CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 08690/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75B41 L049J), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (MT) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -intimato - avversola sentenza del Tribunale di Matera n. 541/2019 (pubblicata il 25 giugno 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 25/2018, il Giudice di Pace di Matera rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di contestazione n. 694/2017 del 1° luglio 2017 del Comando della R.G.N. 05583/2020 C.C. 07/03/2023 Violazione del c.d.s. Polizia locale di Pomarico per la violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s., commessa dal conducente del veicolo targato [OSCURATO:TARGA]. 2. Decidendo sul gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Matera, con sentenza n. 541/2019 (pubblicata il 25 giugno 2019), respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese. 3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Comune di Pomarico non ha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.d.s., in relazione all’art. 4 d.l. n. 121/2002 (conv. nella legge n. 168/2002), agli artt. 200 e 201 c.d.s. e all’art. 383 reg. esec. c.d.s., sostenendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza per non aver rilevato la mancata indicazione nel verbale di accertamento del decreto prefettizio autorizzativo, per il Comune di Pomarico, all’installazione dell’autovelox, che sarebbe stata necessaria per la legittimità del rilevamento elettronico della velocità avvenuto su strada extraurbana secondaria. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la violazione dell’art.112 c.p.c., per non aver il Tribunale provveduto, con la sentenza di appello, sul motivo denunciante l’accertamento del vizio di motivazione della pronuncia di primo grado, costituito dalla mancata indicazione nel verbale di accertamento del suddetto decreto prefettizio. 3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 45, comma 6, c.d., del D.M. n. 282/2017, dell’art. 11, lett. a), c.d.s., dell’art. 345, comma 4, reg.esec. c.d.s. e dell’art. 2700 c.c., censurando l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva rilevato – ai fini della legittimità del verbale di accertamento – il richiamo nel suo contenuto all’esistenza dell’approvazione e della perfetta esecuzione delleverifiche di taratura e di funzionalità dell’autovelox utilizzato per il rilevamento. 4. Con il quarto mezzo, la ricorrente ha – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, unitamente al vizio di motivazione apparente, con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., relativamente alla circostanza della mancata considerazione dell’omessa indicazione nel verbale di accertamento del suddetto decreto prefettizio, ritenendo, invece, sufficiente che lo stesso era stato prodotto in prosieguo di giudizio dal Comune opposto. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente ha –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –dedotto l’omesso esame di un ulteriore fatto decisivo che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, congiuntamente al vizio di motivazione apparente, con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento alla circostanza della mancata verifica della funzionalità dell’autovelox (diversa dal controllo sull’eseguita taratura). 6. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono. Sulla base dello svolgimento del giudizio è rimasto pacificamente accertato che - fin dall’originario at to di opposizione (con motivo reiterato anche in appello) – era stata contestata la legittimità dell’impugnato verbale di accertamento perché non riportava gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo necessario per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità con contestazione differita per le violazioni commesse nel tratto stradale (relativo ad un tipo di strada extraurbana secondaria) lungo il quale si era proceduto all’accertamento a carico della ricorrente. Orbene, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n. 24124/2018 e Cass. n. 21603/2021), al cui principio (come di seguito riportato) dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, la citata indicazione costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", poiché la sua mancanza – ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa - in tegra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa (impedendo, in particolare, al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall’art. 22 della legge n. 241/1990) e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal dettodecreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile. Da ciò deriva che la sopravvenuta produzione nel giudizio di primo grado, da parte dell’opposta P.A., del citato decreto prefettizio - come avvenuto nella vicenda processuale in questione ed attestato dallo stesso giudice di appello nell’impugnata sentenza (v. pag. 4 all’inizio) - non può – diversamente da quanto ritenuto dal medesimo giudice materano – comportare l‘eliminazione del suddetto viziodi legittimità. Va, in definitiva, accolto il primo motivo del ricorso, che implica l’assorbimento di tutti gli altri, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il correlato rinvio al Tribunale di Materia in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto nei sensi prima enunciati, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Matera in composizione monocratica, in persona di altro magistrato. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]