CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 27/05/2022, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e di calunnia. 1.1 Al riguardo il difensore reitera l'eccezione di improcedibilità per mancanza della querela relativamente alla truffa, che era stata presentata dal direttore del punto vendita "[OSCURATO:PERSONA]" presso il quale il reato era stato commesso, osservando che l'assenza di legittimazione a presentare querela per il responsabile di un esercizio commerciale che non sia anche legale rappresentante dell'impresa viene fatta risalire dall'impossibilità di riconoscergli automaticamente la qualifica di institore commerciale; il direttore di un negozio, in mancanza di indicazione contraria, non può essere considerato oltre che diretto superiore di dipendenti che lavorano in esso anche rappresentante legale della società, poiché il diritto di presentare querela rientrata agli atti personali del titolare del bene. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha infatti correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all'addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell'attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice" (Sez. 2, 50725 del 04/10/2016, PM in proc. Filannino, Rv. 268382). Nella motivazione della citata sentenza viene efficacemente osservato che anche le SS.UU. di questa Corte hanno affermato (cfr. S.U. n.40354 del 18/07/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255975, relativa a querela presentata dal responsabile di un supermercato) che nei reati contro il patrimonio il bene giuridico protetto va individuato anche nel possesso inteso come relazione di fatto con la cosa; pertanto, è evidente che il soggetto che ha proposto la querela, il quale ha esposto di essersi personalmente occupato della transazione commerciale con l'imputato debba considerarsi persona offesa e dunque titolare in proprio di un autonomo diritto di querela in quanto responsabile, in quel frangente , delle attività del negozio; posto che titolare del diritto di querela è qualsiasi soggetto che abbia subito un danno dalla condotta del truffatore, tale qualità viene sicuramente \ • ' rivestita dal responsabile del negozio, che potrebbe essere chiamato a rispondere del danno conseguente alla truffa dal legale rappresentante del negozio stesso. Come poi osservato nella motivazione della sentenza di questa Sezione n. 43910 del 04/10/2019, (Minnucci, Rv. 277712 - 01), al tradizionale insegnamento che individua la persona offesa del delitto di truffa, e quindi il titolare del diritto di presentare l'atto di querela, nel soggetto che abbia posto in esser l'atto di disposizione patrimoniale escludendo che la stessa qualità possa esser attribuita al soggetto tratto in inganno, diverso dal primo (Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv. 195869), ha fatto seguito l'importante precisazione della giurisprudenza di legittimità che ha compreso tra i soggetti titolari del diritto di querela nell'ipotesi di truffa anche il "terzo danneggiato", intendendo con tale espressione colui che per effetto della condotta fraudolenta, pur senza aver subito una concreta diminuzione patrimoniale, abbia però subìto un danno dalla condotta dell'imputato. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile; l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00