Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:453
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]383/00
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo e altri
«Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] — Incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) — Istituzione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d’America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata
sulle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi di un’autorizzazione dell’OMC — Decisione dell’organo per la risoluzione delle controversie dell’OMC — Effetti giuridici — Responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi — Nesso di causalità — Danno anormale e speciale»
Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) 14 dicembre 2005
Massime della sentenza
1.
Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Risarcimento del danno derivante da una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni
provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di un’autorizzazione dell’Organizzazione mondiale del commercio — Incompatibilità del
regime comunitario d’importazione delle banane con le norme dell’OMC — Ricorso proposto contro il [OSCURATO:PERSONA] europeo — Irricevibilità
[Trattato CE, art. 43, n. 2, terzo comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 37, n. 2, terzo comma, CE); regolamento del
Consiglio n. 1637/98; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2362/98]
2.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma mirante a conferire
diritti ai singoli — Istituzione che non dispone di alcun margine discrezionale — Sufficienza di una mera infrazione del diritto
comunitario
(Art. 288, secondo comma, CE)
3.
Ricorso per risarcimento danni — Organizzazione mondiale del commercio — Impossibilità di invocare gli accordi OMC per contestare
la legittimità di un atto comunitario — Eccezioni — Atto comunitario diretto a garantirne l’esecuzione o che vi si riferisce
espressamente e precisamente — Regime comunitario di importazione delle banane — Incompatibilità con le norme dell’OMC rilevata
dall’organo di conciliazione dell’OMC — Sindacato giurisdizionale della legittimità di detto regime con riguardo alle norme
dell’OMC — Esclusione
(Art. 288, secondo comma, CE; regolamenti del Consiglio nn. 404/93 e 1637/98; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2362/98)
4.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mancanza di comportamento illecito delle istituzioni comunitarie — Danno
effettivo, nesso di causalità e danno anormale e speciale — Carattere cumulativo
(Art. 288, secondo comma, CE)
5.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mantenimento di un regime comunitario d’importazione delle banane incompatibile
con gli accordi OMC — Danno risultante dall’adozione di una misura di ritorsione da parte dell’amministrazione americana —
Nesso di causalità
(Art. 288, secondo comma, CE)
6.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mancanza di comportamento illecito delle istituzioni comunitarie — Danno
risultante dall’incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con gli accordi OMC — Danno anormale —
Insussistenza — Responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] — Esclusione
(Art. 288, secondo comma, CE)
1. È irricevibile in quanto proposto contro il [OSCURATO:PERSONA] europeo il ricorso di risarcimento del danno asseritamente causato
dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d'America sulle importazioni di un operatore economico
è stato autorizzato dall’organo per la risoluzione delle controversie (ORC) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
a seguito dell’accertamento dell’incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con gli accordi dell’OMC.
Infatti, il soggetto che chiede il risarcimento può rivolgere la sua azione contro la [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA]
e dal Consiglio dato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, n. 2, terzo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito
a modifica, art. 37 CE), la prima ha proposto e il secondo ha adottato la normativa agricola comunitaria la cui illegalità
sarebbe all’origine del danno fatto valere. Tale disposizione non conferisce in materia alcuna competenza decisionale al [OSCURATO:PERSONA]
e consente a quest’ultimo unicamente di intervenire in qualità di organo consultivo durante la procedura di adozione soltanto
da parte del Consiglio di regolamenti, direttive e decisioni relativi alla politica agricola comune.
Pertanto, non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto contribuire a far sorgere la responsabilità extracontrattuale in cui
può incorrere la [OSCURATO:PERSONA] a causa dell’incompatibilità così constatata, poiché sia l’adozione del regolamento del n. 1637/98,
che modifica il regolamento n. 404/93, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, e del regolamento
n. 2362/98, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 404/93, ritenuti dall’ORC incompatibili con gli accordi
OMC, sia l’asserita mancanza di messa in conformità del regime comunitario di importazione delle banane devono essere considerate
nel senso che rientrano esclusivamente nelle competenze del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 69-70, 73-75)
2. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE per comportamento
illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui
si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere
e il danno lamentato. Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza
che sia necessario esaminare le altre condizioni.
Quanto alla prima di dette condizioni, il comportamento illecito contestato ad un’istituzione comunitaria deve consistere
in una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Il criterio
decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione
comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine
di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario
può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata.
(v. punti 95-99)
3. Gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non figurano, in linea di principio, tenuto conto della loro
natura e della loro economia, tra le normative alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli
atti delle istituzioni comunitarie.
Di conseguenza, l’eventuale violazione delle norme dell’OMC da parte delle istituzioni convenute non può, in linea di principio,
far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].
Solo nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC ovvero
nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC spetterebbe al giudice comunitario
controllare la legalità del comportamento delle istituzioni alla luce delle norme dell’OMC.
Orbene, anche in presenza di una decisione dell’organo per la risoluzione delle controversie (ORC) che rilevi l’incompatibilità
con le norme dell’OMC del regime di importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA], quale istituito con il regolamento n. 404/93,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, e modificato successivamente con i regolamenti nn. 1637/98
e 2362/98, nessuna di queste due eccezioni è applicabile in modo da consentire che il giudice comunitario controlli la legittimità
della normativa comunitaria di cui trattasi con riguardo alle norme dell’OMC.
Sono irrilevanti al riguardo la scadenza del termine impartito dall’OMC alla [OSCURATO:PERSONA] per rendere conformi alle norme dell’OMC
la misura dichiarata incompatibile e l’autorizzazione, data dall’OMC al membro danneggiato, di adottare, nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA], misure di compensazione e di sospensione di concessioni commerciali.
(v. punti 127, 130-132, 142)
4. Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] può sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all’effettività
del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale
del danno in questione.
(v. punto 174)
5. I principi comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri a cui rinvia l’art. 288, secondo comma, CE non possono essere fatti valere
per dimostrare l’esistenza di un obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti
dei suoi organi. Infatti, la condizione relativa al nesso di causalità richiesta da detta disposizione presuppone l’esistenza
di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e il danno.
A questo proposito, siffatto nesso diretto esiste tra, da un lato, il mantenimento in vigore da parte del Consiglio e della
[OSCURATO:PERSONA] di un regime d’importazione delle banane incompatibile con gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) e, dall’altro, il danno subito da un operatore economico a causa della istituzione di una sovrattassa doganale americana
che colpisce i suoi prodotti. La decisione unilaterale degli [OSCURATO:PERSONA] d’America di istituire detta sovrattassa non è tale
da interrompere tale nesso di causalità. Infatti, il comportamento delle istituzioni di cui trattasi ha necessariamente indotto
l’amministrazione americana ad adottare la misura di ritorsione nel rispetto del sistema di risoluzione delle controversie
dell’OMC accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], di modo che tale comportamento dev’essere considerato la causa determinante del danno subito.
(v. punti 192-193, 198-200, 204)
6. Quanto ai danni che gli operatori economici possono subire a causa delle attività delle istituzioni comunitarie, un pregiudizio
è, da una parte, anormale quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi e,
dall’altra, speciale quando riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli
altri operatori.
Orbene, non è provato che un operatore economico la cui attività consista nella commercializzazione di scatole pieghevoli
in cartone sul mercato americano abbia subito, a causa dell’incompatibilità con gli accordi dell’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC) del regime comunitario d’importazione delle banane che ha indotto la revoca da parte dell’amministrazione
americana delle concessioni tariffarie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], un danno eccedente i limiti dei rischi inerenti alla
sua attività di esportazione. Infatti, l’eventualità di una sospensione delle concessioni tariffarie, misura prevista dagli
accordi OMC, è una delle vicende inerenti al sistema attuale del commercio internazionale. Di conseguenza, tale vicenda viene
obbligatoriamente sopportata da qualsiasi operatore che decida di immettere la sua produzione sul mercato di uno dei membri
dell’OMC.
Ne consegue che, non potendo il danno subito dal detto operatore essere qualificato come anormale, la sua domanda di risarcimento
basata sul regime della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di comportamento illecito dei suoi organi
va respinta.
(v. punti 208-209, 211, 215, 217)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Grande Sezione)
14 dicembre 2005(
*
)
«Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] – Incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) – Istituzione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d’America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata
sulle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi di un’autorizzazione dell’OMC – Decisione dell’organo per la risoluzione delle controversie dell’OMC – Effetti giuridici – Responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi – Nesso di causalità – Danno anormale e speciale»
Nella causa T-383/00,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in S
t
Ives, Cambs ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo,
rappresentato dai sigg. R. Passos e K. Bradley, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dai sigg. S. Marquardt e M. Bishop, in qualità di agenti,
e
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. P. Kuijper, C. Brown e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti,
sostenuti da
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna,
rappresentato inizialmente dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, successivamente dal sig. E. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di un danno asseritamente causato dalla sovrattassa doganale
il cui prelievo da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d’America sulle importazioni di scatole pieghevoli in cartoncino stampato e decorato
della ricorrente è stato autorizzato dall’organo per la risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC), a seguito dell’accertamento dell’incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi
e i memorandum allegati all’accordo che istituisce l’OMC,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Grande Sezione),
composto dal sig. B. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. J. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], H. [OSCURATO:PERSONA], R. García-[OSCURATO:PERSONA],
dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. J.D. [OSCURATO:PERSONA], A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1 Il 15 aprile 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha firmato l’atto finale che conclude i negoziati commerciali multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA],
l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché l’insieme di accordi e memorandum di cui agli
allegati 1-4 dell’accordo che istituisce l’OMC (in prosieguo: gli «accordi OMC»).
2 In seguito a questa firma, il Consiglio ha adottato la decisione 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a
nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA]
(1986-1994) (GU L 336, pag. 1).
3 Come risulta dal preambolo dell’accordo che istituisce l’OMC, le parti contraenti hanno inteso concludere accordi «reciprocamente
convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all’eliminazione dei
trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali».
4 L’art. II, n. 2, dell’accordo che istituisce l’OMC così dispone:
«Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (…) costituiscono parte integrante
del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri».
5 L’art. XVI dell’accordo che istituisce l’OMC, intitolato «Disposizioni varie», dispone al suo n. 4 quanto segue:
«Ciascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative
con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati».
6 D’altra parte, l’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in prosieguo: l’«IRC»),
riportata nell’allegato 2 all’accordo che istituisce l’OMC, specifica, al n. 2, ultima frase, del suo art. 3, intitolato «Disposizioni
generali», quanto segue:
«Le raccomandazioni e le decisioni del[l’organo per la risoluzione delle controversie] non possono ampliare né ridurre i diritti
e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati».
7 Ai sensi dell’art. 3, n. 7, dell’IRC:
«Prima di presentare un ricorso, un membro considera se un’iniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile.
Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie è garantire che una controversia possa essere positivamente risolta.
Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una controversia e compatibile con gli accordi contemplati è evidentemente
preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle
controversie è di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni
di uno degli accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il
ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la
misura incompatibile con un accordo contemplato. L’ultima risorsa che [l’IRC] offre al membro che adisce le procedure di risoluzione
delle controversie è la possibilità di sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati
in maniera discriminatoria nei confronti dell’altro membro, previa autorizzazione di tali misure da parte del[l’organo per
la risoluzione delle controversie]».
8 L’art. 7 dell’IRC prevede che alcuni panel (gruppi di esperti; in prosieguo: «panel») rilevino elementi che possano aiutare
l’organo per la risoluzione delle controversie (in prosieguo: l’«ORC») a formulare le raccomandazioni o le decisioni sulle
questioni che è chiamato a risolvere. In forza dell’art. 12, n. 7, dell’IRC, quando le parti della controversia non riescano
a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, il panel presenta le sue constatazioni sotto forma di relazione scritta
all’ORC.
9 L’art. 17 dell’IRC prevede l’istituzione da parte dell’ORC di un organo d’appello permanente competente per quanto riguarda
gli appelli relativi ai casi sottoposti ai panel.
10 Ai sensi dell’art. 19 dell’IRC, qualora un panel o l’organo d’appello giunga alla conclusione che una misura è incompatibile
con un accordo OMC, esso raccomanda che il membro interessato renda tale misura conforme al detto accordo. Oltre a formulare
le proprie raccomandazioni, il panel o l’organo d’appello può suggerire i modi in cui il membro interessato potrebbe ottemperare
a tali raccomandazioni.
11 Ai sensi dell’art. 21, n. 1, dell’IRC, intitolato «Verifica dell’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni», per
garantire un’efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri è essenziale che le raccomandazioni e le
decisioni dell’ORC siano prontamente rispettate.
12 In forza dell’art. 21, n. 3, dell’IRC, il membro interessato a cui sia impossibile ottemperare immediatamente alle raccomandazioni
e alle decisioni dell’ORC può farlo entro un periodo ragionevole stabilito, se del caso, tramite un arbitrato vincolante.
13 In caso di disaccordo sull’esistenza o sulla compatibilità con un accordo OMC delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni
o alle decisioni dell’ORC, l’art. 21, n. 5, dell’IRC precisa che tale controversia si risolve facendo ricorso alle procedure
di risoluzione delle controversie definite dall’IRC, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale.
14 Ai sensi dell’art. 21, n. 6, dell’IRC, l’ORC esercita una sorveglianza sull’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni
adottate e, salvo diversa decisione dell’ORC, la questione dell’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni è posta
all’ordine del giorno della riunione dell’ORC sei mesi dopo la data un cui si è stabilito il periodo ragionevole conformemente
al n. 3 e rimane all’ordine del giorno dell’ORC finché non è risolta.
15 L’art. 22 dell’IRC, intitolato «Compensazione e sospensione di concessioni», recita:
«1. La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si può fare ricorso nei casi
in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tuttavia, né la compensazione né
la sospensione di concessioni o altri obblighi sono preferibili alla piena applicazione di una raccomandazione per rendere
una misura conforme agli accordi contemplati. La compensazione è una misura spontanea e, se viene concessa, dev’essere compatibile
con gli accordi contemplati.
2. Qualora il membro interessato non renda la misura risultata incompatibile con un accordo contemplato conforme a detto accordo
o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro il periodo ragionevole stabilito ai sensi dell’articolo
21, paragrafo 3, tale membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi
parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente
accettabile. Qualora entro venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione
reciprocamente accettabile, qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie può chiedere [all’ORC]
l’autorizzazione a sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati nei confronti
del membro interessato.
3. Nel considerare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la parte che sporge reclamo applica i principi e le procedure
seguenti:
a) il principio generale è che la parte che sporge reclamo dovrebbe in primo luogo chiedere di sospendere concessioni o altri
obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori rispetto ai quali il panel o l’organo d’appello ha riscontrato
una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici;
b) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi in relazione allo stesso settore
o agli stessi settori, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi in altri settori contemplati dallo stesso
accordo;
c) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi relativi ad altri settori contemplati
dallo stesso accordo, e le circostanze siano sufficientemente gravi, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi
derivanti da un altro accordo contemplato;
(...)
4. Il livello di sospensione di concessioni o altri obblighi autorizzato [dall’ORC] è equivalente al livello dell’annullamento
o del pregiudizio dei benefici.
(…)
6. Quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 2, [l’ORC] autorizza, a richiesta, la sospensione delle concessioni o
di altri obblighi entro trenta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole a meno che [l’ORC] decida all’unanimità di respingere
la richiesta. Tuttavia, se il membro interessato contesta il livello della sospensione proposta, o sostiene che non si sono
seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3 nei casi in cui una parte che ha sporto reclamo ha chiesto di essere
autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi (…), la questione è sottoposta ad arbitrato. Tale arbitrato è svolto
dal panel originale, se i suoi membri sono disponibili, o da un arbitro designato dal Direttore generale e si conclude entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole. Nel corso dell’arbitrato non si sospendono concessioni o altri obblighi.
7. L’arbitro che opera ai sensi del paragrafo 6 non esamina la natura delle concessioni o degli altri obblighi oggetto della
sospensione, ma stabilisce se il livello di tale sospensione è equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici
(…). Le parti accettano la decisione dell’arbitro che considerano definitiva e le parti interessate non chiedono un secondo
arbitrato. [L’ORC] viene prontamente informato della decisione dell’arbitro e autorizza, a richiesta, la sospensione di concessioni
o altri obblighi se la richiesta è compatibile con la decisione dell’arbitro, a meno che [l’ORC] decida all’unanimità di respingere
la richiesta.
8. La sospensione di concessioni o altri obblighi è provvisoria e si applica soltanto finché non viene abolita la misura giudicata
incompatibile con un accordo contemplato o finché il membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova
una soluzione all’annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finché non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente.
Conformemente all’articolo 21, paragrafo 6, [dell’IRC, l’ORC] continua a tenere sotto controllo l’applicazione delle raccomandazioni
o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui è stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri
obblighi ma non sono state applicate le raccomandazioni per rendere una misura conforme agli accordi contemplati.
(...)».
Fatti all’origine della controversia
16 Il 13 febbraio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 404/93, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: l’«OCM banane»). Il regime degli scambi con i paesi terzi stabilito
dal titolo IV di tale regolamento prevedeva disposizioni preferenziali a vantaggio delle banane originarie di alcuni [OSCURATO:PERSONA]
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) cofirmatari della quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989
(GU 1991, L 229, pag. 3).
17 In seguito a denunce presentate nel febbraio 1996 dinanzi all’ORC da più membri dell’OMC, tra i quali l’Ecuador e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA]»), il panel costituito conformemente alle norme stabilite dall’IRC ha trasmesso,
il 22 maggio 1997, le sue relazioni che attestavano l’incompatibilità del regime d’importazione dell’OCM banane con gli obblighi
assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza degli accordi OMC. Le relazioni redatte dal panel hanno inoltre raccomandato che l’ORC chiedesse
alla [OSCURATO:PERSONA] di rendere tale regime conforme agli obblighi che le incombevano a titolo degli accordi OMC.
18 In seguito ad appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il 9 settembre 1997 l’organo d’appello permanente ha confermato in sostanza
le conclusioni del panel ed ha raccomandato che l’ORC invitasse la [OSCURATO:PERSONA] a rendere le disposizioni comunitarie controverse
conformi agli accordi OMC.
19 Il 25 settembre 1997 l’ORC ha adottato le relazioni del panel e dell’organo d’appello.
20 Il 16 ottobre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato l’ORC, conformemente all’art. 21, n. 3, dell’IRC, che avrebbe rispettato in toto
i suoi obblighi internazionali.
21 Il 17 novembre 1997 gli [OSCURATO:PERSONA] che avevano presentato denuncia hanno chiesto, in applicazione dell’art. 21, n. 3, lett. c),
dell’IRC, che un arbitrato vincolante stabilisse il termine ragionevole entro cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conformarsi ai
suoi obblighi.
22 Con lodo arbitrale pubblicato il 7 gennaio 1998, l’arbitro adito ha stabilito a tal fine il periodo compreso tra il 25 settembre
1997 e il 1° gennaio 1999.
23 Con l’adozione del regolamento (CE) 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 (GU L 210, pag. 28),
il Consiglio ha emendato il regime degli scambi di banane con i paesi terzi.
24 Il preambolo del regolamento n. 1637/98 recita quanto segue:
«1. (…) occorre procedere ad alcune modifiche del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal titolo IV del regolamento
(…) n. 404/93;
2. (…) è necessario rispettare gli impegni internazionali contratti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro dell’[OMC], nonché gli impegni
assunti nei confronti delle parti cofirmatarie della quarta convenzione ACP-CE garantendo nel contempo la realizzazione degli
obiettivi dell’[OCM banane];
(…)
9. (…) giova esaminare il funzionamento del presente regolamento al termine di un periodo di sperimentazione sufficiente;
(…)».
25 Il 28 ottobre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento (CE) n. 2362/98, recante modalità d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 293, pag. 32). Il detto
testo contiene tutte le disposizioni necessarie per l’attuazione del nuovo regime degli scambi di banane con gli [OSCURATO:PERSONA] terzi,
comprese le misure transitorie motivate dall’entrata in vigore quasi immediata delle sue modalità d’applicazione.
26 Il 10 novembre 1998, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse istituito un regime d’importazione delle banane concepito per mantenere
gli elementi illegali del regime precedente, in violazione degli accordi OMC e della decisione dell’ORC 25 settembre 1997,
gli [OSCURATO:PERSONA] hanno pubblicato nel
[OSCURATO:PERSONA]
la lista provvisoria dei prodotti provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] che intendevano colpire, a titolo di ritorsione,
con una sovrattassa doganale all’importazione.
27 Il 21 dicembre 1998 gli [OSCURATO:PERSONA] hanno manifestato la loro intenzione di applicare, dal 1° febbraio 1999 o, al più tardi,
dal 3 marzo 1999, dazi doganali del 100% sulle importazioni di prodotti comunitari ricompresi in un elenco redatto dall’amministrazione
americana.
28 Il 14 gennaio 1999 gli [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto all’ORC, ai sensi dell’art. 22, n. 2, dell’IRC, l’autorizzazione a sospendere
l’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi [OSCURATO:PERSONA] membri di concessioni tariffarie e di obblighi connessi a titolo dell’Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell’Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS),
per un importo di scambi commerciali pari a dollari americani (USD) 520 milioni.
29 Durante una riunione dell’ORC tenutasi dal 25 gennaio al 1° febbraio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale importo, in quanto
esso non corrispondeva al grado di annullamento o di riduzione dei vantaggi subito dagli [OSCURATO:PERSONA] ed ha sostenuto che i
principi e le procedure stabiliti dall’art. 22, n. 3, dell’IRC non erano stati rispettati.
30 Il 29 gennaio 1999 l’ORC ha deciso, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], di sottoporre tale questione all’arbitrato del panel originario,
a norma dell’art. 22, n. 6, dell’IRC, e ha sospeso la domanda di autorizzazione degli [OSCURATO:PERSONA] fino alla determinazione
dell’importo autorizzato dei dazi da prelevare a titolo di misura di ritorsione.
31 Il 3 marzo 1999 l’amministrazione americana ha imposto agli esportatori comunitari di prodotti ricompresi in un nuovo elenco
redatto dall’amministrazione stessa l’obbligo di costituire una cauzione bancaria pari al 100% del valore dei prodotti d’importazione
in oggetto.
32 Con decisione 9 aprile 1999 gli arbitri, da un lato, hanno considerato numerose disposizioni del nuovo regime d’importazione
dell’OCM banane incompatibili con le disposizioni degli accordi OMC, hanno fissato in USD 191,4 milioni all’anno il grado
di annullamento o di riduzione dei vantaggi subito dagli [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, hanno ritenuto che la sospensione da parte
di tale paese dell’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi [OSCURATO:PERSONA] membri di concessioni tariffarie e di obblighi connessi a titolo
del GATT del 1994, vertente su scambi di un importo massimo di USD 191,4 milioni all’anno, fosse compatibile con l’art. 22,
n. 4, dell’IRC.
33 Il 7 aprile 1999, in applicazione dell’art. 22, n. 7, dell’IRC, gli [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto all’ORC l’autorizzazione a percepire
dazi doganali all’importazione fino a concorrenza di tale importo.
34 Con un comunicato stampa del 9 aprile 1999, lo [OSCURATO:PERSONA] (il rappresentante speciale degli [OSCURATO:PERSONA] per le questioni commerciali; in prosieguo: il «rappresentante speciale») ha annunciato l’elenco dei prodotti colpiti
da dazi doganali all’importazione ad un tasso del 100%. In tale elenco di prodotti, originari dell’Austria, del Belgio, della
Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, dell’Irlanda, dell’Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della
Spagna, della Svezia o del [OSCURATO:PERSONA], rientravano in particolare «scatole, cofanetti e astucci pieghevoli in carta o cartoncino
non ondulato». Vi si indicava che il rappresentante speciale avrebbe pubblicato la decisione che introduceva i dazi del 100%
nel
[OSCURATO:PERSONA]
e che aveva l’intenzione di fissare la data di entrata in vigore del loro prelievo al 3 marzo 1999.
35 Tale decisione, pubblicata il 19 aprile 1999 nel
[OSCURATO:PERSONA]
(volume 64, n. 74, pagg. 19209-19211), è stata adottata in virtù della sezione 301 del [OSCURATO:PERSONA] del 1974, a termini del
quale il rappresentante speciale, se constata la violazione dei diritti attribuiti agli [OSCURATO:PERSONA] in base ad un accordo
commerciale, adotta le misure autorizzate.
36 Risulta dalla rubrica relativa alla «data di entrata in vigore» della misura citata che «[il rappresentante speciale] ha deciso
che il dazio ad valorem del 100% venisse applicato, con effetti decorrenti dal 19 aprile 1999, ai prodotti immessi sul mercato
e a quelli ritirati da un deposito in vista della loro immissione sul mercato, il 3 marzo 1999 o dopo tale data».
37 Un panel costituito su richiesta presentata dall’Ecuador il 18 dicembre 1998, conformemente all’art. 21, n. 5, dell’IRC, ha
parimenti concluso, il 6 aprile 1999, per l’incompatibilità del nuovo regime comunitario d’importazione delle banane con le
disposizioni degli accordi OMC. La relazione del panel è stata approvata il 6 maggio 1999 dall’ORC.
38 Il 19 aprile 1999, l’ORC ha autorizzato gli [OSCURATO:PERSONA] a prelevare sulle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] dazi doganali
sino a concorrenza di un importo annuo di scambi pari a USD 191,4 milioni.
39 Il 25 maggio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato dinanzi agli organi dell’OMC le misure di ritorsione americane relative al periodo
intercorrente tra il 3 marzo 1999 ed il 19 aprile seguente, in particolare a causa della loro entrata in vigore il 3 marzo
1999.
40 Ritenendo che l’entrata in vigore della sovrattassa americana in tale ultima data fosse contraria alle disposizioni dell’IRC,
il panel adito dalla [OSCURATO:PERSONA] ha posticipato la data di decorrenza degli effetti di tale misura al 19 aprile 1999.
41 Nell’ambito dei negoziati con tutte le parti interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto di emendare la nuova OCM banane. Queste
modifiche sono state adottate con il regolamento (CE) del Consiglio 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93
(GU L 31, pag. 2).
42 Secondo il preambolo del regolamento n. 216/2001:
«(1) Numerose ed intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle
contestazioni suscitate dal regime d’importazione definito dal regolamento (…) n. 404/93 e per tener conto delle conclusioni
del panel istituito nell’ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell’[OMC].
(2) La disamina di tutte le possibilità presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] porta a ritenere che l’istituzione, a medio termine, di un
regime d’importazione fondato sull’applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l’applicazione di una preferenza
tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP costituirebbero il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione
comune dei mercati per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le
norme del commercio internazionale ed evitare nuove contestazioni.
(3) Tale regime deve tuttavia essere definito a conclusione di negoziati con i partner della [OSCURATO:PERSONA] secondo le procedure dell’OMC,
in particolare dell’articolo XXVIII del [GATT]. Il risultato di tali negoziati deve essere sottoposto per approvazione al
Consiglio che deve altresì, conformemente alle disposizioni del trattato, fissare il tasso del dazio doganale comune applicabile.
(4) Fino all’entrata in vigore di tale regime, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere approvvigionata mediante diversi contingenti tariffari,
aperti per importazioni di qualsiasi origine e gestiti tenendo conto delle raccomandazioni dell’[ORC] (…).
(5) In considerazione degli obblighi assunti nei confronti dei paesi ACP e dell’esigenza di garantire loro adeguate condizioni
di concorrenza, l’applicazione di una preferenza tariffaria di 300 EUR/t all’importazione delle banane originarie di tali
paesi consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione. In particolare, a tali importazioni sarà applicato un
dazio zero nell’ambito dei (…) contingenti tariffari.
(6) È opportuno autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare negoziati con i paesi fornitori aventi un interesse sostanziale nell’approvvigionamento
del mercato comunitario per giungere ad una ripartizione negoziata dei primi due contingenti tariffari (…)».
43 L’11 aprile 2001, gli [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un memorandum d’intesa che definisce «gli strumenti che possono
consentire di risolvere l’annosa controversia riguardo al regime d’importazione delle banane» nella [OSCURATO:PERSONA]. Tale memorandum
prevede che la [OSCURATO:PERSONA] si impegni a «[attuare] un regime unicamente tariffario per le importazioni di banane entro e non
oltre il 1º gennaio 2006». Tale documento definisce i provvedimenti che la [OSCURATO:PERSONA] si impegna ad adottare durante il periodo
provvisorio che scade il 1º gennaio 2006. In contropartita, gli [OSCURATO:PERSONA] si sono impegnati a sospendere provvisoriamente
l’imposizione della sovrattassa doganale che erano autorizzati a prelevare sulle importazioni comunitarie. [OSCURATO:PERSONA]
hanno tuttavia precisato, con comunicazione 26 giugno 2001 all’ORC, che tale memorandum d’intesa «non costitui[va] di per
sé una soluzione decisa di comune accordo conformemente all’art. [3, n. 6, dell’IRC e che] inoltre, in considerazione delle
misure che tutte le parti devono ancora prendere, sarebbe prematuro sopprimere tale punto dall’ordine del giorno dell’ORC».
44 Con regolamento (CE) 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 in ordine al regime
di importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 126, pag. 6), la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le modalità di applicazione del
nuovo regime comunitario d’importazione delle banane introdotto con il regolamento n. 216/2001.
45 [OSCURATO:PERSONA] hanno sospeso l’applicazione della loro sovrattassa doganale con effetto dal 30 giugno 2001. A partire dal
1º luglio 2001, il loro dazio all’importazione sulle scatole, sui cofanetti e sugli astucci pieghevoli originari della [OSCURATO:PERSONA]
è stato riportato al suo tasso iniziale.
46 Dalle statistiche presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del Tribunale emerge che il valore totale cif (costo, assicurazione
e nolo) delle importazioni di scatole, cofanetti e astucci pieghevoli di origine comunitaria negli [OSCURATO:PERSONA] ammontava a
USD 27 932 045 nel 1998, a USD 16 645 665 nel 1999, a USD 9 531 023 nel 2000 e, infine, a USD 18 444 637 nel 2001.
47 [OSCURATO:PERSONA] produce scatole pieghevoli in cartoncino stampato e decorato. Tali scatole sono destinate all’imballaggio
di prodotti quali i cosmetici e i profumi ed appartengono alla categoria dei prodotti «scatole, cofanetti e astucci in carta
o cartoncino non ondulato» interessati dalla sovrattassa doganale.
Procedimento
48 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2000, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla sovrattassa in questione.
49 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2001, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità
ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.
50 La ricorrente ha presentato le sue osservazioni scritte su tale eccezione con atto depositato l’8 giugno 2001.
51 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione 12 giugno 2001, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno
delle conclusioni dei convenuti.
52 L’eccezione d’irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] è stata unita al merito con ordinanza 16 ottobre 2001.
53 Su istanza della [OSCURATO:PERSONA] presentata ai sensi dell’art. 51, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, la presente
causa è stata rimessa dinanzi ad una sezione ampliata, composta da cinque giudici, con decisione del Tribunale 4 luglio 2002.
54 La causa è stata riattribuita alla Prima Sezione ampliata il 3 ottobre 2002 ai sensi della decisione del Tribunale 4 luglio
2002, relativa alla composizione delle sezioni e all’attribuzione delle cause a queste ultime.
55 A seguito dell’impedimento del giudice relatore inizialmente designato, a causa della cessazione dalle sue funzioni, il presidente
del Tribunale, con decisione 18 dicembre 2002, ha nominato un nuovo giudice relatore.
56 Il 1° aprile 2004 il Tribunale, sentite le parti, ha deciso di rimettere dinanzi alla Grande Sezione del Tribunale la presente
causa, nonché altre cinque cause connesse.
57 Con ordinanza 19 maggio 2004 il presidente della Grande Sezione, sentite le parti, ha riunito queste sei cause ai fini della
trattazione orale.
58 A titolo di misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad una
serie di quesiti prima dell’udienza. Le parti hanno regolarmente prodotto le informazioni richieste.
59 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza della Grande Sezione che ha avuto
luogo il 26 maggio 2004.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
60 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– condannare in solido i convenuti a risarcirla per un importo pari a sterline inglesi (GBP) 1 299 632;
– in subordine, ordinare ai convenuti di versarle, entro un termine ragionevole dalla pronuncia della sentenza, l’importo del
risarcimento concordato tra le parti o, in mancanza di un accordo, ordinare alle parti di trasmetterle, entro il medesimo
termine, le loro proposte quantificate;
– concedere interessi sul risarcimento da versare ad un tasso dell’8 % annuo o a un qualsiasi altro tasso adeguato che esso
determinerà, a decorrere dalla data della sentenza;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], alle spese;
– adottare qualsiasi altra misura ragionevole che ritenga necessaria.
61 I convenuti, sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
62 I convenuti contestano la ricevibilità del ricorso sotto tre aspetti. Il ricorso per risarcimento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe irricevibile
in quanto diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso non sarebbe conforme a quanto prescritto dall’art. 44, n. 1, lett. c),
del regolamento di procedura. Infine, il Tribunale non sarebbe competente a statuire sul presente ricorso.
Sull’irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]
63 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso nei suoi confronti. Da un lato, il legale della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe
abilitato a procedere contro di esso, non avendo fornito, al momento del deposito del ricorso, un mandato ad litem che menzionasse
il [OSCURATO:PERSONA] quale istituzione convenuta. Dall’altro, il ricorso non sarebbe basato su alcun elemento tale da dimostrare
la responsabilità che potrebbe sorgere a carico della [OSCURATO:PERSONA] a causa della condotta del [OSCURATO:PERSONA].
64 Il Tribunale ritiene adeguato esaminare in primo luogo il secondo motivo d’irricevibilità dedotto dal [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
65 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ricorso non dimostra assolutamente in che modo esso avrebbe potuto far sorgere la responsabilità
della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere ritenuto responsabile del danno fatto valere, data la sua
incompetenza a definire il contenuto materiale della normativa agricola comunitaria contestata o ad adottare misure idonee
a provocare, prevenire o attenuare il danno lamentato. Le risoluzioni adottate dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbero semplicemente concretato
l’esercizio del suo potere generale di decisione.
66 La ricorrente obietta che imputa il danno da essa subito alle colpe commesse in tutte le fasi del processo di modifica del
controverso regime comunitario d’importazione delle banane e, pertanto, al ruolo svolto da tutte le istituzioni interessate,
incluso il [OSCURATO:PERSONA].
67 Quest’ultimo sarebbe stato consultato prima dell’adozione dei regolamenti nn. 404/93 e 1637/98 dichiarati incompatibili con
gli accordi OMC. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto, senza averla esercitata, della facoltà di sottoporre ogni proposta adeguata
sulle questioni che a suo avviso richiedevano l’adozione di un atto comunitario. Infine, vari pareri, risoluzioni ed interventi
del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sottolineato la necessità di prevenire gli effetti disastrosi delle norme dell’OMC per le regioni
produttrici della [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
68 Qualora, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sia chiamata in giudizio per responsabilità extracontrattuale, essa è rappresentata
dinanzi al giudice comunitario dall’istituzione o dalle istituzioni a cui è imputabile il fatto considerato all’origine del
danno lamentato.
69 In particolare, il soggetto che chiede il risarcimento può rivolgere la sua azione contro la [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dalla
[OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio dato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, n. 2, terzo comma, del Trattato CE (divenuto,
in seguito a modifica, art. 37 CE), la prima ha proposto e il secondo ha adottato la normativa agricola comunitaria la cui
illegalità sarebbe all’origine del danno fatto valere (sentenza della Corte 13 novembre 1973, cause riunite 63/72-69/72, Werhahn
e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1229, punti 7 e 8).
70 Tale disposizione non conferisce in materia alcuna competenza decisionale al [OSCURATO:PERSONA] e consente a quest’ultimo unicamente
di intervenire in qualità di organo consultivo durante la procedura di adozione soltanto da parte del Consiglio di regolamenti,
direttive e decisioni relativi alla politica agricola comune.
71 Pertanto, il parere che il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito a detto titolo sulla proposta all’origine del regolamento n. 1637/98 che
gli era stato sottoposto non ha avuto natura vincolante.
72 Lo stesso vale per i pareri e le risoluzioni che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto eventualmente adottare in favore degli operatori
economici che esercitavano la loro attività in un settore diverso da quello delle banane. Non avendo natura vincolante, siffatte
risoluzioni non avrebbero potuto far sorgere un legittimo affidamento nel fatto che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] vi si attenessero
(sentenza della Corte 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2523, punto 59) né, di conseguenza, creare obblighi in tal senso a carico di queste due istituzioni (v. ordinanza
della Corte 29 ottobre 2004, causa C‑18/04 P, Krikorian e a./[OSCURATO:PERSONA], Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta,
punto 33).
73 Alla luce di ciò, va affermato che sia l’adozione del regolamento del Consiglio n. 1637/98 e del regolamento della [OSCURATO:PERSONA]
n. 2362/98, ritenuti dall’ORC incompatibili con gli accordi OMC, sia l’asserita mancanza di conformità del regime d’importazione
controverso rientrano nelle competenze esclusive del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA].
74 Pertanto, non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto contribuire a far sorgere la responsabilità extracontrattuale in cui
può incorrere la [OSCURATO:PERSONA] a causa dell’incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con gli accordi
OMC.
75 Di conseguenza, l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolta e il ricorso dev’essere dichiarato
irricevibile nella parte in cui è rivolto contro quest’ultimo, senza che sia necessario statuire sul motivo d’irricevibilità
vertente sull’indisponibilità, al momento della presentazione del presente ricorso, di un mandato della [OSCURATO:PERSONA] che abilitasse
il suo legale ad agire contro il [OSCURATO:PERSONA].
Sulla mancanza di conformità del ricorso a quanto prescritto dall’art 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
76 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono il ricorso irricevibile in quanto esso contesta loro alternativamente di aver adottato
atti normativi illegali o di essersi resi colpevoli di un’omissione, di modo che essi non sarebbero in grado di assicurare
correttamente la loro difesa. Inoltre, il ricorso non dimostrerebbe né l’esistenza né la natura del danno lamentato.
77 La ricorrente ribatte che il ricorso indica la portata approssimativa del danno subito e gli elementi che permettono di valutarne
la natura e la portata e che gli elementi forniti ulteriormente dimostrano validamente l’effettività e la certezza del danno.
Giudizio del Tribunale
78 Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia – applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale
in forza dell’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo – e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
del Tribunale, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa
e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza
del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che
gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente
e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.
79 Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso come quello di specie, diretto ad ottenere il risarcimento di danni asseritamente
causati da istituzioni comunitarie, deve contenere elementi che consentano di identificare sia il comportamento che il ricorrente
addebita alle dette istituzioni sia le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento
e il danno che asserisce di aver subito (sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois et Fils/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-125, punti 29 e 30).
80 Come risulta dalla sua argomentazione, la ricorrente sostiene sostanzialmente di aver subito un danno a causa, da un lato,
della mancata adozione di modifiche del regime comunitario d’importazione delle banane idonee a rendere quest’ultimo, entro
i termini impartiti dall’ORC, conforme agli obblighi assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo degli accordi OMC e, dall’altro, della
mancanza di misure comunitarie che la proteggessero contro le ritorsioni commerciali americane.
81 Il ricorso contiene quindi, contrariamente a quanto sostengono i convenuti, gli elementi che consentono di identificare il
comportamento che la ricorrente contesta loro e che quest’ultima ritiene all’origine del danno subito.
82 D’altra parte, dall’argomentazione sviluppata dai convenuti in merito alla fondatezza del ricorso risulta che essi hanno potuto
preparare efficacemente la loro difesa in merito ai presupposti che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che il Tribunale è in grado di pronunciarsi sul presente ricorso in piena cognizione degli elementi
del fascicolo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
83 Pertanto, la censura che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] deducono in merito alla mancanza di conformità del ricorso ai requisiti
dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura dev’essere respinta.
Sulla competenza del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
84 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] dubitano che il Tribunale sia competente a statuire sul presente ricorso per risarcimento. L’istituzione
della sovrattassa doganale deriverebbe da una decisione del governo degli [OSCURATO:PERSONA] e non dall’atto di un’istituzione comunitaria.
La competenza del giudice comunitario non potrebbe essere stabilita sulla base di una mera affermazione di un danno che si
asserisce derivare da un atto o da un’omissione di un’istituzione comunitaria.
85 Il giudice comunitario non potrebbe statuire su un’azione per risarcimento proposta contro un’istituzione comunitaria qualora
l’atto all’origine del danno lamentato sia stato commesso autonomamente da uno Stato (sentenza della Corte 7 luglio 1987,
cause riunite 89/86 e 91/86, Étoile commerciale e CNTA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3005, punti 18-20).
86 La ricorrente ribatte che il suo ricorso è diretto non contro il comportamento delle autorità americane, ma contro quello
della [OSCURATO:PERSONA], che ha provocato l’adozione della sovrattassa e ha omesso di proteggerla contro quest’ultima.
Giudizio del Tribunale
87 Il combinato disposto dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE conferisce al giudice comunitario la competenza
a conoscere dei ricorsi relativi al risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dai loro agenti nell’esercizio
delle loro funzioni.
88 Nella fattispecie, la ricorrente chiede il risarcimento del danno che essa avrebbe subito tanto a causa dell’aumento dei dazi
all’importazione imposti dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] sui suoi prodotti, conformemente all’autorizzazione concessa dall’ORC
a seguito dell’accertamento dell’incompatibilità con gli accordi OMC del regime comunitario d’importazione delle banane, quanto
a causa della mancata adozione da parte dei convenuti di misure comunitarie di protezione contro le ritorsioni commerciali
americane.
89 Il ricorso è quindi basato sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la ricorrente, è sorta in ragione
del fatto che la causa del danno da essa subito va ricercata nell’adozione da parte del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] di una
regolamentazione che l’ORC ha considerato incompatibile con gli accordi OMC e nella mancanza di misure comunitarie di protezione.
90 Il Tribunale è quindi competente a conoscere, in forza dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE, della presente
domanda di risarcimento che, a differenza della situazione di cui alla sentenza Étoile commerciale e CNTA/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 85, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], non fa riferimento esclusivamente alla decisione di un organismo nazionale
come fondamento della responsabilità.
91 È vero che la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza costante, presuppone l’imputabilità del danno contestato
al comportamento delle istituzioni comunitarie. Tuttavia, si tratta in tal caso di un presupposto sostanziale, che deve essere
verificato nell’ambito del controllo del fatto che il nesso di causalità tra il danno lamentato e il comportamento delle istituzioni
sia sufficientemente diretto e che non consente di escludere la competenza del Tribunale, in quanto viene fatta valere l’imputabilità
del danno al comportamento delle istituzioni comunitarie.
92 Va dunque respinto l’argomento dedotto dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’incompetenza del Tribunale, salva la
valutazione che verrà fatta del nesso di causalità tra il comportamento del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato
nell’ambito dell’esame della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali sorge la responsabilità extracontrattuale.
93 Ciò premesso, il ricorso va dichiarato ricevibile.
Nel merito
94 La domanda di risarcimento della ricorrente si basa sul regime della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in ragione
del comportamento illecito dei suoi organi. La ricorrente ha inoltre fatto valere la responsabilità extracontrattuale che
potrebbe sorgere per la [OSCURATO:PERSONA] anche in assenza di un tale comportamento (sentenza del Tribunale 28 aprile 1998, causa T‑184/95,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-667, punto 59, confermata su ricorso dalla sentenza della Corte 15 giugno
2000, causa C-237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4549, punti 19 e 53).
Sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi
95 Occorre anzitutto ricordare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE,
il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che
siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività
del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (sentenza della Corte
29 settembre 1982, causa 26/81, [OSCURATO:PERSONA]/CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996,
causa T-175/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T-336/94,
Efisol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1343, punto 30, e 11 luglio 1997, causa T-267/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
II‑1239, punto 20).
96 Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare
le altre condizioni (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4199,
punti 19 e 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde-Reederei/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑515,
punto 37).
97 Il comportamento illecito contestato ad un’istituzione comunitaria deve consistere in una violazione sufficientemente caratterizzata
di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm
e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punto 42).
98 Il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione
comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale.
99 Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente,
la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente
caratterizzata (sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1975, punto 134, e 10 febbraio 2004, cause riunite T‑64/01 e T‑65/01,
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-521,
punto 71).
100 La domanda di risarcimento della ricorrente dev’essere esaminata alla luce di tali osservazioni.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Sugli illeciti contestati alle istituzioni convenute
101 La ricorrente sostiene che, non avendo reso il regime comunitario d’importazione delle banane conforme agli accordi OMC, i
convenuti avrebbero violato le disposizioni del GATT del 1994, del GATS, nonché le raccomandazioni e le decisioni dell’ORC.
102 L’inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei suoi obblighi a titolo degli accordi OMC avrebbe deluso il legittimo affidamento
che la ricorrente aveva riposto nelle sue vendite e nei suoi investimenti negli [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe violato il principio
della certezza del diritto.
103 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto finanziare una politica di mantenimento di condizioni favorevoli al commercio delle banane nei
confronti delle sue controparti ACP, sia per mezzo del finanziamento da parte del suo bilancio generale, nell’ambito di una
compensazione negoziata ai sensi dell’art. 22, n. 2, dell’IRC, sia provocando le misure di ritorsione imposte nel caso di
specie dagli [OSCURATO:PERSONA].
104 Tuttavia, il detto trasferimento del costo della protezione dei produttori di banane ACP su altri settori non sarebbe stato
né necessario né adeguato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare alcune precauzioni al fine di evitare che la ricorrente fosse
portata a pagare le conseguenze della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di ignorare i suoi obblighi internazionali.
105 La scelta politica della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così violato il principio di proporzionalità, nonché il diritto fondamentale della
ricorrente all’esercizio della sua attività professionale e il suo diritto di proprietà.
106 I convenuti contestano alla ricorrente di non aver dimostrato né la natura né il tenore dell’omissione fatta valere, né la
fonte dell’obbligo di agire che essi avrebbero violato.
107 I membri dell’OMC agirebbero lecitamente qualora, per porre fine all’incompatibilità di una misura rispetto alle norme dell’OMC
rilevata dall’ORC, essi ristabiliscano l’equilibrio delle loro rispettive concessioni, sconvolto dalla misura controversa,
scegliendo una delle opzioni rese possibili dall’IRC.
108 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto altra scelta se non quella di conformarsi a tutti i suoi obblighi internazionali
avviando negoziati e proponendo di modificare l’OCM banane. Tali modifiche sarebbero state incorporate nell’OCM banane istituita
dal regolamento n. 216/2001 e dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 febbraio 2001, n. 395, che fissa taluni quantitativi
indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d’importazione di banane nella [OSCURATO:PERSONA] per il secondo trimestre
del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP (GU L 58, pag. 11).
109 La tutela del legittimo affidamento si applicherebbe solo alle situazioni ed ai rapporti legalmente creati a titolo del diritto
comunitario, a cui i rapporti della ricorrente con i suoi clienti americani sono estranei. Le concessioni scambiate dai membri
dell’OMC non potrebbero in nessun caso giustificare un legittimo affidamento in un accesso permanente ad un determinato mercato
nazionale. Le istituzioni comunitarie non avrebbero mai fornito alla ricorrente la minima garanzia specifica sul modo in cui
la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe conformata alle decisioni e alle raccomandazioni dell’ORC.
110 Non sarebbe concepibile come i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento nonché il diritto della ricorrente
al libero esercizio della sua attività economica o il suo diritto di proprietà possano essere stati violati indipendentemente
da qualsiasi violazione delle norme dell’OMC.
111 La ricorrente riterrebbe sproporzionato non il regime stesso d’importazione delle banane, bensì la decisione di tollerare
la sospensione delle concessioni da parte degli [OSCURATO:PERSONA], mentre si sarebbe trattato dell’unica opzione possibile per la
[OSCURATO:PERSONA].
112 Infine, il libero esercizio da parte della ricorrente delle sue attività economiche sarebbe stato ostacolato dalla sospensione
delle concessioni tariffarie degli [OSCURATO:PERSONA] e non dall’adozione dell’OCM banane.
– Sulla natura giuridica delle norme asseritamente violate da parte dei convenuti
113 La ricorrente fa valere che, laddove le disposizioni violate del GATT e del GATS riducono gli ostacoli agli scambi tra i membri
dell’OMC e consentono così alle imprese di commerciare più liberamente, esse conferiscono diritti ai singoli, al pari delle
raccomandazioni e delle decisioni dell’ORC, che precisano il contenuto degli accordi OMC. La stessa natura dovrebbe essere
riconosciuta ai principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità nonché al diritto
della ricorrente al libero esercizio della sua attività professionale e al suo diritto di proprietà.
114 Il giudice comunitario potrebbe controllare la legalità di un atto comunitario alla luce degli accordi OMC qualora la [OSCURATO:PERSONA],
come nel caso di specie, abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC.
115 I convenuti adducono l’impossibilità di invocare le norme dell’OMC o le raccomandazioni dell’ORC per dimostrare l’illegalità
di un atto o di un’omissione di un’istituzione comunitaria che derivi dalle decisioni degli organi di tale organizzazione
e dalla giurisprudenza comunitaria.
116 La questione se le disposizioni del GATT e del GATS possano conferire diritti ai singoli non sarebbe quindi pertinente, poiché
la ricorrente non può far valere tali diritti.
117 D’altra parte, una decisione dell’ORC non può avere nell’ordinamento giuridico comunitario effetti più estesi delle disposizioni
degli accordi OMC su cui essa si basa.
– Sulla gravità delle violazioni fatte valere
118 La ricorrente sostiene che gli accordi OMC hanno fissato alcuni limiti alle opzioni conferite alla [OSCURATO:PERSONA] per conformare
il suo regime d’importazione delle banane e che quest’ultima ha chiaramente oltrepassato tali limiti. La lunga durata e la
ripetizione delle infrazioni alle norme dell’OMC costituirebbero una violazione manifesta e grave dei limiti posti al suo
potere discrezionale.
119 Ne conseguirebbe una violazione manifesta e grave del legittimo affidamento della ricorrente e del principio di proporzionalità,
nonché del diritto della ricorrente al libero esercizio della sua attività professionale e del suo diritto di proprietà.
120 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano di avere manifestamente e gravemente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale
per aver scelto di risolvere la controversia mediante l’adozione di una nuova OCM banane.
121 Un membro dell’OMC non sarebbe tenuto ad applicare stricto sensu le conclusioni di un panel o dell’organo d’appello, ma avrebbe
a disposizione varie soluzioni per attuarle.
122 Il panel che ha stabilito, ai sensi dell’art. 21, n. 5, dell’IRC, l’incompatibilità di taluni aspetti del regime d’importazione
delle banane istituito dai regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 avrebbe suggerito tre soluzioni per assicurarne l’adeguamento,
il che dimostrerebbe la portata del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e la difficoltà di elaborare una normativa compatibile
con le norme dell’OMC.
123 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata responsabile degli atti di uno Stato terzo sovrano, non si può affermare che
essa abbia gravemente violato i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché il diritto di esercitare
un’attività economica.
124 L’esercizio della funzione legislativa non dovrebbe essere ostacolato dalla prospettiva di azioni per risarcimento ogni volta
che l’interesse generale della [OSCURATO:PERSONA] richiede di adottare provvedimenti normativi che possono ledere gli interessi dei
singoli (sentenza della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du Pêcheur SA e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
I‑1029, punto 45).
Giudizio del Tribunale
– Sulla questione preliminare dell’invocabilità delle norme dell’OMC
125 Prima di procedere all’esame della liceità del comportamento delle istituzioni comunitarie, occorre risolvere la questione
se gli accordi OMC generino per i soggetti dell’ordinamento comunitario il diritto di farli valere in giudizio per contestare
la validità di una normativa comunitaria nell’ipotesi in cui l’ORC abbia dichiarato che tanto quest’ultima quanto la normativa
successiva adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare al fine di conformarsi alle norme dell’OMC in questione, erano incompatibili
con queste norme.
126 Sostenendo che i convenuti hanno violato le norme dell’OMC, la ricorrente invoca il principio pacta sunt servanda, che rientra
effettivamente tra le norme di diritto il cui rispetto si impone alle istituzioni comunitarie nell’esercizio delle loro funzioni,
quale principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico e, in particolare, dell’ordinamento giuridico internazionale (sentenza
della Corte 16 giugno 1998, causa C-162/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3655, punto 49).
127 Tuttavia, nel caso di specie il principio pacta sunt servanda non può essere utilmente opposto alle istituzioni convenute,
dato che, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano
in linea di principio tra le normative alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle
istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8395, punto 47;
ordinanza della Corte 2 maggio 2001, causa C‑307/99, OGT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3159, punto 24; sentenze
della Corte 12 marzo 2002, cause riunite C‑27/00 e C‑122/00, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2569, punto 93; 9 gennaio 2003,
causa C‑76/00 P, Petrotub e Republica/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑79, punto 53, e 30 settembre 2003, causa C‑93/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10497, punto 52).
128 Infatti, da un lato, l’accordo che istituisce l’OMC è fondato su una base di reciproca convenienza che lo distingue dagli
accordi conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] terzi che instaurano una certa asimmetria degli obblighi. Orbene, è pacifico che
alcune delle controparti commerciali più importanti della [OSCURATO:PERSONA] non fanno figurare gli accordi OMC tra le normative alla
luce delle quali i loro organi giurisdizionali controllano la legittimità delle loro norme di diritto interno. Un controllo
della legalità dell’azione delle istituzioni comunitarie alla luce di tali norme rischierebbe quindi di condurre ad uno squilibrio
nell’applicazione delle norme dell’OMC, privando gli organi legislativi o esecutivi della [OSCURATO:PERSONA] del margine di manovra
di cui dispongono gli organi analoghi delle controparti commerciali della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra
al punto 127, punti 42-46).
129 Dall’altro, imporre agli organi giurisdizionali l’obbligo di disapplicare le norme di diritto interno che siano incompatibili
con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilità,
offerta dall’art. 22 dell’IRC, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate al fine di stabilire una compensazione
reciprocamente accettabile (sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra al punto 127, punti 39 e 40).
130 Ne consegue che l’eventuale violazione delle norme dell’OMC da parte delle istituzioni convenute non può, in linea di principio,
far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] (sentenze del Tribunale 20 marzo 2001, causa T‑18/99, Cordis/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 51; causa T-30/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑943, punto 56, e causa
T‑52/99, T. Port/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑981, punto 51).
131 Solo nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero
nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetterebbe al Tribunale
controllare la legalità del comportamento delle istituzioni convenute alla luce delle norme dell’OMC (v., per quanto riguarda
il GATT del 1947, sentenze della Corte 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1781, punti 19-22, e 7
maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2069, punto 31, nonché, per quanto riguarda gli accordi OMC,
sentenze Portogallo/Consiglio, cit. supra al punto 127, punto 49, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 127,
punto 53).
132 Orbene, anche in presenza di una decisione dell’ORC che rilevi l’incompatibilità delle misure adottate da un membro con le
norme dell’OMC, nessuna di queste due eccezioni è applicabile nel caso di specie.
– Sull’eccezione relativa all’intenzione di dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC
133 Assumendo l’impegno, dopo l’adozione della decisione dell’ORC 25 settembre 1997, di conformarsi alle norme dell’OMC, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha inteso assumere un obbligo particolare nell’ambito dell’OMC, tale da giustificare un’eccezione alla non invocabilità
delle norme dell’OMC dinanzi al giudice comunitario e da consentire a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità
del comportamento delle istituzioni comunitarie rispetto a tali norme.
134 È vero che, rispetto al GATT del 1947, l’IRC ha rafforzato il meccanismo di risoluzione delle controversie, in particolare
per quanto riguarda l’adozione delle relazioni dei panel.
135 [OSCURATO:PERSONA], l’art. 3, n. 7, dell’ IRC sottolinea che il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie è di norma
garantire il ritiro delle misure che sono state giudicate incompatibili con le disposizioni degli accordi OMC. Del pari, l’art. 22,
n. 1, dell’IRC privilegia la piena applicazione di una raccomandazione di rendere una misura conforme agli accordi OMC.
136 Inoltre, ai sensi dell’art. 17, n. 14, dell’IRC, una relazione dell’organo d’appello adottata, come nel caso di specie, dall’ORC
è accettata incondizionatamente dalle parti della controversia. Infine, l’art. 22, n. 7, specifica che queste ultime accettano
la natura definitiva della decisione dell’arbitro che stabilisce il livello della sospensione delle concessioni.
137 Ciò non toglie che l’IRC riservi in ogni caso un ruolo importante ai negoziati tra i membri dell’OMC parti di una controversia
(sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra al punto 127, punti 36-40).
138 L’IRC rende così possibili per il membro dell’OMC coinvolto in una controversia varie modalità di applicazione di una raccomandazione
o di una decisione dell’ORC che stabilisce l’incompatibilità di una misura con le norme dell’OMC.
139 Qualora il ritiro immediato della misura incompatibile risulti impraticabile, l’IRC prevede, al suo art. 3, n. 7, la possibilità
di concedere al membro leso una compensazione o di autorizzarlo a sospendere temporaneamente l’applicazione di concessioni
o altri obblighi, in attesa che venga ritirata la misura incompatibile (v. sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra al punto
127, punto 37).
140 Ai sensi dell’art. 22, n. 2, dell’IRC, qualora il membro dell’OMC interessato venga meno al suo obbligo di eseguire le raccomandazioni
e le decisioni dell’ORC entro il periodo che gli è stato impartito, esso avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza
del periodo, negoziati con il membro che ha sporto il reclamo, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile.
141 Qualora entro un termine di venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole previsto dall’art. 21, n. 3, dell’IRC
per conformarsi alle norme dell’OMC non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, la parte che ha
sporto reclamo può chiedere all’ORC l’autorizzazione a sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti
dagli accordi OMC nei confronti di tale membro.
142 Anche alla scadenza del termine impartito per rendere la misura dichiarata incompatibile conforme alle norme dell’OMC e dopo
l’autorizzazione e l’adozione di misure di compensazione o di sospensione di concessioni ai sensi dell’art. 22, n. 6, dell’IRC,
il negoziato tra le parti della controversia continua a svolgere comunque un ruolo importante.
143 L’art. 22, n. 8, dell’IRC sottolinea così la natura provvisoria della sospensione di concessioni o altri obblighi e ne limita
la durata «finché non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un accordo contemplato o finché il membro che deve
applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione all’annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finché
non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente».
144 Questa stessa disposizione prevede inoltre che, conformemente all’art. 21, n. 6, l’ORC continui a tenere sotto controllo l’applicazione
delle raccomandazioni o delle decisioni adottate.
145 In caso di disaccordo sulla compatibilità delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e alle decisioni dell’ORC,
l’art. 21, n. 5, dell’IRC prevede che la controversia sia risolta «facendo ricorso alle presenti procedure di risoluzione
delle controversie», che includono il tentativo delle parti di giungere ad una soluzione negoziata.
146 Né la scadenza del termine impartito dall’ORC alla [OSCURATO:PERSONA] per rendere il suo regime d’importazione delle banane conforme
alla decisione dell’ORC 25 settembre 1997 né la decisione 9 aprile 1999 con cui gli arbitri dell’ORC hanno espressamente dichiarato
l’incompatibilità del nuovo dispositivo d’importazione delle banane stabilito dai regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 hanno
comportato l’esaurimento delle modalità di risoluzione delle controversie previste dall’IRC.
147 Ciò considerato, un controllo da parte del giudice comunitario della legittimità del comportamento delle istituzioni convenute
rispetto alle norme dell’OMC potrebbe avere l’effetto di rendere più fragile la posizione dei negoziatori comunitari nella
ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile della controversia e in conformità con le norme dell’OMC.
148 Pertanto, imporre agli organi giurisdizionali l’obbligo di disapplicare le norme di diritto interno che siano incompatibili
con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilità,
offerta segnatamente dall’art. 22 dell’IRC, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate (sentenza Portogallo/Consiglio,
cit. supra al punto 127, punto 40).
149 Peraltro, modificando nuovamente, con il regolamento n. 216/2001, il regime d’importazione delle banane, il Consiglio ha perseguito
la conciliazione di diversi obiettivi divergenti. Il preambolo del regolamento n. 216/2001, al primo ‘considerando’, rileva
così che numerose ed intense consultazioni si sono svolte segnatamente per «tener conto delle conclusioni del gruppo speciale»
e, al secondo ‘considerando’, che il nuovo regime d’importazione previsto costituisce il mezzo più idoneo sia per «conseguire
gli obiettivi dell’[OCM banane] per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori» sia «per rispettare
le norme del commercio internazionale».
150 In definitiva, è in contropartita dell’impegno della [OSCURATO:PERSONA] di introdurre un regime unicamente tariffario per le importazioni
di banane entro il 1º gennaio 2006 che gli [OSCURATO:PERSONA] hanno accettato, ai termini del memorandum d’intesa concluso l’11 aprile
2001, di sospendere provvisoriamente l’imposizione della loro sovrattassa doganale.
151 Orbene, un risultato di tale tipo avrebbe potuto essere compromesso da un intervento del giudice comunitario consistente nel
controllare, ai fini del risarcimento del danno subito dalla ricorrente, la legittimità rispetto alle norme dell’OMC del comportamento
adottato nella fattispecie dalle istituzioni convenute.
152 Occorre rilevare a tal proposito che, come hanno espressamente sottolineato gli [OSCURATO:PERSONA], il memorandum d’intesa dell’11
aprile 2001 non costituisce di per sé una soluzione decisa di comune accordo ai sensi dell’art. 3, n. 6, dell’IRC e che la
questione dell’attuazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle raccomandazioni e delle decisioni dell’ORC, il 12 luglio 2001, vale
a dire successivamente alla proposizione del presente ricorso, era ancora iscritta all’ordine del giorno della riunione dell’ORC.
153 Ne consegue che le istituzioni convenute, modificando il controverso regime comunitario d’importazione delle banane, non hanno
inteso dare esecuzione ad obblighi particolari derivanti dalle norme dell’OMC alla luce delle quali l’ORC aveva accertato
l’incompatibilità del detto regime.
154 Del resto, a tal riguardo occorre rilevare che, come emerge dai ‘considerando’ del regolamento n. 1637/98, il Consiglio, nella
fattispecie, ha inteso conciliare, avvalendosi delle diverse modalità di composizione delle controversie definite dall’IRC,
gli impegni internazionali sottoscritti dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nell’ambito dell’OMC sia nei confronti degli altri firmatari della
quarta convenzione di Lomé, salvaguardando peraltro gli obiettivi dell’OCM banane.
155 Tale intento è confermato dall’art. 20, lett. e), del regolamento n. 404/93, modificato dal regolamento n. 1637/98. Tale disposizione,
nella parte in cui precisa che le modalità che la [OSCURATO:PERSONA] può adottare ai fini dell’applicazione del titolo IV del regolamento
n. 404/93, relativo al regime degli scambi di banane con i paesi terzi, comprendono le misure occorrenti per adempiere gli
obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’art. 300 CE, comprende tutti gli impegni derivanti
dalle convenzioni che siano state sottoscritte, senza privilegiare gli obblighi assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito degli accordi
OMC.
156 Inoltre, il legislatore comunitario, al nono ‘considerando’ del regolamento n. 1637/98, si è espressamente riservato la possibilità
di esaminare il funzionamento di tale testo al termine di un periodo di sperimentazione sufficiente.
– Sull’eccezione basata sull’espresso rinvio a disposizioni precise degli accordi OMC
157 Non si può ritenere che l’OCM banane, quale è stata istituita dal regolamento n. 404/93 e successivamente modificata, rinvii
espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC (v., in tal senso, ordinanza OGT [OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 127, punto 28).
158 In particolare, dai preamboli dei diversi regolamenti che modificano il regime d’importazione delle banane non emerge che
il legislatore comunitario abbia fatto riferimento a disposizioni specifiche degli accordi OMC quando ha inteso conformare
tale regime a questi medesimi accordi.
159 [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 2362/98 non contiene alcun riferimento espresso a disposizioni precise degli accordi OMC (sentenze
Cordis/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 130, punto 59; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 130,
punto 64, e T. Port/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 130, punto 59).
160 Ne deriva che, nonostante l’intervento di un accertamento di incompatibilità proveniente dall’ORC, le norme dell’OMC non costituiscono,
nella fattispecie, né in forza di obblighi particolari a cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inteso dare esecuzione né in forza di un
rinvio espresso a disposizioni precise, norme rispetto alle quali può essere valutata la legittimità del comportamento delle
istituzioni.
161 Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non può utilmente sostenere, ai fini della sua domanda di risarcimento,
che il comportamento contestato al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] sia contrario alle norme dell’OMC.
162 Le censure che la ricorrente fonda sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto
e di proporzionalità, nonché sulla violazione del suo diritto di proprietà e del suo diritto al libero esercizio dell’attività
economica si basano tutte sulla premessa della contrarietà alle norme dell’OMC del comportamento contestato alle istituzioni
convenute.
163 Posto che queste norme non figurano tra quelle rispetto alle quali il giudice comunitario controlla la legittimità del comportamento
delle istituzioni comunitarie, tali censure devono essere di conseguenza parimenti respinte.
164 Ne consegue che il comportamento delle istituzioni convenute non può essere considerato viziato da illiceità, senza che sia
necessario esaminare l’argomento della ricorrente relativo alla natura giuridica delle norme e dei principi asseritamene violati
e alla gravità supposta delle loro violazioni.
165 Infine, la ricorrente non ha dimostrato né la natura né il fondamento delle misure di tutela che essa contesta alle istituzioni
convenute di non aver adottato in suo favore.
166 Orbene, le omissioni delle istituzioni comunitarie possono far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] solo qualora le istituzioni
abbiano violato un obbligo giuridico di agire risultante da una norma comunitaria (sentenza Dubois et Fils/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 79, punto 56).
167 Poiché l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni convenute non può essere dimostrata, una delle tre condizioni
cumulative che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi
non è soddisfatta.
168 Ciò premesso, l’azione per risarcimento della ricorrente basata su tale regime di responsabilità deve essere respinta, senza
che occorra, in tale contesto, esaminare se siano soddisfatte le altre due condizioni relative, rispettivamente, all’effettività
del danno e all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito (sentenza della Corte 9 settembre
1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5251, punto 14, e sentenza del Tribunale 24 aprile 2002, causa
T‑220/96, EVO/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2265, punto 39).
Sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di comportamento illecito dei suoi organi
Sul principio della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
169 La ricorrente afferma sostanzialmente che la scelta politica operata dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore del sostegno agli operatori del
settore delle banane ha avuto l’effetto di provocare una lesione dell’uguaglianza degli amministrati di fronte agli oneri
pubblici a svantaggio della categoria particolare costituita dalle imprese comunitarie colpite in maniera sproporzionata dalla
sovrattassa americana sulle loro importazioni negli [OSCURATO:PERSONA].
170 Le istituzioni convenute osservano sostanzialmente che il giudice comunitario finora non ha mai affermato la responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di un atto illecito dei suoi organi e che le condizioni che fanno sorgere tale
responsabilità non sono comunque soddisfatte in nessun modo nel caso di specie.
– Giudizio del Tribunale
171 Quando, come nella fattispecie, l’illiceità del comportamento imputato alle istituzioni comunitarie non è accertata, non ne
deriva che le imprese che, in quanto categoria di operatori economici, devono sopportare una parte sproporzionata degli oneri
derivanti da una restrizione dell’accesso a mercati d’esportazione non possano in alcun caso ottenere una compensazione facendo
sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 settembre 1987, causa
81/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3677, punto 17).
172 Infatti, l’art. 288, secondo comma, CE basa l’obbligo che esso impone alla [OSCURATO:PERSONA] di risarcire i danni causati dalle sue
istituzioni sui «principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri» senza limitare, di conseguenza, la portata di tali
principi al solo regime della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito delle dette istituzioni.
173 Orbene, i diritti nazionali relativi alla responsabilità extracontrattuale consentono ai singoli, anche se in misura variabile,
in settori specifici e secondo modalità diverse, di ottenere in via giudiziale il risarcimento di taluni danni, anche in assenza
di un’azione illecita dell’autore del danno.
174 Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] può sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all’effettività
del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale
del danno in questione (v. sentenza 15 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 94, punto
19).
175 Occorre dunque esaminare se tali tre condizioni siano soddisfatte nella fattispecie.
Sulla sussistenza di un danno effettivo e certo
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
176 La ricorrente afferma di aver subito ingenti perdite a titolo dei suoi investimenti sul mercato americano, della remunerazione
di un distributore americano, di spese legali e dei dazi all’importazione pagati.
177 Il comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre causato alla ricorrente un ingente lucro cessante, a causa della
perdita di determinati contratti e del calo delle vendite rispetto alle sue previsioni precedenti l’introduzione delle sanzioni
americane.
178 I convenuti contestano alla ricorrente che essa non ha prodotto alcuna prova oggettivamente verificabile della sua perdita
di attività esistente e del suo lucro cessante.
179 La ricorrente non dimostrerebbe di essere stata impossibilitata a compensare le sue perdite, ad esempio aumentando il prezzo
dei suoi prodotti o riorientando la sua politica d’esportazione. Non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione in merito alle
misure che essa avrebbe potuto adottare per attenuare le sue perdite.
– Giudizio del Tribunale
180 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] non contestano di per sé l’effettività e la certezza del danno subito dalla ricorrente a seguito
dell’istituzione della sovrattassa doganale americana sulle importazioni di scatole, di cofanetti e di astucci pieghevoli
originari della [OSCURATO:PERSONA].
181 In particolare, contestando alla ricorrente di non aver dimostrato l’impossibilità di compensare le sue perdite con l’aumento
dei prezzi o con il riorientamento della sua politica di esportazione e di non aver fornito alcuna spiegazione sulle misure
che essa avrebbe potuto adottare per limitare il danno subito, i convenuti ammettono implicitamente che la ricorrente ha dovuto
subire necessariamente quanto meno un danno commerciale a causa del rincaro incontestabile dei suoi prodotti provocato sul
mercato degli [OSCURATO:PERSONA] dalla maggiorazione improvvisa del 100% dei dazi americani all’importazione ad valorem.
182 D’altra parte, le statistiche fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] avvalorano le affermazioni della ricorrente, poiché dimostrano incontestabilmente
una sensibile diminuzione del valore complessivo delle importazioni negli [OSCURATO:PERSONA] di scatole, cofanetti e astucci pieghevoli
di origine comunitaria.
183 Ciò premesso, il Tribunale rileva che la condizione relativa all’effettività e alla certezza del danno subito dalla ricorrente
è soddisfatta.
Sul nesso di causalità tra il danno subito e il comportamento delle istituzioni convenute
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
184 La ricorrente afferma che l’aumento dei dazi americani all’importazione deriva direttamente dal comportamento delle istituzioni
convenute, poiché gli [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero limitati ad esercitare un diritto conferito loro dagli accordi OMC.
185 Essendo stati al corrente delle conseguenze del loro comportamento, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero affermare
validamente che la sovrattassa americana non ne costituisse una conseguenza oggettiva e prevedibile.
186 Non si tratterebbe di sapere se gli [OSCURATO:PERSONA] siano stati o meno costretti ad imporre una sovrattassa o in condizioni di
sceglierne le modalità, ma solo di determinare se il comportamento delle istituzioni li abbia condotti ad imporre le dette
misure ed abbia creato le condizioni necessarie affinché essi potessero adottarle. Infatti, gli elementi lasciati alla valutazione
degli [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati sufficienti per interrompere il nesso di causalità.
187 I convenuti ricordano che la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] non può essere fatta valere per chiedere un risarcimento
di qualsiasi conseguenza dannosa, anche lontana dal comportamento delle istituzioni comunitarie.
188 Orbene, tra l’aumento dei dazi doganali americani e l’azione delle istituzioni comunitarie sarebbero state prese varie decisioni
da parte dell’ORC e gli [OSCURATO:PERSONA] avrebbero adottato decisioni autonome e unilaterali. In altri termini, l’azione degli
[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata una conseguenza oggettivamente prevedibile secondo il corso normale dell’azione comunitaria.
189 Non sarebbe stato assolutamente evidente che il governo americano avrebbe reagito alle relazioni del panel con l’adozione
della sovrattassa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbero chiesto l’autorizzazione a sospendere concessioni addirittura prima che l’incompatibilità
dei regolamenti nn. 1637/98 et 2362/98 fosse affermata definitivamente.
190 Il governo americano avrebbe deciso in piena indipendenza di colpire i prodotti della ricorrente, senza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse
in condizioni di influenzare tale scelta. Del pari, il livello dei dazi applicati dagli [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato fissato
liberamente dal governo americano.
191 Anche supponendo che ci si potesse aspettare la sospensione di concessioni da parte degli [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso non sarebbe
stato prevedibile nel senso della giurisprudenza comunitaria che gli [OSCURATO:PERSONA] avrebbero scelto di colpire proprio i prodotti
della ricorrente con la loro sovrattassa all’importazione.
– Giudizio del Tribunale
192 I principi comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri a cui rinvia l’art. 288, secondo comma, CE non possono essere fatti valere
per dimostrare l’esistenza di un obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti
dei suoi organi (v., per analogia, sentenze della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79,
28/79 e 45/79, Dumortier e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3091, punto 21, e 30 gennaio 1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88,
Finsider e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑359, punto 25; ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-201/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4005, punto 26).
193 Infatti, la condizione relativa al nesso di causalità richiesta dall’art. 288, secondo comma, CE presuppone l’esistenza di
un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e il danno (sentenza
Dumortier e a./Consiglio, cit. supra al punto 192, punto 21; sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T-178/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3331, punto 118, confermata su ricorso dalla sentenza della Corte 10 luglio 2003, causa
C-472/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7541).
194 Certo, è vero che gli [OSCURATO:PERSONA], su propria richiesta, sono stati semplicemente autorizzati dall’ORC a procedere alla revoca
di concessioni sotto forma di aumento dei loro dazi sulle importazioni di prodotti originari della [OSCURATO:PERSONA], senza essere
tenuti a farlo. Anche dopo aver ottenuto la detta autorizzazione, il governo americano conservava la facoltà di perseguire
la risoluzione della controversia che l’opponeva alla [OSCURATO:PERSONA] senza adottare misure di ritorsione nei confronti di quest’ultima.
195 È parimenti nell’esercizio di una facoltà di scelta discrezionale che l’amministrazione americana, da un lato, ha deciso di
colpire le scatole, i cofanetti e gli astucci pieghevoli di origine comunitaria con la sua sovrattassa doganale, da cui essa
stessa ha esonerato quelli originari di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ha fissato il tasso della sovrattassa
all’importazione al 100% del prezzo dei prodotti colpiti.
196 Ciò non toglie che, in assenza del controverso regime comunitario d’importazione delle banane e di una previa constatazione
da parte dell’ORC della sua incompatibilità con le norme dell’OMC, gli [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto né richiedere né ottenere
dall’ORC l’autorizzazione a sospendere le loro concessioni tariffarie su prodotti originari della [OSCURATO:PERSONA] per un importo
pari al livello dell’annullamento o della riduzione di vantaggi derivante dal mantenimento del regime comunitario controverso.
197 Infatti, l’ORC ha determinato l’importo di scambi fino a concorrenza del quale l’amministrazione americana è stata autorizzata
a sospendere le sue concessioni tariffarie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in funzione dell’importo del danno subito dall’economia
americana a causa del regime comunitario d’importazione delle banane, dichiarato incompatibile con le norme dell’OMC.
198 Pertanto, la revoca delle concessioni nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di sovrattassa doganale all’importazione va
considerata una conseguenza derivante oggettivamente, secondo l’evoluzione normale e prevedibile del sistema di risoluzione
delle controversie dell’OMC accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], dal mantenimento in vigore da parte delle istituzioni convenute di un
regime d’importazione delle banane incompatibile con gli accordi OMC.
199 La decisione unilaterale degli [OSCURATO:PERSONA] di istituire una sovrattassa doganale sulle importazioni di scatole, di cofanetti
e di astucci pieghevoli originari della [OSCURATO:PERSONA] non è quindi idonea a interrompere il nesso di causalità esistente tra il
danno che l’instaurazione di tale sovrattassa ha causato alla ricorrente e il mantenimento da parte dei convenuti del controverso
regime d’importazione di banane.
200 Il comportamento delle istituzioni convenute, infatti, ha necessariamente indotto l’amministrazione americana ad adottare
la misura di ritorsione, nel rispetto delle procedure istituite dall’IRC e accettate dalla [OSCURATO:PERSONA], di modo che tale comportamento
dev’essere considerato la causa determinante del danno subito dalla ricorrente a seguito dell’istituzione della sovrattassa
doganale americana.
201 Ancor prima che l’ORC, il 19 aprile 1999, autorizzasse gli [OSCURATO:PERSONA] a prelevare la loro sovrattassa all’importazione, le
istituzioni convenute non ignoravano l’imminenza delle misure di ritorsione americane.
202 Sin dal 10 novembre 1998 gli [OSCURATO:PERSONA] avevano pubblicato l’elenco provvisorio dei prodotti di origine comunitaria su cui
intendevano imporre una sovrattassa all’importazione, sovrattassa di cui, il 21 dicembre 1998, hanno confermato l’imminente
applicazione ad un tasso del 100%.
203 Fin dal 3 marzo 1999, data dell’imposizione a carico degli esportatori comunitari dell’obbligo di costituire una cauzione
bancaria per il 100% del valore dei prodotti d’importazione interessati, i convenuti non potevano più ignorare la ferma intenzione
degli [OSCURATO:PERSONA] di istituire una sovrattassa doganale. Non poteva sussistere alcun dubbio dopo il comunicato stampa del
rappresentante speciale datato 9 aprile 1999, che annunciava l’elenco dei prodotti colpiti dalla sovrattassa doganale.
204 Pertanto, occorre ammettere l’esistenza del nesso di causalità diretto richiesto tra il comportamento adottato dalle istituzioni
convenute nei confronti delle importazioni di banane nella [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il danno subito dalla ricorrente a causa
dell’istituzione della sovrattassa doganale americana, dall’altro.
Sulla natura anormale e speciale del danno subito
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
205 La ricorrente fa valere che la Corte ha già riconosciuto l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di prevedere una compensazione adeguata
qualora una categoria di operatori economici debba sopportare, come nel caso di specie, una parte sproporzionata degli oneri
derivanti dall’attuazione di un accordo commerciale tra la [OSCURATO:PERSONA] e uno Stato terzo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e
[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 171, punto 17).
206 Lo stesso varrebbe qualora ad un privato fosse imposto, a beneficio dell’interesse generale, un onere che di norma non gli
incombe (sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 267/82, Développement e Clemessy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1907) e che costituisce
un danno anormale e speciale (sentenze della Corte 13 giugno 1972, cause riunite 9/71 e 11/71, [OSCURATO:PERSONA] d’approvisionnement
e [OSCURATO:PERSONA] de Paris/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punti 45 e 46; 6 dicembre 1984, causa 59/83, Biovilac/CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4057,
e 15 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 94, punto 18).
207 I convenuti ribattono sostanzialmente che i rischi commerciali a cui sono esposti gli esportatori comunitari possono essere
considerati inerenti al sistema dell’OMC stesso e che non esistono ragioni particolari per cui la [OSCURATO:PERSONA] debba assumerne
l’onere. Inoltre, il danno dovrebbe riguardare un gruppo ristretto di imprese.
– Giudizio del Tribunale
208 Quanto ai danni che gli operatori economici possono subire a causa delle attività delle istituzioni comunitarie, un pregiudizio
è, da una parte, anormale quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi e,
dall’altra, speciale quando riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli
altri operatori (v. sentenze 28 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 94, punto 80, e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 99, punto 151).
209 Nella fattispecie non è dimostrato che la ricorrente abbia subito, a causa dell’incompatibilità con gli accordi OMC del regime
comunitario d’importazione delle banane, un danno eccedente i limiti dei rischi inerenti alla sua attività di esportazione.
210 È vero che, come rilevato nel suo preambolo, l’accordo che istituisce l’OMC ha ad oggetto l’introduzione di un sistema commerciale
multilaterale integrato che incorpora i risultati degli sforzi di liberalizzazione del commercio intrapresi precedentemente.
211 Occorre tuttavia constatare che l’eventualità di una sospensione delle concessioni tariffarie, misura prevista dagli accordi
OMC e caso presentatosi nella fattispecie, è una delle vicende inerenti al sistema attuale del commercio internazionale. Di
conseguenza, tale vicenda viene obbligatoriamente sopportata da qualsiasi operatore che decida di immettere la sua produzione
sul mercato di uno dei membri dell’OMC.
212 Di fatto, la decisione 9 aprile 1999 degli arbitri ha sottolineato che la natura temporanea che l’art. 22, n. 1, dell’IRC
ricollega alla sospensione delle concessioni indica che questa ha l’obiettivo di incoraggiare il membro dell’OMC in questione
a rispettare le raccomandazioni e le decisioni dell’ORC.
213 Inoltre, dall’art. 22, n. 3, lett. b) e c), dell’IRC, strumento internazionale che è stato oggetto di misure di pubblicità
idonee ad assicurarne la conoscenza presso gli operatori comunitari, risulta che il membro dell’OMC che ha sporto reclamo
può cercare di sospendere talune concessioni o altri obblighi in settori diversi da quello in cui il panel o l’organismo d’appello
hanno constatato una violazione da parte del membro di cui trattasi, vuoi a titolo del medesimo accordo vuoi di un altro accordo
OMC.
214 Ne consegue che i rischi a cui poteva trovarsi esposta per tale motivo la commercializzazione da parte della ricorrente delle
sue scatole pieghevoli in cartoncino sul mercato americano non devono essere considerati estranei alla normale alea del commercio
internazionale, allo stato attuale della sua organizzazione.
215 Nelle circostanze della fattispecie, il danno subito dalla ricorrente non va dunque qualificato come anormale.
216 Un accertamento di tale tipo basta ad escludere qualsiasi diritto al risarcimento a questo titolo. Non è quindi necessario
che il Tribunale si pronunci sulla condizione della specialità del danno.
217 Ne consegue che la domanda di risarcimento della ricorrente basata sul regime della responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA] in assenza di comportamento illecito dei suoi organi va respinta.
218 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev’essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario
statuire sui capi accessori della domanda della ricorrente.
Sulle spese
219 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
220 La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA],
dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente alle conclusioni presentate in tal senso dalle tre istituzioni convenute.
221 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano
le proprie spese.
222 Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Grande Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte diretta contro il [OSCURATO:PERSONA].
2)
Quanto al resto, il ricorso è infondato.
3)
La ricorrente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla
[OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
García-[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2005.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
B. [OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti all’origine della controversia
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Sulla ricevibilità
Sull’irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla mancanza di conformità del ricorso a quanto prescritto dall’art 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla competenza del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Nel merito
Sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Sugli illeciti contestati alle istituzioni convenute
– Sulla natura giuridica delle norme asseritamente violate da parte dei convenuti
– Sulla gravità delle violazioni fatte valere
Giudizio del Tribunale
– Sulla questione preliminare dell’invocabilità delle norme dell’OMC
– Sull’eccezione relativa all’intenzione di dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC
– Sull’eccezione basata sull’espresso rinvio a disposizioni precise degli accordi OMC
Sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di comportamento illecito dei suoi organi
Sul principio della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla sussistenza di un danno effettivo e certo
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul nesso di causalità tra il danno subito e il comportamento delle istituzioni convenute
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla natura anormale e speciale del danno subito
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l'inglese.