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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14222/2026

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racle, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/05/2025 dalla Corte d'Appello di Bolo gna visti gli atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso ;udita la relazione svolta dal consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso ;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bolo gna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale. di Modena, in data 30/04/2024, con la quale ANTWI [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, come meglio specificato in rubrica.

2. Ricorre per cassazione l'ANTWI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per essersi la Corte d'Appello allineata al primo giudice, senza procedere alla richiestavalutazione critica degli elementi a carico, errando tra l'altro nella indicazione del luogo di custodia dello stupefacente (rinvenuto nel bagno dietro alla lavatrice, e non nella camera da letto condivisa dall'ANTWI con l'altro imputato [OSCURATO:PERSONA]).

Si censura la conferma della condanna, motivata sulla sola base dell'essere il ricorrente conduttore dell'appartamento in questione, senza alcuna considerazione del fatto che la somma di danaro in suo possesso era stata giustificata con il documentato svolgimento di attività lavorativa.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione di una seconda sospensione condizionale.

Si censura il mancato apprezzamento degli elementi favorevoli dedotti (partecipazione al processo, attività lavorativa in corso).

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca del danaro.

Si censura la sentenza per aver ritenuto sproporzionata la somma detenuta dal ricorrente, avuto riguardo alla comprovata attività lavorativa e all'assenza del necessario nesso tra il danaro e la mera detenzione, e per aver ritenuto applicabile l'art. 240-bis cod. pen., in quanto la norma di riferimento era stata introdotta, nell'art. 85 T.U.

Stup., dopo la commissione del fatto per cui è causa.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenuta la complessiva infondatezza dei motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.

2. Con il primo ordine di censure, la difesa reitera quanto già dedotto in appello in ordine alla insufficienza degli elementi a carico, sottolineando tra l'altro che la Corte territoriale, nel confermare l'affermazione di penale responsabilità, aveva erroneamente affermato che la sostanza stupefacente fosse all'interno del comodino della stanza occupata dall'ANTWI, mentre in realtà la droga era stata rinvenuta, dagli operanti, nel bagno dell'appartamento di Modena che l'ANTWI conduceva in locazione con tale [OSCURATO:PERSONA], occupando una stanza talvolta insieme ad [OSCURATO:PERSONA] David, cittadino africano soprannominato Rasta (circostanze confermate dal [OSCURATO:PERSONA]).

Ritiene il Collegio che la criticità denunciata dalla difesa, pur sussistente, non sia idonea a vulnerare la tenuta della decisione della Corte d'Appello.

Invero, quest'ultima ha pienamente condiviso la ricostruzione fattuale del primo giudice, secondo cui il servizio di o.c.p., espletato dopo le segnalazioni di alcuni residenti, consentì di seguire i movimenti dell'ANTWI che, dopo essere 2uscito dallo stabile, si recò in auto in alcuni luoghi della città conosciuti per l'attività di spaccio, per poi raggiungere l'abitazione della fidanzata EYIAH Giusy.

Quest'ultima, durante il controllo e la perquisizione dell'ANTWI (trovato in possesso della somma di Euro 440 di cui non aveva dato giustificazioni), tentò di contattare telefonicamente il soggetto poi identificato per l'[OSCURATO:PERSONA]: condotta che indusse gli operanti a tornare all'indirizzo oggetto delle segnalazioni, dove sorpresero - nell'appartamento condotto in locazione dall'ANTWI e dal [OSCURATO:PERSONA] - l'[OSCURATO:PERSONA] nell'atto di gettare un involucro dal lucernaio del bagno (involucro contenente hashish, poi recuperato).

Il controllo dell'appartamento consentì inoltre di rinvenire, dietro la lavatrice, una busta con ulteriori gr. 108 di marijuana, mentre all'interno del comodino della stanza locata dall'ANTWI, vennero rinvenuti i documenti di identità di questi e dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga (cfr. la sintesi della motivazione del Tribunale, riassunta alle pagg. 1 seg. della sentenza impugnata).

Su tali basi, la Corte d'Appello ha ritenuto di condividere le conclusioni del Tribunale di Modena circa l'attribuibilità dello stupefacente anche all'ANTWI, valorizzando (pag. 4) la posizione di locatore della stanza, il concreto utilizzo confermato dal [OSCURATO:PERSONA] e comprovato dal rinvenimento dei suoi effetti personali (oltre che di quelli dell'[OSCURATO:PERSONA]), la presenza del bilancino e del materiale da confezionamento all'interno del comodino condiviso, la mancata giustificazione nell'immediatezza della somma di danaro (essendo lo svolgimento di attività lavorativa emerso solo in dichiarazioni successive), nonché l'iniziativa della fidanzata dell'ANTWI, posta in essere durante il controllo di quest'ultimo, di cercare un contatto telefonico con l'[OSCURATO:PERSONA] (iniziativa che, come già accennato, insospettì gli operanti, al punto da indurli a proseguire le verifiche nell'appartamento oggetto delle segnalazioni, consentendo il recupero sia dello stupefacente occultato, sia di quello di cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di disfarsi).

Ad avviso di questo Collegio, il riferimento della Corte d'Appello al fatto che "I'ANTWI non poteva ignorare che nella sua camera fosse detenuto stupefacente" (pag. 4) - laddove invece nella sentenza di primo grado si precisa (cfr. la seconda pagina) che la marijuana era occultata posta nel bagno - appare riconducibile ad una mera svista, sia perché il riferimento alla lavatrice era stato correttamente riportato dalla stessa Corte territoriale, nella parte dedicata al riepilogo della prima sentenza (cfr. pag. 1);, sia perché nessuna considerazione critica su tale specifico passaggio ricostruttivo, nei termini indicati dal Tribunale, era stata svolta nella decisione in questa sede impugnata.

In ogni caso, tale discrasia appare del tutto inidonea a determinare le conseguenze demolitorie auspicate dalla difesa, dal momento che la convergenza indiziante di tutti gli elementi cui si è fatto cenno, a 3carico dell'ANTWI, non risulta intaccata dal fatto che la droga non si trovasse nel comodino ma nel bagno, occultata dietro la lavatrice.

3. Le censure concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale appaiono manifestamente infondate.

Quanto alla prima, il mancato riferimento agli elementi valorizzati dalla difesa, per il riconoscimento delle attenuanti, non appare dirimente, attesa l'evidente inconsistenza degli elementi medesimi.

Da un lato, infatti, le scelte di partecipare o meno al processo, di rendere o meno dichiarazioni, ecc., costituiscono passaggi della strategia difensiva che sono ovviamente sottratti a qualsiasi sindacato, e come tali, in sé considerati, appaiono inconferenti ai fini specifici che qui rilevano.

D'altro lato, anche allo svolgimento di attività lavorativa non sembra potersi attribuire connotazioni apprezzabili ai fini predetti, ove si consideri che tale attività - almeno per come prospettata in questa sede - non aveva impedito all'ANTWI di dedicarsi alle condotte delittuose per cui è causa.

Quanto alla sospensione condizionale, si è dinanzi ad un giudizio prognostico sfavorevole correttamente imperniato sul precedente specifico e sulla pur rudimentale struttura domestica dell'attività di spaccio: giudizio che pertanto risulta immune da censure deducibili in questa sede.

4. Anche la residua censura è priva di fondamento.

4.1. Nessun dubbio può anzitutto sussistere sull'applicabilità della confisca per sproporzione nella fattispecie in esame, alla luce dell'insegnamento di questa Suprema Corte, richiamato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, secondo cui «in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240- bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado» (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 - 01).

Sentenza che, nella fattispecie in esame, è intervenuta - come già accennato - in data 30/04/2024.

4.2. Per ciò che riguarda il merito della decisione, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la confisca per sproporzione della somma di Euro 440 trovata in possesso dell'ANTWI, ritenendo incongrua - tenuto conto delle spese per la locazione e le altre necessità quotidiane - la giustificazione addotta dal ricorrente, imperniata sulle buste paga prodotte (Euro 1071 lordi, riferite al settembre 2019 e al gennaio 2020).

Si tratta, ad avviso di questo 4Collegio, di una valutazione del tutto immune da profili di illogicità manifesta deducibili in questa sede.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
racle, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/05/2025 dalla Corte d'Appello di Bolo gna visti gli atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso ;udita la relazione svolta dal consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso ;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bolo gna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale. di Modena, in data 30/04/2024, con la quale ANTWI [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, come meglio specificato in rubrica. 2. Ricorre per cassazione l'ANTWI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per essersi la Corte d'Appello allineata al primo giudice, senza procedere alla richiestavalutazione critica degli elementi a carico, errando tra l'altro nella indicazione del luogo di custodia dello stupefacente (rinvenuto nel bagno dietro alla lavatrice, e non nella camera da letto condivisa dall'ANTWI con l'altro imputato [OSCURATO:PERSONA]). Si censura la conferma della condanna, motivata sulla sola base dell'essere il ricorrente conduttore dell'appartamento in questione, senza alcuna considerazione del fatto che la somma di danaro in suo possesso era stata giustificata con il documentato svolgimento di attività lavorativa. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione di una seconda sospensione condizionale. Si censura il mancato apprezzamento degli elementi favorevoli dedotti (partecipazione al processo, attività lavorativa in corso). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca del danaro. Si censura la sentenza per aver ritenuto sproporzionata la somma detenuta dal ricorrente, avuto riguardo alla comprovata attività lavorativa e all'assenza del necessario nesso tra il danaro e la mera detenzione, e per aver ritenuto applicabile l'art. 240-bis cod. pen., in quanto la norma di riferimento era stata introdotta, nell'art. 85 T.U. Stup., dopo la commissione del fatto per cui è causa. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenuta la complessiva infondatezza dei motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Con il primo ordine di censure, la difesa reitera quanto già dedotto in appello in ordine alla insufficienza degli elementi a carico, sottolineando tra l'altro che la Corte territoriale, nel confermare l'affermazione di penale responsabilità, aveva erroneamente affermato che la sostanza stupefacente fosse all'interno del comodino della stanza occupata dall'ANTWI, mentre in realtà la droga era stata rinvenuta, dagli operanti, nel bagno dell'appartamento di Modena che l'ANTWI conduceva in locazione con tale [OSCURATO:PERSONA], occupando una stanza talvolta insieme ad [OSCURATO:PERSONA] David, cittadino africano soprannominato Rasta (circostanze confermate dal [OSCURATO:PERSONA]). Ritiene il Collegio che la criticità denunciata dalla difesa, pur sussistente, non sia idonea a vulnerare la tenuta della decisione della Corte d'Appello. Invero, quest'ultima ha pienamente condiviso la ricostruzione fattuale del primo giudice, secondo cui il servizio di o.c.p., espletato dopo le segnalazioni di alcuni residenti, consentì di seguire i movimenti dell'ANTWI che, dopo essere 2uscito dallo stabile, si recò in auto in alcuni luoghi della città conosciuti per l'attività di spaccio, per poi raggiungere l'abitazione della fidanzata EYIAH Giusy. Quest'ultima, durante il controllo e la perquisizione dell'ANTWI (trovato in possesso della somma di Euro 440 di cui non aveva dato giustificazioni), tentò di contattare telefonicamente il soggetto poi identificato per l'[OSCURATO:PERSONA]: condotta che indusse gli operanti a tornare all'indirizzo oggetto delle segnalazioni, dove sorpresero - nell'appartamento condotto in locazione dall'ANTWI e dal [OSCURATO:PERSONA] - l'[OSCURATO:PERSONA] nell'atto di gettare un involucro dal lucernaio del bagno (involucro contenente hashish, poi recuperato). Il controllo dell'appartamento consentì inoltre di rinvenire, dietro la lavatrice, una busta con ulteriori gr. 108 di marijuana, mentre all'interno del comodino della stanza locata dall'ANTWI, vennero rinvenuti i documenti di identità di questi e dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga (cfr. la sintesi della motivazione del Tribunale, riassunta alle pagg. 1 seg. della sentenza impugnata). Su tali basi, la Corte d'Appello ha ritenuto di condividere le conclusioni del Tribunale di Modena circa l'attribuibilità dello stupefacente anche all'ANTWI, valorizzando (pag. 4) la posizione di locatore della stanza, il concreto utilizzo confermato dal [OSCURATO:PERSONA] e comprovato dal rinvenimento dei suoi effetti personali (oltre che di quelli dell'[OSCURATO:PERSONA]), la presenza del bilancino e del materiale da confezionamento all'interno del comodino condiviso, la mancata giustificazione nell'immediatezza della somma di danaro (essendo lo svolgimento di attività lavorativa emerso solo in dichiarazioni successive), nonché l'iniziativa della fidanzata dell'ANTWI, posta in essere durante il controllo di quest'ultimo, di cercare un contatto telefonico con l'[OSCURATO:PERSONA] (iniziativa che, come già accennato, insospettì gli operanti, al punto da indurli a proseguire le verifiche nell'appartamento oggetto delle segnalazioni, consentendo il recupero sia dello stupefacente occultato, sia di quello di cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di disfarsi). Ad avviso di questo Collegio, il riferimento della Corte d'Appello al fatto che "I'ANTWI non poteva ignorare che nella sua camera fosse detenuto stupefacente" (pag. 4) - laddove invece nella sentenza di primo grado si precisa (cfr. la seconda pagina) che la marijuana era occultata posta nel bagno - appare riconducibile ad una mera svista, sia perché il riferimento alla lavatrice era stato correttamente riportato dalla stessa Corte territoriale, nella parte dedicata al riepilogo della prima sentenza (cfr. pag. 1);, sia perché nessuna considerazione critica su tale specifico passaggio ricostruttivo, nei termini indicati dal Tribunale, era stata svolta nella decisione in questa sede impugnata. In ogni caso, tale discrasia appare del tutto inidonea a determinare le conseguenze demolitorie auspicate dalla difesa, dal momento che la convergenza indiziante di tutti gli elementi cui si è fatto cenno, a 3carico dell'ANTWI, non risulta intaccata dal fatto che la droga non si trovasse nel comodino ma nel bagno, occultata dietro la lavatrice. 3. Le censure concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale appaiono manifestamente infondate. Quanto alla prima, il mancato riferimento agli elementi valorizzati dalla difesa, per il riconoscimento delle attenuanti, non appare dirimente, attesa l'evidente inconsistenza degli elementi medesimi. Da un lato, infatti, le scelte di partecipare o meno al processo, di rendere o meno dichiarazioni, ecc., costituiscono passaggi della strategia difensiva che sono ovviamente sottratti a qualsiasi sindacato, e come tali, in sé considerati, appaiono inconferenti ai fini specifici che qui rilevano. D'altro lato, anche allo svolgimento di attività lavorativa non sembra potersi attribuire connotazioni apprezzabili ai fini predetti, ove si consideri che tale attività - almeno per come prospettata in questa sede - non aveva impedito all'ANTWI di dedicarsi alle condotte delittuose per cui è causa. Quanto alla sospensione condizionale, si è dinanzi ad un giudizio prognostico sfavorevole correttamente imperniato sul precedente specifico e sulla pur rudimentale struttura domestica dell'attività di spaccio: giudizio che pertanto risulta immune da censure deducibili in questa sede. 4. Anche la residua censura è priva di fondamento. 4.1. Nessun dubbio può anzitutto sussistere sull'applicabilità della confisca per sproporzione nella fattispecie in esame, alla luce dell'insegnamento di questa Suprema Corte, richiamato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, secondo cui «in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240- bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado» (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 - 01). Sentenza che, nella fattispecie in esame, è intervenuta - come già accennato - in data 30/04/2024. 4.2. Per ciò che riguarda il merito della decisione, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la confisca per sproporzione della somma di Euro 440 trovata in possesso dell'ANTWI, ritenendo incongrua - tenuto conto delle spese per la locazione e le altre necessità quotidiane - la giustificazione addotta dal ricorrente, imperniata sulle buste paga prodotte (Euro 1071 lordi, riferite al settembre 2019 e al gennaio 2020). Si tratta, ad avviso di questo 4Collegio, di una valutazione del tutto immune da profili di illogicità manifesta deducibili in questa sede. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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