CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 31645/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, a fronte di una sentenza che lo aveva assolto in primo grado per l'incendio asseritamente connesso al delitto contestato, e il vizio di motivazione rispetto alla medesima doglianza già proposta in appello, sono meramente riproduttivi delle stesse censure in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza dell'esito dell'ulteriore procedimento a carico del ricorrente rispetto alla prova degli elementi costitutivi del reato contestato . dalle dichiarazioni del maresciallo, corroborate dal fascicolo fotografico e dal referto medico, da cui si evince l'incompatibilità delle lesioni riportate con il falso sinistro stradale denunciato); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere es nsore [OSCURATO:PERSONA]