dell’omesso esame di un fatto decisivo.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/20262.2. La censura è assorbita dall’accoglimento della precedente.3. Con il terzo motivo, articolato in tre distinti sottomotivi, si eccepiscela violazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, dell’art. 7 d.lgs n. 59 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché l’omessa,errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversiaai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendo che la CTR avrebbeerroneamente qualificato la [OSCURATO:PERSONA] quale detentrice dell’area e quindisoggetta a TARSU, senza esaminare correttamente il contenuto delcontratto di appalto e senza valutare la giurisprudenza pertinente.3.1. Il motivo si articola in sub-motivi, contenenti distinte censure, chesi espongono di seguito.3.2. Con il primo sotto motivo si contesta la violazione dell’art. 62 d.lgs.507/1993 per errata individuazione della “detenzione”.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell’art. 7 cod. della strada, la disponibilitàdell’area di parcheggio resta in capo agli utenti (“automobilisti paganti”),mentre il gestore del servizio svolge solo attività di riscossione e controllo,priva di signoria sull’area. Richiama la giurisprudenza secondo cui la meragestione della sosta non implica detenzione qualificata idonea a far scattareil presupposto impositivo della TARSU. Denuncia quindi falsa applicazionedell’art. 62, poiché la CTR avrebbe ritenuto la detenzione in via presuntiva,senza esaminare il regime normativo proprio delle aree di sostaregolamentate.Il controricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale secondocui il gestore del parcheggio rappresenta “di fatto il detentore dell’area”,essendo l’attività esercitata lucrativa e idonea alla produzione di rifiuti in viapresuntiva. Richiama inoltre precedenti giurisprudenziali (ord. 15440/2017;sent. 17617/2021) che riconoscono la soggezione del gestore al tributo.3.3. Con il secondo sub-motivo si contesta il difetto di motivazione, perla mancata valutazione del contenuto del contratto di affidamento.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026Si deduce, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di esaminare laconvenzione tra Comune e [OSCURATO:PERSONA], la quale – secondo il ricorrente –conferisce esclusivamente un servizio e non la disponibilità dell’area. Ilcontratto prevederebbe che tutto resti nella disponibilità del Comune e degliutenti, con numerose clausole che consentono alla P.A. di modificare,sospendere o sottrarre aree, senza alcuna attribuzione di potere di gestionestrutturale al concessionario.Il controricorrente obietta che la CTR ha correttamente applicatol’orientamento della Cassazione che qualifica come detentore il gestoredell’area, anche indipendentemente dalle specifiche clausole contrattuali,valorizzando la natura lucrativa dell’attività e la presuntiva produzione dirifiuti derivante dall’afflusso di utenti.3.4. Sul punto, la sentenza è apodittica e non reca alcun esame né deglile parti ai fini della verifica della sussistenza della detenzione delle aree incapo all’affidatario del servizio pubblico.In tema di TARI, e con riferimento ad un'area pubblica destinata aparcheggio, il contratto tra il proprietario dell'area (Comune) ed ilconcessionario del servizio di parcheggio deve interpretarsi verificandoservizio, sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o di partedelle aree destinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente ilpresupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una"res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per ilsolo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio(Cass., 21 giugno 2021, n. 17617).3.5. In tema di TARSU, il presupposto impositivo è costituito, difatti, aisensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, dal solo fatto oggettivodell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, aqualsiasi uso adibiti, prescindendo dal titolo, giuridico o di fatto, in base alNumero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che èdovuta la tassa dal soggetto che occupa o detiene un'area per la gestionedi un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tuttoirrilevante l'eventuale attinenza della gestione stessa alla fasesinallagmatica del rapporto con il Comune; ne consegue che (anche)l'interpretazione di un atto amministrativo, risolvendosi nell'accertamentodella volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabilein sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dallaviolazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili ancheagli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapportie del buon andamento della P.A, così che la denuncia di un'erroneainterpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, impone allaparte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare quali canoni o criteriermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontàdell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegnodella decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sirivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass.,23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass.,23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602); così Cass., 10giugno 2024, n. 16105).3.6. Alla luce di quanto sopra il motivo risulta fondato in relazioneall’omesso esame degli atti di affidamento del servizio. Ne conseguel’accoglimento della censura.4. Con il quarto motivo si censura la violazione e/o omesso esamedell’art. 62 del d.lgs. 507/1993 e degli artt. 15 e 211 del codice della strada,nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.4.1. La CTR avrebbe violato gli artt. 62 d.lgs. 507/1993, 15 e 211 cod.strada e 2697 c.c., affermando apoditticamente che le aree di parcheggiosono “frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti”. Secondo [OSCURATO:PERSONA],tale affermazione confliggerebbe con l’art. 15 cod. della strada, che vieta diNumero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/2026abbandonare rifiuti e impone al trasgressore l’obbligo di ripristino; da ciòderiverebbe che l’area non può considerarsi presuntivamente produttiva dirifiuti in relazione al gestore del servizio. Si deduce altresì la violazionedell’art. 2697 c.c., sostenendo che spetterebbe alla P.A. dimostrare laconcreta produzione di rifiuti e la riconducibilità degli stessi al gestore e nonagli utenti.4.2. Il Comune osserva che la presunzione dell’art. 62 d.lgs. 507/1993è pienamente operante, e che le aree di parcheggio, per loro natura, sonosoggette ad afflusso quotidiano di utenti e dunque presuntivamenteproduttive di rifiuti. Ribadisce che l’onere probatorio di superare lapresunzione grava sul contribuente, che non avrebbe fornito alcuna provaidonea. Sottolinea inoltre che l’art. 15 cod. strada disciplina la condotta degliutenti, non incidendo sul presupposto impositivo in materia di TARSU, cheresta ancorato alla mera detenzione e destinazione dell’area.4.3. Il motivo non è fondato.Pur avendo fatto ricorso a presunzioni, le stesse sono mal interpretatedalla parte ricorrente: non si tratta di getto per la strada di rifiuti, ma dellaorganizzazione stessa del parcheggio, che, in quanto aperto al pubblico, ècertamente idoneo alla produzione dei rifiuti, la cui raccolta e smaltimentopuò essere o meno gravante sul concessionario/gestore.4.4. La censura va rigettata.5. Con il quinto e ultimo motivo si deduce la violazione e/o omessoesame del contratto (art. 2) ed il capitolato speciale d’appalto (art. 5,comma 5.3).5.1. Nell’ultimo motivo la ricorrente lamenta che la CommissioneTributaria Regionale abbia omesso di esaminare una parte essenziale delladisciplina negoziale intercorsa tra le parti, in particolare l’art. 2 del contrattod’appalto e l’art. 5, comma 5.3, del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto.5.2. Il motivo risulta assorbito nell’accoglimento, per quanto di ragione,del terzo motivo di ricorso.Numero registro generale 11364/2022Numero sezionale 4076/2026Numero di raccolta generale 15090/2026Data pubblicazione 19/05/20266. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questogiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il terzomotivo di ricorso, rigetta il quarto motivo, dichiara assorbiti il secondo ed ilquinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti,con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spesedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15090/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris