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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 18069/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in data 14 dicembre 2023, quale giudice di rinvio, lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 62 n. 6 e 582 coel.pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo sussistente l'attenuante della provocazione ed escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 cod.pen., in quanto non contestata neppure in fatto, ma ritenendo il reato procedibile, nonostante la mancata presentazione di una formale querela, valutando la costituzione di parte civile quale manifestazione della volontà di procedere, da parte della persona offesa; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di norma processuale, per non essersi i giudici uniformati alla sentenza rescindente, altresì violando il giudicato interno, e per non avere assolto l'imputato per la mancanza della querela; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché entrambi i motivi sono il primo manifestamente infondato, ed il secondo non deducibile: - la sentenza rescindente ha ritenuto che il giudice di appello avesse confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 cod.pen., ed ha annullato la sentenza di secondo grado solo per la mancata precisazione del contenuto di tale aggravante, per cui non si è formato alcun giudicato interno in merito alla sussistenza o meno di una condizione di procedibilità, questione divenuta valutabile dal giudice di rinvio solo a seguito della esclusione della predetta aggravante; - la questione della qualificazione giuridica del reato in quello di lesioni lievissime anziché lievi non è stata mai oggetto di impugnazione, mentre il ricorrente avrebbe potuto sostenere sin dalla presentazione dei motivi di appello la procedibilità a querela del reato, per l'insussistenza non solo delle aggravanti contestate ma anche di una durata delle lesioni superiore a venti giorni.

L'omessa deduzione della qualificabilità del reato come quello di lesioni lievissime rende la questione non deducibile, trattandosi di un tema nuovo, rimasto estraneo anche all'esame del giudizio rescindente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in data 14 dicembre 2023, quale giudice di rinvio, lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 62 n. 6 e 582 coel.pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo sussistente l'attenuante della provocazione ed escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 cod.pen., in quanto non contestata neppure in fatto, ma ritenendo il reato procedibile, nonostante la mancata presentazione di una formale querela, valutando la costituzione di parte civile quale manifestazione della volontà di procedere, da parte della persona offesa; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di norma processuale, per non essersi i giudici uniformati alla sentenza rescindente, altresì violando il giudicato interno, e per non avere assolto l'imputato per la mancanza della querela; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché entrambi i motivi sono il primo manifestamente infondato, ed il secondo non deducibile: - la sentenza rescindente ha ritenuto che il giudice di appello avesse confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 cod.pen., ed ha annullato la sentenza di secondo grado solo per la mancata precisazione del contenuto di tale aggravante, per cui non si è formato alcun giudicato interno in merito alla sussistenza o meno di una condizione di procedibilità, questione divenuta valutabile dal giudice di rinvio solo a seguito della esclusione della predetta aggravante; - la questione della qualificazione giuridica del reato in quello di lesioni lievissime anziché lievi non è stata mai oggetto di impugnazione, mentre il ricorrente avrebbe potuto sostenere sin dalla presentazione dei motivi di appello la procedibilità a querela del reato, per l'insussistenza non solo delle aggravanti contestate ma anche di una durata delle lesioni superiore a venti giorni. L'omessa deduzione della qualificabilità del reato come quello di lesioni lievissime rende la questione non deducibile, trattandosi di un tema nuovo, rimasto estraneo anche all'esame del giudizio rescindente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere este
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