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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13915/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "DOTT.

ROMA" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] ORSI, che ha chiesto che il provvedimento venga annullato limitatamente alla motivazione della disposta confisca, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. lette le conclusioni dei difensori [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gup di [OSCURATO:PERSONA], ad esito della concorde richiesta delle parti articolata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava le pene di giustizia per i delitti ascritti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso. 3.1.Con il primo motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per assoluta carenza di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della confisca. 3.2.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in considerazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui ai capi e) ed e1) della rubrica con conseguente illegalità della pena.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso. 4.1.Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.; il giudicante omette di indicare il percorso logico argomentativo con il quale giunge ad escludere che ricorra alcuna delle ipotesi disciplinata dall'art. 129 cod. proc. pen.; in tal senso rileva come sia del tutto assente il dolo, attesa la posizione subordinata del Cepollaro rispetto ad altri soggetti imputati nel medesimo procedimento nell'ambito della associazione a delinquere. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'intervenuta condanna del Cepollaro al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili; manca una motivazione esplicita sul punto che giustifichi tale condanna piuttosto che la compensazione delle spese.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. pro. pen., perché assolutamente assente in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della confisca.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiuntamente ricorso, articolando due motivi. 6.1.Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in considerazione dell'assoluta assenza di motivazione quanto alla disposta confisca. 6.2.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per mancanza di idonea motivazione in ordine alla sussistenza di cause di giustificazione o di non procedibilità, con conseguente inosservanza del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla assoluta mancanza di motivazione quanto alla disposta confisca.

8. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio limitatamente alla motivazione sulla disposta confisca, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo articolato da diversi ricorrenti (Anastasio primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] primo motivo) relativo alla mancanza di motivazione sulla confisca è ammissibile e fondato.

1.1. In via preliminare si deve rilevare che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di Ilegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost.

1.2. Deve essere, in tal senso, rilevata l'ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Savin secondo il quale: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.

U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01, in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.).

Dalla lettura della sentenza emerge difatti, in modo inequivoco, l'omessa motivazione quanto alla disposta confisca, non essendo stata dal giudice inserita una qualsiasi forma di specificazione in ordine al tipo di confisca oggetto della decisione in relazione ai diversi capi di imputazione riferibili agli odierni ricorrenti.

La dizione contenuta in sentenza secondo la quale: "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non appare sufficiente al fine di ritenere rispettato il requisito motivazionale, seppure caratterizzato da minore ampiezza, che deve comunque ricorrere in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti.

In tal senso deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale in tema di patteggiannento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574-01).

2. Il secondo motivo proposto dall'Anastasio è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in considerazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui ai capi e) ed e1) della rubrica con conseguente illegalità della pena.

Occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato il principio secondo il quale in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettata dalle parti e recepita dal giudice, è materia sottratta alla disponibilità delle parti stesse, con la conseguenza che, sul punto, è ammissibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 39526 del 17/10/2006,Santoro,Rv. 235389-01).

Si è inoltre precisato, con principio costante e ribadito anche di recente, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573- 01;Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01).

La mera lettura della sentenza e del capo d'imputazione allegato, oltre che del verbale di udienza dal quale emerge la formalizzazione dell'accordo intercorso tra le parti, rendono evidente l'assenza di qualsiasi errore manifesto, la mancanza di qualsiasi errore valutativo in diritto direttamente emergente dal testo della motivazione oggetto di censura, proponendo il ricorrente un postumo mero dissenso valutativo, i cui elementi certamente non integrano un errore manifesto.

Deve, quindi, essere ancora una volta evidenziato che ricorre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nei casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, anche atteso che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01).

Nel contestare poi, quale conseguenza l'illegalità della pena, il ricorrente non si confronta con il costante orientamento di questa Corte che ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01; Sez. 6, Sentenza n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282104 - 01).

3. I due motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

Il primo motivo di ricorso non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01).

Il motivo inoltre si caratterizza per la sua assoluta genericità ed specificità sul punto, non confrontandosi con la motivazione che ha esplicitamente richiamato, al fine di escludere la possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. gli atti presenti al fascicolo ritenuti dimostrativi delle imputazioni elevate, con corretta qualificazione giuridica delle condotte ascritte tanto dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nell'ambito della propria requisitoria il ricorrente non si è confrontato con il principio già espresso da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena (Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141-01).

Anche in questo caso il motivo si caratterizza per la sua assoluta genericità ed specificità, non allegando alcun elemento dal quale poter desumere la ricorrenza di elementi che giustificherebbero la doglianza così come proposta in considerazione della dinamica processuale che ha caratterizzato la posizione del ricorrente.

4. Il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Il motivo di ricorso si caratterizza per la sua genericità edckspecificità e non si confronta con il già richiamato orientamento di questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01).

Il motivo inoltre si caratterizza, come già detto, per la sua assoluta genericità ed kspecificità sui punto, non confrontandosi con la motivazione che ha esplicitamente richiamato, al fine di escludere la possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. gli atti presenti al fascicolo ritenuti dimostrativi delle imputazioni elevate, con corretta qualificazione giuridica delle condotte ascritte tanto dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "DOTT. ROMA" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] ORSI, che ha chiesto che il provvedimento venga annullato limitatamente alla motivazione della disposta confisca, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. lette le conclusioni dei difensori [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gup di [OSCURATO:PERSONA], ad esito della concorde richiesta delle parti articolata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava le pene di giustizia per i delitti ascritti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso. 3.1.Con il primo motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per assoluta carenza di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della confisca. 3.2.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in considerazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui ai capi e) ed e1) della rubrica con conseguente illegalità della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso. 4.1.Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.; il giudicante omette di indicare il percorso logico argomentativo con il quale giunge ad escludere che ricorra alcuna delle ipotesi disciplinata dall'art. 129 cod. proc. pen.; in tal senso rileva come sia del tutto assente il dolo, attesa la posizione subordinata del Cepollaro rispetto ad altri soggetti imputati nel medesimo procedimento nell'ambito della associazione a delinquere. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'intervenuta condanna del Cepollaro al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili; manca una motivazione esplicita sul punto che giustifichi tale condanna piuttosto che la compensazione delle spese. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. pro. pen., perché assolutamente assente in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della confisca.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiuntamente ricorso, articolando due motivi. 6.1.Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in considerazione dell'assoluta assenza di motivazione quanto alla disposta confisca. 6.2.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per mancanza di idonea motivazione in ordine alla sussistenza di cause di giustificazione o di non procedibilità, con conseguente inosservanza del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla assoluta mancanza di motivazione quanto alla disposta confisca. 8. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio limitatamente alla motivazione sulla disposta confisca, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo articolato da diversi ricorrenti (Anastasio primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] primo motivo) relativo alla mancanza di motivazione sulla confisca è ammissibile e fondato. 1.1. In via preliminare si deve rilevare che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di Ilegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost. 1.2. Deve essere, in tal senso, rilevata l'ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Savin secondo il quale: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01, in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.). Dalla lettura della sentenza emerge difatti, in modo inequivoco, l'omessa motivazione quanto alla disposta confisca, non essendo stata dal giudice inserita una qualsiasi forma di specificazione in ordine al tipo di confisca oggetto della decisione in relazione ai diversi capi di imputazione riferibili agli odierni ricorrenti. La dizione contenuta in sentenza secondo la quale: "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non appare sufficiente al fine di ritenere rispettato il requisito motivazionale, seppure caratterizzato da minore ampiezza, che deve comunque ricorrere in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. In tal senso deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale in tema di patteggiannento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574-01). 2. Il secondo motivo proposto dall'Anastasio è manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in considerazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui ai capi e) ed e1) della rubrica con conseguente illegalità della pena. Occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato il principio secondo il quale in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettata dalle parti e recepita dal giudice, è materia sottratta alla disponibilità delle parti stesse, con la conseguenza che, sul punto, è ammissibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 39526 del 17/10/2006,Santoro,Rv. 235389-01). Si è inoltre precisato, con principio costante e ribadito anche di recente, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573- 01;Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01). La mera lettura della sentenza e del capo d'imputazione allegato, oltre che del verbale di udienza dal quale emerge la formalizzazione dell'accordo intercorso tra le parti, rendono evidente l'assenza di qualsiasi errore manifesto, la mancanza di qualsiasi errore valutativo in diritto direttamente emergente dal testo della motivazione oggetto di censura, proponendo il ricorrente un postumo mero dissenso valutativo, i cui elementi certamente non integrano un errore manifesto. Deve, quindi, essere ancora una volta evidenziato che ricorre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nei casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, anche atteso che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01). Nel contestare poi, quale conseguenza l'illegalità della pena, il ricorrente non si confronta con il costante orientamento di questa Corte che ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01; Sez. 6, Sentenza n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282104 - 01). 3. I due motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01). Il motivo inoltre si caratterizza per la sua assoluta genericità ed specificità sul punto, non confrontandosi con la motivazione che ha esplicitamente richiamato, al fine di escludere la possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. gli atti presenti al fascicolo ritenuti dimostrativi delle imputazioni elevate, con corretta qualificazione giuridica delle condotte ascritte tanto dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nell'ambito della propria requisitoria il ricorrente non si è confrontato con il principio già espresso da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena (Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141-01). Anche in questo caso il motivo si caratterizza per la sua assoluta genericità ed specificità, non allegando alcun elemento dal quale poter desumere la ricorrenza di elementi che giustificherebbero la doglianza così come proposta in considerazione della dinamica processuale che ha caratterizzato la posizione del ricorrente. 4. Il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il motivo di ricorso si caratterizza per la sua genericità edckspecificità e non si confronta con il già richiamato orientamento di questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01). Il motivo inoltre si caratterizza, come già detto, per la sua assoluta genericità ed kspecificità sui punto, non confrontandosi con la motivazione che ha esplicitamente richiamato, al fine di escludere la possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. gli atti presenti al fascicolo ritenuti dimostrativi delle imputazioni elevate, con corretta qualificazione giuridica delle condotte ascritte tanto dal punto di vista soggettivo che oggettivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudiz
Sentenza Cassazione n. 13915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris