CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.U.I. 03CAMRC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Genova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 e l'ha condannata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di 6.700,00 euro di multa; VISTO il ricorso, con il quale si deduce, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale, non avendo tenuto conto il giudice del giustificato motivo costituito dal matrimonio contratto dall'imputata con cittadino italiano; OSSERVATO che, a mente dell'art. 5 della legge n. 92/1991, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana non in modo automatico, come vorrebbe la difesa della ricorrente, ma solo quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale; che tali condizioni non risultano provate in giudizio, né risulta dimostrato il rapporto di convivenza fra i coniugi; RITENUTO pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side