CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 07/11/2019 del Tribunale di Ravenna di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta «violazione di legge e vizio di motivazione lett. e (art. 192 cpp) in relazione alla inosservanza od erronea applicazione della legge penale e sostanziale (lett. B)» con riguardo all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi del reato degli artifici o raggiri - non è consentito in sede di legittimità perché, oltre ad essere privo di concreta specificità rispetto alla complessità delle argomentazioni del provvedimento impugnato (si vedano le pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata e, in particolare, l'ultima di tali pagine sugli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato), risulta volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Ritenuto che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta «violazione di legge e inosservanza ed errnea applicazione (lett. b) dell'art. 99 cp con riguardo l'applicata recidiva» - è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello di Bologna ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita dalla norma di cui all'art. 99 cod. pen., con motivazione esente da criticità logico- giuridiche (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la stessa Corte, negativamente valorizzando il precedente penale dell'imputato, ha adeguatamente motivato con riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare l'aumentata pericolosità sociale del Cauteruccio); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a