Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:560
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 ottobre 2008
1
(
1
)
Causa C‑42/07
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (CA/LPFP),
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Jogos da [OSCURATO:PERSONA] da Misericórdia de Lisboa
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] do Porto ([OSCURATO:PERSONA])]
«Normativa di uno Stato membro che concede a un unico ente il diritto esclusivo di organizzare e gestire scommesse su Internet
– “Regola tecnica” ai sensi della direttiva 98/34/CE – Restrizione alla libera prestazione dei servizi – Motivo imperativo di interesse generale – Tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico – Idoneità della normativa nazionale a conseguire gli scopi perseguiti – Proporzionalità»
Indice
I – Introduzione
A – Presentazione generale della causa
B – I giochi di sorte e d’azzardo
1. Una vasta gamma di giochi
2. Una considerevole importanza economica
3. Un’attività che implica gravi rischi
4. Un’attività strettamente regolamentata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
5. L’impatto dei nuovi mezzi di comunicazione
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
1. Diritto derivato
a) L’assenza di testi normativi che disciplinino in particolare i giochi d’azzardo
b) La direttiva 98/34
2. Il diritto primario e la sua interpretazione
a) [OSCURATO:PERSONA]
b) La giurisprudenza
B – Diritto nazionale
1. Le informazioni fornite dal giudice del rinvio
2. Le informazioni complementari fornite dal governo portoghese
a) I tipi di gioco
i) I giochi da casinò
ii) Lotterie, tombole e concorsi pubblicitari
iii) I giochi del lotto e le scommesse
b) La regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA]
III – Causa principale e questione pregiudiziale
IV – Analisi
A – Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
B – Nel merito
1. L’applicazione della direttiva 98/34
a) La possibilità per la Corte di interpretare la direttiva 98/34 anche se il giudice del rinvio non vi ha fatto riferimento
b) La normativa controversa rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/34
c) Le conseguenze della mancata notifica della normativa controversa
d) Gli effetti della sentenza della Corte per il giudice a quo
2. La compatibilità della normativa nazionale controversa con le libertà di circolazione
a) La libertà di circolazione applicabile
b) L’esistenza di una restrizione
c) La giustificazione della restrizione
i) Argomenti delle parti
ii) Mia valutazione
– La delimitazione della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo
– La tutela dei consumatori e quella dell’ordine pubblico possono giustificare misure restrittive della libera prestazione
di scommesse al totalizzatore su Internet
– L’idoneità della normativa controversa a conseguire gli obiettivi perseguiti
– La proporzionalità della normativa controversa
– L’applicazione non discriminatoria
V – Conclusione
I –
Introduzione
A –
Presentazione generale della causa
1.
Il problema della conformità con il diritto comunitario delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di giochi di sorte
e d’azzardo ha dato luogo a una giurisprudenza relativamente copiosa. Ciononostante, tale problema continua a suscitare molti
interrogativi nei giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come testimonia il numero di cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte (
2
).
2.
Nel caso in esame si tratta di consentire al giudice del rinvio di stabilire se la sua normativa nazionale, nella parte in
cui concede a un unico operatore il diritto esclusivo di proporre scommesse al totalizzatore su Internet, sia conforme al
diritto comunitario.
3.
La presente causa verte sulla legislazione portoghese, che conferisce al [OSCURATO:PERSONA] de Jogos da [OSCURATO:PERSONA] da Misericórdia
de Lisboa (
3
), un ente plurisecolare senza scopi di lucro incaricato di finanziare cause di interesse pubblico, il diritto esclusivo di
organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore sull’intero territorio nazionale. Tale diritto esclusivo è stato
esteso a tutti i mezzi di comunicazione elettronica, in particolare Internet. Detta normativa prevede inoltre sanzioni sotto
forma di ammende amministrative a carico di coloro che organizzino giochi di questo tipo in violazione del suddetto diritto
esclusivo e che pubblicizzino tali giochi.
4.
[OSCURATO:PERSONA] (
4
), un’impresa di scommesse al totalizzatore on‑line con sede a Gibilterra, e la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (CA/LPFP) (
5
) sono state condannate al pagamento di un’ammenda per avere proposto scommesse al totalizzatore per via elettronica e avere
fatto pubblicità a tali scommesse.
5.
Il giudice del rinvio, dinanzi al quale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato tali ammende, si interroga sulla compatibilità
con il diritto comunitario della sua legislazione nazionale, nella misura in cui prevede tale regime di esclusiva per le scommesse
al totalizzatore su Internet.
6.
Nelle presenti conclusioni sosterrò, in primo luogo, che una normativa di uno Stato membro che concede a un unico ente il
diritto esclusivo di proporre scommesse al totalizzatore su Internet e prevede sanzioni sotto forma di ammende a carico di
coloro che ledano tale diritto esclusivo costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 98/34/CE (
6
). Ne dedurrò che tale normativa, se non è stata regolarmente notificata alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, non è opponibile
a operatori privati quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
7.
Esporrò, in secondo luogo, che detta normativa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Esaminerò
in quale misura sia giustificabile una normativa di questo tipo.
8.
Descriverò in via preliminare la portata che, a mio avviso, dovrebbe avere la delimitazione in base al diritto comunitario
della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Chiarirò che l’obiettivo delle libertà di
circolazione non è l’apertura del mercato nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Sosterrò che uno Stato membro dovrebbe
essere obbligato ad aprire tale attività al mercato soltanto qualora tratti i giochi di sorte e d’azzardo, di diritto o di
fatto, alla stregua di una vera e propria attività economica, il cui scopo consiste nel massimizzare i profitti. Sosterrò
altresì che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre di un ampio potere discrezionale nella scelta delle misure da adottare per tutelare
i consumatori e l’ordine pubblico contro gli eccessi del gioco, e nella determinazione dell’offerta di gioco necessaria a
tale scopo. Ne dedurrò che il diritto comunitario deve limitarsi a vietare le situazioni in cui le misure restrittive adottate
al fine di tutelare i consumatori contro la pratica eccessiva del gioco siano manifestamente strumentali.
9.
Osserverò che l’art. 49 CE non osta a una normativa quale la normativa portoghese controversa se essa soddisfa le condizioni
di seguito indicate, che spetta al giudice del rinvio verificare: tale normativa è giustificata da motivi imperativi di interesse
pubblico, è idonea a garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti, non travalica quanto necessario a raggiungerli
e si applica in maniera non discriminatoria. Formulerò le precisazioni che seguono in ordine a tali diversi presupposti.
10.
In primo luogo, tenuto conto dei rischi inerenti ai giochi di sorte e d’azzardo su Internet, uno Stato membro può legittimamente
limitare il diritto di esercizio dei giochi in questione allo scopo di proteggere i consumatori e l’ordine pubblico.
11.
In secondo luogo, la concessione del diritto esclusivo di organizzare e gestire i giochi in questione a un unico ente può
costituire una misura atta a conseguire i suddetti obiettivi se, da un lato, lo Stato membro dispone degli strumenti necessari
per incanalare e controllare effettivamente l’esercizio dei giochi di sorte e d’azzardo da parte dell’organismo detentore
del suddetto diritto e, dall’altro, se, nell’applicazione concreta della normativa di cui trattasi, lo Stato membro non abbia
manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale.
12.
In terzo luogo, la concessione di un diritto esclusivo a un unico ente, controllato dallo Stato membro e non avente scopi
di lucro, può costituire una misura proporzionata.
13.
In quarto luogo, la normativa controversa, nella misura in cui concede a un unico ente il diritto esclusivo di organizzare
e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore su Internet, non è discriminatoria di per sé.
14.
Prima di esporre il contesto normativo e fattuale del caso in esame e successivamente la mia analisi, ritengo necessario descrivere
brevemente in cosa consistano i giochi di sorte e d’azzardo nell’Unione europea e gli interessi che ruotano intorno a tale
attività.
B –
I giochi di sorte e d’azzardo
15.
Svilupperò brevemente i cinque punti che seguono. Attualmente i giochi di sorte e d’azzardo sono costituiti da una vasta gamma
di giochi e rivestono una considerevole importanza economica. Essi comportano tuttavia gravi rischi per la società. Sono oggetto
di una regolamentazione rigorosa ed eterogenea negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infine, i mezzi di comunicazione elettronica, in particolare
Internet, costituiscono un notevole fattore di sviluppo dei giochi in questione.
1. Una vasta gamma di giochi
16.
La pratica dei giochi nei quali il risultato dipende dall’azzardo e i giocatori puntano valori o denaro è molto antica e comune
a molte società. Gli storici collocano la sua comparsa nel terzo millennio prima della nostra era in [OSCURATO:PERSONA] e in
Egitto (
7
). Essi sono stati ampiamente praticati dagli antichi greci e romani (
8
).
17.
I giochi di sorte e d’azzardo si sono molto diversificati nel corso della storia e attualmente ne esiste una vasta gamma.
Essi possono essere raggruppati schematicamente in quattro grandi categorie.
18.
La prima è costituita dalle lotterie, alle quali si possono assimilare i bingo, che si basano sul medesimo principio. Si tratta
di giochi di mera fortuna, in cui le conoscenze e la strategia non hanno alcuna rilevanza. Il loro risultato dipende dall’estrazione
a sorte di numeri vincenti, il cui risultato viene reso noto immediatamente o in un momento successivo all’estrazione.
19.
Le lotterie e i bingo possono essere organizzati su scale molto variabili, dalla lotteria o dal bingo annuale di un’associazione
locale, le cui vincite consistono in premi in natura di valore modesto, ai giochi organizzati dalle lotterie nazionali o regionali,
destinati all’intero territorio di uno Stato membro o di una regione di uno Stato federale e che offrono una vincita che può
ammontare a vari milioni di euro. Tali giochi possono inoltre essere organizzati in forme diverse. Ne esiste un’amplissima
gamma.
20.
Nel febbraio 2004, le lotterie di vari [OSCURATO:PERSONA] membri hanno deciso di organizzare congiuntamente una lotteria comune denominata
«EuroMillions» (
9
).
21.
Negli ultimi vent’anni sono inoltre comparse le lotterie cosiddette «istantanee», o ancora i «gratta e vinci», consistenti
nel proporre ai giocatori biglietti a prezzo modico, il cui risultato è impresso al di sotto di una pellicola da raschiare
con le unghie o con una moneta.
22.
La seconda grande categoria di giochi di sorte e d’azzardo è costituita dalle scommesse. Esse possono avere per oggetto il
risultato di una competizione, il verificarsi di un avvenimento o l’esistenza di qualche cosa.
23.
Tra le più antiche e conosciute rientrano le scommesse sulle corse dei cavalli. I giocatori vengono invitati a scommettere
sul risultato di una corsa i cui partecipanti, cavalli e fantini, sono noti in anticipo. Gli scommettitori possono quindi
decidere la propria scommessa rimettendosi alla fortuna e alla loro conoscenza delle caratteristiche e delle prestazioni dei
partecipanti. Alle scommesse ippiche si sono aggiunte le scommesse sulle competizioni sportive.
24.
Le vincite dipendono dall’importo totale delle scommesse o dalla quota convenuta con il bookmaker.
25.
In terzo luogo vi sono le case da gioco. Si tratta di strutture aperte al pubblico nelle quali è autorizzato lo svolgimento
di vari giochi. Le case da gioco sono state percepite per molto tempo come strutture riservate a una clientela ricca, in grado
di puntare somme ingenti in giochi complessi o supposti tali, circondati da riti e cerimoniali.
26.
In quarto luogo occorre menzionare gli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo. Tali apparecchi sono stati inventati
nella prima metà del XIX secolo negli [OSCURATO:PERSONA] d’America, dove hanno conosciuto un immediato successo (
10
). Si tratta di apparecchi dotati di una fessura in cui il giocatore viene invitato a introdurre una moneta o un gettone e
che attribuiscono un risultato preprogrammato mediante un sistema informatico aleatorio. Il momento e la frequenza con cui
il risultato attribuito dall’apparecchio corrisponde a una combinazione vincente dipendono quindi dal caso.
2. Una considerevole importanza economica
27.
Negli ultimi anni, i giochi di sorte e d’azzardo hanno conosciuto un notevole sviluppo. Essi rivestono ormai un’importanza
economica che può essere definita considerevole. Essi, infatti, da un lato, generano per i gestori redditi molto elevati (
11
) e, dall’altro, rappresentano un numero di posti di lavoro non trascurabile nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri (
12
).
3. Un’attività che implica gravi rischi
28.
I giochi d’azzardo comportano tuttavia gravi rischi per la società, sia per i giocatori che per gli operatori economici che
li organizzano.
29.
Da una parte, essi possono indurre i giocatori a compromettere la loro situazione economica e familiare, o addirittura la
loro salute.
30.
Infatti, per loro natura, i giochi d’azzardo consentono di vincere solo a un numero molto limitato di giocatori; se così non
fosse, essi genererebbero perdite e non potrebbero durare. Nella grande maggioranza dei casi, pertanto, i giocatori perdono
più di quanto non vincano. Tuttavia, l’eccitazione del gioco e la promessa di vincite, anche molto elevate, possono indurli
a dedicare al gioco una parte del loro bilancio superiore a quella destinabile allo svago.
31.
Tale comportamento può quindi far sì che i giocatori non riescano più a far fronte ai loro obblighi sociali e familiari. Esso
può inoltre sfociare in una vera e propria dipendenza, equiparabile a quella causata dalla droga o dall’alcol (
13
).
32.
Dall’altro lato, i giochi d’azzardo, in ragione dei profitti molto elevati che ne derivano, si prestano a manipolazioni da
parte dell’organizzatore, che potrebbe voler fare in modo che il risultato dell’estrazione a sorte o della gara sportiva gli
sia più favorevole. Inoltre, in questo tipo di rapporto, il giocatore non dispone individualmente di alcun mezzo realmente
efficace per verificare se il gioco si svolga realmente secondo le modalità indicate.
33.
Infine, i giochi di sorte e d’azzardo possono costituire uno strumento di «riciclaggio» di somme di denaro ottenute illegalmente.
Tali somme possono infatti essere puntate al gioco nella speranza di vincere. Possono inoltre trasformarsi in profitti se
il reo è anche proprietario del gioco.
4. Un’attività strettamente regolamentata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
34.
Nel corso della storia, i giochi di sorte e d’azzardo sono stati oggetto di numerose condanne per ragioni di ordine morale,
religioso e attinenti alla tutela dell’ordine pubblico (
14
). Ciononostante, essi si sono imposti come una realtà sociale.
35.
La reazione del potere politico ha oscillato tra il divieto totale, una regolamentazione restrittiva in base alla quale i
proventi dei giochi di sorte e d’azzardo dovevano essere destinati esclusivamente al finanziamento di interessi pubblici,
e l’incoraggiamento al fine di approfittare della manna costituita da tale imposta volontaria.
36.
Attualmente, nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri i giochi di sorte e d’azzardo sono soggetti a una disciplina restrittiva.
37.
Tale restrizione assume in molti di questi [OSCURATO:PERSONA] (
15
) la forma di un divieto di principio dei giochi d’azzardo, corredato di specifiche deroghe. Analogamente, nella maggior parte
di tali [OSCURATO:PERSONA] (
16
), l’esercizio di un gioco d’azzardo da parte di un operatore privato, quando è previsto, è subordinato al rilascio di un’autorizzazione
dell’autorità competente. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il numero di operatori autorizzati ad esercitare un determinato
gioco viene limitato con un numero chiuso.
38.
In molti [OSCURATO:PERSONA] membri, l’esercizio dei giochi di sorte e d’azzardo può anche formare oggetto di un diritto esclusivo concesso
a un organismo statale o a un operatore privato (
17
).
39.
Le normative vigenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri presentano quindi notevoli differenze. [OSCURATO:PERSONA] diversità delle modalità di esercizio
si aggiunge il fatto che le deroghe al divieto di principio, quando esiste, al pari della nozione di «giochi di sorte e d’azzardo»
e dell’ambito di applicazione delle normative nazionali, non sono uniformi. Lo stesso gioco può quindi essere autorizzato
in uno Stato membro e vietato in un altro, o essere oggetto di un trattamento differenziato (
18
).
40.
Infine, il trattamento fiscale dei giochi d’azzardo varia molto da uno Stato all’altro, dato che, in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri,
i proventi dell’esercizio di tali giochi devono essere destinati, in proporzioni variabili, a cause di interesse pubblico.
Anche la quota delle vincite distribuite ai giocatori varia sensibilmente.
5. L’impatto dei nuovi mezzi di comunicazione
41.
Fino a una ventina d’anni fa i giochi di sorte e d’azzardo erano accessibili solo in luoghi precisi, quali, in particolare,
i numerosi punti vendita di scommesse e biglietti della lotteria, i centri di corse ippiche e le case da gioco. La partecipazione
al gioco d’azzardo richiedeva quindi che il giocatore si spostasse fisicamente. Tale partecipazione poteva inoltre avvenire
solo nelle ore di apertura dei luoghi in cui era possibile giocare.
42.
L’emergere dei mezzi di comunicazione elettronica a partire dagli anni ‘90, quali i telefoni portatili, la televisione interattiva
e, soprattutto, Internet, ha modificato radicalmente la situazione. Grazie a questi nuovi mezzi di comunicazione, l’utente
può giocare senza uscire di casa e in qualsiasi momento.
43.
La pratica dei giochi di sorte e d’azzardo è così divenuta molto più agevole. L’accesso a tali giochi è ulteriormente favorito
dai seguenti fattori. Da un lato, il numero di persone che possono fruire di tali mezzi di comunicazione elettronica è in
costante aumento (
19
). Dall’altro, essi diventano sempre più semplici da utilizzare e funzionano in modo integrato (
20
). Infine, le transazioni finanziarie possono essere effettuate molto agevolmente attraverso tali mezzi di comunicazione.
44.
Inoltre, i mezzi di comunicazione elettronica, e in particolare Internet, danno alle persone residenti nel territorio di uno
Stato membro la possibilità materiale di accedere non solo ai giochi on‑line proposti dagli operatori stabiliti nel territorio
di tale Stato, ma anche a quelli offerti da operatori stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri o in paesi terzi.
45.
I nuovi mezzi di comunicazione hanno quindi reso possibile un significativo incremento dell’offerta di giochi di sorte e d’azzardo,
che hanno conosciuto un ampio successo (
21
).
II –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
1. Diritto derivato
a) L’assenza di testi normativi che disciplinino in particolare i giochi d’azzardo
46.
I giochi d’azzardo, fino ad ora, non sono stati oggetto di alcuna regolamentazione o armonizzazione a livello dell’Unione.
47.
Essi sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31/CE (
22
), il cui art. 1, n. 5, lett. d), ultimo trattino, dispone che tale direttiva non è applicabile ai «giochi d’azzardo che implicano
una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse».
48.
I giochi di sorte e d’azzardo sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 2006/123/CE (
23
), il cui venticinquesimo ‘considerando’ enuncia che «[è] opportuno escludere (…) i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie
e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri l’attuazione
di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori».
49.
Tuttavia, una normativa nazionale che vietasse alle imprese che prestano servizi via Internet di proporre giochi di sorte
e d’azzardo nel territorio di uno Stato membro potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 98/34.
b) La direttiva 98/34
50.
La direttiva 98/34 mira a sopprimere o a ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivare dall’adozione,
da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di regolamentazioni tecniche diverse, favorendo la trasparenza delle iniziative nazionali nei
confronti della [OSCURATO:PERSONA], degli enti di normalizzazione europei e degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
51.
La direttiva 98/48 ne ha esteso l’ambito di applicazione a tutti i servizi della società dell’informazione, vale a dire, ai
sensi dell’art. 1, punto 2), della direttiva 98/34, ai servizi prestati dietro retribuzione, per via elettronica e a richiesta
individuale di un destinatario di servizi.
52.
La nozione di «regola tecnica» è definita come segue all’art. 1, punto 11), della direttiva 98/34:
«(…) una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative
che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione
di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante
di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
[OSCURATO:PERSONA] membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione
o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
(…)».
53.
La direttiva 98/34 prevede quindi un sistema in base al quale ciascuno Stato membro deve notificare alla [OSCURATO:PERSONA] i propri
progetti di regole tecniche, per consentire a quest’ultima e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicargli il loro punto di vista
e proporre una normalizzazione meno restrittiva per gli scambi. Tale sistema dà quindi alla [OSCURATO:PERSONA] il tempo necessario
per proporre, se del caso, una disposizione vincolante di armonizzazione.
54.
L’art. 8 della direttiva 98/34 così recita:
«1. (…) gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma
stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino
già dal progetto.
(…)
[OSCURATO:PERSONA] comunica senza indugio agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono
stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all’articolo 5 e, se del caso, del comitato
competente del settore in questione.
(…)
2. [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni
di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano senza indugio alla [OSCURATO:PERSONA] il testo definitivo della regola tecnica.
(…)».
55.
L’art. 9 della direttiva 98/34 dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA]
ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano:
(…)
– fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l’adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla
data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro
emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti
che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori
di servizi nell’ambito del mercato interno.
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA]
ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la [OSCURATO:PERSONA] comunica
la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento
o di decisione presentata al Consiglio conformemente all’articolo 189 del trattato [CE (divenuto articolo 249 CE)].
(…)».
2. Il diritto primario e la sua interpretazione
56.
Le normative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di giochi di sorte e d’azzardo non devono pregiudicare gli impegni assunti da tali
[OSCURATO:PERSONA] in forza del [OSCURATO:PERSONA] CE, in particolare le libertà di circolazione.
a) [OSCURATO:PERSONA]
57.
L’art. 49, primo comma, CE vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità nei confronti
dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
58.
Ai sensi degli artt. 55 CE e 48 CE, l’art. 49 CE è applicabile ai servizi offerti da società costituite conformemente alla
legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno
della Comunità.
b) La giurisprudenza
59.
Il problema della conformità con le libertà fondamentali di circolazione delle normative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di
giochi di sorte e d’azzardo ha dato origine a una giurisprudenza relativamente copiosa, le cui grandi linee possono essere
esposte come segue.
60.
I giochi di sorte e d’azzardo costituiscono attività economiche ai sensi dell’art. 2 CE (
24
). Essi consistono, infatti, nella fornitura a pagamento di un determinato servizio, ossia la speranza di una vincita in denaro.
61.
Essi costituiscono pertanto un’attività di servizi rientrante nell’ambito di applicazione degli artt. 43 CE e 49 CE, relativi
alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Una normativa che vietasse o limitasse il diritto di esercitare
giochi di sorte e d’azzardo in uno Stato membro potrebbe quindi costituire una restrizione a tali libertà di circolazione (
25
).
62.
Tuttavia, la Corte ha costantemente ammesso che i giochi in questione rappresentano un’attività economica particolare, per
i seguenti motivi. Anzitutto, in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, considerazioni di ordine morale, religioso o culturale sono generalmente
volte a limitare se non a vietare la pratica dei giochi di sorte e d’azzardo e ad evitare che essi siano una fonte di profitto
individuale. Inoltre, tenuto conto della rilevanza delle somme che consentono di raccogliere, i giochi di sorte e d’azzardo
comportano elevati rischi di criminalità e di frode. Essi costituiscono peraltro un’incitazione alla spesa che può avere conseguenze
individuali e sociali dannose. Infine non è privo d’interesse il rilievo, pur non potendo essere considerato di per sé una
giustificazione oggettiva, che i giochi di sorte e d’azzardo possono essere un mezzo di finanziamento rilevante per attività
di beneficenza o di interesse generale come le opere sociali, le opere caritatevoli, lo sport o la cultura (
26
).
63.
Le lotterie organizzate su grande scala (
27
), gli apparecchi per i giochi d’azzardo (
28
), le scommesse sulle gare sportive (
29
) e i giochi da casinò (
30
) sono stati considerati giochi atti a creare un rischio elevato di criminalità e di frode, in ragione delle notevoli somme
che consentono di raccogliere, nonché un rischio per i consumatori, poiché costituiscono un’incitazione alla spesa (
31
).
64.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono legittimamente imporre restrizioni allo sfruttamento di giochi che presentano tali caratteristiche,
per motivi concernenti la tutela dei consumatori (limitare la passione degli esseri umani per il gioco, prevenire l’incitazione
dei cittadini a una spesa eccessiva legata al gioco) e la tutela dell’ordine sociale (evitare i rischi di criminalità e di
frode inerenti ai giochi d’azzardo). Tali motivi costituiscono ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare
le restrizioni alle libertà di circolazione (
32
).
65.
Per contro, il fatto che i proventi del gioco siano destinati al finanziamento di attività sociali non può costituire di per
sé una giustificazione. La valutazione della Corte si fonda sul principio secondo cui la riduzione o la diminuzione delle
entrate fiscali non rientra fra i motivi enunciati all’art. 46 CE e non può neppure essere considerata come un motivo imperativo
di interesse generale (
33
). Il fatto che i proventi del gioco siano destinati a tali scopi costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria di
una restrizione (
34
).
66.
La determinazione del necessario livello di protezione dei consumatori e dell’ordine pubblico in relazione ai giochi di sorte
e d’azzardo rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
67.
Così, secondo la Corte, occorre riconoscere alle autorità nazionali un potere discrezionale sufficiente a determinare le esigenze
di tutela dei giocatori e più in generale, tenendo conto delle caratteristiche socioculturali di ogni Stato membro, di tutela
dell’ordine sociale, sia per quanto riguarda le modalità di organizzazione delle lotterie e il volume delle puntate, sia per
quanto riguarda la destinazione degli utili da esse ricavati (
35
). [OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi di sorte e d’azzardo
e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito (
36
).
68.
Tuttavia, per poter essere giustificato, un provvedimento nazionale restrittivo di una libertà di circolazione dev’essere
applicato in modo non discriminatorio, essere idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre
quanto necessario per il raggiungimento di questo (
37
).
69.
Nell’ambito del controllo sul rispetto di tali condizioni, la Corte ha precisato a più riprese che i motivi che giustificano
le restrizioni previste dalla normativa di cui trattasi devono essere esaminati nel loro complesso (
38
).
70.
La Corte ha ammesso che possono essere giustificate le seguenti restrizioni.
71.
Uno Stato membro ha il diritto di vietare totalmente la pratica di un gioco sul suo territorio (
39
). Secondo la Corte, spetta alle autorità nazionali valutare se, nel contesto dell’obiettivo perseguito, sia necessario vietare
totalmente o parzialmente attività di questa natura o soltanto limitarle e prevedere a tale scopo modalità di controllo più
o meno rigide (
40
).
72.
Uno Stato membro può anche concedere a un unico organismo o a un numero limitato di operatori economici il diritto esclusivo
di esercitare un gioco di sorte o d’azzardo (
41
).
73.
La Corte ha ritenuto che il fatto che uno Stato membro autorizzi l’esercizio di un gioco di sorte o d’azzardo da parte di
un ente titolare di un diritto esclusivo o di un numero limitato di operatori economici non è incompatibile con gli obiettivi
di protezione dei consumatori contro un’incitazione a una spesa eccessiva e di tutela dell’ordine pubblico. Secondo la Corte,
un’autorizzazione limitata dei giochi di sorte e d’azzardo in un ambito esclusivo, che presenta il vantaggio di incanalare
il desiderio di giocare e la gestione dei giochi in un circuito controllato, di prevenire il rischio che tale gestione sia
diretta a scopi fraudolenti e criminosi e di impiegare gli utili che ne derivano per fini di pubblica utilità, serve anch’essa
al perseguimento di detti obiettivi (
42
).
74.
Inoltre, il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro
Stato membro non può rilevare ai fini della valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in
materia. Queste vanno valutate soltanto alla stregua degli obiettivi perseguiti dalle autorità nazionali dello Stato membro
interessato e del livello di tutela che intendono assicurare (
43
).
75.
Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., la Corte ha esaminato anche la questione se, per raggiungere gli scopi perseguiti dalla
legge finlandese relativa all’esercizio degli apparecchi per giochi d’azzardo, fosse preferibile, anziché concedere un diritto
esclusivo di esercizio all’organismo pubblico autorizzato, adottare una normativa che imponesse agli operatori interessati
le prescrizioni necessarie
.
76.
La Corte ha dichiarato che tale questione rientra nel potere discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, purché la scelta fatta non
appaia sproporzionata rispetto allo scopo perseguito (
44
). Essa ha ritenuto che tale condizione fosse soddisfatta in quanto l’organismo titolare del diritto esclusivo di esercizio
degli apparecchi per giochi d’azzardo era un’associazione di diritto pubblico le cui attività erano esercitate sotto il controllo
dello Stato, al quale essa doveva versare l’importo dell’utile netto distribuibile derivante dall’esercizio degli apparecchi (
45
).
77.
La Corte ha precisato che, se è vero che le somme così percepite dallo Stato a fini di pubblica utilità potrebbero essere
raccolte anche per altre vie, quali la tassazione delle attività dei vari operatori in ipotesi autorizzati ad esercitarle
nell’ambito di una normativa a carattere non esclusivo, l’obbligo imposto all’organismo pubblico autorizzato di trasferire
il provento del suo esercizio costituisce una misura certamente più efficace per assicurare, in vista dei rischi di reati
e di frodi, una limitazione rigorosa del carattere lucrativo di dette attività (
46
).
78.
Nelle citate sentenze Zenatti, Gambelli e a. e Placanica e a., la Corte ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alle condizioni
che una normativa nazionale deve soddisfare per poter essere giustificata, in relazione a una normativa italiana che riserva
a un numero limitato di organismi rispondenti a determinati criteri il diritto esclusivo di organizzare scommesse.
79.
Nella citata sentenza Zenatti, essa ha rilevato che la normativa italiana controversa tendeva a impedire che tali giochi costituissero
una fonte di profitto individuale, a evitare i rischi di criminalità e di frode e le conseguenze individuali e sociali dannose
derivanti dall’incitazione alla spesa che essi costituiscono e a consentirli unicamente nei limiti in cui possono presentare
un carattere di utilità sociale per il corretto svolgimento di una gara sportiva (
47
).
80.
La Corte ha affermato che una siffatta normativa può essere giustificata se essa anzitutto persegue effettivamente l’obiettivo
di un’autentica riduzione delle opportunità di gioco e se il finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo sugli
introiti derivanti dai giochi autorizzati costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria, e non la reale giustificazione,
della politica restrittiva attuata (
48
). Essa ha precisato che spettava al giudice a quo verificare se detta normativa, alla luce delle sue concrete modalità d’applicazione,
soddisfacesse effettivamente gli obiettivi che potevano giustificarla e se le restrizioni da essa imposte non risultassero
sproporzionate rispetto a tali obiettivi (
49
).
81.
Nella citata sentenza Gambelli e a., il giudice del rinvio ha affermato che la normativa italiana sulle scommesse era stata
modificata nel 2000 e che dai lavori preparatori della legge di modifica risultava che la Repubblica italiana perseguiva,
a livello nazionale, una politica di forte espansione del gioco e delle scommesse allo scopo di raccogliere fondi, pur tutelando
i concessionari già autorizzati.
82.
La Corte ha dichiarato che le restrizioni per motivi attinenti alla tutela del consumatore e alla prevenzione della frode
e dell’incitazione dei cittadini a una spesa eccessiva collegata al gioco possono essere giustificate solo qualora siano idonee
a garantire la realizzazione dei detti obiettivi, nel senso che tali restrizioni devono contribuire a limitare le attività
di scommessa in modo coerente e sistematico (
50
).
83.
Essa ha precisato che laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie,
ai giochi d’azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato
non possono invocare l’ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare
provvedimenti come quelli oggetto della causa principale (
51
).
84.
Con riguardo all’obiettivo di evitare che i concessionari di giochi siano implicati in attività criminose o fraudolente, la
Corte ha dichiarato che la normativa italiana in materia di appalti risultava sproporzionata nella misura in cui escludeva
la possibilità per le società di capitali quotate sui mercati regolamentati degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di ottenere concessioni
per l’esercizio delle scommesse sportive in Italia. Essa ha rilevato che esistevano strumenti di controllo dei bilanci e delle
attività di tali società (
52
).
85.
Nella citata sentenza Placanica e a., la Corte si è trovata nuovamente di fronte alla legge italiana relativa alle scommesse
sugli eventi sportivi dopo che la Corte suprema di cassazione aveva ritenuto che tale normativa fosse compatibile con gli
artt. 43 CE e 49 CE. Detto giudice ha dichiarato che lo scopo reale di tale normativa non era tutelare i consumatori limitando
la propensione al gioco, bensì canalizzare le attività di gioco d’azzardo in circuiti controllabili al fine di prevenirne
una possibile degenerazione criminale.
86.
La Corte ha dichiarato che, poiché il sistema di concessioni previsto dalla legge italiana perseguiva unicamente tale obiettivo,
una «politica di espansione controllata» del settore dei giochi d’azzardo poteva essere del tutto coerente con l’obiettivo
mirante ad attirare giocatori che esercitavano attività di giochi e di scommesse clandestini vietati in quanto tali verso
attività autorizzate e regolamentate. Secondo la Corte, al fine di raggiungere questo obiettivo, gli operatori autorizzati
devono costituire un’alternativa affidabile, ma al tempo stesso attraente, ad un’attività vietata, il che può di per sé comportare
l’offerta di una vasta gamma di giochi, una pubblicità di una certa portata e il ricorso a nuove tecniche di distribuzione (
53
).
87.
[OSCURATO:PERSONA] luce degli elementi di fatto citati dal governo italiano e che dimostravano la gravità del fenomeno dei giochi clandestini
in Italia, la Corte ha ritenuto che un sistema di concessioni potesse costituire un meccanismo efficace che consentiva di
controllare coloro che operavano nel settore dei giochi d’azzardo allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per
fini criminali o fraudolenti (
54
).
88.
Essa ha confermato tuttavia che la normativa controversa risultava sproporzionata nella misura in cui escludeva la possibilità
per le società di capitali quotate nei mercati regolamentati degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di ottenere la concessione per l’esercizio
delle scommesse sportive in Italia (
55
).
B –
Diritto nazionale
1. Le informazioni fornite dal giudice del rinvio
89.
L’art. 2 del decreto legge 8 novembre 2003, n. 282 (
56
), attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] l’esclusiva per lo sfruttamento, mediante supporti elettronici, dei giochi collettivi dello
Stato, in particolare le lotterie e le scommesse al totalizzatore. Tale regime di esclusività si estende a tutto il territorio
nazionale, compreso lo spazio radioelettrico, Internet e qualsiasi altra rete pubblica di telecomunicazioni.
90.
Ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. a) e b), del decreto legge n. 282/2003 sono illeciti:
– la promozione, l’organizzazione o lo sfruttamento, per via elettronica, dei giochi collettivi dello Stato (segnatamente le
lotterie e le scommesse al totalizzatore), in violazione del regime di esclusività;
– la pubblicizzazione dell’effettuazione dei rispettivi sorteggi, a prescindere dal fatto che si svolgano sul territorio nazionale
o meno.
2. Le informazioni complementari fornite dal governo portoghese
91.
[OSCURATO:PERSONA], i giochi di sorte e d’azzardo sono soggetti a un principio generale di divieto. Tuttavia, lo Stato si è riservato
la facoltà di autorizzare, secondo il regime che ritenga più appropriato, l’esercizio di uno o più giochi, direttamente o
tramite un organismo posto sotto il suo controllo, o di concedere tale esercizio a enti privati a scopo di lucro o meno, attraverso
gare d’appalto.
a) I tipi di gioco
92.
La normativa portoghese distingue tre categorie di giochi di sorte e d’azzardo, ossia i giochi da casinò, le lotterie, tombole
e concorsi pubblicitari, nonché i giochi del lotto e le scommesse.
i) I giochi da casinò
93.
I giochi da casinò sono costituiti da giochi da tavolo, quali la roulette e il poker, nonché da altri tipi di giochi, come
il bingo e gli apparecchi automatici per giochi d’azzardo.
94.
Il loro esercizio è disciplinato dal decreto legge 2 dicembre 1989, n. 422 (
57
), che è stato esaminato dalla Corte nella citata sentenza Anomar e a.
95.
In linea di principio, l’esercizio dei giochi da casinò è riservato allo Stato e può essere esercitato solo da imprese costituite
nella forma di società di capitali, alle quali lo Stato abbia accordato una concessione mediante un contratto amministrativo.
Tali giochi sono consentiti solo all’interno dei casinò, in aree di gioco istituite e definite per legge.
96.
Attualmente in [OSCURATO:PERSONA] esistono nove case da gioco di questo tipo e recentemente sono state accordate licenze di durata
quadriennale.
ii) Lotterie, tombole e concorsi pubblicitari
97.
Questa categoria di giochi è costituita dalle lotterie, dalle tombole, dalle estrazioni a sorte, dai concorsi pubblicitari
e dai concorsi a premi. Essi sono soggetti a una previa autorizzazione governativa, che viene rilasciata caso per caso e a
condizioni specifiche.
98.
Tale categoria di giochi è praticamente priva di impatto commerciale in [OSCURATO:PERSONA].
iii) I giochi del lotto e le scommesse
99.
Questa categoria include tutti i giochi nei quali i partecipanti pronosticano i risultati di una o più gare o estrazioni di
numeri. Tali giochi sono noti in [OSCURATO:PERSONA] con l’appellativo di «giochi collettivi» o «giochi collettivi dello Stato».
100.
L’esercizio di tali giochi è disciplinato dal decreto legge 28 marzo 1985, n. 84 (
58
).
101.
In virtù dell’art. 1, n. 1, di tale decreto legge, il diritto di promuovere i giochi del lotto e le scommesse è riservato
allo Stato, che ne concede in esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] l’organizzazione e l’esercizio sull’intero territorio nazionale.
102.
Secondo quanto indicato nel preambolo dei testi normativi che prevedono tale diritto esclusivo, la Repubblica portoghese ha
ritenuto di non poter più ignorare il fatto che i giochi in questione venivano praticati clandestinamente, né gli eccessi
cui tale pratica conduceva. Intendeva quindi inquadrarli in una disciplina normativa, per garantirne l’onestà e limitarne
gli eccessi. La Repubblica portoghese voleva inoltre che i proventi di tale pratica, moralmente condannabile nella cultura
di detto Stato membro, non fossero una fonte di profitto individuale e venissero invece destinati al finanziamento di cause
sociali o di interesse generale.
103.
Inizialmente, la [OSCURATO:PERSONA] organizzava i concorsi denominati «Totobola» e «Totoloto». La nozione di Totobola include tutti
i giochi nei quali i partecipanti pronosticano i risultati di una o più gare sportive. Quella di Totoloto comprende tutti
i giochi nei quali i partecipanti pronosticano i risultati di estrazioni a sorte di numeri.
104.
La gamma dei giochi è stata successivamente ampliata: nel 1993 con il «Joker» (
59
), nel 1994 con la «[OSCURATO:PERSONA] instantânia», un gioco istantaneo di raschiatura comunemente denominato «raspadinha» (
60
), nel 1998, con il «Totogolo» (
61
) e nel 2004 con l’«Euromilhões», il lotto europeo (
62
).
105.
Nel 2003 il contesto normativo dei giochi del lotto e delle scommesse è stato adeguato per rispondere agli sviluppi tecnici
che consentivano di offrire giochi su supporti elettronici, in particolare attraverso Internet. Tali provvedimenti sono contenuti
nel decreto legge n. 282/2003 e sono sostanzialmente intesi, da un lato, ad autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] a distribuire i suoi
prodotti su supporto elettronico e, dall’altro, ad estendere il diritto esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] ai giochi offerti su supporti
elettronici, in particolare via Internet.
106.
L’art. 12, n. 1, del decreto legge n. 282/2003 fissa gli importi minimi e massimi delle ammende con cui vengono sanzionate
le infrazioni amministrative previste, in particolare, all’art. 11, n. 1, lett. a) e b), di detto decreto legge. Con riguardo
alle persone giuridiche, si precisa che l’ammenda non deve essere inferiore a EUR 2 000 né superiore al triplo della somma
complessiva che si ritiene sia stata raccolta con l’organizzazione del gioco, a condizione che tale multiplo sia superiore
a EUR 2 000 e nei limiti di un massimale pari a EUR 44 890.
b) La regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA]
107.
[OSCURATO:PERSONA] è un istituto di solidarietà sociale fondato il 15 agosto 1498, la cui attività è sempre consistita in opere
sociali di assistenza ai meno abbienti.
108.
[OSCURATO:PERSONA], i giochi collettivi dello Stato sono legati alla [OSCURATO:PERSONA]. La «[OSCURATO:PERSONA]» (lotteria nazionale), istituita
con un editto reale del 18 novembre 1783, è stata concessa a tale istituzione e detta concessione è stata rinnovata periodicamente.
[OSCURATO:PERSONA] è stata conferita l’esclusiva per l’organizzazione delle altre forme di giochi del lotto e di scommesse al
totalizzatore, quali, nel 1961, il Totobola e successivamente, nel 1985, il Totoloto.
109.
Le attività della [OSCURATO:PERSONA] sono disciplinate dal decreto legge 26 agosto 1991, n. 322 (
63
).
110.
Secondo il suo statuto, la [OSCURATO:PERSONA] è una «persona giuridica di utilità pubblica amministrativa», vale a dire una persona
giuridica privata, riconosciuta dalle autorità come ente che persegue scopi non di lucro e d’interesse generale.
111.
Gli organi amministrativi della [OSCURATO:PERSONA] sono costituiti da un direttore, nominato con decreto del Primo ministro, e un
consiglio di amministrazione, i cui membri sono nominati con decreto dei membri del governo sotto la cui tutela è stata posta
la [OSCURATO:PERSONA].
112.
L’esercizio dei giochi d’azzardo è di competenza del dipartimento dei giochi della [OSCURATO:PERSONA], che dispone di propri organi
amministrativi e di controllo.
113.
L’organo amministrativo del dipartimento dei giochi è costituito dal direttore della [OSCURATO:PERSONA], che ne assicura obbligatoriamente
la presidenza, e da due amministratori delegati, nominati con decreto congiunto del ministro del Lavoro e della Solidarietà
e del ministro della Sanità.
114.
Ogni gioco d’azzardo organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] viene istituito separatamente con decreto legge e tutti i dettagli della
sua organizzazione e del suo esercizio, inclusi l’importo delle scommesse, il piano di attribuzione dei premi, la frequenza
delle estrazioni, la percentuale concreta per ciascun premio, le modalità di raccolta delle scommesse, le modalità di selezione
dei distributori autorizzati, nonché le modalità e i termini di pagamento delle vincite, sono disciplinati con regolamento
del governo.
115.
I membri della giuria dei concorsi, della giuria delle estrazioni e della giuria per i reclami sono per lo più rappresentanti
della pubblica amministrazione. Il presidente della giuria per i reclami, che ha un diritto di voto rafforzato, è un magistrato
dell’ordine giudiziario.
116.
Il dipartimento dei giochi dispone di un bilancio e di conti propri, allegati al bilancio e ai conti della [OSCURATO:PERSONA], che
sono posti, in quanto tali, sotto la tutela del governo.
117.
A tale dipartimento sono stati conferiti poteri di autorità amministrativa per avviare, organizzare e istruire procedimenti
sanzionatori contro l’esercizio abusivo dei giochi d’azzardo il cui esercizio è stato concesso in esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA].
118.
L’art. 14 del decreto legge n. 282/2003 conferisce alla direzione del dipartimento dei giochi i poteri amministrativi necessari
per comminare ammende, come quelle inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].
119.
Tutte le decisioni adottate dal dipartimento dei giochi nell’ambito dei procedimenti sanzionatori e qualsiasi altra decisione
avente effetti esterni al dipartimento dei giochi, come ad esempio quelle relative agli acquisti di beni e servizi e al rilascio
dell’autorizzazione a terzi per la distribuzione dei giochi collettivi, sono soggette a impugnazione.
120.
[OSCURATO:PERSONA] sono stati affidati compiti specifici nei settori della tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia,
degli aiuti ai minori senza tutela e a rischio, degli aiuti agli anziani, delle situazioni sociali di grave carenza e delle
prestazioni di cure mediche primarie e specialistiche.
121.
Conformemente alla normativa vigente all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] trattiene solo il 25%
dei ricavi provenienti dai diversi giochi. Il resto viene ripartito fra altre istituzioni di utilità pubblica, quali le associazioni
di pompieri volontari, istituti privati di solidarietà sociale, istituti di prevenzione e di rieducazione dei disabili, nonché
fondi di sviluppo culturale, o viene destinato a settori di azioni sociali. Così, il 50% dei proventi del Totobola viene impiegato
per la promozione e lo sviluppo del gioco del calcio e il 16% dei proventi del Totoloto viene utilizzato per finanziare attività
sportive.
III –
Causa principale e questione pregiudiziale
122.
[OSCURATO:PERSONA] è una persona giuridica di diritto privato con struttura associativa e senza fini di lucro che raggruppa tutti i club
che gareggiano in tornei di calcio a livello professionistico in [OSCURATO:PERSONA] e a cui spetta lo sfruttamento commerciale delle
competizioni da essa organizzate.
123.
[OSCURATO:PERSONA] è una società di scommesse on‑line, con sede a Gibilterra. Essa propone giochi d’azzardo sul suo sito Internet, redatto
in lingua portoghese. [OSCURATO:PERSONA] è soggetta alla specifica normativa di Gibilterra in materia di giochi d’azzardo e ha ottenuto
tutte le autorizzazioni richieste dal governo di Gibilterra. [OSCURATO:PERSONA] non possiede alcun centro di attività in [OSCURATO:PERSONA].
I suoi server per l’offerta on‑line si trovano a Gibilterra e in Austria. Tutte le scommesse vengono effettuate direttamente
dal consumatore sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] o tramite un altro mezzo di comunicazione diretta.
124.
[OSCURATO:PERSONA] propone un’ampia gamma di giochi d’azzardo on‑line comprendente scommesse sportive, giochi del lotto e giochi da casinò
quali roulette e poker. Le scommesse sportive hanno per oggetto sia i risultati degli incontri di calcio che i risultati di
altre competizioni sportive, quali le partite di rugby, le corse automobilistiche di formula 1 e gli incontri di basket americano.
125.
Il giudice a quo precisa che alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] vengono contestati i seguenti fatti:
– la conclusione di un contratto di patrocinio, che sarebbe dovuto valere nel corso di quattro stagioni sportive a partire dalla
stagione 2005/2006, nel cui ambito la [OSCURATO:PERSONA] assume un ruolo di patrocinatore istituzionale della [OSCURATO:PERSONA],
precedentemente denominata «[OSCURATO:PERSONA]» e che è stata poi denominata «[OSCURATO:PERSONA] betandwin.com»;
– in conseguenza di tale contratto, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito diritti che le consentono di apporre il logo «betandwin.com» sugli
indumenti sportivi indossati dai giocatori dei club le cui squadre partecipano al campionato della [OSCURATO:PERSONA] e disporre tale
logo negli stadi dei club che partecipano allo stesso campionato; contemporaneamente, sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] sono stati
inseriti riferimenti e un collegamento diretto al sito Internet della [OSCURATO:PERSONA];
– il sito della [OSCURATO:PERSONA] consente di effettuare scommesse sportive per via elettronica, in cui i partecipanti pronosticano il risultato
degli incontri di calcio di ciascuna giornata della [OSCURATO:PERSONA] e delle partite di calcio straniere al fine di ottenere il
diritto a premi in denaro; lo stesso sito permette anche la realizzazione, sempre per via elettronica, di lotterie in cui
i partecipanti pronosticano i risultati di estrazioni di numeri.
126.
La direzione del dipartimento dei giochi della [OSCURATO:PERSONA] ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a versare un’ammenda rispettivamente
di EUR 75 000 ed EUR 74 500 per avere promosso, organizzato o sfruttato, in concorso tra loro, giochi collettivi dello Stato,
per via elettronica, in particolare scommesse al totalizzatore, e per aver pubblicizzato, per via elettronica, estrazioni
di giochi collettivi dello Stato, in particolare scommesse al totalizzatore, in violazione del regime di esclusività stabilito
dalla normativa nazionale.
127.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l’annullamento di tali decisioni invocando, in particolare, la normativa e la giurisprudenza
comunitarie.
128.
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] do Porto ([OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Ci si chiede essenzialmente se il detto regime di esclusività concesso alla [OSCURATO:PERSONA] e opposto alla [[OSCURATO:PERSONA]], vale a dire
a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in cui effettua legalmente servizi analoghi, senza avere in
[OSCURATO:PERSONA] uno stabilimento fisico, costituisca un ostacolo alla libera prestazione di servizi, in violazione dei principi
della libertà di prestazione di servizi, della libertà di stabilimento e della libertà di pagamento, sanciti rispettivamente
agli artt. [49 CE, 43 CE e 56 CE].
S’intende in tal modo sapere se il diritto comunitario e, in particolare, i principi citati ostino a un regime nazionale come
quello su cui verte la causa principale il quale, da un lato, sancisce un regime di esclusività a favore di un unico ente,
per quanto riguarda lo sfruttamento di lotterie e di scommesse al totalizzatore, e, dall’altro, estende tale regime di esclusività
“a tutto il territorio nazionale, compreso (...) Internet”».
IV –
Analisi
A –
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
129.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende sapere se sia conforme al diritto comunitario la sua normativa
nazionale, in virtù della quale il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore sull’intero
territorio portoghese, conferito a un unico ente controllato dallo Stato e non avente scopo di lucro, si estende a tutti i
mezzi di comunicazione elettronica, in particolare Internet.
130.
I governi italiano, olandese e norvegese, nonché la [OSCURATO:PERSONA], contestano o mettono in dubbio la ricevibilità di tale questione
pregiudiziale, in quanto la decisione di rinvio non conterrebbe informazioni sufficienti sul contenuto e sugli obiettivi della
normativa portoghese applicabile alla controversia principale.
131.
Non credo che la questione posta possa essere dichiarata irricevibile.
132.
Infatti, la descrizione della normativa nazionale fornita dal giudice a quo consente di capire chiaramente che tale normativa,
da un lato, conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore
su Internet e, dall’altro, prevede sanzioni a carico degli operatori che ledano tale diritto. L’esposizione degli elementi
di fatto descrive la portata della controversia. Inoltre, dalla decisione di rinvio emerge che il giudice nazionale si interroga
sulla compatibilità della sua normativa con il diritto comunitario nella misura in cui essa osta a che un operatore economico
che esercita legalmente le sue attività in uno Stato membro fornisca i propri servizi in [OSCURATO:PERSONA].
133.
È vero che, alla luce dei criteri, tratti dalla giurisprudenza della Corte, sulla base dei quali occorre valutare la compatibilità
con il diritto comunitario di una normativa nazionale in materia di giochi di sorte e d’azzardo, ci si sarebbe potuti attendere
che il giudice del rinvio fornisse una descrizione più completa del diritto interno e della sua applicazione, per quanto riguarda
il monopolio della [OSCURATO:PERSONA] e i motivi per i quali tale monopolio è stato esteso ai giochi di sorte e d’azzardo su Internet.
Sarebbe stato inoltre auspicabile che detto giudice precisasse per quale motivo le decisioni adottate anteriormente dalla
Corte non rispondessero ai suoi interrogativi e non gli consentissero di statuire sulla controversia principale.
134.
Tuttavia, l’assenza di tali informazioni nella decisione di rinvio non giustifica il rigetto in quanto irricevibile della
questione posta.
135.
Infatti, detta questione verte sull’interpretazione del diritto comunitario, dato che occorre interpretare articoli del [OSCURATO:PERSONA]
che instaurano libertà di circolazione. Essa è pertinente ai fini della soluzione della causa principale, in quanto, se la
libertà di circolazione pertinente venisse interpretata dalla Corte nel senso che osta alla concessione di tale diritto esclusivo,
occorrerebbe accogliere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].
136.
Infine, gli elementi forniti dal giudice del rinvio sono sufficienti a permettere alla Corte di fornirgli una risposta utile,
quanto meno sulla questione se la concessione di un diritto esclusivo a un unico ente ai fini dell’organizzazione e della
gestione dei giochi di sorte e d’azzardo su Internet sia, a priori o necessariamente, contraria al diritto comunitario.
137.
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia
e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze
della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte. Di
conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario,
la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (
64
).
138.
È vero che la Corte ha parimenti dichiarato che, in casi eccezionali, le compete esaminare le condizioni in cui il giudice
nazionale le sottopone questioni pregiudiziali. Come viene regolarmente ricordato nelle pronunce pregiudiziali, «lo spirito
di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica [infatti] che, dal canto suo, il giudice
nazionale tenga presente la funzione assegnata alla Corte, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia
negli [OSCURATO:PERSONA] membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche» (
65
).
139.
Così, la Corte ha ritenuto di non poter statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo
manifesto che l’interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria chiesti da tale giudice non hanno alcuna
relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la
Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono
sottoposte (
66
).
140.
La questione pregiudiziale in esame non rientra in una di tali ipotesi.
141.
Desidero inoltre sottolineare che, nonostante le scarse informazioni fornite dal giudice del rinvio in merito al contenuto
e agli obiettivi della sua normativa nazionale, nove [OSCURATO:PERSONA] membri, oltre alla Repubblica portoghese, così come le parti della
causa principale e la [OSCURATO:PERSONA], sono stati in grado di depositare osservazioni scritte.
142.
Risulta peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché le parti che hanno presentato osservazioni, in particolare il governo portoghese,
hanno esposto dettagliatamente il contenuto e gli obiettivi della normativa controversa e che tali elementi sono stati discussi
diffusamente nel corso della fase orale. La Corte potrebbe quindi spingersi oltre l’esame della sola questione di principio
della compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che riserva a un unico ente il diritto esclusivo
di proporre scommesse al totalizzatore su Internet.
143.
Il governo italiano contesta la ricevibilità della questione pregiudiziale anche in ragione del fatto che il giudice nazionale
inviterebbe la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità del suo diritto interno con il diritto comunitario.
144.
È vero che, come ha osservato detto governo e conformemente a una giurisprudenza costante, secondo la ripartizione delle responsabilità
nell’ambito del sistema di cooperazione istituito dall’art. 234 CE, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe
ai giudici nazionali e non alla Corte e non spetta a quest’ultima pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento avviato in
forza di tale articolo, sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto comunitario (
67
).
145.
Tuttavia, anche ammettendo che la questione pregiudiziale in esame debba essere interpretata nel senso sostenuto dal governo
italiano, essa non sarebbe comunque irricevibile. Quando viene espressamente interrogata sulla compatibilità di una norma
nazionale con il diritto comunitario, la Corte riformula la questione così posta in funzione delle sue competenze e ricorda
di essere competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che gli
consentano di valutare tale compatibilità (
68
).
146.
Propongo quindi alla Corte di considerare ricevibile la questione pregiudiziale.
B –
Nel merito
147.
Secondo le informazioni fornite dal giudice nazionale, le disposizioni dell’art. 11, n. 1, lett. a) e b), del decreto legge
n. 282/2003 vietano, da un lato, l’organizzazione e la gestione di lotterie e scommesse al totalizzatore su Internet in violazione
del diritto esclusivo conferito alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la pubblicità dei giochi on‑line organizzati in violazione
di tale diritto esclusivo.
148.
Risulta inoltre da tali informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state condannate ciascuna a un’ammenda unica rispettivamente
di EUR 75 000 ed EUR 74 500 per avere, da una parte, organizzato e gestito scommesse al totalizzatore su Internet in violazione
del diritto esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, fatto pubblicità a tali scommesse.
149.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tali elementi, ritengo che la compatibilità della normativa nazionale controversa con il diritto comunitario
debba essere valutata in base a due serie di disposizioni. Per un verso, nella misura in cui conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il
diritto esclusivo di offrire lotterie e scommesse al totalizzatore su Internet e vieta a qualsiasi altro prestatore di servizi
stabilito all’interno dell’Unione di proporre tali servizi on‑line in [OSCURATO:PERSONA], la normativa controversa potrebbe rientrare
nell’ambito di applicazione della direttiva 98/34. Per altro verso, nella misura in cui vieta qualsiasi pubblicità alle lotterie
e alle scommesse al totalizzatore organizzate in violazione del diritto esclusivo della [OSCURATO:PERSONA], detta normativa potrebbe
rientrare nel campo di applicazione dell’art. 49 CE.
1. L’applicazione della direttiva 98/34
150.
Si tratta di stabilire se l’art. 1, punto 11), della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una normativa
nazionale, in forza della quale il diritto di organizzare e gestire lotterie e scommesse si estende a tutti i mezzi di comunicazione
elettronica, in particolare Internet, costituisce una «regola tecnica» ai sensi della disposizione citata.
151.
[OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni scritte, ha sostenuto che la normativa controversa rientra nell’ambito di applicazione
della direttiva 98/34.
152.
Le parti che hanno presentato osservazioni, invitate a pronunciarsi su questo punto nel corso della fase orale, hanno espresso
posizioni divergenti. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] condividono la tesi della [OSCURATO:PERSONA].
153.
Il governo portoghese sottolinea che la direttiva 98/34 non è stata invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della controversia
principale e che il giudice del rinvio non ha posto alcuna questione riguardante tale direttiva. Detto governo ricorda che
spetta al giudice nazionale determinare il diritto comunitario applicabile alla controversia di cui è investito. Ne deduce
che la menzionata direttiva non è pertinente al caso di specie.
154.
In subordine, esso fa valere che la direttiva 98/34 non imponeva alla Repubblica portoghese di notificare la normativa controversa
alla [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea che i giochi di sorte e d’azzardo sono stati esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive
2000/31 sul commercio elettronico e 2006/123 sulle prestazioni di servizi nel mercato interno.
155.
Il governo danese, sostenuto dal governo austriaco, adotta la stessa posizione del governo portoghese. Rileva inoltre che
la normativa controversa, che prevede il divieto di esercitare un’attività nel territorio portoghese, è equiparabile a una
normativa nazionale che subordini l’esercizio di un’attività professionale al rilascio di un’autorizzazione e che, secondo
la giurisprudenza, una normativa siffatta non costituisce una regola tecnica. Esso sostiene che tale nozione è stata interpretata
dalla giurisprudenza nel senso che riguarda solo le specifiche che definiscono le caratteristiche dei prodotti (
69
).
156.
Il governo ellenico ritiene a sua volta che una normativa nazionale che preveda un monopolio di Stato nel settore dei giochi
di sorte e d’azzardo non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 98/34.
157.
Non condivido la tesi di questi governi. In via preliminare, ricordo che la Corte può interpretare le disposizioni della direttiva
98/34 anche se il giudice del rinvio non l’ha interrogata al riguardo. Esporrò più avanti i motivi per cui ritengo che la
normativa controversa rientri nel campo di applicazione di tale direttiva. Preciserò inoltre le conseguenze della mancata
notifica di detta normativa. Infine, viste le osservazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla rilevanza della direttiva 98/34 ai fini
della soluzione della controversia principale, ritengo utile precisare che l’emananda sentenza è vincolante per il giudice
a quo, eventualmente anche per quanto riguarda l’interpretazione della menzionata direttiva.
a) La possibilità per la Corte di interpretare la direttiva 98/34 anche se il giudice del rinvio non vi ha fatto riferimento
158.
La possibilità per la Corte di interpretare la direttiva 98/34, anche se il giudice del rinvio non l’ha interrogata su di
essa, discende da una giurisprudenza costante. Quando la Corte ritiene che il giudice a quo non l’abbia interrogata in merito
alla disposizione di diritto comunitario applicabile nella causa principale, essa esamina d’ufficio la portata di tale disposizione.
Pertanto, conformemente ad una formula ripresa frequentemente, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto
una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali
il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione (
70
).
159.
Ne consegue che, quando, come nel caso in esame, il giudice del rinvio interroghi la Corte in merito alla portata degli articoli
del [OSCURATO:PERSONA] che istituiscono le libertà di circolazione, la Corte può rispondergli interpretando una direttiva specificamente
applicabile ai fatti della causa principale (
71
).
b) La normativa controversa rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/34
160.
A differenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno preso posizione su questo punto, ritengo, al pari della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], nonché
della [OSCURATO:PERSONA], che la normativa controversa, nella misura in cui vieta a qualsiasi altro operatore economico di proporre
in [OSCURATO:PERSONA] lotterie e scommesse al totalizzatore su Internet, costituisca una «regola tecnica» ai sensi della direttiva
98/34.
161.
Questa tesi si fonda, in primo luogo, sulla definizione delle nozioni di «servizio» e di «regola tecnica» contenuta in tale
direttiva.
162.
Infatti, un «servizio della società dell’informazione» ai sensi dell’art. 1, punto 2), della direttiva 98/34 è qualsiasi servizio
prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di
servizi. Inoltre, dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 98/48 risulta che per interpretare tale definizione occorre
fare riferimento anche alla nozione di «servizio» di cui all’art. 50 CE, quale interpretata dalla giurisprudenza della Corte.
163.
Come si è visto, da tale giurisprudenza discende che un prestatore stabilito in uno Stato membro che offra attraverso Internet,
senza effettuare spostamenti, giochi on‑line a destinatari stabiliti in un altro Stato membro fornisce servizi ai sensi dell’art. 50 CE (
72
).
164.
Inoltre, l’art. 1, punto 11), della direttiva 98/34 prevede espressamente che la nozione di «regola tecnica» include le regole
che vietano la prestazione o l’utilizzo di un servizio. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da vari [OSCURATO:PERSONA] membri,
tale nozione, dopo l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 98/34 ai servizi della società dell’informazione,
non include più solo le specifiche che definiscono le caratteristiche dei prodotti, come avveniva durante la vigenza della
direttiva del Consiglio 83/189/CEE (
73
), quale interpretata nelle citate sentenze CIA [OSCURATO:PERSONA] (
74
), van der Burg (
75
) e [OSCURATO:PERSONA] (
76
), alle quali fanno riferimento i suddetti [OSCURATO:PERSONA].
165.
La normativa controversa, che riserva alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al
totalizzatore attraverso Internet sull’intero territorio portoghese e prevede sanzioni nei confronti di qualsiasi operatore
economico che agisca in violazione di tale diritto esclusivo, ha l’effetto di vietare a un prestatore di giochi su Internet
di fornire i propri servizi.
166.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tali definizioni, la normativa in questione costituisce effettivamente una «regola tecnica» ai sensi dell’art. 1,
punto 11), della direttiva 98/34.
167.
In secondo luogo, tale analisi mi sembra conforme ai motivi per i quali l’ambito di applicazione di detta direttiva è stato
esteso ai servizi della società dell’informazione.
168.
Risulta infatti dalla motivazione della direttiva 98/48 che il legislatore comunitario intendeva estendere a questo specifico
tipo di servizi il sistema di trasparenza e di controllo inizialmente previsto solo per le merci allo scopo di evitare che
le normative nazionali potessero frapporre ostacoli alla libera circolazione di tali servizi.
169.
L’applicazione del sistema di notifica obbligatorio previsto dalla direttiva 98/34 a tali normative non implica che esse siano
contrarie al diritto comunitario.
170.
Come si è visto, la direttiva 98/34 mira solo a istituire un sistema di controllo preventivo. Anzitutto, obbligando uno Stato
membro a notificare alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, il legislatore comunitario invita lo Stato stesso
a procedere ad un controllo più approfondito della conformità di tale regolamentazione con il diritto comunitario. La direttiva
98/34 ha quindi l’effetto di evidenziare che, se la normativa in questione ostacola la libera circolazione delle merci o la
libera prestazione dei servizi della società dell’informazione, lo Stato membro deve poterla giustificare conformemente alle
condizioni elaborate dalla giurisprudenza.
171.
Il sistema di notifica previsto dalla direttiva 98/34 consente, inoltre, alla [OSCURATO:PERSONA] e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di conoscere
il progetto di regolamentazione e di esaminare se esso frapponga ostacoli. In tal caso, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri possono proporre
all’autore di modificare il progetto. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, può proporre o adottare misure comuni per disciplinare
la materia oggetto del provvedimento di cui trattasi.
172.
Tale sistema concilia quindi il potere sovrano degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare regole tecniche nei settori in cui tali regole
non sono armonizzate con l’obbligo che essi si sono reciprocamente assunti, nel [OSCURATO:PERSONA], di istituire un mercato comune,
vale a dire uno spazio interno in cui, in particolare, le merci e i servizi circolano liberamente.
173.
Ne consegue che la direttiva 98/34 risulta realmente efficace solo se vengono notificate tutte le regolamentazioni tecniche (
77
), comprese quelle relative ai giochi di sorte e d’azzardo, dal momento che queste ultime costituiscono un’attività economica
e rientrano nell’ambito della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
174.
Rilevo inoltre che, quando il legislatore comunitario ha inteso escludere i giochi di sorte e d’azzardo dal campo di applicazione
di un provvedimento relativo ai servizi, quali le direttive 2000/31 sul commercio elettronico e 2006/123 sulle prestazioni
di servizi nel mercato interno, lo ha fatto esplicitamente. Orbene, la direttiva 98/34 non contiene alcuna disposizione che
escluda le regole tecniche relative ai giochi di sorte e d’azzardo dal proprio ambito di applicazione.
175.
In terzo luogo, quest’analisi mi sembra conforme alla posizione adottata dalla Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
concernente la legge greca che vieta i giochi per computer nei locali di imprese che forniscono servizi Internet. La Corte
ha ritenuto che una normativa siffatta dovesse essere qualificata come «regola tecnica» ai sensi dell’art. 1, punto 11), della
direttiva 98/34 (
78
).
176.
Con tale decisione, la Corte ha ammesso che una normativa di uno Stato membro che, al pari della normativa in discussione
nella causa principale, vieti l’accesso a giochi su Internet riguarda l’accesso all’esercizio di attività di servizi della
società dell’informazione e rientra quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 98/34.
177.
Propongo quindi alla Corte di rispondere al giudice del rinvio che l’art. 1, punto 11), della direttiva 98/34 dev’essere interpretato
nel senso che una normativa di uno Stato membro, in forza della quale il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie
e scommesse al totalizzatore sull’intero territorio di detto Stato si estende a tutti i mezzi di comunicazione elettronica,
in particolare Internet, costituisce una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione (
79
).
c) Le conseguenze della mancata notifica della normativa controversa
178.
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva 98/34, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] ogni progetto di regola
tecnica (
80
). L’art. 9 impone loro di rinviare l’adozione del progetto per un periodo stabilito nel medesimo articolo.
179.
Conformemente a tali disposizioni, il progetto di decreto legge n. 282/2003, che, da un lato, estende il diritto esclusivo
di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] ai giochi offerti su supporti elettronici, in particolare Internet, e, dall’altro, prevede sanzioni
sotto forma di ammende amministrative a carico degli operatori economici che ledano tale diritto esclusivo, avrebbe dovuto
essere comunicato alla [OSCURATO:PERSONA].
180.
Quest’ultima ha indicato, nelle sue osservazioni scritte, che il progetto di tale normativa non le era stato comunicato. Il
governo portoghese ha confermato di non avere proceduto a tale comunicazione.
181.
Nella citata sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.
Essa ha ritenuto che gli obblighi di notifica e di rinvio enunciati agli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 siano incondizionati
e sufficientemente precisi per essere invocati dai singoli dinanzi ai giudici nazionali (
81
). Una regola tecnica che non sia stata loro notificata è quindi inopponibile e compete al giudice nazionale disapplicarla (
82
).
182.
Tale giurisprudenza può essere trasposta agli artt. 8 e 9 della direttiva 98/34, dato che sono redatti in termini equiparabili
a quelli della direttiva 83/189.
183.
Dal momento che la direttiva 98/34 è intesa, in particolare, a tutelare la libertà di prestazione dei servizi della società
dell’informazione, un operatore economico quale la [OSCURATO:PERSONA], stabilito a Gibilterra, può avvalersi di tali disposizioni precise
e incondizionate.
184.
Gibilterra costituisce infatti un territorio europeo di cui il [OSCURATO:PERSONA] assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero.
Le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] sono quindi applicabili a tale territorio, conformemente all’art. 299, n. 4, CE, fatte salve
le esclusioni previste nell’atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]
di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e agli adattamenti del [OSCURATO:PERSONA] (
83
).
185.
La giurisprudenza ha dedotto da tale atto che non si applicano al detto territorio né le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative
alla libera circolazione delle merci né gli atti di diritto derivato miranti ad assicurare un ravvicinamento delle normative
degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini di tale libertà di circolazione (
84
).
186.
Tuttavia, tali esclusioni devono essere considerate, a mio avviso, come deroghe al principio enunciato all’art. 299, n. 4, CE,
secondo cui le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] si applicano a un territorio europeo quale Gibilterra. A quest’ultima sono quindi
applicabili le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla libertà di prestazione dei servizi e gli atti di diritto derivato adottati
per garantire tale libertà. Ne sono riprova le sentenze relative ai ricorsi per inadempimento proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] contro
il [OSCURATO:PERSONA] per non avere attuato analoghe direttive nel suddetto territorio (
85
).
187.
Se ne deduce che un operatore economico quale la [OSCURATO:PERSONA], con sede a Gibilterra, può far valere le disposizioni degli artt. 8
e 9 della direttiva 98/34 nella misura in cui riguardano regole tecniche relative ai servizi della società dell’informazione.
188.
La circostanza che tali disposizioni siano previste in un atto riguardante la libera circolazione delle merci non mi sembra
opponibile a questa tesi. Una regola tecnica può presentare un evidente collegamento con tale libertà di circolazione o con
la libera prestazione dei servizi della società dell’informazione in funzione dei limiti, definiti dalla Corte, dei rispettivi
ambiti di applicazione.
189.
Pertanto, conformemente a quanto ha dichiarato la Corte nella citata sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], se non è stata regolarmente
notificata alla [OSCURATO:PERSONA], la normativa nazionale controversa, nella misura in cui, da un lato, riserva alla [OSCURATO:PERSONA]
il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore su Internet e, dall’altro, commina sanzioni
sotto forma di ammende amministrative ai prestatori di servizi che offrano giochi su Internet a persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in violazione del detto diritto esclusivo, è inopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] e spetta al giudice nazionale disapplicarla.
190.
Tale conclusione dovrebbe essere applicabile anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che è stata condannata per avere organizzato
e gestito, in concorso con la [OSCURATO:PERSONA], scommesse al totalizzatore per via elettronica.
191.
Spetterà al giudice nazionale, che è l’unico competente ad accertare i fatti di cui alla causa principale, verificare se il
progetto di decreto legge n. 282/2003, diretto, in sostanza, ad estendere il diritto esclusivo di esercizio della [OSCURATO:PERSONA]
ai giochi offerti su supporti elettronici, in particolare via Internet, e a sanzionare con un’ammenda la violazione di tale
diritto esclusivo, sia stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’art. 8 della direttiva 98/34.
192.
Spetterà inoltre al giudice nazionale trarre tutte le conseguenze per quanto riguarda le ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla
[OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui tali ammende uniche sono riferibili al fatto di avere organizzato e gestito scommesse al totalizzatore
su Internet in violazione del diritto esclusivo della [OSCURATO:PERSONA].
d) Gli effetti della sentenza della Corte per il giudice a quo
193.
Le risposte fornite in udienza da vari [OSCURATO:PERSONA] membri alla questione della rilevanza della direttiva 98/34 ai fini della soluzione
della controversia principale potrebbero essere interpretate nel senso che l’emananda sentenza pregiudiziale, nella misura
in cui verte sull’interpretazione di tale direttiva, non sarebbe, secondo i detti [OSCURATO:PERSONA], vincolante per il giudice a quo.
194.
Sono del parere contrario. Ritengo che le pronunce pregiudiziali siano vincolanti per il giudice del rinvio anche quando la
Corte si pronunci su una norma di diritto comunitario cui detto giudice non aveva fatto riferimento nella sua questione.
195.
La mia tesi si fonda, da un lato, sui rapporti esistenti tra il diritto comunitario e il diritto nazionale, e, dall’altro,
sulla funzione del procedimento pregiudiziale.
196.
Sul primo punto, come ha dichiarato la Corte nelle sentenze van Gend & Loos (
86
) e Costa (
87
), firmando e ratificando il [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la Comunità economica europea, gli [OSCURATO:PERSONA] membri di tale Comunità hanno
accettato che il [OSCURATO:PERSONA] e gli atti adottati sul fondamento dello stesso si integrassero nel loro diritto nazionale, prevalendo
su qualsiasi norma nazionale contraria, e fossero finalizzate a costituire diritti direttamente a favore dei singoli.
197.
Essi si sono inoltre impegnati ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva applicazione del diritto comunitario
e tale obbligo incombe alle loro autorità giudiziarie. Il giudice nazionale deve quindi assicurare la tutela dei diritti conferiti
dalle norme dell’ordinamento giuridico comunitario.
198.
In particolare, esso deve disapplicare di propria iniziativa qualsiasi disposizione del diritto nazionale incompatibile con
una norma comunitaria direttamente applicabile, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione dall’ordinamento interno (
88
). Se la norma comunitaria non è direttamente applicabile, esso deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile
onde conseguire il risultato perseguito dalla norma in questione, conformemente all’obbligo di interpretazione conforme (
89
).
199.
Il giudice nazionale ha quindi il compito di assicurare l’applicazione effettiva del diritto comunitario.
200.
È vero che esso adempie tali obblighi conformemente alle proprie norme di procedura interna, secondo il principio dell’autonomia
procedurale, delimitato dai principi di equivalenza e di effettività, in forza dei quali, da un lato, tali norme non devono
essere meno favorevoli di quelle applicabili per garantire la salvaguardia dei diritti conferiti dall’ordinamento interno
e, dall’altro, non devono essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio
dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (
90
).
201.
Quando, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale, le parti non abbiano invocato la norma comunitaria
applicabile, può accadere, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte relativa alla portata dei principi di equivalenza
e di effettività, che tale norma non venga applicata.
202.
Infatti, secondo la menzionata giurisprudenza, il giudice nazionale deve riferirsi d’ufficio alla norma comunitaria applicabile
quando, in virtù del diritto nazionale, esso ha l’obbligo o la facoltà di farlo con riferimento a una norma interna di natura
vincolante (
91
). Per contro, non è tenuto a farlo quando il suo diritto interno non preveda tale obbligo o tale facoltà e le parti stesse
abbiano effettivamente avuto la possibilità di sollevare il motivo nel corso del procedimento (
92
), né quando l’esame del motivo concernente la violazione del diritto comunitario obbligherebbe il giudice nazionale ad esorbitare
dai limiti della controversia come è stata circoscritta dalle parti (
93
).
203.
Tuttavia, tali limiti all’applicazione del diritto comunitario non possono essere trasposti quando la Corte esamini d’ufficio,
nell’ambito del procedimento pregiudiziale, la norma applicabile ai fatti della controversia principale.
204.
Il procedimento pregiudiziale è inteso a garantire l’interpretazione uniforme del diritto comunitario da parte dei giudici
nazionali (
94
). Tale interpretazione uniforme può essere garantita solo se le sentenze della Corte sono vincolanti per detti giudici. Come
ha dichiarato la Corte nella sentenza Benedetti (
95
), la sentenza resa in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale quanto all’interpretazione delle norme e degli atti comunitari
cui essa si riferisce.
205.
Tale forza vincolante costituisce inoltre il corollario dell’obbligo dei giudici nazionali di garantire l’applicazione effettiva
del diritto comunitario.
206.
Quest’analisi trova conferma nell’art. 234, terzo comma, CE, secondo cui il rinvio pregiudiziale è obbligatorio quando la
questione relativa all’interpretazione del diritto comunitario si ponga dinanzi a un giudice le cui decisioni non sono impugnabili
con ricorsi di diritto interno. Infatti, detto giudice, il quale costituisce per definizione l’ultima istanza dinanzi alla
quale i singoli possono far valere i diritti loro conferiti dal diritto comunitario, è tenuto ad adire la Corte proprio per
evitare una violazione del diritto comunitario (
96
).
207.
Detta analisi è corroborata dalla giurisprudenza, laddove si è dichiarato che la violazione manifesta del diritto comunitario
da parte di un giudice di ultima istanza era atta a far sorgere la responsabilità dello Stato (
97
) e che era possibile esperire un’azione per inadempimento contro uno Stato membro in ragione di un’interpretazione giurisprudenziale
interna contraria al diritto comunitario, quando tale giurisprudenza sia stata confermata o semplicemente non smentita dalla
Corte suprema (
98
).
208.
Il procedimento pregiudiziale persegue quindi a sua volta lo scopo di garantire l’applicazione effettiva del diritto comunitario.
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il governo portoghese, la Corte non può essere vincolata dalla valutazione operata
dal giudice nazionale in ordine alla norma di diritto comunitario applicabile ai fatti della controversia principale. Infatti,
il compito della Corte consiste nel fornire al giudice nazionale una risposta utile ai fini della soluzione della controversia
di cui è investito, vale a dire tale da consentirgli di adempiere il suo compito di assicurare l’applicazione effettiva del
diritto comunitario.
209.
Inoltre, l’esame d’ufficio, da parte della Corte, di una norma di diritto comunitario che non sia stata menzionata dal giudice
del rinvio sarebbe privato di gran parte della sua utilità se la pronuncia pregiudiziale, nella misura in cui verte su tale
norma, fosse priva di efficacia vincolante nei confronti di detto giudice.
210.
Quanto al fatto che le parti della controversia principale non hanno evocato dinanzi al giudice nazionale la disposizione
di diritto comunitario esaminata d’ufficio dalla Corte, tale circostanza non osta all’efficacia vincolante della pronuncia
pregiudiziale, dato che le parti possono presentare le loro osservazioni su tale disposizione nell’ambito del procedimento
pregiudiziale. Si deve ricordare che, nel caso di specie, le parti sono state invitate dalla Corte, prima dell’udienza, a
presentare nel corso della stessa le loro osservazioni sulla rilevanza della direttiva 98/34 ai fini della soluzione della
controversia principale.
211.
Ne consegue che l’efficacia vincolante delle pronunce pregiudiziali deve necessariamente estendersi, a mio avviso, ai casi
in cui la Corte interpreti una disposizione di diritto comunitario cui il giudice del rinvio non aveva fatto riferimento.
212.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di completare la soluzione fornita al giudice del rinvio dichiarando
che una sentenza pregiudiziale vincola il giudice del rinvio anche qualora verta su una norma di diritto comunitario cui detto
giudice non ha fatto riferimento nella sua questione.
2. La compatibilità della normativa nazionale controversa con le libertà di circolazione
213.
Quand’anche la Corte condividesse la mia analisi per quanto riguarda la rilevanza della direttiva 98/34 nel caso di specie
e le conseguenze che occorre trarre da una mancata notifica, l’esame della compatibilità della normativa nazionale controversa
con le libertà di circolazione, nella parte in cui essa vieta di pubblicizzare i giochi on‑line organizzati e gestiti in violazione
del diritto esclusivo della [OSCURATO:PERSONA], non mi sembra manifestamente privo di interesse ai fini della soluzione della controversia
principale.
214.
Spetta infatti al giudice nazionale stabilire se l’inopponibilità alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] del decreto legge n. 282/2003, nella
misura in cui conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie nonché scommesse al totalizzatore
su Internet, debba portare all’annullamento dell’intera ammenda unica inflitta a ciascuna di esse, oppure se tale ammenda
possa essere ripartita tra coloro che hanno organizzato i giochi on‑line e coloro che li hanno pubblicizzati.
215.
Occorre quindi domandarsi se una normativa nazionale che vieti di fare pubblicità a giochi on‑line organizzati e gestiti in
violazione del diritto esclusivo conferito a un unico ente controllato dallo Stato e non avente scopo di lucro sia contraria
alla libera prestazione dei servizi.
216.
Per risolvere tale questione, è effettivamente utile esaminare la questione pregiudiziale posta dal giudice a quo, relativa
alla compatibilità con le libertà di circolazione della sua normativa nazionale, che riserva alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto esclusivo
di organizzare e gestire in [OSCURATO:PERSONA] lotterie nonché scommesse al totalizzatore su Internet. Infatti, se tale diritto esclusivo
fosse conforme al diritto comunitario, non si porrebbe più la questione della conformità con quest’ultimo del divieto di fare
pubblicità a lotterie e scommesse al totalizzatore organizzate e gestite in violazione di tale diritto esclusivo.
217.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se la sua normativa nazionale, secondo cui il diritto
esclusivo, riservato alla [OSCURATO:PERSONA], di organizzare e gestire lotterie e scommesse sull’intero territorio nazionale si estende
a tutti i mezzi di comunicazione elettronica, in particolare Internet, sia contraria al diritto comunitario e, segnatamente,
alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti,
previste agli artt. 49 CE, 43 CE e 56 CE.
218.
A questo stadio dell’analisi, ci si potrebbe chiedere se tali libertà di circolazione siano applicabili alla controversia
principale, visto che alla [OSCURATO:PERSONA] è stato attribuito il monopolio sulle lotterie e sulle scommesse al totalizzatore su
Internet per motivi di tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico contro gli effetti negativi di tali giochi. Si potrebbe
ritenere che un monopolio nazionale fondato su tali motivi possa perseguire una finalità di interesse pubblico (
99
).
219.
Si sarebbe quindi potuta porre la questione se la [OSCURATO:PERSONA] possa far valere le disposizioni dell’art. 86, n. 2, CE, secondo
cui le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del [OSCURATO:PERSONA],
nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione
loro affidata.
220.
Tuttavia, né il giudice del rinvio, né il governo portoghese, né la [OSCURATO:PERSONA] hanno menzionato tali disposizioni. Quand’anche
lo avessero fatto, non credo che l’esame della presente causa sotto il profilo dell’art. 86, n. 2, CE avrebbe condotto a un
risultato diverso dalla soluzione che proporrò alla Corte di dare alla questione posta dal giudice del rinvio.
221.
Infatti, alla luce della giurisprudenza sulla portata dell’art. 86, n. 2, CE, la deroga all’applicazione delle regole del
[OSCURATO:PERSONA] dirette a instaurare un mercato comune prevista da tale disposizione può trovare applicazione solo se la missione
dell’ente che detiene il monopolio presuppone che tali norme vengano disapplicate. In altre parole, l’applicabilità della
suddetta deroga è subordinata alla dimostrazione che l’applicazione delle norme di cui trattasi renderebbe impossibile l’adempimento
di tale missione (
100
).
222.
Sono del parere che l’esame di tale condizione mi avrebbe condotto a svolgere un’analisi della proporzionalità e dell’idoneità
della normativa controversa a conseguire gli obiettivi perseguiti equiparabile a quella che mi accingo a svolgere in ordine
alla compatibilità di detta normativa con la libertà di circolazione pertinente.
223.
Osserverò che tale normativa, viste le circostanze della causa principale, dev’essere esaminata alla luce dell’art. 49 CE,
dato che costituisce una restrizione ai sensi di tale articolo. Esaminerò infine se detta normativa possa essere giustificata.
a) La libertà di circolazione applicabile
224.
Sono dell’avviso, al pari della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], dei governi olandese, austriaco e portoghese, nonché della [OSCURATO:PERSONA],
che la compatibilità della normativa controversa con il diritto comunitario vada esaminata alla luce degli articoli del [OSCURATO:PERSONA]
relativi alla libera prestazione dei servizi, e unicamente alla luce di tali disposizioni.
225.
Risulta infatti dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio che la [OSCURATO:PERSONA] ha sede a Gibilterra ed esercita le sue attività
in [OSCURATO:PERSONA] attraverso Internet. Come abbiamo visto, si è dichiarato che un prestatore stabilito in uno Stato membro il
quale offra tramite Internet, senza spostarsi, giochi on‑line a destinatari stabiliti in un altro Stato membro fornisce servizi
ai sensi dell’art. 50 CE (
101
).
226.
È vero che, riservando tali attività alla [OSCURATO:PERSONA], la normativa controversa potrebbe anche costituire una restrizione alla
libertà di stabilimento. Tuttavia, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non intendeva stabilirsi in [OSCURATO:PERSONA], tale libertà di circolazione non
è pertinente ai fini della soluzione della controversia principale. La circostanza, invocata dal governo belga, che la [OSCURATO:PERSONA]
agirebbe di fatto come intermediario della [OSCURATO:PERSONA] non è tale da inficiare quest’analisi.
227.
Si deve ricordare che la libertà di stabilimento conferisce a una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro
e che abbia la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità, il diritto di
svolgere la sua attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (
102
), vale a dire una sede secondaria di cui assicura il controllo. Orbene, né l’oggetto, né l’effetto del contratto concluso
tra le parti ricorrenti nella causa principale consistono nel porre la [OSCURATO:PERSONA] sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA], o nel farne una
sede secondaria di quest’ultima.
228.
Per quanto riguarda, infine, la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, è innegabile che la normativa controversa
potrebbe limitare i pagamenti tra persone residenti in [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale restrizione non è che la conseguenza
del divieto imposto a quest’ultima di fornire servizi di gioco on‑line a persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
229.
Come ricorda giustamente la [OSCURATO:PERSONA], quando gli effetti restrittivi di una normativa nazionale sulla libera circolazione
dei pagamenti sono soltanto una conseguenza ineluttabile della restrizione imposta alla libera prestazione dei servizi, non
occorre esaminare la compatibilità di tale normativa con le disposizioni dell’art. 56 CE (
103
).
230.
Propongo quindi alla Corte di intendere la questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nel modo seguente: se l’art. 49 CE
debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale il diritto esclusivo
di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore nell’intero territorio di detto Stato, conferito a un unico
ente controllato dallo Stato e non avente scopo di lucro, venga esteso a tutti i mezzi di comunicazione elettronica, in particolare
Internet.
b) L’esistenza di una restrizione
231.
Sembra innegabile, e il governo portoghese non lo contesta, che la normativa controversa costituisca una restrizione alla
libera prestazione dei servizi.
232.
Infatti, tale normativa vieta a un prestatore di giochi on‑line, stabilito in uno Stato membro diverso dalla Repubblica portoghese,
di proporre lotterie e scommesse al totalizzatore su Internet a consumatori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 49 CE,
come si è visto, prescrive l’eliminazione delle misure che vietino le attività di un prestatore stabilito in un altro Stato
membro in cui fornisce legittimamente servizi analoghi. Inoltre, tale articolo è a favore tanto del prestatore quanto del
destinatario di servizi (
104
).
233.
Infine, si è già dichiarato che una normativa di uno Stato membro che vieti a un’impresa di scommesse stabilita in un altro
Stato membro di proporre i suoi servizi tramite Internet a destinatari stabiliti nel primo Stato costituisce una restrizione
ai sensi dell’art. 49 CE (
105
).
c) La giustificazione della restrizione
234.
Una restrizione come quella prevista dalla normativa controversa è conforme al diritto comunitario se è giustificata da un
motivo imperativo di interesse generale, se è atta a conseguire lo scopo perseguito e se non eccede quanto necessario per
raggiungerlo. In ogni caso, essa dev’essere applicata in maniera non discriminatoria.
235.
Conformemente al principio comune a tutte le attività economiche non armonizzate, spetta allo Stato membro all’origine della
restrizione dimostrare che essa è necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e che quest’ultimo non potrebbe
essere raggiunto attraverso misure meno restrittive (
106
).
i) Argomenti delle parti
236.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] espongono che il diritto esclusivo, conferito alla [OSCURATO:PERSONA], di proporre lotterie e scommesse al totalizzatore
su Internet ai consumatori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] chiusura totale del mercato dei giochi on‑line
in tale Stato, il che configura la lesione più grave della libera prestazione dei servizi. Esse sostengono che tale restrizione
non è giustificata.
237.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica portoghese avrebbe dovuto dimostrare, anzitutto, che il problema affrontato con il
provvedimento restrittivo costituisce effettivamente un problema grave sul suo territorio, che, inoltre, tale provvedimento
è atto a risolvere tale problema e, infine, che non esistevano mezzi meno restrittivi per risolverlo.
238.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il diritto esclusivo conferito alla [OSCURATO:PERSONA] è inidoneo a conseguire gli scopi perseguiti,
dal momento che la Repubblica portoghese non persegue una politica di limitazione delle attività di gioco coerente e sistematica,
come esige la giurisprudenza. Tale Stato membro mirerebbe in realtà solo ad aumentare i proventi dei giochi di sorte e d’azzardo.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] affermano che i giochi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno conosciuto uno sviluppo notevole negli ultimi anni,
sostenuto da una pubblicità aggressiva. Esse rilevano inoltre che la Repubblica portoghese persegue attivamente una politica
di espansione del gioco nei casinò.
239.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono infine che gli scopi perseguiti dalla normativa portoghese controversa potrebbero essere conseguiti
allo stesso modo, se non meglio, con una misura meno restrittiva, quale l’apertura del mercato ad un numero limitato di operatori
privati vincolati da obblighi precisi. Esse sottolineano, a tale riguardo, che la normativa di Gibilterra, cui è sottoposta
la [OSCURATO:PERSONA], è una delle più rigorose d’Europa. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inoltre pioniera nell’elaborazione di norme intese a garantire
un gioco responsabile al fine di tutelare i consumatori, nonché nell’elaborazione di procedure interne per contrastare il
riciclaggio di denaro.
240.
Il governo portoghese espone che il regime di esclusiva conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dal XVIII secolo ad oggi è l’espressione
legittima del suo potere discrezionale. La concessione di un diritto esclusivo alla [OSCURATO:PERSONA] risponderebbe alla volontà
di disciplinare la pratica delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore al fine di limitare i rischi sociali collegati
a questo tipo di giochi e di destinarne i proventi a cause di interesse sociale. L’estensione di tale monopolio ai giochi
su Internet si sarebbe imposta in quanto misura necessaria e adeguata per proporre on‑line i giochi in questione in modo sicuro
e controllato.
241.
Il governo portoghese sostiene che il monopolio della [OSCURATO:PERSONA] è conforme al diritto comunitario in quanto costituisce un
provvedimento proporzionato e non discriminatorio. Esso fa valere che la concessione di un diritto esclusivo a un organismo
quale la [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo diretto del governo, è più adatta a conseguire gli obiettivi perseguiti.
ii) Mia valutazione
242.
Preciserò, anzitutto, quella che dovrebbe essere, a mio parere, la delimitazione della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri alla
luce delle libertà di circolazione nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Esporrò in seguito i motivi per cui la tutela
dei consumatori e quella dell’ordine pubblico possono giustificare misure restrittive della libera prestazione di scommesse
al totalizzatore su Internet. Indicherò poi i criteri sulla cui base occorrerebbe valutare se la normativa controversa sia
atta a conseguire gli obiettivi perseguiti e non travalichi tali obiettivi. Infine, ricorderò che il giudice del rinvio deve
verificare che la restrizione controversa sia applicata in maniera non discriminatoria.
– La delimitazione della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo
243.
È pacifico che, in mancanza di norme armonizzate a livello comunitario nel settore dei giochi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano competenti
a definire le condizioni di esercizio delle attività in questo settore. Tuttavia, essi devono esercitare tale competenza riservata
nel rispetto delle libertà di circolazione (
107
).
244.
Per valutare la portata di tale regolamentazione della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ritengo che occorra muovere dalla seguente
premessa.
245.
Il diritto comunitario, a mio parere, non ha lo scopo di sottoporre i giochi di sorte e d’azzardo alle leggi di mercato. La
costruzione di un mercato aperto e sostenibile è stata voluta dagli [OSCURATO:PERSONA] membri come fondamento della Comunità economica
europea perché la concorrenza, quando è leale, assicura in generale il progresso tecnologico e migliora le qualità di un servizio
o di un prodotto garantendo la riduzione dei costi. Essa arreca quindi vantaggio ai consumatori, i quali possono beneficiare
in tal modo di prodotti o servizi di migliore qualità al miglior prezzo. La concorrenza, sotto questo aspetto, è fonte di
progresso e di sviluppo.
246.
Tuttavia, tali vantaggi non esistono nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Non mi sembra che la concorrenza fra i prestatori
di servizi in questo settore, che li condurrebbe necessariamente a proporre ai consumatori giochi sempre più attraenti per
ricavarne maggiori profitti, sia una fonte di progresso e di sviluppo. Inoltre, non vedo quale progresso deriverebbe dal fatto
di rendere più facile per i consumatori partecipare alle lotterie nazionali organizzate in ciascuno Stato membro e scommettere
su tutte le gare ippiche o sportive organizzate all’interno dell’Unione.
247.
Tale situazione non è affatto equiparabile, ad esempio, alla circolazione dei pazienti nell’Unione, che la Corte ha legittimamente
agevolato in ragione del fatto che la libera circolazione aumenta le possibilità di ricevere assistenza sanitaria per ogni
cittadino dell’Unione dandogli accesso ai servizi sanitari degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
248.
I giochi di sorte e d’azzardo, invece, possono funzionare e durare solo se la grande maggioranza dei giocatori perde più di
quanto non vinca. Un’apertura del mercato in questo settore, che implicherebbe un aumento della quota del bilancio delle famiglie
destinata ai giochi, avrebbe come ineluttabile conseguenza, per la maggior parte di esse, una riduzione delle loro risorse.
249.
La delimitazione della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo non mira quindi alla realizzazione
di un mercato comune e alla liberalizzazione di tale settore di attività.
250.
Ne è riprova il fatto che la giurisprudenza ha costantemente ammesso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio potere discrezionale
non solo nella determinazione del livello di protezione dei consumatori e dell’ordine pubblico riguardo ai giochi di sorte
e d’azzardo, ma anche nell’organizzazione di tali giochi.
251.
Quest’analisi mi sembra inoltre corroborata dal fatto che la Corte ha ammesso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono legittimamente
stabilire la destinazione dei proventi dei giochi di sorte e d’azzardo, e che tali proventi non devono recare vantaggio a
interessi privati.
252.
[OSCURATO:PERSONA] membri dispongono quindi del potere sovrano di vietare la pratica di un gioco sul loro territorio, come ha ammesso
la Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] a proposito del divieto di organizzare lotterie su grande scala nel [OSCURATO:PERSONA].
Essi, per canalizzare l’offerta di giochi in un circuito controllato e proteggere i consumatori da un incitamento eccessivo,
possono riservare il diritto esclusivo di organizzare un gioco ad un unico ente o ad un numero limitato di operatori.
253.
Le difficoltà inerenti alla valutazione della conformità delle normative nazionali sorgono principalmente quando gli [OSCURATO:PERSONA]
membri riservano ad un unico ente o ad un numero limitato di operatori economici il diritto esclusivo di esercitare giochi
di sorte e d’azzardo.
254.
Il problema che si pone ai giudici nazionali consiste infatti nel fissare il limite oltre il quale l’offerta di giochi nell’ambito
di tale diritto esclusivo eccede quanto è giustificato dalla volontà di canalizzarli in un circuito controllato al fine di
tutelare l’ordine pubblico e i consumatori contro una pratica abusiva del gioco.
255.
I giudici nazionali devono quindi stabilire se le misure restrittive previste dal loro diritto interno siano atte a conseguire
gli obiettivi di tutela perseguiti e proporzionate quando l’ente unico o gli operatori economici cui è stato conferito il
diritto esclusivo di esercitare un gioco di sorte o d’azzardo propongano una gamma di giochi di una certa ampiezza e facciano
una pubblicità di una certa portata.
256.
A mio parere, nell’esame di tale idoneità delle misure restrittive a conseguire gli scopi perseguiti e della loro proporzionalità
occorre prendere in considerazione il fatto che, in mancanza di armonizzazione comunitaria, la determinazione della gamma
di giochi offerti e delle condizioni del loro esercizio rientra nel potere discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Spetta infatti
a ciascuno Stato membro individuare, alla luce del contesto di fronte al quale si trova e delle proprie caratteristiche sociali
e culturali, il punto di equilibrio tra, da un lato, un’offerta attraente per soddisfare il desiderio di giocare e incanalarlo
nel circuito legale e, dall’altro, un’offerta troppo incitativa.
257.
Data la premessa formulata in precedenza in ordine al ruolo della concorrenza rispetto agli obiettivi dell’Unione, ritengo
che la delimitazione di tale competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri da parte del diritto comunitario debba limitarsi a vietare il comportamento
consistente, per uno Stato membro, nello sviare le misure restrittive dal loro scopo e ricercare il massimo profitto. In altre
parole, uno Stato membro dovrebbe essere obbligato ad aprire l’attività dei giochi di sorte e d’azzardo al mercato solo qualora
tratti tale attività, di diritto o di fatto, alla stregua di una vera e propria attività economica, il cui scopo consiste
nel massimizzare i profitti.
258.
Il controllo dell’idoneità delle misure restrittive a conseguire gli scopi perseguiti nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo
e della loro proporzionalità dovrebbe quindi consistere nel verificare che tale Stato non abbia manifestamente oltrepassato
i limiti del suo potere discrezionale, nel cui esercizio sono state adottate e applicate tali misure.
259.
Esaminerò alla luce di tali considerazioni se una normativa quale la regolamentazione controversa possa essere giustificata.
– La tutela dei consumatori e quella dell’ordine pubblico possono giustificare misure restrittive della libera prestazione di
scommesse al totalizzatore su Internet
260.
Il giudice del rinvio non ha precisato i motivi sottesi in particolare all’estensione, mediante il decreto legge n. 282/2003,
del monopolio della [OSCURATO:PERSONA] alle lotterie e alle scommesse al totalizzatore offerte sul territorio portoghese con mezzi
di comunicazione elettronica, in particolare Internet. Nondimeno, tali motivi possono essere dedotti dalle informazioni fornite
dal governo portoghese nelle sue osservazioni scritte.
261.
Detto governo rileva che tale estensione del monopolio della [OSCURATO:PERSONA] ai giochi on‑line persegue gli stessi scopi per i
quali è stato concesso a tale ente il diritto esclusivo di organizzare i giochi in questione in forma tradizionale, nel 1961
per quanto riguarda le scommesse al totalizzatore e nel 1985 per quanto riguarda le lotterie.
262.
La normativa portoghese trae quindi origine dalla constatazione che anche i giochi su Internet sono divenuti una realtà e
risponde alla volontà di canalizzarli in un ambito legale, onde prevenirne lo sfruttamento a scopi criminosi o fraudolenti
e isolarne l’offerta, e destinarne i proventi al finanziamento di cause sociali o di interesse generale.
263.
Nella citata sentenza Anomar e a., la Corte ha esaminato motivi equiparabili a proposito della normativa portoghese relativa
ai giochi da casinò. Essa ha ritenuto che tali motivi si ricolleghino alla protezione dei consumatori e alla tutela dell’ordine
sociale e siano quindi idonei a giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi (
108
). Si è visto inoltre che, secondo la giurisprudenza, se pure il finanziamento di cause sociali non può costituire di per sé
un motivo legittimo per limitare una libertà di circolazione, esso può tuttavia essere considerato una conseguenza vantaggiosa
accessoria di una normativa nazionale restrittiva (
109
).
264.
Si pone quindi la questione se la tutela dei consumatori e quella dell’ordine pubblico possano costituire motivi legittimi
per limitare la libera prestazione dei servizi di scommesse al totalizzatore su Internet. In altre parole, si tratta di stabilire
se i giochi di sorte e d’azzardo su Internet possano comportare rischi per i consumatori e l’ordine pubblico. Ritengo che
tale questione vada risolta in senso affermativo, per i seguenti motivi.
265.
Come si è visto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio potere discrezionale nello stabilire il livello di protezione che
intendono garantire contro i giochi di sorte e d’azzardo che costituiscono un incitamento alla spesa e consentono di raccogliere
somme ingenti.
266.
I giochi di sorte e d’azzardo su Internet quali le scommesse al totalizzatore presentano tali caratteristiche. L’estensione
del diritto esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] alle lotterie e alle scommesse al totalizzatore proposte attraverso Internet mi sembra
ancora più giustificata se si considera che i rischi per i consumatori e l’ordine pubblico sono, a mio parere, potenzialmente
più gravi nel caso dei giochi on‑line che non in quello dei giochi proposti in modo tradizionale.
267.
Così, per quanto riguarda i pericoli per i consumatori, si ammette che i rischi di spese eccessive e di una vera e propria
dipendenza si aggravano, in generale, quando concorrano talune circostanze, ossia l’offerta permanente di gioco, la frequenza
delle vincite, il loro carattere allettante o attraente, la possibilità di puntare somme notevoli, la facoltà di disporre
di un credito per giocare, la collocazione dei giochi in posizioni nelle quali le persone possano rispondere all’impulso di
giocare e, infine, la mancanza di una campagna di informazione sui rischi legati ai giochi (
110
).
268.
Si deve rilevare che nell’offerta di giochi su Internet concorrono molti di questi fattori di rischio. Infatti, da un lato,
l’offerta può essere disponibile in qualsiasi momento e il giocatore può accedervi senza spostarsi. Non vi è quindi più alcuna
barriera spaziale o temporale tra il consumatore e l’offerta di gioco. Inoltre, Internet fa sì che l’atto di gioco venga compiuto
in un contesto nel quale il giocatore è completamente isolato.
269.
Dall’altro lato, Internet consente al giocatore di accedere tecnicamente a tutti i prestatori di servizi di gioco on‑line.
Inoltre, il gioco on‑line non presuppone la produzione di beni materiali, di modo che la gamma di giochi offerti può essere
molto ampia. L’offerta di giochi attraverso Internet è quindi moltiplicata rispetto all’offerta di gioco tradizionale. Peraltro,
alcuni operatori sono in grado di proporre su Internet scommesse o giochi del lotto i cui risultati possono essere conosciuti
immediatamente e i consumatori hanno quindi la possibilità di rigiocare molte volte in un breve lasso di tempo.
270.
Per di più, i rapporti attraverso Internet non consentono al prestatore di servizi di controllare l’identità del consumatore,
come è possibile fare nell’ambito di una vendita tra persone fisiche. Le misure di divieto destinate a tutelare i minori o
le persone vulnerabili possono essere aggirate troppo facilmente. I rapporti su Internet sono anonimi.
271.
Infine, il giocatore può vedersi proporre un credito per giocare on‑line (
111
) e i pagamenti tramite Internet sono molto facili da effettuare.
272.
Il complesso di questi diversi fattori dimostra, a mio avviso, che i giochi su Internet presentano potenzialmente un rischio
più elevato per i consumatori, in particolare per i minori e i consumatori più fragili, che non riescono a controllare il
loro impulso a giocare.
273.
I giochi di sorte e d’azzardo su Internet possono inoltre presentare rischi più gravi per l’ordine pubblico. Tali rischi sono
stati descritti nell’ambito del procedimento dinanzi all’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) tra Antigua e Barbuda e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America vertente sul divieto, imposto da questi ultimi, di fornitura transfrontaliera
di servizi di gioco e di scommesse on‑line (
112
).
274.
[OSCURATO:PERSONA] d’America, nell’ambito di tale procedimento, hanno fatto valere che la fornitura di giochi on‑line, in ragione
del volume, della rapidità e della portata internazionale delle transazioni di gioco a distanza, abbinata allo stabilimento
extraterritoriale dei prestatori di servizi, agevola il riciclaggio dei proventi di attività illecite. Sussiste inoltre un
maggiore rischio di frode in quanto i giochi on‑line possono essere realizzati molto rapidamente, di modo che i gestori disonesti
possono apparire e scomparire in pochi minuti (
113
).
275.
I maggiori rischi per i consumatori e l’ordine pubblico rappresentati dai giochi su Internet giustificano quindi il fatto
che uno Stato membro si doti degli strumenti necessari per controllare efficacemente tali giochi e introdurre rapidamente
gli adeguamenti eventualmente necessari.
276.
Ne consegue che la Repubblica portoghese poteva legittimamente limitare la libera prestazione delle lotterie e delle scommesse
al totalizzatore su Internet al fine di tutelare i consumatori e l’ordine pubblico.
– L’idoneità della normativa controversa a conseguire gli obiettivi perseguiti
277.
Occorre ora esaminare se la normativa portoghese controversa sia idonea a garantire una tutela efficace dei consumatori e
dell’ordine pubblico contro i rischi inerenti alle lotterie e alle scommesse al totalizzatore su Internet.
278.
Secondo la giurisprudenza, il fatto che la Repubblica portoghese abbia deciso di autorizzare le lotterie e le scommesse al
totalizzatore su Internet, nell’ambito di un monopolio, mira realmente a tutelare i consumatori e l’ordine pubblico contro
i rischi collegati a questo tipo di giochi. Infatti, come ha dichiarato la Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., un’autorizzazione
limitata di detti giochi in un ambito esclusivo, che presenta il vantaggio di incanalare il desiderio di giocare e la gestione
dei giochi in un circuito controllato, di prevenire il rischio che tale gestione sia diretta a scopi fraudolenti e criminosi
e di impiegare gli utili che ne derivano per fini di pubblica utilità, serve anch’essa al perseguimento di detti obiettivi (
114
).
279.
Risulta da tale sentenza che la concessione di un diritto esclusivo a un unico ente consente di raggiungere scopi come quelli
perseguiti dalla normativa portoghese solo se detto ente è posto sotto il controllo dello Stato. Poiché l’ente titolare del
diritto esclusivo di gestire gli apparecchi per giochi d’azzardo in Finlandia era un’associazione di diritto pubblico che
esercitava le sue attività sotto il controllo della Repubblica di Finlandia, la Corte ha ritenuto, nella menzionata sentenza,
che tale monopolio consentisse di canalizzare il desiderio di giocare e lo sfruttamento dei giochi in un circuito controllato.
280.
Ne consegue che la prima condizione che spetta al giudice nazionale verificare per stabilire se una normativa quale la regolamentazione
portoghese controversa sia atta a conseguire gli obiettivi perseguiti è, a mio avviso, la possibilità per lo Stato membro
di incanalare e controllare effettivamente le attività dell’ente che fruisce del diritto esclusivo di esercizio.
281.
La seconda condizione, che spetta parimenti al giudice nazionale verificare, riguarda l’attuazione di tale normativa. Si tratta
di verificare che lo Stato membro non la applichi sviandola dagli scopi perseguiti e cercando di ottenere il massimo profitto
possibile.
282.
Per quanto riguarda la prima condizione, ritengo che la normativa che definisce il funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] consenta
effettivamente alla Repubblica portoghese di incanalare e controllare l’organizzazione e la gestione delle lotterie e delle
scommesse al totalizzatore su Internet.
283.
Ne è riprova il fatto che il direttore della [OSCURATO:PERSONA] e i membri del suo consiglio di amministrazione sono nominati dal
governo portoghese. Soprattutto, spetta parimenti a tale governo istituire con decreto legge tutti i giochi di lotterie e
di scommesse al totalizzatore, definirne l’organizzazione e la gestione, compresi l’entità delle puntate, il piano di ripartizione
dei premi, la frequenza delle estrazioni, la percentuale concreta per ciascun premio, le modalità di raccolta delle puntate,
le modalità di selezione dei distributori autorizzati, nonché le modalità e i termini di pagamento delle vincite.
284.
Inoltre, la normativa applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] contiene varie disposizioni che garantiscono il corretto svolgimento dei
giochi, dato che prevede la formazione di giurie di concorso composte per la maggior parte da rappresentanti dell’amministrazione
pubblica e una commissione per i reclami presieduta da un magistrato dell’ordine giudiziario.
285.
Infine, tale normativa ha previsto anche la creazione di un consiglio dei giochi. Tale organo consultivo, incaricato di pronunciarsi
sull’organizzazione e sulla gestione dei giochi collettivi da parte della [OSCURATO:PERSONA], e di formulare pareri sui piani di attività
e di bilancio ad essi relativi, rafforza tali garanzie. Esso può inoltre fornire alla Repubblica portoghese utili informazioni
per consentirle di apportare alle modalità di svolgimento dei giochi tutte le modifiche necessarie al conseguimento degli
scopi di interesse generale.
286.
Tali elementi sono quindi atti a dimostrare, a mio parere, che la Repubblica portoghese dispone effettivamente di poteri sufficienti
per incanalare e controllare efficacemente l’organizzazione e la gestione delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore
su Internet da parte della [OSCURATO:PERSONA].
287.
Per quanto riguarda la seconda condizione, spetta al giudice nazionale valutare se tali poteri siano stati esercitati conformemente
agli scopi perseguiti e non siano stati sviati dalla loro finalità per conseguire il massimo profitto.
288.
A tal fine, il giudice nazionale potrebbe prendere in considerazione gli elementi che seguono. Da un lato, la Repubblica portoghese
ha limitato il diritto esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] su Internet ai giochi che quest’ultima offriva in modo tradizionale. Non
è stato istituito alcun gioco supplementare in occasione dell’estensione del monopolio della [OSCURATO:PERSONA] alle lotterie e alle
scommesse al totalizzatore on‑line. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] non propone lotterie istantanee su Internet perché questo tipo
di lotterie, in ragione del valore modesto delle puntate, dei risultati immediati e della grande frequenza di vincite poco
elevate, può creare gravi rischi di dipendenza dal gioco. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non offre un credito on‑line per giocare.
289.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano l’idoneità delle misure controverse a conseguire gli scopi perseguiti, in quanto tali misure
non sarebbero sostenute da una politica coerente e sistematica.
290.
In primo luogo, esse sottolineano che negli ultimi anni la Repubblica portoghese avrebbe sviluppato una politica espansionistica
nel settore delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore, sostenuta da una pubblicità molto attraente. Espongono che
la gamma di giochi collettivi dello Stato di cui la [OSCURATO:PERSONA] detiene il monopolio e che era inizialmente limitato al Totobola
e al Totoloto è stato estesa nel 1993 al «Joker», nel 1994 alla «[OSCURATO:PERSONA] instantânia», nel 1998 al «Totogolo» e nel 2004 all’«Euromilhões».
Esse precisano che quest’ultimo gioco ha raddoppiato gli utili tra il 2003 e il 2006.
291.
Il governo portoghese afferma, invece, di condurre una politica dei giochi responsabile e che i profitti conseguiti dalla
[OSCURATO:PERSONA], in particolare grazie all’EuroMillions, hanno subito una significativa riduzione nel 2007.
292.
Sono del parere che gli argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] non dimostrino di per sé che la Repubblica portoghese sia
venuta meno all’obbligo di perseguire in modo coerente e sistematico gli scopi sottesi alle restrizioni imposte dalla sua
normativa.
293.
Occorre ricordare che gli scopi perseguiti dalla normativa controversa non ostano a una politica di espansione controllata.
L’estensione del monopolio della [OSCURATO:PERSONA] ai giochi on‑line consegue alla constatazione che tali giochi sono divenuti una
realtà. Tale estensione risponde alla volontà di canalizzarli in un circuito legale, onde prevenirne l’esercizio a fini criminosi
o fraudolenti e accentrarne l’offerta, nonché riservare i proventi di tali giochi al finanziamento di cause sociali o di interesse
generale.
294.
Questi diversi interessi, come ha precisato una giurisprudenza costante, vanno esaminati congiuntamente. La volontà di incanalare
l’offerta di giochi in un circuito controllato, onde evitare le incitazioni eccessive e prevenire i rischi di uno sfruttamento
a scopi criminosi o fraudolenti, può essere perseguita attraverso una tale politica di espansione.
295.
Così, la Corte ha ammesso che uno Stato membro, per attirare i giocatori che praticano attività di gioco vietate verso attività
lecite, può legittimamente proporre loro un’alternativa affidabile, ma al tempo stesso attraente, il che può di per sé comportare
l’offerta di una vasta gamma di giochi, una pubblicità di una certa portata e il ricorso a nuove tecniche di distribuzione (
115
).
296.
Inoltre, la condizione secondo cui la restrizione controversa va applicata nell’ambito di una politica coerente e sistematica
dev’essere valutata nel contesto con cui si trova confrontato lo Stato membro.
297.
Il governo portoghese ha precisato di aver dovuto fare fronte ad un aumento preoccupante dei giochi illegali e all’aumento
dei rischi di frode. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere avviato una decina di procedure di contravvenzione
nel corso del terzo trimestre del 1995, 400 nel 2005 e 600 nel 2006.
298.
Il governo portoghese poteva quindi legittimamente ritenere che tale aumento dei giochi illeciti rendesse necessario istituire
nuovi giochi collettivi per soddisfare il desiderio di giocare dei consumatori portoghesi e di incanalare tale desiderio in
un circuito legale. Esso poteva inoltre legittimamente ritenere che l’istituzione di nuovi giochi potesse condurre a tale
risultato solo se fosse stata accompagnata da una pubblicità di una certa portata, destinata a informare il pubblico interessato
della loro esistenza.
299.
Spetterà al giudice nazionale valutare se, alla luce del complesso di queste circostanze, i giochi supplementari istituti
dal governo portoghese e il livello di pubblicità di cui essi sono stati oggetto abbiano manifestamente ecceduto quanto era
necessario al conseguimento degli scopi sottesi al monopolio della [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice nazionale potrà prendere in considerazione,
in particolare, lo studio realizzato su richiesta del governo portoghese dal Centro di studi applicati dell’Università cattolica
portoghese, menzionato in udienza.
300.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno anche valere che il governo portoghese ha aumentato il numero dei giochi presenti
nei casinò. Tale governo avrebbe conseguentemente aumentato il numero delle licenze di esercizio, dotato la nuova casa di
gioco di Lisbona di oltre 800 apparecchi per giochi d’azzardo e annunciato l’apertura della stessa con una massiccia campagna
pubblicitaria. I ricavi lordi delle case da gioco in [OSCURATO:PERSONA] è aumentato del 150% tra il 1996 e il 2006. Inoltre, sarebbero
in corso negoziati per consentire alle case da gioco di offrire i loro giochi su Internet.
301.
Non credo che questi argomenti siano atti a dimostrare che la concessione del monopolio sulle lotterie e sulle scommesse al
totalizzatore su Internet alla [OSCURATO:PERSONA] sia inidonea a conseguire gli scopi per i quali è stato conferito tale diritto esclusivo.
302.
Il carattere coerente e sistematico del perseguimento di tali scopi sarebbe contestabile solo se il governo portoghese autorizzasse
l’esercizio su Internet di giochi analoghi alle lotterie e alle scommesse al totalizzatore la cui gestione è riservata alla
[OSCURATO:PERSONA]. Potrebbe eventualmente porsi la questione se la Repubblica portoghese autorizzasse le società che beneficiano
di una concessione per l’esercizio di giochi da casinò a proporre su Internet lotterie equiparabili, per modalità di funzionamento,
a quelle proposte dalla [OSCURATO:PERSONA].
303.
La questione invece non si pone, a mio parere, per quanto riguarda lo sviluppo dei giochi da casinò in forma tradizionale.
Le condizioni in cui viene praticata tale forma di giochi sono completamente diverse da quelle delle lotterie e delle scommesse
al totalizzatore su Internet. È sufficiente constatare che i giochi da casinò implicano lo spostamento fisico del giocatore
all’interno di un esercizio adibito al gioco, nei giorni e negli orari di apertura. Inoltre, detti esercizi, in [OSCURATO:PERSONA],
si trovano in zone di gioco ben definite.
304.
È pur vero che i giochi da casinò possono anche comportare dei rischi per i consumatori e l’ordine pubblico. Tuttavia, poiché
si basano su una modalità di funzionamento completamente diversa da quella dei giochi on‑line, la scelta della Repubblica
portoghese di organizzarne l’esercizio attraverso un sistema di concessioni anziché riservarne lo sfruttamento alla [OSCURATO:PERSONA] rientra nel potere discrezionale di detto Stato.
305.
Dato che la scelta del livello di protezione contro i rischi collegati ai giochi di sorte e d’azzardo rientra nel potere di
valutazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, uno Stato ha facoltà di prevedere modalità di esercizio diverse per giochi diversi. La lotteria
nazionale, le scommesse sulle corse ippiche, i giochi da casinò e gli apparecchi per i giochi d’azzardo possono costituire
altrettanti giochi diversi a seconda del luogo in cui sono accessibili, delle loro modalità di funzionamento e del pubblico
cui sono rivolti, in funzione della cultura di ciascun paese.
306.
Uno Stato membro, a mio avviso, può quindi legittimamente prevedere modalità di organizzazione diverse e più o meno restrittive
per ciascuno di questi tipi di giochi (
116
). Tale potere discrezionale è equiparabile a quello che la Corte ha riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore della sanità,
nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
307.
In quella causa, la [OSCURATO:PERSONA] contestava la conformità con il diritto comunitario della legge francese che subordina alla
previa eliminazione della pubblicità di bevande alcoliche la trasmissione televisiva in [OSCURATO:PERSONA], ad opera dei canali televisivi
nazionali, di manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. A sostegno del suo ricorso per
inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che tale normativa fosse incoerente in quanto, segnatamente, non si applicava alla
pubblicità a favore del tabacco.
308.
La Corte ha respinto tale argomento in quanto infondato, dal momento che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri decidere il livello al quale
intendono garantire la protezione della pubblica sanità ed il modo in cui questo livello deve essere raggiunto (
117
).
– La proporzionalità della normativa controversa
309.
Si tratta di valutare, a questo punto, se gli scopi perseguiti dalla normativa portoghese controversa possano manifestamente
essere raggiunti con una misura meno restrittiva, quale il rilascio di licenze a più operatori, come sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e
la [OSCURATO:PERSONA].
310.
Rilevo che, nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] sponsorizza competizioni sportive sulle quali detta società propone scommesse
che consentono di raccogliere somme considerevoli (
118
).
311.
Al pari del governo portoghese, sono del parere che, tenuto conto di tale circostanza, uno Stato membro possa legittimamente
ritenere che la garanzia dell’onestà del gioco sia meglio salvaguardata concedendo un diritto esclusivo a un ente che eserciti
la propria attività sotto il suo controllo e che, al pari della [OSCURATO:PERSONA], non persegua scopi di lucro.
312.
Anche altri elementi depongono in questo senso. Come si è visto, una politica responsabile in materia di giochi di sorte e
d’azzardo implica che uno Stato membro possa garantire il controllo effettivo di tale attività. L’esigenza di agire e fare
applicare rapidamente i provvedimenti può rivelarsi anche più importante nell’ambito dei giochi on‑line, tenuto conto dello
sviluppo di detta attività e della rapidità con cui gli operatori disonesti possono creare tali giochi.
313.
Mi sembra che un operatore unico, posto sotto il controllo diretto ed effettivo dello Stato membro, sia in grado di applicare
nuove misure di protezione, quali, se del caso, l’eliminazione pura e semplice di uno dei suoi giochi on‑line, più efficacemente
e più rapidamente rispetto ad operatori privati i cui obblighi andrebbero previamente definiti. Un’analisi analoga è stata
svolta dalla Corte EFTA a proposito della normativa norvegese che conferisce ad un’impresa pubblica il diritto esclusivo di
gestire apparecchi per i giochi d’azzardo allo scopo di tutelare i consumatori e l’ordine pubblico (
119
).
314.
Condivido inoltre l’argomento del governo portoghese secondo cui la tutela dei consumatori contro i rischi connessi ai giochi
proposti da operatori scorretti è assicurata più efficacemente con il rilascio di un diritto esclusivo alla [OSCURATO:PERSONA], detentrice
unica e storica del monopolio sulle lotterie e sulle scommesse al totalizzatore, che non mediante un sistema di concessioni
accessibile a più operatori. Il sistema portoghese presenta il vantaggio della semplicità, dato che i consumatori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avvertiti del fatto che le lotterie e le scommesse al totalizzatore proposte da qualsiasi
prestatore di giochi on‑line diverso dalla [OSCURATO:PERSONA] sono vietati e potenzialmente a rischio.
315.
Per quanto concerne poi il divieto di pubblicizzare i giochi on‑line organizzati e gestiti in violazione del diritto esclusivo
della [OSCURATO:PERSONA], esso evidentemente si giustifica se la concessione di un siffatto diritto esclusivo è conforme al diritto
comunitario.
316.
Per quanto riguarda, infine, la proporzionalità delle ammende amministrative previste a titolo di sanzioni contro gli operatori
economici che contravvengano alla normativa portoghese, le parti della causa principale non ne hanno fatto oggetto di osservazioni
particolari, né lo farò io.
– L’applicazione non discriminatoria
317.
Di per sé, la normativa controversa, nella misura in cui riserva alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto esclusivo di esercitare lotterie
e scommesse al totalizzatore su Internet, non è discriminatoria.
318.
Infatti, tale normativa, nella misura in cui vieta a chiunque non sia l’organismo pubblico autorizzato l’esercizio dei giochi
in questione, non implica alcuna discriminazione in base alla nazionalità e colpisce indistintamente gli operatori potenzialmente
interessati ad esercitare tale attività, siano essi stabiliti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro (
120
).
319.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che, nella sua attuazione, detta normativa sia anche applicata in modo non
discriminatorio.
320.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale posta dal [OSCURATO:PERSONA]
de [OSCURATO:PERSONA] do Porto:
– l’art. 49 CE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale il diritto
esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore nell’intero territorio di tale Stato, conferito ad
un unico ente controllato da detto Stato e non avente scopo di lucro, si estende a tutti i mezzi di comunicazione elettronica,
in particolare Internet, se tale normativa è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è atta a garantire il
conseguimento degli scopi perseguiti, non eccede quanto necessario a raggiungere tali scopi e si applica in maniera non discriminatoria;
– spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte;
– tenuto conto dei rischi che i giochi di sorte e d’azzardo su Internet comportano, uno Stato membro può legittimamente limitare
il diritto di organizzare e gestire tali giochi allo scopo di tutelare i consumatori e l’ordine pubblico;
– siffatta normativa è atta a conseguire i suddetti scopi se consente allo Stato membro di incanalare e controllare effettivamente
l’organizzazione e la gestione di tali giochi e se, nelle modalità concrete di attuazione di detta normativa, lo Stato membro
non ha manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale;
– la concessione di un diritto esclusivo a un unico ente controllato dallo Stato membro e non avente scopo di lucro può costituire
una misura proporzionata al perseguimento di tali scopi;
– siffatta normativa non è di per sé discriminatoria.
V –
Conclusione
321.
[OSCURATO:PERSONA] luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
«1) L’art. 1, punto 11), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell’informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev’essere
interpretato nel senso che una normativa di uno Stato membro, in forza della quale il diritto esclusivo di organizzare e gestire
lotterie e scommesse al totalizzatore sull’intero territorio di detto Stato si estende a tutti i mezzi di comunicazione elettronica,
in particolare Internet, costituisce una “regola tecnica” ai sensi di tale disposizione.
2) Se tale normativa non è stata notificata conformemente alla direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, essa non
è opponibile a singoli quali la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Spetta al giudice nazionale
verificare se detta normativa sia stata notificata o meno.
3) Una pronuncia pregiudiziale vincola il giudice del rinvio anche nella parte relativa a una norma comunitaria che esso non
abbia menzionato nella sua questione.
4) a) L’art. 49 CE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale il diritto
esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore nell’intero territorio di tale Stato, conferito ad
un unico ente controllato da detto Stato e non avente scopo di lucro, si estende a tutti i mezzi di comunicazione elettronica,
in particolare Internet, se tale normativa è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è atta a garantire il
conseguimento degli scopi perseguiti, non eccede quanto necessario a raggiungere tali scopi e si applica in maniera non discriminatoria.
b) Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte.
5) Tenuto conto dei rischi che i giochi di sorte e d’azzardo su Internet comportano, uno Stato membro può legittimamente limitare
il diritto di organizzare e gestire tali giochi allo scopo di tutelare i consumatori e l’ordine pubblico.
6) Siffatta normativa è atta a conseguire i suddetti scopi se consente allo Stato membro di incanalare e controllare effettivamente
l’organizzazione e la gestione di tali giochi e se, nelle modalità concrete di attuazione di detta normativa, lo Stato membro
non ha manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
7) La concessione di un diritto esclusivo ad un unico ente controllato dallo Stato membro e non avente scopo di lucro può costituire
una misura proporzionata al perseguimento di tali scopi.
8) Siffatta normativa non è di per sé discriminatoria».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– V. cause riunite C‑316/07, da C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 e C‑410/07, Markus Stoß e a., nonché cause C‑525/06, [OSCURATO:PERSONA], e C‑212/08, Zeturf, pendenti dinanzi alla Corte.
3
– In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]».
4
– In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]».
5
– In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]».
6
– Direttiva 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»).
7
– Tra i giochi ritrovati dagli archeologi nelle tombe egizie figurano in particolare dei dadi, il cui nome arabo «Azard»
è all’origine delle parole «azzardo» in italiano, «azar» in spagnolo e «hasard» in francese.
8
– In una lettera al figlio Tiberio, l’imperatore Augusto scriveva che i giochi dovevano cessare e che lui stesso aveva perduto
20 000 sesterzi (Damals,
Würfeln, wetten, Karten spielen – [OSCURATO:PERSONA] des Glücksspiels,
aprile 2008, pagg. 13 e 19).
9
– L’EuroMillions viene infatti proposta in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lussemburgo, Austria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
nonché in Svizzera.
10
– J.‑P. G. Martignoni‑Hutin,
Faites vos jeux,
L’Harmattan, Logiques sociales, Parigi, 1993, pag. 149.
11
– Secondo lo
Studio sui giochi d’azzardo nell’Unione europea
realizzato dall’Istituto svizzero di diritto comparato su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 2006, le quattro grandi
categorie di giochi descritte in precedenza hanno generato nel 2003, nei 25 [OSCURATO:PERSONA] membri, compresi quindi anche i 10 [OSCURATO:PERSONA]
che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1° maggio 2004, introiti lordi, previa deduzione delle vincite pagate,
pari a EUR 51 500 milioni (http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm).
12
– [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, nel 2004 lavoravano per conto della lotteria nazionale 321 persone, 709 persone lavoravano nelle
sale da gioco nel 2003, 8 220 lavoravano con gli apparecchi per il gioco d’azzardo e 1 000 nel totalizzatore (PMU) belga (v.
Studio sui giochi d’azzardo nell’Unione europea
, op. cit., pagg. 1133, 1134, 1137 e 1139). [OSCURATO:PERSONA], il Lotto e il Totoblock occupavano circa 58 000 persone; 4 700 persone
lavoravano nelle sale da gioco e circa 3 000 negli alberghi e nei ristoranti annessi a tali strutture (v.
Studio sui giochi d’azzardo nell’Unione europea
, op. cit., pagg. 1 203 e 1 206). [OSCURATO:PERSONA], il numero delle persone occupate a tempo pieno nel settore dei giochi di
sorte e d’azzardo era stimato nel 2004 in 100 000 unità (v.
Studio sui giochi d’azzardo nell’Unione europea
, op. cit., pag. 1404).
13
– «Fondamentalmente, lo scommettitore non gioca per vincere (…), gioca per rigiocare. È una spirale senza fine. Più vince,
più gioca, più desidera giocare. Se perde, questo diventa un motivo in più per rigiocare allo scopo di rifarsi» [traduzione
libera] (v. J.‑P. G. Martignoni‑Hutin, op. cit., pag. 133). I problemi legati al gioco sono stati oggetto di vari studi scientifici,
segnatamente a partire dagli anni ’90 (v. i numerosi riferimenti citati al capitolo 9, intitolato «Problem gambling», dello
Studio sui giochi d’azzardo nell’Unione europea
, op. cit.). L’impatto sociale dei giochi di sorte e d’azzardo è stato inoltre oggetto di indagini e studi in molti [OSCURATO:PERSONA]
membri. Tali problemi hanno richiesto l’istituzione di servizi di assistenza e di cura, in particolare linee dirette di assistenza
ai giocatori compulsivi.
14
– A Roma furono adottate misure all’inizio del II° secolo d.C. che vietavano i giochi e comminavano ai giocatori ammende
e l’esilio. [OSCURATO:PERSONA], la Chiesa disapprovava i giochi d’azzardo. Essi erano accusati di favorire le menzogne, il tradimento,
i furti, le risse, gli omicidi, la dipendenza, la cupidigia e l’ebbrezza. Vari sovrani li vietarono in Inghilterra, in [OSCURATO:PERSONA]
e nel [OSCURATO:PERSONA]. Nel 1215 il [OSCURATO:PERSONA] IV vietò tutti i giochi, ad eccezione degli scacchi
(Damals, op. cit., pag. 25).
15
– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a Cipro, in Lussemburgo, nei [OSCURATO:PERSONA], in Austria, in Slovacchia
e in Finlandia.
16
– [OSCURATO:PERSONA], nella Repubblica ceca, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Ungheria, a Malta, nei [OSCURATO:PERSONA], in Austria, Polonia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Finlandia e nel [OSCURATO:PERSONA].
17
– È il caso delle lotterie nazionali in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a Cipro, in Lussemburgo, a Malta, in [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA].
18
– Così, secondo lo
Studio sui giochi d’azzardo nell’Unione europea
, op. cit., le sale da gioco sono vietate in [OSCURATO:PERSONA], a Cipro e nel [OSCURATO:PERSONA]; le scommesse presso bookmaker sono vietate
in [OSCURATO:PERSONA], a Cipro, in Lussemburgo e nei [OSCURATO:PERSONA]; vari [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano gli apparecchi per il gioco d’azzardo
solo se sono collocati all’interno delle case da gioco, ecc.
19
– La percentuale media, nei 27 [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, delle famiglie aventi accesso a Internet è passata dal 49% nel 2006
al 54% nel 2007. La percentuale media delle famiglie di tali [OSCURATO:PERSONA] che possono beneficiare di una connessione a banda larga,
vale a dire che possono collegarsi a una centrale adattata alla tecnologia x DSL, a una rete cablata adattata al traffico
Internet o ad altre tecnologie a banda larga, è passato dal 14% nel 2004 al 23% nel 2005, al 30% nel 2006 e al 42% nel 2007
(v.
Indagine sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese
, Eurostat – Quota delle famiglie che dispongono di un accesso a banda larga).
20
– È ormai possibile accedere a Internet tramite un computer portatile e un telefono portatile.
21
– Per quanto riguarda le scommesse on‑line, nel 2003 esse hanno generato, nei 25 [OSCURATO:PERSONA] membri, compresi quindi anche i 10
[OSCURATO:PERSONA] che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1° maggio 2004, un introito lordo, previa deduzione delle vincite,
pari a EUR 810 milioni. Quanto alle lotterie, Camelot, l’operatore economico che gestisce la lotteria nazionale nel [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che l’importo delle vendite realizzate attraverso i nuovi mezzi elettronici di comunicazione è passato
da EUR 17,8 milioni nell’esercizio 2003‑2004 a EUR 126,7 milioni nell’esercizio 2004‑2005 (v.
Studio sui giochi d’azzardo nell’Unione europea
, op. cit., pagg. 1406 e 1407). Per quanto riguarda le sale da gioco, la commissione belga per i giochi ha stimato che nel
2003 avevano giocato on‑line 25 000 persone, con una spesa pari a EUR 27 milioni.
22
– Direttiva 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
23
– Direttiva 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).
24
– Sentenza 11 settembre 2003, causa C‑6/01, Anomar e a. (Racc. pag. I‑8621, punti 46 e 47).
25
– Sentenza 6 novembre 2003, causa C‑243/01, Gambelli e a. (Racc. pag. I‑13031, punto 59).
26
– [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 1994, causa C‑275/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1039, punto 60); 21 settembre 1999, causa C‑124/97, [OSCURATO:PERSONA]
e a. (Racc. pag. I‑6067, punto 13); 21 ottobre 1999, causa C‑67/98, Zenatti (Racc. pag. I‑7289, punto 14), e Gambelli e a.,
cit. (punto 63).
27
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit.
28
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit.
29
– Sentenza Zenatti, cit.
30
– Sentenza Anomar e a., cit.
31
– Per contro, la Corte ha dichiarato che riviste che offrano ai lettori la possibilità di partecipare a giochi a premi non
presentano queste due caratteristiche (sentenza 26 giugno 1997, causa C‑368/95, Familiapress, Racc. pag. I‑3689, punti 21‑23).
32
– Sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, Placanica e a. (Racc. pag. I‑1891, punto 46 e giurisprudenza
ivi citata).
33
– Sentenza Gambelli e a., cit. (punto 61).
34
– Sentenza Zenatti, cit. (punto 36).
35
– Sentenza Gambelli e a., cit. (punto 63).
36
– Sentenza Placanica e a., cit. (punto 48).
37
– Sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑65/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10341, punto 49).
38
– [OSCURATO:PERSONA] (punto 58), [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 33) e Zenatti (punto 31), cit.
39
– Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ammesso che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord poteva legittimamente
vietare sul proprio territorio le lotterie su grande scala.
40
– Sentenza Zenatti, cit. (punto 33).
41
– V., per quanto riguarda la concessione di un diritto esclusivo a un unico ente, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., a proposito
della normativa finlandese che accorda a un’associazione di diritto pubblico controllata dallo Stato il diritto esclusivo
di gestire gli apparecchi automatici per giochi d’azzardo. V., per quanto concerne la concessione di diritti esclusivi a un
numero limitato di operatori economici, le citate sentenze Zenatti e Gambelli e a., a proposito della normativa italiana relativa
alle scommesse sui risultati di eventi sportivi o sulle corse dei cavalli, e la citata sentenza Anomar e a. a proposito della
legge portoghese che assoggetta i giochi da casinò a un regime di concessioni.
42
– [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 37) e Zenatti (punto 35), cit.
43
– [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 36) e Zenatti (punto 34), cit.
44
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 39).
45
– Ibidem (punto 40).
46
– Ibidem (punto 41).
47
– Punto 30.
48
– Sentenza Zenatti, cit. (punto 36).
49
– Ibidem (punto 37).
50
– Sentenza Gambelli e a., cit. (punto 67).
51
– Ibidem (punto 69).
52
– Ibidem (punto 74).
53
– Sentenza Placanica e a., cit. (punto 55).
54
– Ibidem (punti 56 e 57).
55
– Ibidem (punto 64).
56
–
Diário da República
I, serie A, n. 259, dell’8 novembre 2003; in prosieguo: il «decreto legge n. 282/2003».
57
–
Diário da República
I, n. 2777, del 2 dicembre 1989, decreto legge come modificato dal decreto legge 19 gennaio 1995, n. 10 (
Diário da República
I, serie A, n. 16, del 19 gennaio 1995).
58
– Decreto legge, come modificato e ripubblicato con decreto legge 27 dicembre 2002, n. 317 (
Diário da República
I, serie A, n. 299, del 29 dicembre 2002).
59
– V. art. 1 del decreto legge 21 dicembre 1993, n. 412.
60
– V. art. 1, n. 1, del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 314.
61
– V. art. 1, n. 1, del decreto legge 17 luglio 1998, n. 225.
62
– V. art. 1 del decreto legge 20 agosto 2004, n. 210.
63
– Decreto legge recante adozione dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] attualmente in vigore, come modificato dal decreto legge
6 novembre 1999, n. 469.
64
– V., segnatamente, sentenza 21 gennaio 2003, causa C‑318/00, Bacardi‑Martini e Cellier des Dauphins (Racc. pag. I‑905, punto 40
e giurisprudenza ivi citata).
65
– Ibidem (punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
66
– Ibidem (punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
67
– Sentenza Placanica e a., cit. (punto 36).
68
– [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1990, causa C‑241/89, SARPP (Racc. pag. I‑4695, punto 8) e Placanica e a., cit. (punto 36).
69
– Il governo danese si riferisce alle sentenze 30 aprile 1996, causa C‑194/94, CIA [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2201,
punto 25); 8 marzo 2001, causa C‑278/99, van der Burg (Racc. pag. I‑2015, punto 20), e 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑607, punto 45).
70
– V., in particolare, sentenza 7 novembre 2002, cause riunite C‑228/01 e C‑289/01, Bourrasse e Perchicot (Racc. pag. I‑10213,
punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
71
– V., in particolare, sentenze SARPP, cit. (punti 10 e segg.), e 12 ottobre 2004, causa C‑60/03, Wolff & Müller (Racc. pag. I‑9553,
punti 24 e segg.).
72
– V., in tal senso, sentenza Gambelli e a., cit. (punti 52‑54).
73
– Direttiva 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
(GU L 109, pag. 8).
74
– Punto 25.
75
– Punto 20.
76
– Punto 45.
77
– Sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 40).
78
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 61).
79
– Per contro, il divieto previsto dal decreto legge n. 282/2003 di fare pubblicità a tali giochi, mediante apposizione di
un logo sulle divise dei giocatori di calcio e attraverso cartelloni collocati negli stadi non costituisce, a mio avviso,
una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34. Anche se tale divieto di fare pubblicità potrebbe essere considerato
una restrizione alla libera prestazione di servizi di giochi on‑line, tale circostanza non costituisce di per sé un criterio
contemplato dalla direttiva 98/34 nella definizione del proprio ambito applicativo (v., in tal senso, sentenza 21 aprile 2005,
causa C‑267/03, Lindberg, Racc. pag. I‑3247, punto 51). Il divieto di fare pubblicità può avere l’effetto di chiudere il mercato
dei giochi on‑line nello Stato in cui si applica, ma non impedisce la prestazione o l’utilizzo di servizi di giochi on‑line,
ai sensi dell’art. 1 della direttiva 98/34 (sentenza van der Burg, cit., punto 20).
80
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 60).
81
– Sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 44).
82
– Ibidem (punti 48 e 55).
83
– GU 1972, L 73, pag. 14.
84
– Sentenza 23 settembre 2003, causa C‑30/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9481, punto 59).
85
– V., a proposito dell’attuazione di una direttiva concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali, sentenza
20 ottobre 2005, causa C‑505/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. V. inoltre, per quanto riguarda la libertà di stabilimento, sentenza
16 ottobre 2003, causa C‑489/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑12037), a proposito della mancata attuazione, nel territorio
di Gibilterra, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 marzo 1997, 97/9/CE, relativa ai sistemi di indennizzo
degli investitori (GU L 84, pag. 22).
86
– Sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62 (Racc. pag. 1).
87
– Sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64 (Racc. pag. 1141).
88
– Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629, punti 24 e 26).
89
– Sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a. (Racc. pag. I‑8835, punti 113 e 114), nonché,
per un’applicazione recente, sentenza 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune de Mesquer (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 84).
90
– Sentenza 16 marzo 2006, causa C‑234/04, Kapferer (Racc. pag. I‑2585, punto 22).
91
– Sentenza 12 febbraio 2008, causa C‑2/06, Kempter (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).
92
– Sentenza 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a. (Racc. pag. I‑4233, punto 41).
93
– Sentenza Kempter, cit. (punto 45).
94
– Sentenza van Gend & Loos, cit. (pag. 23).
95
– Sentenza 3 febbraio 1977, causa 52/76 (Racc. pag. 163, punto 26).
96
– Sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler (Racc. pag. I‑10239, punti 34 e 35).
97
– Ibidem (punto 59).
98
– Sentenza 9 dicembre 2003, causa C‑129/00, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑14637, punti 29 e 32).
99
– V., in tal senso, sentenza 23 ottobre 1997, causa C‑189/95, Franzén (Racc. pag. I‑5909, punto 41).
100
– V., in tal senso, sentenza 23 maggio 2000, causa C‑209/98, [OSCURATO:PERSONA] & Grus (Racc. pag. I‑3743, punti 74‑81).
101
– V., in tal senso, sentenza Gambelli e a., cit. (punti 52 e 54).
102
– V., in particolare, sentenza 12 settembre 2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.I‑7995,
punto 41).
103
– V., in tal senso, sentenza 3 ottobre 2006, causa C‑452/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9521, punto 49).
104
– Sentenza 13 luglio 2004, causa C‑262/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6569, punto 22).
105
– Sentenza Gambelli e a., cit. (punto 54).
106
– V., in particolare, sentenza 5 giugno 2007, causa C‑170/04, Rosengren e a. (Racc. pag. I‑4071, punto 50).
107
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 47).
108
– Sentenza Anomar e a., cit. (punto 73).
109
– V. giurisprudenza citata al paragrafo 65 delle presenti conclusioni.
110
– V.
Studio sui giochi d’azzardo nell’Unione europea
, op. cit. (pag. 1450).
111
– In udienza, il governo portoghese ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] applicava questa prassi.
112
– Caso DS285.
113
– Tenuto conto dei rischi per l’ordine pubblico e dei pericoli implicati dai giochi on‑line per i consumatori, l’organo di
appello dell’OMC ha ritenuto che le misure restrittive adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America fossero necessarie ai fini della
tutela della moralità pubblica o del mantenimento dell’ordine pubblico (v. relazione dell’organo d’appello dell’OMC, [OSCURATO:PERSONA] – Misure concernenti la fornitura transfrontaliera di giochi e scommesse, WT/DS285/AB/R, adottata il 7 aprile 2005,
punto 327).
114
– Punto 37.
115
– Sentenza Placanica e a., cit. (punto 55).
116
– Sono incentrate su tale questione le cause riunite Markus Stoß e a., cit.
117
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 33).
118
– Secondo le informazioni contenute nelle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA] occupa circa 1 000
persone, per un fatturato di circa un miliardo di euro. Esso offre i suoi servizi a milioni di consumatori ogni anno, è attiva
su oltre 20 mercati e nel 2006 ha realizzato ricavi mondiali lordi (previo pagamento delle vincite ai giocatori) pari a EUR 382 milioni.
119
– La Corte EFTA ha ritenuto che «[i]n the [OSCURATO:PERSONA]’s view, it is reasonable to assume that a monopoly operator in the field
of gaming machines subject to effective control by the competent public authorities will tend to accommodate legitimate concerns
of fighting gambling addiction better than a commercial operator or organisations whose humanitarian or socially beneficial
activities partly rely on revenues from gaming machines. Furthermore, it is plausible to assume that in principle the State
can more easily control and direct a wholly State‑owned operator than private operators. Through its ownership role, the State
has additional ways of influencing the behaviour of the operator besides public law regulations and surveillance» (sentenza
della Corte EFTA 14 marzo 2007, EFTA [OSCURATO:PERSONA]/Norway, E‑1/06, EFTA [OSCURATO:PERSONA], pag. 7, punto 51).
120
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 28).