CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 07814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persone -Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale Ud.16/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10466 R.G. anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Centro TCE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti avverso la sentenza n. 43/2017 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] depositatail 16 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del16 gennaio 2023 Sez. I–RG 10466/2018 camera di consiglio16.1.2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che quest’ultimo, profittando di una gestione ormai esclusiva della società denominata Centro TCE di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,aveva posto in essere atti tali da diminuire a suo esclusiv o vantaggio il patrimonio dell’azienda , rifiutandosi, inoltre, di procedere alla stipula dell’atto pubblico di cessione di quota da lui concluso , quale cessionario, con [OSCURATO:PERSONA] , cedente. Gli attori hanno rilevato di aver formalmente dichiarato di non approvare il bilancio predisposto dal convenuto e di aver esercitato il recesso per giusta causa dalla società. Hanno chiesto fosse dichiarata la legittimità del recesso, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] all’adempimento delle obbligazioni scaturenti da un accordo di c essione di quote, documentato da scrittura privata,nonché al risarcimento del danno ex art. 2301 c.c. e l’illecito comportamento concorrenziale. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito; ha chiesto il rigetto della domanda attrice e ha spiegato domanda riconvenzionale: ha richiesto dichiararsi la nullità e l’inefficacia del recesso e la condanna degli attori al risarcimento dei danni; per il caso di riconoscimento della legittimità del recesso stesso, ha domandato il rimborso delle perdite maturate nel corso dell’esercizio; infine ha chiesto dichiararsi la risoluzione della convenzione relativa alla cessione delle quote. Il contraddittorio èstato esteso alla società TCE su iniziativa degli attori, e ciò in ragione delle deduzioni difensive del convenuto. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto esistente la giusta causa di recesso, le cui ragioni, manifestate al convenuto, potevano riassumersi nella cattiva gestione della società da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha poi accertato la validità della scrittura privata che documentava il negozio relativo alla cessione di Sez. I–RG 10466/2018 camera di consiglio16.1.2023 quote. 2. ― La sentenza è stata oggetto di un gravame che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto. 3. ― Avverso la sentenza resa dal Giudice distrettuale ricorrono per cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e la società. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 48 r.d. n. 12/1941, sostituito dall’art. 88 l. n. 353/1990. Deducono i ricorrenti che la causa doveva essere decisa in primo grado dal Tribunale in composizione collegiale, mentre invece la pronuncia era stata resa dallo stesso Tribunale in composizione monocratica. Avrebbe pertanto errato la Corte di merito nel ritenere che l’eccezione di nullità sollevata con riferimento alla sentenza del Tribunale andasse disattesa. Il motivo è infondato. L’art. 48 r.d. n. 12/1941, nel testo sostituito dall’art. 88 l. n. 352/1990 prevedeva che in materia civile il tribunale giudicasse col numero invariabile di tre votanti anche nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia aventead oggetto rapporti sociali nelle società (comma 3, n. 7). Tale disposizione, vigente al momento dell’introduzione della causa, ha continuato a trovare applicazione anche a seguito della riforma attuata con il d.lgs. n. 51/1998, recante l’istituzione del giudice unico, col quale la collegialità, in materia societaria è stata limitata alle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea del consiglio di amministrazione, oltre che alle cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali,i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, Sez. I–RG 10466/2018 camera di consiglio16.1.2023 delle mutue assicurazioni, delle società cooperative, delle associazioni partecipazione e dei consorzi (art. 50 bis, comma, 1, n. 7, c.p.c.). Infatti, iprocedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998 dovevano essere definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si trattava di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, erano già state precisate le conclusioni o la causa era stata comunque ritenuta in decisione dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal detto decreto, in ogni altro caso: nondimeno la composizione del tribunale restava regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti(art. 135 d.lgs. cit.). Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto giudicare in composizione collegiale. La decisione della sentenza di primo grado da parte del Tribunale in composizione monocratica non giustifica, tuttavia la richiesta cassazione della pronuncia di appello (che ha respinto la censura sollevata, al riguardo, dall’odierna parte ricorrente). L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito (Cass. Sez. U. 25 novembre 2008, n. 28040; di recente: Cass. 21 ottobre 2019, n. 26729).La Corte di appello, quale giudice del merito competente,era quindi tenuta ad accertare la fondatezza della pretesa azionata e tanto esclude che l’error iuris in cui essa è incorsa,sul punto che qui interessa,possa essere denunciato in questa sede. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, i n considerazione dell'effetto Sez. I–RG 10466/2018 camera di consiglio16.1.2023 sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondocui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione ― con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito ― , non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d'appello(Cass. 19 gennaio 2018, n. 1323 ; Cass. 28 dicembre 1996, n. 11537). 2. ― Il secondo motivo oppone la violazione o falsa applicazio ne dell’art. 2285, comma 2, c.c.. Si lamenta che il Giudice di appello abbia attribuito validità ed efficacia al recesso dalla società esercitato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decorrenza dal 18 marzo 1996 riconoscendo poi, conseguentemente, in ragione della giusta causa del recesso stesso, il diritto dei soci in questione al pagamento delle rispettive quote con gli interessi maturati da quella data. Si rileva che il recesso del socio di una società di persone può ritenersi basato sulla giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione a un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente e irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario, mentre, nel caso di specie, nulla di ciò era risultato provato. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha espresso una valutazione, non sindacabile nella presente sede,quanto al fatto che la modifica degli equilibri sociali all’interno della società, la prosecuzione dell’attività da parte di [OSCURATO:PERSONA], la gestione dello stesso attuata in modo pressoché esclusivo e la mancanza di un controllo all’interno della struttura gestita dalla società costituissero giusta causa di recesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, il motivo si risolve in una non consentita revisione del giudizio di fatto che era riservato alla Corte di appello. I ricorrenti fanno Sez. I–RG 10466/2018 camera di consiglio16.1.2023 infatti questionedi un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa: profilo, questo, cheinerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; Cass.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195). 3. ― Il terzo mezzo prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2772 e 2289 c.c.. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello non abbia considerato che, giusta l’art. 2272 n. 4, c.c.,il venir meno della pluralità dei soci costituisce causa di scioglimento della società, sia pure condizionatamente alla mancata ricostituzione della detta plurarità nel termine di sei mesi. Nella fattispecie la società era composta da soli tre soci: sicché il recesso contemporaneo di due di essi avrebbe dovuto determina re , in assenza della ricordata ricostituzione della dimensione plurale della società, lo scioglimento e la liquidazione della medesima, con quantificazione del valore della quota «sulla base dell’effettiva e reale situazione patrimoniale della società». Il motivo è inammissibile. I ricorrenti assumono, in sintesi, che la Corte di merito non avrebbe potuto condannare [OSCURATO:PERSONA] al rimborso della quota degli altri soci; ad avviso degli istanti, il Giudice distrettuale, stante la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, avrebbe dovuto accertare l’intervenuto scioglimento della società «con le conseguenti determinazioni anche in ordine alla possibilità di restituire somme ai soci se prima non fosse stato accertato che tutti i debiti sociali erano stati soddisfatti stante che dai bilanci agli atti del giudizio emergeva ditutta evidenza la sussistenza di debiti sociali» (pag. 13 del ricorso). Dalla sentenza impugnata non risulta, tuttavia, che i ricorrenti abbiano fatto questione dell’esistenza di debiti sociali che avrebbero dovuto indurrea una diversa liquidazione della quota. Il tema del venir meno della pluralità dei soci è ivi affrontato nella diversa prospettiva Sez. I–RG 10466/2018 camera di consiglio16.1.2023 della proponibilità della domanda di recesso (pag. 8): e, su questo preciso versante, la decisione assunta dalla Corte di merito non è stata investita di impugnazione. Dopodiché, è appena il caso di rammentare che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). 4. ― Col quarto motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. percontraddittoria, carente, o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe, da un lato, ritenuto valido il recesso e dall’altro conferito valore alla cessione della quota per farne pretendere il pagamento del prezzo. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale avrebbe cioè ritenuto [OSCURATO:PERSONA] inadempiente a quanto pattuito nel negozio di cessione di quote e, al tempo stesso, contraddittoriamente, riferito al medesimo un valido recesso. Il mezzo di censura , che si profila ammissibile ― essendo connotato da specificità, completezza e aderenza alla sentenza impugnata ―, appare fondato. La Corte di appello ha ritenuto che il contratto di cessione di quota stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse valido ed efficace, a prescindere dalla dedotta mancanza del consenso della socia [OSCURATO:PERSONA]. Ha precisato che tale consenso non incideva sul perfezionamento del contratto costituendo piuttosto una conditio iuris dell ’o pponibilità del trasferimento della quota sociale della società: ha tuttavia negato Sez. I–RG 10466/2018 camera di consiglio16.1.2023 potessi ipotizzarsi che la detta [OSCURATO:PERSONA] «non [abbia] voluto prestare il consenso alla cessione della quota» (pag. 11 della sentenza): sicché ha finito col reputare che la cessione in questione fosse non solo valida inter partes ma anche opponibile alla società. Se così è, non si comprende, allora, come si possa attribuire valore al successivo recesso dello stesso [OSCURATO:PERSONA]: recesso che, secondo la Corte di merito, era oltretutto motivato da condotte poste in essere [OSCURATO:PERSONA] dopo la cessione di cui si è detto; la sentenza riferisce, infatti, a pag. 10,di una «gestione pressoché esclusiva (in seguito allastipula del contratto di cessionedi quote con effetto immediato tra le parti)». In altri termini, la sentenza è irrimediabilmente contraddittoria laddove, da un lato, considera che sia stato concluso un negozio di cessione della quota e, dall’altro, valorizza le ragioni esplicitate da [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarazione direcesso (pag. 9 della sentenza). Come è evidente, la cessione della quota e il recesso sono atti che si pongono, tra loro, in rapporto di reciproca esclusione e che sonoinoltre all’origine di diverse conseguenze sul piano patrimoniale: il negozio di trasferimento dà infatti titolo a quanto liberamente pattuito come corrispettivo della cessione, mentre il recesso conferisce diritto a somma di denaro che rappresenti ilvalore della quota (art. 2289 c.c.). In tal senso, la sentenza risulta affetta da un vizio motivazionale tuttora deducibile in sede di legittimità: quello consistente nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 5. ― La sentenza va in conclusione cassata in accoglimento del quarto motivo, con rinvio della causa alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la quale deciderà in diversa composizione e regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibili Sez. I–RG 10466/2018 camera di consiglio16.1.2023 il secondo e il terzo