Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 02551/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1977 avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, detenuto in espiazione pena rideterminata ad anni venticinque e giorni sedici di reclusione, lo ammetteva al regime di semilibertà.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2.1. Il ricorrente rappresenta che analoga istanza di affidamento in prova è stata rigettata con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 dal Tribunale di Sorveglianza e che, sostanzialmente immutato il quadro personologico e ,..._ trattamentale, con l'ordinanza impugnata era stata \fl incenzo [OSCURATO:PERSONA] la semilibertà.

Deduce il ricorrente che la semilibertà è stata concessa sebbene fosse stata messa in risalto l'assenza dell'avvio di un effettivo e concreto processo di revisione critica sin dall'inizio della detenzione (maggio 2007).

"Tale valutazione - si legge nel ricorso- sarebbe stata compiuta valorizzando un dato scarsamente significativo (la regolarità comportamentale del condannato in sede extramuraria in occasione dei pochi permessi fruiti) e svalutando, al contrario, i risultati dell'osservazione intrannuraria".

2.2. Il Tribunale ha operato una inversione logica considerato il dettato dell'art. 50, quarto comma O.P. che concepisce ed ammette la semilibertà "in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento".

Ribadisce il ricorrente la contraddittorietà della motivazione considerato che dapprima il Tribunale di Sorveglianza disconosce i progressi in considerazione citando la precedente ordinanza di rigetto e i due ultimi contributi del GOT (24 settembre 2024 e 6 maggio 2025), per poi considerare attività risocializzante quella stessa attività lavorativa che aveva osservato in termini avversi con riferimento alla misura dell'affidamento in prova; testualmente: "[OSCURATO:PERSONA] farebbe rientro nei luoghi in cui sono maturate le proprie condotte delittuose, così esponendosi a una ripresa dei contatti con la criminalità organizzata locale".

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. L'ordinanza impugnata non restituisce una corretta applicazione del dettato normativo.

3. La norma di riferimento, che è l'art. 50, comma 4, ord. pen., prevede che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società".

4. Per giurisprudenza costante, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste, dunque, due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento; conformi Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, Domenichini, Rv. 193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, Rv. 196659; Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, P.G. in proc.

Ortello, Rv. 202414).

5. L'ordinanza non fa buon governo di tali principi violando la legge.

Se, infatti, la semilibertà "è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento" e se è necessario che vi siano "le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società", occorreva una motivazione che desse atto: a) dei progressi compiuti; b) dell'esistenza delle condizioni.

5.1. Il Tribunale evidenzia, piuttosto, l'assenza di progressi nel trattamento, non essendo emersa una revisione critica e, contestualmente, non tiene conto di elementi -che pure emergono- che fanno dubitare dell'esistenza delle condizioni per il reinserimento nella società, quali la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] -come emerge dalla ordinanza- non ha affatto valutato come negativa la sua pregressa condotta di commercio internazionale di stupefacenti.

6. L'ordinanza, inoltre, è contraddittoria.

6.1. Il Tribunale, invero, evidenzia da un lato l'assenza dell'avvio di un effettivo e concreto processo di revisione critica nonostante la detenzione del [OSCURATO:PERSONA] si protragga dal maggio 2007; dall'altro valorizza, per la concessione della semilibertà, un dato scarsamente significativo quale quello della regolarità comportamentale del medesimo [OSCURATO:PERSONA], in sede extramuraria in occasione dei pochi permessi fruiti, pur avendo messo in evidenza che il condannato non ha partecipato alle attività ricreative e culturali, con la sola eccezione della frequentazione della palestra e dello svolgimento delle mansioni in cucina secondo la turnazione e che, in data 8 ottobre 2024, si è reso responsabile di un illecito disciplinare sanzionato dal Consiglio di disciplina con l'esclusione delle attività ricreative e sportive per tre giorni.

6.2. L'ordinanza è, infine, contraddittoria, giacché afferma che la semilibertà può costituire da sprone per intraprendere un percorso di revisione critica, emergendo dalla medesima ordinanza elementi da cui desumere che il percorso di revisione critica non risulta ancora intrapreso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1977 avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, detenuto in espiazione pena rideterminata ad anni venticinque e giorni sedici di reclusione, lo ammetteva al regime di semilibertà. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.1. Il ricorrente rappresenta che analoga istanza di affidamento in prova è stata rigettata con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 dal Tribunale di Sorveglianza e che, sostanzialmente immutato il quadro personologico e ,..._ trattamentale, con l'ordinanza impugnata era stata \fl incenzo [OSCURATO:PERSONA] la semilibertà. Deduce il ricorrente che la semilibertà è stata concessa sebbene fosse stata messa in risalto l'assenza dell'avvio di un effettivo e concreto processo di revisione critica sin dall'inizio della detenzione (maggio 2007). "Tale valutazione - si legge nel ricorso- sarebbe stata compiuta valorizzando un dato scarsamente significativo (la regolarità comportamentale del condannato in sede extramuraria in occasione dei pochi permessi fruiti) e svalutando, al contrario, i risultati dell'osservazione intrannuraria". 2.2. Il Tribunale ha operato una inversione logica considerato il dettato dell'art. 50, quarto comma O.P. che concepisce ed ammette la semilibertà "in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento". Ribadisce il ricorrente la contraddittorietà della motivazione considerato che dapprima il Tribunale di Sorveglianza disconosce i progressi in considerazione citando la precedente ordinanza di rigetto e i due ultimi contributi del GOT (24 settembre 2024 e 6 maggio 2025), per poi considerare attività risocializzante quella stessa attività lavorativa che aveva osservato in termini avversi con riferimento alla misura dell'affidamento in prova; testualmente: "[OSCURATO:PERSONA] farebbe rientro nei luoghi in cui sono maturate le proprie condotte delittuose, così esponendosi a una ripresa dei contatti con la criminalità organizzata locale". 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. L'ordinanza impugnata non restituisce una corretta applicazione del dettato normativo. 3. La norma di riferimento, che è l'art. 50, comma 4, ord. pen., prevede che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società". 4. Per giurisprudenza costante, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste, dunque, due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento; conformi Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, Domenichini, Rv. 193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, Rv. 196659; Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, P.G. in proc. Ortello, Rv. 202414). 5. L'ordinanza non fa buon governo di tali principi violando la legge. Se, infatti, la semilibertà "è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento" e se è necessario che vi siano "le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società", occorreva una motivazione che desse atto: a) dei progressi compiuti; b) dell'esistenza delle condizioni. 5.1. Il Tribunale evidenzia, piuttosto, l'assenza di progressi nel trattamento, non essendo emersa una revisione critica e, contestualmente, non tiene conto di elementi -che pure emergono- che fanno dubitare dell'esistenza delle condizioni per il reinserimento nella società, quali la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] -come emerge dalla ordinanza- non ha affatto valutato come negativa la sua pregressa condotta di commercio internazionale di stupefacenti. 6. L'ordinanza, inoltre, è contraddittoria. 6.1. Il Tribunale, invero, evidenzia da un lato l'assenza dell'avvio di un effettivo e concreto processo di revisione critica nonostante la detenzione del [OSCURATO:PERSONA] si protragga dal maggio 2007; dall'altro valorizza, per la concessione della semilibertà, un dato scarsamente significativo quale quello della regolarità comportamentale del medesimo [OSCURATO:PERSONA], in sede extramuraria in occasione dei pochi permessi fruiti, pur avendo messo in evidenza che il condannato non ha partecipato alle attività ricreative e culturali, con la sola eccezione della frequentazione della palestra e dello svolgimento delle mansioni in cucina secondo la turnazione e che, in data 8 ottobre 2024, si è reso responsabile di un illecito disciplinare sanzionato dal Consiglio di disciplina con l'esclusione delle attività ricreative e sportive per tre giorni. 6.2. L'ordinanza è, infine, contraddittoria, giacché afferma che la semilibertà può costituire da sprone per intraprendere un percorso di revisione critica, emergendo dalla medesima ordinanza elementi da cui desumere che il percorso di revisione critica non risulta ancora intrapreso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari
Sentenza Cassazione n. 02551/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris