CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; la memoria presentata - a mente della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza (n. 1888 del 9 settembre 2016, irrevocabile il 14 dicembre 2016), con la quale il Tribunale di Tivoli lo aveva condannatoOlitaniiper i reati di lesioni e minacce commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 9 luglio 2011. La Corte territoriale ha provveduto a seguito dell'annullamento, disposto da questa Corte con sentenza del 28 ottobre 2020, dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile la detta richiesta di revisione. 2. Avverso la sentenza della Corte fiorentina il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 627, comma 3, e 636 cod. proc. pen., deducendo che la sentenza di annullamento resa da questa Corte ha espressamente affermato che, nella specie, si era «consumato il vaglio preliminare di ammissibilità» della richiesta di revisione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio di revisione; dunque, in maniera erronea il provvedimento impugnato avrebbe fatto riferimento all'art. 631 cod. proc. pen., che regola il vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta, e avrebbe dovuto invece dare corso al giudizio di revisione, assumendo le prove testimoniali richieste dal Vitoni e, solo all'esito, avrebbe eventualmente potuto rigettare la medesima richiesta. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del Vitoni, che si sarebbe fondata su una argomentazione contraddittoria in ordine alle informazioni assunte dal difensore dai soggetti indicati in ricorso e sul travisamento delle medesime dichiarazioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso in ragione della fondatezza del primo motivo. 4. La parte civile ha assunto l'infondatezza e, anzi, l'inammissibilità dei motivi di ricorso, deducendo che correttamente la Corte di appello di Firenze avrebbe affermato che le prove addotte dal Vitoni non consentono di collocare con sicurezza il condannato a Roma (invece che nel luogo del commesso reato), anche alla luce della documentazione esaminata dallo stesso Giudice distrettuale e dell'inverosimiglianza della prospettazione del ricorrente (in ordine alla propria mancata partecipazione al processo).[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti, e deve essere • accolto, rimanendo assorbito il secondo motivo. 1. Questa Corte ha annullato l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia, provvedendo de plano, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del Vitoni; e, nel presupposto che nella specie si fosse «consumato il vaglio preliminare di ammissibilità e vertendosi in caso di inammissibilità pronunciata con ordinanza», ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. ha trasmesso gli atti per «il giudizio di revisione [...] alla Corte di appello di Firenze, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.». La Corte fiorentina, tuttavia, si è limitata a negare che gli elementi compendiati nelle investigazioni difensive, ossia le informazioni assunte ex art. 391-bis cod. proc. pen., fossero idonei (da soli o unitamente agli elementi già acquisiti) a fondare il proscioglimento del Vitoni ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen. Dunque, nel caso di specie non risulta che si sia celebrato il giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. (da svolgersi secondo «le disposizioni del titolo I e del titolo 11 (470 ss.) del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione»: cfr. art. 636, comma 2, cit.), constando invece che la Corte di appello di Firenze abbia solo vagliato l'ammissibilità della richiesta di revisione alla luce della prospettazione del Vitoni, fondata sugli atti di indagine compiuti dal suo difensore, senza dare corso al giudizio di revisione nelle forme predette, segnatamente senza neppure pronunciarsi sull'ammissione delle prove orali richieste. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze (cfr. Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Guttadauro, Rv. 261686 - 01; Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009 - dep. 2010, Rv. 246884 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Co