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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23880/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 27 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di invasione arbitraria di edifici destinati ad uso pubblico.

Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di generiche doglianze già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 5 e 6, in ossequio all'orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ha congruamente evidenziato come le imputate non avessero assolto all'onere di allegazione dello stato patrimoniale della famiglia, né avevano fornito la prova di essersi rivolte ai servizi sociali del Comune o quella di essersi attivate per ottenere l'assegnazione dell'immobile secondo le procedure pubbliche e regolamentate e che, pertanto, non poteva ravvisarsi nell'occupazione finalizzata a sopperire un'esigenza abitativa, come tale destinata a protrarsi nel tempo, quel pericolo attuale, transitorio e inevitabile richiesto dall'invocata scriminante; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 27 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di invasione arbitraria di edifici destinati ad uso pubblico. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di generiche doglianze già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 5 e 6, in ossequio all'orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ha congruamente evidenziato come le imputate non avessero assolto all'onere di allegazione dello stato patrimoniale della famiglia, né avevano fornito la prova di essersi rivolte ai servizi sociali del Comune o quella di essersi attivate per ottenere l'assegnazione dell'immobile secondo le procedure pubbliche e regolamentate e che, pertanto, non poteva ravvisarsi nell'occupazione finalizzata a sopperire un'esigenza abitativa, come tale destinata a protrarsi nel tempo, quel pericolo attuale, transitorio e inevitabile richiesto dall'invocata scriminante; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23880/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris