CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38165/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo sui gravami proposti contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 marzo 2023, ha confermato la condanna diCarmelo [OSCURATO:PERSONA] e parzialmente riformato quella di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato entrambi colpevoli di plurime cessioni illecite di cannabis, con l'aggravante del concorso di tre o più persone.. 1.1 Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] , la Corte territoriale ha conferma to integralmente il giudizio di responsabilità per tutti i capi d'imputazione ascrittigli -segnatamente i capi 38), 55), 56), 76) e 81) -nonché il trattamento sanzionatorio di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 9.393,00 di multa, con riconoscimentodella recidiva specifica. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per i capi 77) e 80), con assorbimento del capo 79), alla pena di anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 8.268,00 di multa, con riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, la Corte d'Appello ha parzialmente accolto il gravame. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha r espinto la richiesta di concessione dell'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R.9 ottobre 1990, n.309, rileva n do come le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dall'imputato, intervenute solo dopo l'accertamento dei fatti delittuosi anche nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avessero meramente rafforzato un quadro probatorio fondato su chiare emergenze intercettive, già di per sé autosufficiente. E’ stata accolta la richiesta subordinata di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando positivamente il percorso di collaborazione intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva innanzitutto riconosciuto le proprie responsabilità e comunque riferito circostanze più dettagliate in ordine ai fatti delittuosi emergenti dal compendio captativo. Tali attenuanti venivano ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, compresa la recidiva non confutata con i motivi di appello, con conseguente rideterminazione della pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 5.560,00 di multa, confermando la pena base e l'aumento per la continuazione individuati dal primo giudice ed escludendo l'aumento per le aggravanti. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia diGenchi [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo di impugnazione. Con tale doglianza, rubricata quale violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.73, co.7, d.P.R.n. 309 /90 , lamentando altresì la mancata valutazione di elementi decisivi ai fini della concessione dell'attenuante e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alle emergenze processuali. Il ricorrente contesta l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa i presupposti applicativi dell'attenuante della collaborazione, sostenendo che i giudici di merito abbiano disatteso la ratio ispiratrice dell'istituto premiale. La censura si appunta sulla asserita contraddittorietà dellamotivazione, secondo cui le dichiarazioni auto ed etero - accusatorie rese dall'imputato solo dopo l'accertamento dei fatti per i quali è condanna hanno solo rafforzato il quadro probatorio già compiutamente definito. A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiama giurisprudenza secondo cui l’apporto collaborativo può avvenire anche successivamente alle indagini preliminari e nella fase della formazione della prova, purché sia comunque idoneo alla neutralizzazione dell'attività criminosa, alla individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e al sequestro di rilevanti risorse di capitali, sostanze e attrezzature. Si sottolineaal riguardo come il [OSCURATO:PERSONA] , collaboratore di giustizia, abbia reso dichiarazioni nelle quali non soltanto ha ammesso parte degli addebiti del giudizio, con chiarimenti sulla consorteria criminosa di cui ha fatto parte; inoltre, con riferimento agli stupefacenti, ha chiarito approfonditamente i canali di approvvigionamento, i ruoli ricoperti dai sodali, la tipologia di sostanze e le modalità di cessione, impedendo il protrarsi dell'attività delittuosa e delle sue conseguenze. 3. Ricorre altresì per cassazione il difensore di fiducia del CaraccioloCarmelo, deducendo un unico articolato motivo di censura avente ad oggetto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 125, 192, comma 2, cod.proc.pen.e 73 d.P.R. n. 309/90, relativamente ai capi 38), 55), 56), 76), 78) e 81). Il ricorrente lamenta che i giudici territoriali, in relazione ai capi sopra indicati, siano incorsi nella violazione dell'art. 192, co.2, cod.proc.pen.In particolare, in luogo di uno scrutinio unitario degli elementi fattuali costituenti l'intero compendio valutativo, i giudici avrebbero adottato un approccio atomistico e parcellizzato rispetto a ciascun elemento di fatto, senza pervenire alla necessariasintesi valutativa complessiva dell'intero quadro probatorio, fornendo argomentazioni illogiche. Il ricorrente richiama inoltre giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio. Con specifico riferimento al capo 38), il ricorrente evidenzia come, oltre al semplice dato che le intercettazioni in data 25 febbraio 2014 consentivano di appurare una trasferta diFoti [OSCURATO:PERSONA], CondelloKatia e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nulla venga indicato in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'episodio contestato. Anche la successiva intercettazione valorizzata dai giudici dell'Appello tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe non conducente per dimostrare la responsabilità di costui, trattandosi di una discussione alla quale non solamente il Caracciolonon partecipa, ma nella quale neppure veniva menzionato. Relativamente ai capi 55) e 56), aventi ad oggetto cessione di sostanza stupefacente del tipo cannabis, il ricorrente rimarca che, se il compendio probatorio a carico di un soggetto consiste in intercettazioni, la valutazione da parte del giudice deve essere espletata con particolare rigore. Si sottolinea, con riferimento al caso di specie, l'assenza di qualsiasi sequestro della sostanza stupefacente e la mancanza della prova dell'avvenuta cessione. In ultimo, con riferimento ai capi 76), 78) e 81), si evidenzia l'insufficienza probatoria delle intercettazioni, pur indizianti ma prive anche di un solo elemento di riscontro. Il ricorrente sottolinea come nella la stessa sentenza,a pagina 4, si evidenzia il mancato perfezionamento dell'accordo e l’impossibile individuazione degli altri soggetti interessati. Si lamenta conclusivamente che la sentenza di appello non abbia motivato adeguatamente il passaggio dalla mera indicazione di indizi alla prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 4. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, configurandosi come mera riproposizione di censure già compiutamente esaminate nei gradi di merito, prive dei requisiti di specificità richiesti per il sindacato di legittimità. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'erronea applicazione della norma premialeprevista dall’art. 73, co.7, d.P.R. n. 309/ 90 , sostenendo che la Corte territoriale avrebbe disatteso la ratio dell'istituto. La doglianza risulta manifestamente infondata. La pronuncia impugnata risulta adeguatamente motivata e allineata al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Va premesso che il comma 7 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90 prevede una diminuzione della pena dalla metà a due terzi qualora l'agente si attivi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, prestando altresì un aiuto concreto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Le Sezioni Unite hanno tracciato i confini applicativi dell'attenuante, affermando che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dalcitato comma 7 , ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione(Sez. U, Sentenza n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999 , Barbagallo, Rv. 212759). La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito, con successivi interventi delle Sezioni semplici, che l'attenuante in esame esige un quid pluris rispetto alla mera disponibilità a fornire informazioni. E’ stato precisato che il dato essenziale non consiste nell'offerta delle informazioni in possesso del collaborante, ma nella idoneità di tali informazioni a consentire il perseguimento di un risultato utile che, in assenza della collaborazione, non sarebbe stato conseguibile. L'attenuante presuppone dunque un contributo causalmente rilevante, capace di incidere in modo determinante sull'esito delle indagini e sulla neutralizzazione dell'attività criminosa (Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 264672). E’ stato altresì sottolineato che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R.n. 309/90, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014, dep. 2015, Paternoster,Rv. 263642). Questa Corte ha inoltre chiarito che non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire(Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013, Squillace, RV 256002 ). Nella fattispecie in esame, l'impugnata pronuncia si sottrae alle prospettate censure di illogicità, risultando la motivazione pienamente conforme ai richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici di merito hanno infatti adeguatamente argomentato le ragioni per le quali il contributo offerto dal ricorrente non ha integratoi presupposti dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R.n. 309/90. In particolare, la Corte territoriale ha posto in rilievo come le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] siano intervenute soltanto a seguito del compiuto accertamento dei fatti – anche in ordine alla posizione del Cara cciolo – e si siano limitate a rafforzare un quadro probatorio già cristallizzato, fondato su incontrovertibili emergenze intercettive. Con puntuale specificazione, i giudici di appello hanno chiarito che il richiamo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] contenuto nella sentenza di primo grado è stato operato ad abundantiam, essendo il giudizio di responsabilità sorretto da elementi probatori acquisiti per il tramite dell'attività tecnica, di per sé dirimenti e autonomamente sufficienti. Si è perciò correttamente ritenuto in sentenza che il contributo del collaborante, si è risolto nel mero rafforzamento di un compendio investigativo già esaustivo e definitivamente delineato. A fronte di tale articolata e coerente argomentazione, il ricorrente oppone rilievi aspecifici, limitandosi ad affermare l'utilità del proprio apporto ai fini dell'interruzione del traffico illecito e dell'individuazione dei responsabili, senza tuttavia indicare elementi concreti idonei a disarticolare la decisione impugnata. Né può ravvisarsi alcuna contraddizione nel fatto che siano state riconosciute al ricorrente le circostanze attenuanti generiche per l'atteggiamento collaborativo tenuto. L'osservazione dei giudici di merito –secondo cui tale atteggiamento, pur non apportando alcun elemento di novità rispetto al materiale probatorio già acquisito e quindi non integrando i presupposti specifici del comma 7 delcitato art. 73, manifest i nondimeno resipiscenza, apprezzabile sul piano della valutazione delle attenuanti generiche –si colloca infatti su un piano di perfetta coerenza logico- giuridica. In linea generale,infatti, le circostanze attenuanti generiche rispondono a criteri valutativi diversi e più ampi rispetto a quelli previsti per l'attenuante speciale in esame, sicché il diniego di quest'ultima non preclude affatto il riconoscimento delle prime in presenza di indici di ravvedimento personale che, pur non raggiungendo la soglia di efficacia causale richiesta dal citato comma 7, esprimono comunque un elemento positivo ai fini della commisurazione della pena. 3. Ugualmente inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene genericamente che i giudici di merito avrebbero esaminato gli indizi in modo frammentario e isolato, senza una valutazione complessiva del materiale probatorio e trascurando le necessarie cautele nell'interpretazione delle intercettazioni, che richiedono particolare rigore,soprattutto in assenza di riscontri La censura è manifestamente infondata. 3.1 Va premesso che,con riferimento alla doglianza relativa all'insufficienza probatoria delle captazioni, occorre richiamare il consolidato principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). Anche in successivi arresti si è puntualizzato che , in sede di legittimità , è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Si deve altresì, sottolineare che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.(Sez. 5, n.4572 del17/07/2015, dep . 2016 , Ambroggio, Rv. 265747 ; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014 , Amaniera, Rv.260842). Infine, è principio condiviso quello secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata; tra tali circostanze, si rammentano: i contenuti delle conversazioni intercettate, tenuto conto dei nomi e dei soprannomi delle persone menzionate nel corso dei colloqui; il riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia giudiziariache le aveva ascoltate e individuate nel corso di precedenti intercettazioni; le intestazioni formali delle schede telefoniche (cfr. Sez. 6, n. 17619 del 8/1/2008, Gionta, Rv. 239725; Sez. 6, n. 18453 del 28/2/2012, Cataldo, Rv. 252712). 3.2 Tanto premesso, dall’esame della sentenza impugnata, emerge come la Corte d'Appello abbia proceduto a un'analisi sistematica e coordinata delle risultanze probatorie, in linea con i richiamati principi. Con riferimento al capo 38), i giudici di merito, hanno collegato in maniera non illogica l e conversazioniintercettate in data 25 febbraio 2014 e in data 27 febbraio 2014 , con il sequest r o del considerevole quantitativo di hashishavvenuto lo stesso giorno 25 febbraio, individuando il fornitore nel [OSCURATO:PERSONA]. Viene evidenziato in sentenza che, nella suddetta data coincidente con quella dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fermate e trovate in possesso di kg 5,482 di cannabis che stavano trasportando , veniva intercettata una conversazione in cui l’interlocutore,riconosciuto dagli operanti in [OSCURATO:PERSONA], colloquiava telefonicamente con uno degli acquirenti individuato in [OSCURATO:PERSONA]. La conversazione viene posta in collegamento con altro dialogo intercettato due giorni dopo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui i due, commentando le fasi del suindicato controllo eseguito da parte delle forze dell’ordine,culminato con l’arresto delle donne, facevano riferimento alla contestuale conversazione che il [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto ed al fatto che l’interlocutore riferiva, in termini criptici, di pretendere il pagamentodella sostanza ceduta. In sentenza èstata in tal modo ricollegata la fornitura al [OSCURATO:PERSONA], attraverso un percorso argomentativo privo di travisamenti e immune da profili di illogicità. In ordine alle contestazioni mosse ai capi 55 e 56, la Corte di appello ha evidenziato che la cessione di cannabis da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta provata da un articolato quadro indiziario convergente, in grado di superare ampiamente le generiche censure difensive. I giudici hanno osservato che, sulla base degli SMS e delle conversazioni intercettate tra il 26 e il 30 aprile 2014,emergeva con chiarezza la programmazione di un incontro a [OSCURATO:PERSONA] finalizzato allo spaccio; l'effettiva realizzazione dell'incontro trovavariscontro oggettivo nei dati GPS e nelle celle telefoniche agganciate dalle utenze dei tre soggetti, che ne attestavano la compresenza nel medesimo luogo. La Corte territoriale ha quindi rilevato che l'intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura dove i tre si trovavano consentiva di captare la voce dell'imputato, riconosciuta dagli investigatori, nel momento in cui i complici occultavano la marijuana. Ha inoltre sottolineato come durante tale conversazione emergevano elementi decisivi: la pregressa cessione di stupefacente per cinquemila euro e la contestuale fornitura da parte del [OSCURATO:PERSONA] di altra cannabis dietro versamento di un anticipo di seicento euro. I giudici hanno infine valorizzato il successivo comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che, durante il viaggio di rientro, rassicurava il conducente circa l'assenza di rischi in caso di controllo stradale avendo ben nascosto la droga, quale ulteriore tassello che rende priva di vizi logici la valutazione operata in sentenza in ordine alla inequivocità del compendio probatorio. La rigorosa e attenta valutazione delcompendio probatorio non è superata dall’argomento difensivo tendente ad eccepire l’assenza di riscontri oggettivi, costituiti da sequestri. Con riguardo algiudizio di responsabilità che si fondi su c.d. «droga parlata», va rammentato che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, ammesso la piena validità della prova di reati in materia di stupefacenti qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, purché la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., sia compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ( Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020 - [OSCURATO:PERSONA], Rv.279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 , Albano, Rv. 270299 ) . Con riferimento ai capi 76), 78) e 81) , vengono richiamate in sentenza le intercettazioni che attestano la disponibilità dello stupefacente e l’offerta da parte del [OSCURATO:PERSONA] (pag.34, secondo capoverso). In proposito il ricorrente prospetta che il mancato perfezionamento dell’accordo e l’omessa individuazione dei destinatari dell’offerta possano escludere la rilevanza penale della condotta. La censura è manifestamente infondata. Invero, la decisione impugnata è in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario(Sez. U. n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, RV. 263716 - 01; Sez.4 n.34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-03; Sez.6, n.39110 del 16/9/2014, B onanno, Rv.260463 – 01) 4. Le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, come si è sintetizzato, si rivelano assolutamente logiche e coerenti con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; e d'altro canto, le ragioni di ricorso si dissolvono per imprecisione e genericità,nella ricerca di una inconsistente versione alternativa di quanto accaduto, ipotesi che in realtà neppure risulta realmente prospettata. E invece, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia sostenibile e non desunta da elementi meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). 5. In conclusione , entrambi i ricorsi si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, sollecitando questa Corte a una nuova lettura delle risultanze probatorie già compiutamente e logicamente apprezzate. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascun