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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 23365/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del 6 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame formulata, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 416-ter, commi 1, 2, 3 e 4 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il patrocinio del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 416-ter cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen., in punto di valutazione della gravità indiziaria.

La difesa, in particolare, ha eccepito che l'ordinanza impugnata, con poche righe di motivazione, non ha applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., in quanto, ricalcando le scelte operate dal Gip (che a sua volta aveva seguito la tesi investigativa attraverso la valorizzazione di poche captazioni telefoniche ed ambientali) non ha valutato - ai fini del perfezionamento del reato nel caso in cui l'accordo includa tra le sue condizioni il ricorso al metodo di cui all'art. 416-bis cod. pen. - la necessità della sussistenza di uno standard probatorio diverso nelle differenti ipotesi in cui l'accordo stipulato intercorra con un promittente intraneo al sodalizio mafioso oppure con un promittente estraneo al esso o affiliato, ma operante uti singulus.

Si afferma, infatti, che in tali ultime due ipotesi è necessario che sia fornita la prova di un esplicito accordo sulle modalità di procacciamento del consenso elettorale.

Pertanto venendo in rilievo, nel caso in esame, una fattispecie in cui l'appartenente alla consorteria mafiosa ha agito uti singulus, il ricorrente ha eccepito che il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Il ricorrente, infatti, ha dedotto che il presunto promittente, [OSCURATO:PERSONA], non ha mai riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, nonostante ciò, nell'ordinanza impugnata alle pagine 9 e 10, con motivazione che la difesa afferma essere completamente illogica, è descritto quale persona stabilmente inserita nel sodalizio mafioso e, più specificamente, viene indicato «quale esponente della medesima 'ndrina» con ruolo apicale.Nel ricorso si è, altresì, evidenziata la totale assenza di elementi di prova volti a dimostrare l'attività di procacciamento di voti da parte del [OSCURATO:PERSONA] attraverso le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., e che il Tribunale del Riesame ha inteso ricostruire tale elemento attraverso le intercettazioni indicate alle pagine 14 e 16, le quali, invece, si riferiscono a un periodo successivo alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre del 2021, valicando quindi il periodo del fatto reato e costituendo tutt'al più un post factum.

Il ricorrente ha censurato l'assoluto difetto di motivazione sulla sussistenza di elementi di prova dello scambio delle reciproche promesse tra il [OSCURATO:PERSONA], candidato politico, e il [OSCURATO:PERSONA] presunto appartenente al sodalizio mafioso, anche attraverso asseriti intermediari.

Si afferma che il reato in questione ha natura di reato - contratto a consumazione istantanea e anticipata al momento della formulazione delle reciproche promesse o alla stipula del patto tra mafioso e politici, senza necessità che i due partecipi portino ad esecuzione l'impegno assunto.

Posta tale natura, il ricorrente ha evidenziato come dal materiale probatorio non sia emersa la sussistenza dello scambio delle reciproche promesse e ha eccepito che il Collegio del riesame non ha risposto alla deduzione difensiva che ciò eccepiva con la memoria; nel ricorso si è evidenziato che sul punto l'ordinanza a pag. 11 e 12 ha omesso di argomentare, riferendosi a delle intercettazioni, in particolare a quella del 13 agosto 2021 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] che non si riferiscono al [OSCURATO:PERSONA], bensì ad un'altra persona.

Inoltre, a conferma della illogicità della motivazione il ricorrente ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 15 luglio 2021 - 11 ottobre 2021 era ristretto in carcere, sicché non era presente nel Comune di Casabona, prima e dopo le elezioni amministrative svoltesi il 3 e il 4 ottobre 2021.

Su tale dato, certamente rilevante in quanto rappresentativo di una possibile lacuna investigativa circa la presenza di intermediari tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe fornito alcuna motivazione.

Da tale omissione discenderebbe anche la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza in capo al promissario dell'elemento psicologico del reato, ossia dell'accettazione della promessa in cambio dell'erogazione delle controprestazioni tipizzate, nella consapevolezza della modalità mafiosa del procacciamento dei voti.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari.

Sostiene il ricorrente che nonostante la difesa avesse fornito al Tribunale del riesame prova delle avvenute dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di consigliere comunale e di assessore, immediatamente efficaci ed irrevocabili, il Collegio, con motivazione apparente, ha ritenuto la misura degli arresti domìciliari ancora necessaria sul rilievo di plurimi elementi idonei ad evidenziare continui e costanti contatti del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA], non potendo affermarsi che vi sia stato un distacco del ricorrente dal contesto criminale.

Secondo il ricorrente, di tali concrete circostanze su cui fondare i detti costanti e continui contatti, nonostante il cessare delle cariche, non vi sarebbe traccia alcuna nell'ordinanza del Collegio, né, nel provvedimento impugnato, si è spiegato da quale atto di indagine o risultanza investigativa si sia ritenuta l'esistenza di vincoli e frequentazioni tra il ricorrente e il contesto criminale.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso.

4. Il difensore del ricorrente, in data 6 marzo 2025, ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del RG., insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. In via preliminare va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 - 01; conf.

Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014 Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01).

3. Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che le doglianze difensive si incentrano, preliminarmente, sulla assenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] appartenente ad un'associazione di 'ndrangheta, dato dal quale, nella prospettazione del ricorrente, dovrebbe discendere la conclusione che al ricorrente non possa essere attribuito il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. in relazione alla parte della fattispecie incriminatrice che configura il delitto per il solo fatto della qualità soggettiva di appartenente all'associazione mafiosa.

Eccettuata tale ipotesi, e ricadendosi, secondo la difesa, nell'ipotesi in cui il promittente [OSCURATO:PERSONA], pur appartenente alla consorteria mafiosa, agisce uti singulus, non sussisterebbe la gravità indiziaria in relazione all'altra possibilità di configurabilità della fattispecie fondata sull'esistenza di un esplicito accordo sulle modalità del metodo mafioso per il procacciamento dei voti perché non vi sarebbero elementi idonei a supportare che l'accordo abbia riguardato anche che il procacciamento dei voti dovesse avvenire con modalità mafiosa.

4. Va rilevato che l'art. 416-ter cod. pen., nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, punisce «chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis».

Allo stesso modo è punito «chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma».

La nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. ha ampliato il campo applicativo della fattispecie incriminatrice, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Sotto il primo profilo, è previsto che la promessa di procacciare voti può essere ricevuta sia dall'uomo politico sia da intermediari e può provenire tanto da soggetti estranei alla consorteria criminosa, quanto da esponenti del sodalizio mafioso.

Sotto il secondo profilo, la controprestazione della promessa non è più limitata al denaro e alle altre utilità ma comprende anche la disponibilità «a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa».

A tal riguardo va rilevato che la modifica, in coerenza con la natura di reato di pericolo della fattispecie incriminatrice, mira a prevenire ogni tipo di contatto in ambito elettorale con soggetti intranei ai sodalizi mafiosi, sul presupposto che dal solo fatto della appartenenza deriva la capacità di condizionamento dell'altrui volontà espressa con il voto.

Infatti, sotto tale profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «per la punibilità ex art. 416-ter cod. pen., nella sua ultima formulazione, è sufficiente la sola promessa di procurare voti da parte di esponenti mafiosi senza che sia indispensabile il procacciamento con metodo mafioso, che costituisce una delle possibili modalità esplicative della condotta ma non l'unica, come invece nella formulazione della riforma del 2014» (Sez. 2, n. 16487 del 19/04/2024, Rizzuti, non mass.).

Peraltro, si è, altresì, affermato che sussiste «perfetta continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 416-ter cod. pen., dal momento che, ribadita la punibilità dell'accordo che contempli l'utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d'applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell'accordo illecito e ai contenuti dello scambio» (Sez. 5, n. 42227 del 03/09/2021, Galletta, Rv. 282041 - 01).

In tale quadro normativo e giurisprudenziale vanno, dunque, collocate le deduzioni difensive, pur dovendone cogliere un profilo dì contraddittorietà, in quanto da un lato, esse evidenziano che il [OSCURATO:PERSONA] è persona che non ha mai subito condanna per il reato di cui alli art. 416-bis cod. pen., essendo stato condannato solo con riferimento al reato di cessione di stupefacenti e, dall'altro, affermano (pagina 3 del ricorso) che il [OSCURATO:PERSONA], appartiene alla consorteria criminosa, ma agisce uti singulit, con la consequenziale necessità che sia conseguita la prova che l'accordo abbia ad oggetto la modalità mafiosa di procacciamento.

5. Ciò precisato, va affermato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono destituite di fondamento, in quanto il Tribunale del riesame di Catanzaro, con motivazione puntuale, ha correttamente ricondotto [OSCURATO:PERSONA] all'associazione 'ndranghetista riconducibile alla famiglia Tallarico, di cui è intraneo, valorizzando a tal fine una serie di indici.

Attraverso il rinvio, ben possibile, alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza del Gip, i Giudici del riesame, preliminarmente alla trattazione della sussistenza della gravità indiziaria del reato di scambio elettorale politico - mafioso nei confronti del ricorrente, hanno dato puntuale motivazione in ordine al consolidamento della famiglia Tallarico e, con riferimento all'attualità, del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi figli; a pag. 4 dell'ordinanza, infatti, è evidenziato che tale famiglia è inquadrata nella più ampia compagine del locale di Cirò e che è operativa, nel Comune di Casabona, nel settore dell'agricoltura e della lavorazione della paglia e del cemento, specificando come il mercato della paglia sia controllato dai componenti la famiglia Tallarico, mentre il territorio di Strongoli sia nel dominio di [OSCURATO:PERSONA].

A riprova di quanto affermato, nell'ordinanza è indicata una conversazione del 6 aprile 2022 dalla quale emerge il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto è a lui che un soggetto di Strongoli sì rivolge per potere lavorare le balle di fieno nel territorio di Casabona, prevedendosi come possibile una collaborazione nella gestione delle attività con il [OSCURATO:PERSONA].Quanto più specificamente al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], nell' ordinanza è indicato che costui opera all'interno della consorteria riconducibile al Tallarico nell'attività di spaccio dello stupefacente, elemento riscontrato dall'avvenuto arresto del [OSCURATO:PERSONA] il 9 luglio 2021 e dal sequestro della sostanza stupefacente.

Inoltre, si è evidenziato che tale sequestro è stato oggetto di una conversazione intercettata dalla quale risulta che la moglie del [OSCURATO:PERSONA] riferisce a quest'ultimo che [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto un risarcimento per la perdita dello stupefacente e, rinviando alle pag. 68 e 69 e ss. della ordinanza genetica, si è dato conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], una volta scarcerato, ha ripreso la gestione dell'attività illecita di spaccio per conto del Tallarico.

Conforto ne è, si indica nell'ordinanza impugnata, il proc. pen. n. 2432/2020, relativo a indagini sfociate in un fermo dalle cui risultanze investigative è emerso che due soggetti si erano interessati di allertare [OSCURATO:PERSONA] della necessità che uno spacciatore di Casabona non operasse nel territorio di Rocca di Neto.

Il provvedimento impugnato, a pagina 8, rinviando alle pagine 150 - 160 dell'ordinanza applicativa, ha dato poi chiaramente conto della spartizione dei territori tra le diverse cosche malavitose operanti sui territori finitimi e della operatività della famiglia Tallarico, costituente la 'ndrina di Casabona, che si pone come articolazione del locale di Cirò, i cui elementi di vertice sono stati indicati in [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Daniele, individuando altresì i partecipi in Ludovico e [OSCURATO:PERSONA] e proprio [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza, dunque, dopo avere illustrato l'esistenza della Thdrina "di Casabona capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], ha dato conto della posizione del [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come colui che, all'interno della consorteria mafiosa, non solo si occupa dell'attività di spaccio, ma, ai fini che qui maggiormente rilevano, di procacciare voti per le elezioni comunali di Zinga, in favore del sindaco [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale consigliere comunale,.

Con motivazione analitica e coerente, il provvedimento impugnato ha collocato [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso riconducibile al Tallarico, dando conto delle relative ragioni a pagina 10 dell'ordinanza dove, con chiarezza, risulta il carattere mafioso del condizionamento elettorale, il quale, come affermato dai Giudici del riesame, è autoevidente là dove il soggetto promittente sia intraneo ad una consorteria mafiosa o, comunque, come nel caso di specie, emerga chiaramente l'appartenenza a tale contesto criminale, mentre è da provare se il promittente sia estraneo o agisca uti singulus.

E, a tal fine, nelle pagine 11 e 12 dell'ordinanza impugnata vengono evidenziati gli elementi relativi all'avvenuta realizzazione dello specifico scambio elettorale intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, ponendo in rilievo come il primo si sia occupato di reperire i voti per le elezioni poi vinte del [OSCURATO:PERSONA] della lista civica "Ripartiamo" e dal sindaco Seminario.

Infatti, alle pagine 14 e 15, si è evidenziato che, a elezioni avvenute, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente riferito che il ricorrente era stato votato grazie al suo intervento; che il [OSCURATO:PERSONA] si era recato a far visita al [OSCURATO:PERSONA] mentre era agli arresti domiciliari; che grazie al procacciamento di voti, aveva ricevuto in cambio un impiego di volontariato che gli avrebbe determinato la liberazione; ed ancora, si è rilevata la posizione di soggezione del ricorrente rispetto al [OSCURATO:PERSONA], il quale riusciva a imporre il proprio volere al sull'affare dei diapiri.

Deve, dunque, concludersi che l'ordinanza impugnata, con motivazione esaustiva, ha fornito un quadro di gravità indiziarla, lineare e coerente, che resiste alle deduzioni difensive.

6. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Al riguardo va ribadito che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni dei giudici di merito, ed essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023).

Ciò posto, l'ordinanza impugnata, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, ha fornito puntuale ragione del pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa sulla base di elementi di convincimento di inequivocabile significato, che lungi dal cristallizzare la condotta del ricorrente al momento del patto di scambio elettorale, si mostrano invece significativi della permanenza del collegamento con contesto criminale, come evincibile dai contatti continui e costanti del [OSCURATO:PERSONA] con la controparte [OSCURATO:PERSONA], anche dopo le elezioni.

L'iter motivazionale sviluppato dai giudici di merito, che hanno escluso la decisiva rilevanza delle dimissioni dell'indagato dalla carica di consigliere comunale e di assessore, appare pienamente coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quando sia contestata la fattispecie ex art. 416-ter cod. pen. nei confronti di soggetto decaduto dalle cariche pubbliche e di partito, costituenti il presupposto fattuale della condotta contestata, non è vincibile sulla base di un'astratta applicazione della massima di esperienza secondo cui le organizzazioni camorristico-mafiose non hanno interesse a servirsi di politici "bruciati", ma sono solite individuare referenti politici "dal potere in ascesa", dovendosi invece verificare la continuità dei rapporti dell'indagato o dell'imputato con gli ambienti criminali e la eventuale persistenza degli interessi scambievoli che possono in concreto mantenere inalterato, nonostante la perdita delle cariche, il legame con il sodalizio criminoso» (Sez. 2, n. 21089 del 23/01/2018, Rv. 272936 - 01).

In conclusione, anche sotto tale profilo, le censure svolte dal ricorrente risultano prive di pregio.

7. Al rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del 6 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame formulata, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 416-ter, commi 1, 2, 3 e 4 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il patrocinio del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 416-ter cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen., in punto di valutazione della gravità indiziaria. La difesa, in particolare, ha eccepito che l'ordinanza impugnata, con poche righe di motivazione, non ha applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., in quanto, ricalcando le scelte operate dal Gip (che a sua volta aveva seguito la tesi investigativa attraverso la valorizzazione di poche captazioni telefoniche ed ambientali) non ha valutato - ai fini del perfezionamento del reato nel caso in cui l'accordo includa tra le sue condizioni il ricorso al metodo di cui all'art. 416-bis cod. pen. - la necessità della sussistenza di uno standard probatorio diverso nelle differenti ipotesi in cui l'accordo stipulato intercorra con un promittente intraneo al sodalizio mafioso oppure con un promittente estraneo al esso o affiliato, ma operante uti singulus. Si afferma, infatti, che in tali ultime due ipotesi è necessario che sia fornita la prova di un esplicito accordo sulle modalità di procacciamento del consenso elettorale. Pertanto venendo in rilievo, nel caso in esame, una fattispecie in cui l'appartenente alla consorteria mafiosa ha agito uti singulus, il ricorrente ha eccepito che il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Il ricorrente, infatti, ha dedotto che il presunto promittente, [OSCURATO:PERSONA], non ha mai riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, nonostante ciò, nell'ordinanza impugnata alle pagine 9 e 10, con motivazione che la difesa afferma essere completamente illogica, è descritto quale persona stabilmente inserita nel sodalizio mafioso e, più specificamente, viene indicato «quale esponente della medesima 'ndrina» con ruolo apicale.Nel ricorso si è, altresì, evidenziata la totale assenza di elementi di prova volti a dimostrare l'attività di procacciamento di voti da parte del [OSCURATO:PERSONA] attraverso le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., e che il Tribunale del Riesame ha inteso ricostruire tale elemento attraverso le intercettazioni indicate alle pagine 14 e 16, le quali, invece, si riferiscono a un periodo successivo alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre del 2021, valicando quindi il periodo del fatto reato e costituendo tutt'al più un post factum. Il ricorrente ha censurato l'assoluto difetto di motivazione sulla sussistenza di elementi di prova dello scambio delle reciproche promesse tra il [OSCURATO:PERSONA], candidato politico, e il [OSCURATO:PERSONA] presunto appartenente al sodalizio mafioso, anche attraverso asseriti intermediari. Si afferma che il reato in questione ha natura di reato - contratto a consumazione istantanea e anticipata al momento della formulazione delle reciproche promesse o alla stipula del patto tra mafioso e politici, senza necessità che i due partecipi portino ad esecuzione l'impegno assunto. Posta tale natura, il ricorrente ha evidenziato come dal materiale probatorio non sia emersa la sussistenza dello scambio delle reciproche promesse e ha eccepito che il Collegio del riesame non ha risposto alla deduzione difensiva che ciò eccepiva con la memoria; nel ricorso si è evidenziato che sul punto l'ordinanza a pag. 11 e 12 ha omesso di argomentare, riferendosi a delle intercettazioni, in particolare a quella del 13 agosto 2021 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] che non si riferiscono al [OSCURATO:PERSONA], bensì ad un'altra persona. Inoltre, a conferma della illogicità della motivazione il ricorrente ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 15 luglio 2021 - 11 ottobre 2021 era ristretto in carcere, sicché non era presente nel Comune di Casabona, prima e dopo le elezioni amministrative svoltesi il 3 e il 4 ottobre 2021. Su tale dato, certamente rilevante in quanto rappresentativo di una possibile lacuna investigativa circa la presenza di intermediari tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe fornito alcuna motivazione. Da tale omissione discenderebbe anche la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza in capo al promissario dell'elemento psicologico del reato, ossia dell'accettazione della promessa in cambio dell'erogazione delle controprestazioni tipizzate, nella consapevolezza della modalità mafiosa del procacciamento dei voti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari. Sostiene il ricorrente che nonostante la difesa avesse fornito al Tribunale del riesame prova delle avvenute dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di consigliere comunale e di assessore, immediatamente efficaci ed irrevocabili, il Collegio, con motivazione apparente, ha ritenuto la misura degli arresti domìciliari ancora necessaria sul rilievo di plurimi elementi idonei ad evidenziare continui e costanti contatti del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA], non potendo affermarsi che vi sia stato un distacco del ricorrente dal contesto criminale. Secondo il ricorrente, di tali concrete circostanze su cui fondare i detti costanti e continui contatti, nonostante il cessare delle cariche, non vi sarebbe traccia alcuna nell'ordinanza del Collegio, né, nel provvedimento impugnato, si è spiegato da quale atto di indagine o risultanza investigativa si sia ritenuta l'esistenza di vincoli e frequentazioni tra il ricorrente e il contesto criminale. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso. 4. Il difensore del ricorrente, in data 6 marzo 2025, ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del RG., insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. In via preliminare va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 - 01; conf. Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01). 3. Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che le doglianze difensive si incentrano, preliminarmente, sulla assenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] appartenente ad un'associazione di 'ndrangheta, dato dal quale, nella prospettazione del ricorrente, dovrebbe discendere la conclusione che al ricorrente non possa essere attribuito il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. in relazione alla parte della fattispecie incriminatrice che configura il delitto per il solo fatto della qualità soggettiva di appartenente all'associazione mafiosa. Eccettuata tale ipotesi, e ricadendosi, secondo la difesa, nell'ipotesi in cui il promittente [OSCURATO:PERSONA], pur appartenente alla consorteria mafiosa, agisce uti singulus, non sussisterebbe la gravità indiziaria in relazione all'altra possibilità di configurabilità della fattispecie fondata sull'esistenza di un esplicito accordo sulle modalità del metodo mafioso per il procacciamento dei voti perché non vi sarebbero elementi idonei a supportare che l'accordo abbia riguardato anche che il procacciamento dei voti dovesse avvenire con modalità mafiosa. 4. Va rilevato che l'art. 416-ter cod. pen., nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, punisce «chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis». Allo stesso modo è punito «chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma». La nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. ha ampliato il campo applicativo della fattispecie incriminatrice, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Sotto il primo profilo, è previsto che la promessa di procacciare voti può essere ricevuta sia dall'uomo politico sia da intermediari e può provenire tanto da soggetti estranei alla consorteria criminosa, quanto da esponenti del sodalizio mafioso. Sotto il secondo profilo, la controprestazione della promessa non è più limitata al denaro e alle altre utilità ma comprende anche la disponibilità «a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa». A tal riguardo va rilevato che la modifica, in coerenza con la natura di reato di pericolo della fattispecie incriminatrice, mira a prevenire ogni tipo di contatto in ambito elettorale con soggetti intranei ai sodalizi mafiosi, sul presupposto che dal solo fatto della appartenenza deriva la capacità di condizionamento dell'altrui volontà espressa con il voto. Infatti, sotto tale profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «per la punibilità ex art. 416-ter cod. pen., nella sua ultima formulazione, è sufficiente la sola promessa di procurare voti da parte di esponenti mafiosi senza che sia indispensabile il procacciamento con metodo mafioso, che costituisce una delle possibili modalità esplicative della condotta ma non l'unica, come invece nella formulazione della riforma del 2014» (Sez. 2, n. 16487 del 19/04/2024, Rizzuti, non mass.). Peraltro, si è, altresì, affermato che sussiste «perfetta continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 416-ter cod. pen., dal momento che, ribadita la punibilità dell'accordo che contempli l'utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d'applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell'accordo illecito e ai contenuti dello scambio» (Sez. 5, n. 42227 del 03/09/2021, Galletta, Rv. 282041 - 01). In tale quadro normativo e giurisprudenziale vanno, dunque, collocate le deduzioni difensive, pur dovendone cogliere un profilo dì contraddittorietà, in quanto da un lato, esse evidenziano che il [OSCURATO:PERSONA] è persona che non ha mai subito condanna per il reato di cui alli art. 416-bis cod. pen., essendo stato condannato solo con riferimento al reato di cessione di stupefacenti e, dall'altro, affermano (pagina 3 del ricorso) che il [OSCURATO:PERSONA], appartiene alla consorteria criminosa, ma agisce uti singulit, con la consequenziale necessità che sia conseguita la prova che l'accordo abbia ad oggetto la modalità mafiosa di procacciamento. 5. Ciò precisato, va affermato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono destituite di fondamento, in quanto il Tribunale del riesame di Catanzaro, con motivazione puntuale, ha correttamente ricondotto [OSCURATO:PERSONA] all'associazione 'ndranghetista riconducibile alla famiglia Tallarico, di cui è intraneo, valorizzando a tal fine una serie di indici. Attraverso il rinvio, ben possibile, alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza del Gip, i Giudici del riesame, preliminarmente alla trattazione della sussistenza della gravità indiziaria del reato di scambio elettorale politico - mafioso nei confronti del ricorrente, hanno dato puntuale motivazione in ordine al consolidamento della famiglia Tallarico e, con riferimento all'attualità, del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi figli; a pag. 4 dell'ordinanza, infatti, è evidenziato che tale famiglia è inquadrata nella più ampia compagine del locale di Cirò e che è operativa, nel Comune di Casabona, nel settore dell'agricoltura e della lavorazione della paglia e del cemento, specificando come il mercato della paglia sia controllato dai componenti la famiglia Tallarico, mentre il territorio di Strongoli sia nel dominio di [OSCURATO:PERSONA]. A riprova di quanto affermato, nell'ordinanza è indicata una conversazione del 6 aprile 2022 dalla quale emerge il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto è a lui che un soggetto di Strongoli sì rivolge per potere lavorare le balle di fieno nel territorio di Casabona, prevedendosi come possibile una collaborazione nella gestione delle attività con il [OSCURATO:PERSONA].Quanto più specificamente al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], nell' ordinanza è indicato che costui opera all'interno della consorteria riconducibile al Tallarico nell'attività di spaccio dello stupefacente, elemento riscontrato dall'avvenuto arresto del [OSCURATO:PERSONA] il 9 luglio 2021 e dal sequestro della sostanza stupefacente. Inoltre, si è evidenziato che tale sequestro è stato oggetto di una conversazione intercettata dalla quale risulta che la moglie del [OSCURATO:PERSONA] riferisce a quest'ultimo che [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto un risarcimento per la perdita dello stupefacente e, rinviando alle pag. 68 e 69 e ss. della ordinanza genetica, si è dato conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], una volta scarcerato, ha ripreso la gestione dell'attività illecita di spaccio per conto del Tallarico. Conforto ne è, si indica nell'ordinanza impugnata, il proc. pen. n. 2432/2020, relativo a indagini sfociate in un fermo dalle cui risultanze investigative è emerso che due soggetti si erano interessati di allertare [OSCURATO:PERSONA] della necessità che uno spacciatore di Casabona non operasse nel territorio di Rocca di Neto. Il provvedimento impugnato, a pagina 8, rinviando alle pagine 150 - 160 dell'ordinanza applicativa, ha dato poi chiaramente conto della spartizione dei territori tra le diverse cosche malavitose operanti sui territori finitimi e della operatività della famiglia Tallarico, costituente la 'ndrina di Casabona, che si pone come articolazione del locale di Cirò, i cui elementi di vertice sono stati indicati in [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Daniele, individuando altresì i partecipi in Ludovico e [OSCURATO:PERSONA] e proprio [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza, dunque, dopo avere illustrato l'esistenza della Thdrina "di Casabona capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], ha dato conto della posizione del [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come colui che, all'interno della consorteria mafiosa, non solo si occupa dell'attività di spaccio, ma, ai fini che qui maggiormente rilevano, di procacciare voti per le elezioni comunali di Zinga, in favore del sindaco [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale consigliere comunale,. Con motivazione analitica e coerente, il provvedimento impugnato ha collocato [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso riconducibile al Tallarico, dando conto delle relative ragioni a pagina 10 dell'ordinanza dove, con chiarezza, risulta il carattere mafioso del condizionamento elettorale, il quale, come affermato dai Giudici del riesame, è autoevidente là dove il soggetto promittente sia intraneo ad una consorteria mafiosa o, comunque, come nel caso di specie, emerga chiaramente l'appartenenza a tale contesto criminale, mentre è da provare se il promittente sia estraneo o agisca uti singulus. E, a tal fine, nelle pagine 11 e 12 dell'ordinanza impugnata vengono evidenziati gli elementi relativi all'avvenuta realizzazione dello specifico scambio elettorale intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, ponendo in rilievo come il primo si sia occupato di reperire i voti per le elezioni poi vinte del [OSCURATO:PERSONA] della lista civica "Ripartiamo" e dal sindaco Seminario. Infatti, alle pagine 14 e 15, si è evidenziato che, a elezioni avvenute, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente riferito che il ricorrente era stato votato grazie al suo intervento; che il [OSCURATO:PERSONA] si era recato a far visita al [OSCURATO:PERSONA] mentre era agli arresti domiciliari; che grazie al procacciamento di voti, aveva ricevuto in cambio un impiego di volontariato che gli avrebbe determinato la liberazione; ed ancora, si è rilevata la posizione di soggezione del ricorrente rispetto al [OSCURATO:PERSONA], il quale riusciva a imporre il proprio volere al sull'affare dei diapiri. Deve, dunque, concludersi che l'ordinanza impugnata, con motivazione esaustiva, ha fornito un quadro di gravità indiziarla, lineare e coerente, che resiste alle deduzioni difensive. 6. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Al riguardo va ribadito che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni dei giudici di merito, ed essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023). Ciò posto, l'ordinanza impugnata, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, ha fornito puntuale ragione del pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa sulla base di elementi di convincimento di inequivocabile significato, che lungi dal cristallizzare la condotta del ricorrente al momento del patto di scambio elettorale, si mostrano invece significativi della permanenza del collegamento con contesto criminale, come evincibile dai contatti continui e costanti del [OSCURATO:PERSONA] con la controparte [OSCURATO:PERSONA], anche dopo le elezioni. L'iter motivazionale sviluppato dai giudici di merito, che hanno escluso la decisiva rilevanza delle dimissioni dell'indagato dalla carica di consigliere comunale e di assessore, appare pienamente coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quando sia contestata la fattispecie ex art. 416-ter cod. pen. nei confronti di soggetto decaduto dalle cariche pubbliche e di partito, costituenti il presupposto fattuale della condotta contestata, non è vincibile sulla base di un'astratta applicazione della massima di esperienza secondo cui le organizzazioni camorristico-mafiose non hanno interesse a servirsi di politici "bruciati", ma sono solite individuare referenti politici "dal potere in ascesa", dovendosi invece verificare la continuità dei rapporti dell'indagato o dell'imputato con gli ambienti criminali e la eventuale persistenza degli interessi scambievoli che possono in concreto mantenere inalterato, nonostante la perdita delle cariche, il legame con il sodalizio criminoso» (Sez. 2, n. 21089 del 23/01/2018, Rv. 272936 - 01). In conclusione, anche sotto tale profilo, le censure svolte dal ricorrente risultano prive di pregio. 7. Al rigett
Sentenza Cassazione n. 23365/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris