CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 19449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22243-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22243/2019 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 CC difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 77/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 1812/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 15 gennaio 2019 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aurianei confronti del Comune di Arzano volt a ad ottenere la maggiorazione prevista dall'art. 24 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il personale del comparto enti locali ed il risarcimento del danno, dovuti in relazione all'attività di vigile urbano svolta in giorni festivi; - che la decisione della Corte territo riale discende dall’aver questa ritenuto, in primo luogo, che in caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni possono rivendicare unicamente il trattamento retributivo previsto dall'art. 22 del CCNL citato che compensa interamente sia la prestazione domenicale che il mancato godimento del riposo nel settimo giorno ed in ogni caso non provato il danno da usura psico-fisica; - che per la cassazio ne della predetta decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Arzano; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, del CCNL per il personale del comparto enti locali in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale, assumendo essere la maggiorazione prevista cumulabile con quella di cui all’art. 22 del medesimo CCNL nonché l’omessa valutazione della circostanza espressamente dedotta della mancata concessione dei riposi compensativi; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2109, 2043 e 2087 c.c., i ricorrenti imputano alla Corte territoriale il travisamento della domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica, assumendo che, lungi dal non aver affrontato, come ritenuto dalla Corte, il tema del rapporto con la previsione dell’art. 22 del CCNL, la domanda era stata avanzata proprio facendo leva sull'illegittimità del turno, che prevedeva la sistematica elusione del diritto al riposo settimanale, sulla base del rilievo per cuiin caso di lavoro prestato nel settimo giorno la maggiore gravosità non può essere compensata solo dall'indennità di turnazione occorrendoapplicare anche l'art. 24 del CCNL specificamente rivolto a ristorare il sacrificio del dipendente chiamato a svolgere la prestazione in giorno festivo; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a muovere da Cass. n. 8458/2010 (cfr. fra le tante Cass. n. 32905/2021; Cass. n. 19326/2021; Cass. n. 28628/2020), secondo cui la speciale disciplina dettata dall'art. 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale; pertanto, l'applicazione dell'art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l'attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato; - che a tale orientamento si è attenuta la Corte territoriale la quale, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha dato atto dell'avvenuta corresponsione al ricorrente, da parte del Comune di Arzano, della maggiorazione prevista dall'art. 22 del CCNL ed ha escluso che il compenso potesse sommarsi con quello previsto dall'art. 24, perché la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un'eccedenza rispetto all'orario complessivo settimanale; - che anche in relazione al danno da usura psicofisica questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico- fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno ( Cass. n. 41891/2021; Cass. n. 41273/2021); - che né a diverse conclusioni sono giunti Cass. n. 24563/2016 e Cass.n.24180/2013 che, in continuità con Cass. S.U. n. 142/2013, hanno riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo, perché in quei casi, pur venendo in rilievo il sistema di turnazione imposto da ente territoriale ad appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure limitata ad una settimana su cinque, non già il mero spostamento temporale dello stesso; - che quelle pronunce hanno ribadito che qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato; - che la risarcibilità del danno da usura psico - fisica, invece, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito; - che il ric orso va dunque rigettato - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna in solido dei ricorrenti ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c.; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido iricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi edeuro 3.000,00 per compe nsi , oltre spese generali del 15% ed altriaccessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q