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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38235/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata ha - per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 218 legge fallimentare.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.

Va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione.

Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato.

P. Q. M. La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata ha - per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 218 legge fallimentare. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. Va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. P. Q. M. La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 maggi
Sentenza Cassazione n. 38235/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris