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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45879/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, li provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da: Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il di [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto pluriaggravato (esclusa la contestata recidiva). 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso nell'interesse di Nístor deduce tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla mancata assoluzione ex art. 530. comma 1 o comma 2, cod. proc. pen.

L'impugnata sentenza merita censura per carenza di motivazione in ordine alla riconducibilità dell'utenza n. 3807778325 all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; ed invero, è assolutamente neutro il richiamo investigativo secondo cui alla data dei 11/01/2014 l'imputato avesse fornito in sede di denuncia il numero di utenza suindicato per una duplice motivazione: in primo luogo non vi è alcuna certezza che l'imputato in sede di quella denuncia avesse spontaneamente indicato agli operanti un numero effettivamente a lui riconducibile (egli avrebbe potuto rilasciare un numero di un amico o di un suo familiare) ed in secondo luogo l'indicazione del numero avviene a distanza di quasi un anno dall'evento contestato (furto commesso nel Marzo 2013 ed ipotetico accertamento avvenuto il 11 gennaio 2014).

E' ovvio e logico affermare l'insufficienza di prove per poter ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che quella utenza fosse in uso all'imputato nel Marzo 2013, eclissando in tal modo l'eventuale possibilità del promiscuo utilizzo della detta scheda telefonica.

Né tantonneno il dibattimento si è arricchito dell'unica prova che a parere della difesa avrebbe potuto sollevare da ogni dubbio circa l'attendibilità di quella utenza all'imputato ovverosia una perizia fonico-comparativa tra le conversazioni intervenute prima e alla data del 14 Marzo 2013 e le conversazione eventuali intervenute dopo la data del 11 gennaio 2014.

Superato il problema dell'attribuibilità dell'utenza, i giudici valorizzano per l'affermazione della responsabilità penale contenuti delle intercettazioni telefoniche e gli agganci delle relative celle.

Orbene, un'analisi attenta delle fonti probatorie dimostra come le stesse non sono tali da poter essere ritenute esaustive essendo carenti e non oltrepassando quel grado di alta probabilità per condurre ad una condanna; ed invero il richiamo ad espliciti riferimenti come "trasformatori, fili rossi, acquedotto e attrezzi necessari" valorizzati dai giudice di primo grado non rappresentano un riscontro esterno e individualizzante al contenuto delle assai generiche intercettazioni telefoniche valorizzate in sentenza; né tantomeno vi è una sovrapponibilità dell'eventuale "guadagno" maturato dagli imputati la sera del 14 Marzo 2013 ammontante a circa 1.000 C rispetto al danno assai maggiore pari a circa 30.000 C così come risultante dalle indagini, nonché dalla pretesa risarcitoria della parte civile.

Si conclude che non sussiste la gravità indiziaria necessaria per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. 3.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla mancata esclusione delle aggravanti contestate di cui ai numeri 2 e 5 dell'articolo 625 c.p. e all'art. 61 n. 5 c.p.; avendo i giudici assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e non essendovi prova certa per affermare la partecipazione a titolo di concorso di ulteriori altri soggetti non identificati, non si sarebbe potuta ravvisare l'aggravante di cui al n. 5 dell'art. 625 cod. pen., in difetto del numero legale minimo di tre o più persone ivi previsto; parimenti non sussiste l'aggravante di cui all'articolo 61 n 5 c.p.: è noto infatti che al fine di valutare la sussistente dell'aggravante della cosiddetta minorata difesa è necessario accertare in concreto, piuttosto che sulla base di una condizione astrattamente considerata, se le circostanze in cui si è verificato il fatto abbiano effettivamente favorito la commissione del reato, per cui è necessario individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata (il tempo di notte avrà rilievo solo qualora concorrono ulteriori condizioni che abbiano effettivamente anche annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata). 3.3.Col terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale previsto dalla legge.

I giudici di merito emettono una motivazione unica per entrambi gli imputati non operando alcuna differenziazione tra le singole posizioni secondo criteri analiticamente indicati dagli articoli 133, e seguenti, cod. pen.; ed invero la valutazione del certificato penale dell'imputato, le modalità della condotta, i singoli ruoli da addebitare ai correi, l'intensità del dolo riscontrata che non è di forma e dimensione tale da fare assurgere l'intero fatto reato ad episodio di estrema gravità, potevano e dovevano convincere i giudici a concedere le invocate circostanze attenuanti anche quale strumento per mitigare la pena in concreto irrogata.

Del resto, come già sottolineato nel primo motivo di censura - così testualmente in ricorso - tutte le varie cessioni di stupefacente contestate all'imputato riguardano piccole dosi finalizzate al consumo personale dei vari acquirenti e con minimi margini di guadagno.4.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla difesa tecnica e alla notifica dell'estratto della sentenza al latitante.

Palese è stata la violazione nel caso di specie delle disposizioni concernenti la difesa tecnica dell'imputato latitante rimasto privo del difensore designato d'ufficio per cancellazione volontaria dello stesso dall'albo già prima dello svolgimento della fase dibattimentale del processo di primo grado.

Infatti, nel caso di specie, all'imputato veniva nominato quale difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che richiedeva la cancellazione volontaria già prima che venisse celebrata l'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, così come documentato dalla difesa nel corso del giudizio di appello; l'evento della cancellazione avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad effettuare una nuova nomina ex art. 97, comma 1 c.p.p., all'imputato latitante rimasto privo di difesa tecnica e non invece a procedere a diverse nomine ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza possibilità di chiedere termini a difesa ex art. 108 c.p.p. e con sostanziale grave lesione del diritto di difesa.

Tale mancanza si è riverberata su altro importantissimo profilo: infatti a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado è stata del tutto omessa la notificazione al difensore del latitante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165 c.p.p., dell'estratto della sentenza di primo grado emessa in data 05/11/2020, in epoca assai successiva all'avvenuta cancellazione volontaria da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall'albo.

Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2.Col secondo motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione al percorso motivazionale.

Immotivata è da ritenere innanzitutto la selezione del materiale probatorio che ha portato alla condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, a parere della difesa, le risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento di primo grado, differentemente da quanto si legge nella sentenza gravata, lungi dal consentire di pervenire a conclusioni appaganti in ordine alla responsabilità dell'imputato, non hanno al contrario fatto emergere senza ombra di dubbio la colpevolezza dello stesso rispetto ai fatti in contestazione; invero, l'impianto accusatorio sì fonderebbe principalmente, se non esclusivamente, su un quadro indiziario omettendo in toto di considerare le ulteriori fonti di prova mai puntualmente vagliate dai giudici di merito che avrebbero potuto insinuare nel giudicante quantomeno il dubbio circa il reale svolgimento dei fatti.

In particolare, appare quanto mai contraddittoria ed illogica la motivazione nella parte in cui omette la valutazione del complesso dell'acquisito quadro indiziario nei termini di cui ai principio di diritto ricavabile dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 33748 del 12 luglio 2005, con riferimento alla necessità di valutazione unitaria del compendio indiziario, così come imposto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., in relazione ai criteri di gravità, precisione e concordanza, dovendo gli stessi essere vagliati in primo luogo singolarmente per poi essere esaminati in una prospettiva globale ed unitaria tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo univoco e pregnante contesto dimostrativo.

Si deve quindi concludere che l'omissione di una tale valutazione non possa consentire di affermare la penale responsabilità dell'imputato; a ciò si aggiunga che - differentemente da quanto affermato dalla Corte di appello - alla luce di quanto sopra esposto, le risultanze probatorie non possono consentire, in alcun modo, di raggiungere la piena prova circa la pena responsabilità dell'imputato e circa la sussistenza delle circostanze aggravanti ravvisate, in assenza delle quali il reato risulta oramai prescritto.

In particolare, l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen. non può essere ritenuta sussistente in quanto non è stata raggiunta la prova della presenza di tre o più persone, proprio in ragione dell'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e del difetto di individuazione di ulteriori partecipanti all'azione criminosa.

Parimenti insussistente risulta l'aggravante della minorata difesa in quanto non vi è stato alcun accertamento concreto dell'esistenza di una tale condizione. 4.3.Col terzo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al disposto normativo di cui all'articolo 133 cod. pen. per violazione dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza della pena.

La sentenza si è limitata ad affermare in relazione alla quantificazione della pena, determinata in maniera abnorme, che la pena erogata ad entrambi gli imputati è congrua ed adeguata.

Indi si insta per l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione, in subordine per una congrua riduzione della pena stante la sua eccessività.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è meramente reiterativo di questioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio e risolte nella sentenza impugnata con adeguata motivazione.

1.1. Il primo motivo è generico.

La Corte di appello ha già chiaramente spiegato che fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare di essere l'utilizzatore dell'utenza interessata dalle intercettazioni peraltro formalmente intestata a una donna in circostanze di tempo e di luogo del tutto neutra, il 11 gennaio 2014 a distanza di circa 10 mesi dal furto per cui è processo, quando il suo coinvolgimento nel fatto non era ancora emerso, in occasione della presentazione di una denuncia; e che dunque deve ritenersi che anche all'epoca del fatto e anche nelle circostanze delle conversazioni incriminanti forse l'utilizzatore dell'utenza, visto che il prevenuto non ha fornito alcun elemento concreto volto a giustificare altrimenti il dato riferito in denuncia e a consentire una diversa ricostruzione del fatto; peraltro deve rilevarsi - aggiunge la corte di merito - che dalle intercettazioni acquisite risulta più volte la partecipazione alle conversazioni di tale persona dal nome [OSCURATO:PERSONA], ulteriore elemento di conforto all'assunto di accusa.

Sicchè deve concludersi che la conferma dell'affermazione di responsabilità, a differenza di quanto si assume in ricorso, non si fonda solo sulla circostanza estrapolata dalla precedente dichiarazione resa dall'imputato in ordine all'utenza utilizzata ma anche sul fatto che dalle stesse intercettazioni emergono riferimenti proprio ai nome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Che poi il predetto abbia partecipato all'azione delittuosa - prosegue la Corte di appello - emerge con evidenza dalla combinazione, in orario compatibile con l'esecuzione del furto, dell'elemento costituito dall'intervenuto aggancio dell'utenza del [OSCURATO:PERSONA] da parte della cella relativa all'area in cui si trova lo stabilimento [OSCURATO:PERSONA], con il tenore delle conversazioni intercettate; queste sono particolarmente esaustive in quanto connotate da un linguaggio che seppure caratterizzato da attenzione e cautele fa riferimento esplicito ad attrezzi, oggetti, stato dei luoghi e a modalità di condotta riferibili oltre ogni ragionevole dubbio al furto di rame per cui si procede, stante anche l'orario notturno che non consente altre interpretazioni logiche delle conversazioni; a tal riguardo, nella sentenza impugnata, si richiamano gli stralci di conversazioni già riportate nella sentenza di primo grado sottolineando in particolare ì punti in cui í conversanti dicono "avete trovato voi i trasformatori?.., lui prende gli attrezzi.. .e seghetto a mano...vedi che mi serve il seghetto a mano...vedi che sta nel furgone... io sono qua dentro con i ragazzi...qua dai trasformatori...dì a Butoi che ci sono ancora dei fili rossi lì, dove c'era il trasformatore di alluminio, dove stava il primo trasformatore...ci sono dei fili rossi, dei cavi rossi...da quel quadro lì vicino" (del resto gli imputati non hanno fornito elementi idonei a una diversa lettura delle conversazioni, si appunta nella sentenza impugnata); ed oggetto del furto ascritto agli imputati è costituito proprio da cavi, componenti in rame, del trasformatore elettrico e delle pompe idrauliche in danno del Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone e della ditta klopman [OSCURATO:SOCIETA], Precisa infine la Corte di appello che il fatto che poi il Petrarchi, il giorno successivo al furto, sempre durante una conversazione intercettata, abbia parlato all'interlocutore di un guadagno di 1.000 C fatto la sera precedente è un'ulteriore elemento di conforto all'impianto accusatorio, a nulla rilevando che il valore dei beni sottratti ammontasse a circa C30.000 come sottolinea l'appellante al fine di svalutare la relazione tra detto guadagno e il furto, atteso che con evidenza l'importo di 1.000 C corrisponde a quanto percepito esclusivamente e specificamente dal [OSCURATO:PERSONA] per il contributo dato alla perpetrazione del reato (avendo egli fatto appunto riferimento al proprio guadagno).

1.2. Il secondo motivo, pur lamentando l'applicazione anche dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. della violenza sulle cose, poi nulla dice al riguardo rimanendo affetto da assoluta genericità sul punto.

Quanto agli argomenti posti a base della doglianza che riflette l'applicazione delle aggravanti dei numero di persone pari o superiore a tre e della minorata difesa, essi sono comunque generici.

Ed invero, la sentenza impugnata ha già spiegato che dalle intercettazioni emerge con certezza la presenza di almeno tre persone sul luogo del furto e che gli autori del reato fossero almeno tre sebbene uno rimasto non identificato, con la conseguenza che non rileva l'intervenuta assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] determinata esclusivamente dall'impossibilità di identificare nel predetto uno dei partecipi chiamato dal [OSCURATO:PERSONA] in una delle conversazioni col nome Mihai.

E, quanto alla minorata difesa, la sentenza impugnata ha precisato che essa ricorre perché I'l'azione predatoria non solo è stata perpetrata in orario notturno ma anche in una zona isolata e su stabilimento privo, all'epoca del fatto, di idonea sorveglianza, elementi correttamente ritenuti idonei ad integrare condizioni tali da ostacolare, in concreto, la privata difesa.

Tale impostazione interpretativa è d'altra parte in linea con la giurisprudenza dfi questa Corte in tema di aggravante della minorata difesa, in particolare con la pronuncia Sez.

U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 01, che ha affermato che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

Né, d'altronde, la difesa ha imperniato la censura sulla eventuale esistenza di circostanze idonee a neutralizzare l'effetto derivante dall'avere agito in orario notturno.

1.3. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è anch'esso aspecifico ed affetto anche da genericità intrinseca, facendo ad un certo punto addirittura riferimenti verosimilmente ad altro imputato e comunque a fatti - cessione di stupefacenti - non oggetto del presente procedimento.In ogni caso la Corte di appello con motivazione congrua ed esaustiva ha precisato, in particolare, al riguardo che non potessero riconoscersi a nessuno degli imputati le attenuanti generiche trattandosi di furto pluriaggravato di beni di valore elevato perpetrato con modalità indicative di capacità organizzativa e preordinazione e risultando entrambi i ricorrenti, quindi anche il [OSCURATO:PERSONA], gravati da precedente specifico.

In tal modo confermando anche la congruità della pena inflitta.

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 primo motivo di ricorso - con cui si chiede, come precisato nella memoria versata in atti, l'annullamento della sentenza impugnata, dichiarando la nullità dello svolgimento del giudizio di primo grado a causa della cancellazione volontaria del difensore d'ufficio ex art. 97, comma I, c.p.p. dell'imputato latitante, Avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta già prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sostituito con apposita nomina solo nel corso del giudizio di appello, con palese violazione del diritto di difesa, nonché del giudizio in appello, in ragione dell'omessa notifica al difensore dell'imputato latitante, ex art.165 c.p.p., dell'estratto della sentenza di primo grado - è manifestamente infondato, pur rilevando circostanze processuali effettivamente verificatesi (quanto alla documentata cancellazione dall'albo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] originariamente designato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c. p. p. ).

Quanto al primo profilo sulla designazione, a seguito della mancata comparizione all'udienza del difensore di ufficio designato ex art. 97 comma 1 c.p.p. all'imputato latitante, di un difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p. invece che di uno, ex novo, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cod. proc. pen., si osserva che non può ritenersi, in assenza peraltro di specifiche doglianze sul punto quanto a concrete diverse potenzialità difensive - identificate genericamente nell'impossibilità di chiedersi un termine a difesa - che una siffatta designazione si sia risolta in un deficit di difesa, avendo peraltro proprio il difensore di ufficio, già designato ex art. 97 comma 4 c.p.p., nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proceduto a presentare appello, prima, e ricorso per cassazione, poi.

Quanto al secondo profilo, sull'omessa notifica all'imputato latitante, deve rilevarsi - come correttamente osservato dal P.G. nella requisitoria scritta - che la censura non si confronta minimamente con le diffuse e articolate argomentazioni contenute nella giurisprudenza successiva, che ha disatteso quella citata in ricorso - che in ogni caso presuppone la dichiarazione di contumacia; ed invero, come ha avuto modo di osservare, in particolare, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4457 del 14/11/2019 - dep. 03/02/2020, Rv. 277844, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale non assoluta, che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo ex art.183 c.p.p., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale; ma soprattutto, va considerato che nella fattispecie in esame si versa nel caso particolare dell'imputato dichiarato latitante (con decreto del 19.7.2016) con la conseguenza che la notifica — ove pure si volesse giungere a ritenerne la necessità trattandosi di processo celebrato, in primo grado, a partire dall'anno 2017, successivamente quindi all'entrata in vigore della legge n. 67/14 che com'è noto ha eliminato la previsione della notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale, legata alla abrogata contumacia - avrebbe dovuto comunque effettuarsi, ai sensi dell'art. 165 del codice di rito, presso il difensore di ufficio che, nel caso di specie, ha proposto l'appello.

A ciò si aggiunga che in ogni caso, come ha già avuto modo di osservare questa Corte in relazione al caso specifico di difensore di ufficio, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza impugnata, sia essa conseguente alla tardività del deposito o all'avvenuta celebrazione del giudizio in contumacia, non può essere eccepita dal difensore, unitamente ai motivi attinenti al merito, nell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 19602 del 12/02/2021, Rv. 281660 — 01; in motivazione, questa Corte ha evidenziato che, nell'ipotesi di imputato contumace assistito da difensore di ufficio, è da ritenersi superato il principio di unicità dell'impugnazione, poiché, in tal caso, l'imputato pretermesso può comunque proporre, unitamente ad incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e l'eventuale contrasto di giudicati che venisse a prodursi sarebbe risolto sulla base della disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen.).

2.2. Il secondo motivo che denuncia un'inadeguata valutazione probatoria è del tutto generico limitandosi esso a richiamare la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 33748 del 12.7.2005 in tema di valutazione indiziaria.

Aspecifico è il motivo anche nella parte in cui contesta ;a sussistenza delle aggravanti (rispetto alle quali si rimanda a quanto già osservato in relazione al motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]).

2.3. Il terzo motivo che lamenta che la Corte di appello sì sarebbe limitata ad affermare laconicamente che la pena è congrua non tiene conto dell'articolata motivazione che ha invece svolto la sentenza impugnata riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui si è già sopra fatto cenno al punto 1.3.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimi atti impugnatori, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez.

U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, li provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da: Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il di [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto pluriaggravato (esclusa la contestata recidiva). 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso nell'interesse di Nístor deduce tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla mancata assoluzione ex art. 530. comma 1 o comma 2, cod. proc. pen. L'impugnata sentenza merita censura per carenza di motivazione in ordine alla riconducibilità dell'utenza n. 3807778325 all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; ed invero, è assolutamente neutro il richiamo investigativo secondo cui alla data dei 11/01/2014 l'imputato avesse fornito in sede di denuncia il numero di utenza suindicato per una duplice motivazione: in primo luogo non vi è alcuna certezza che l'imputato in sede di quella denuncia avesse spontaneamente indicato agli operanti un numero effettivamente a lui riconducibile (egli avrebbe potuto rilasciare un numero di un amico o di un suo familiare) ed in secondo luogo l'indicazione del numero avviene a distanza di quasi un anno dall'evento contestato (furto commesso nel Marzo 2013 ed ipotetico accertamento avvenuto il 11 gennaio 2014). E' ovvio e logico affermare l'insufficienza di prove per poter ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che quella utenza fosse in uso all'imputato nel Marzo 2013, eclissando in tal modo l'eventuale possibilità del promiscuo utilizzo della detta scheda telefonica. Né tantonneno il dibattimento si è arricchito dell'unica prova che a parere della difesa avrebbe potuto sollevare da ogni dubbio circa l'attendibilità di quella utenza all'imputato ovverosia una perizia fonico-comparativa tra le conversazioni intervenute prima e alla data del 14 Marzo 2013 e le conversazione eventuali intervenute dopo la data del 11 gennaio 2014. Superato il problema dell'attribuibilità dell'utenza, i giudici valorizzano per l'affermazione della responsabilità penale contenuti delle intercettazioni telefoniche e gli agganci delle relative celle. Orbene, un'analisi attenta delle fonti probatorie dimostra come le stesse non sono tali da poter essere ritenute esaustive essendo carenti e non oltrepassando quel grado di alta probabilità per condurre ad una condanna; ed invero il richiamo ad espliciti riferimenti come "trasformatori, fili rossi, acquedotto e attrezzi necessari" valorizzati dai giudice di primo grado non rappresentano un riscontro esterno e individualizzante al contenuto delle assai generiche intercettazioni telefoniche valorizzate in sentenza; né tantomeno vi è una sovrapponibilità dell'eventuale "guadagno" maturato dagli imputati la sera del 14 Marzo 2013 ammontante a circa 1.000 C rispetto al danno assai maggiore pari a circa 30.000 C così come risultante dalle indagini, nonché dalla pretesa risarcitoria della parte civile. Si conclude che non sussiste la gravità indiziaria necessaria per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. 3.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla mancata esclusione delle aggravanti contestate di cui ai numeri 2 e 5 dell'articolo 625 c.p. e all'art. 61 n. 5 c.p.; avendo i giudici assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e non essendovi prova certa per affermare la partecipazione a titolo di concorso di ulteriori altri soggetti non identificati, non si sarebbe potuta ravvisare l'aggravante di cui al n. 5 dell'art. 625 cod. pen., in difetto del numero legale minimo di tre o più persone ivi previsto; parimenti non sussiste l'aggravante di cui all'articolo 61 n 5 c.p.: è noto infatti che al fine di valutare la sussistente dell'aggravante della cosiddetta minorata difesa è necessario accertare in concreto, piuttosto che sulla base di una condizione astrattamente considerata, se le circostanze in cui si è verificato il fatto abbiano effettivamente favorito la commissione del reato, per cui è necessario individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata (il tempo di notte avrà rilievo solo qualora concorrono ulteriori condizioni che abbiano effettivamente anche annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata). 3.3.Col terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale previsto dalla legge. I giudici di merito emettono una motivazione unica per entrambi gli imputati non operando alcuna differenziazione tra le singole posizioni secondo criteri analiticamente indicati dagli articoli 133, e seguenti, cod. pen.; ed invero la valutazione del certificato penale dell'imputato, le modalità della condotta, i singoli ruoli da addebitare ai correi, l'intensità del dolo riscontrata che non è di forma e dimensione tale da fare assurgere l'intero fatto reato ad episodio di estrema gravità, potevano e dovevano convincere i giudici a concedere le invocate circostanze attenuanti anche quale strumento per mitigare la pena in concreto irrogata. Del resto, come già sottolineato nel primo motivo di censura - così testualmente in ricorso - tutte le varie cessioni di stupefacente contestate all'imputato riguardano piccole dosi finalizzate al consumo personale dei vari acquirenti e con minimi margini di guadagno.4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla difesa tecnica e alla notifica dell'estratto della sentenza al latitante. Palese è stata la violazione nel caso di specie delle disposizioni concernenti la difesa tecnica dell'imputato latitante rimasto privo del difensore designato d'ufficio per cancellazione volontaria dello stesso dall'albo già prima dello svolgimento della fase dibattimentale del processo di primo grado. Infatti, nel caso di specie, all'imputato veniva nominato quale difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che richiedeva la cancellazione volontaria già prima che venisse celebrata l'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, così come documentato dalla difesa nel corso del giudizio di appello; l'evento della cancellazione avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad effettuare una nuova nomina ex art. 97, comma 1 c.p.p., all'imputato latitante rimasto privo di difesa tecnica e non invece a procedere a diverse nomine ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza possibilità di chiedere termini a difesa ex art. 108 c.p.p. e con sostanziale grave lesione del diritto di difesa. Tale mancanza si è riverberata su altro importantissimo profilo: infatti a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado è stata del tutto omessa la notificazione al difensore del latitante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165 c.p.p., dell'estratto della sentenza di primo grado emessa in data 05/11/2020, in epoca assai successiva all'avvenuta cancellazione volontaria da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall'albo. Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2.Col secondo motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione al percorso motivazionale. Immotivata è da ritenere innanzitutto la selezione del materiale probatorio che ha portato alla condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a parere della difesa, le risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento di primo grado, differentemente da quanto si legge nella sentenza gravata, lungi dal consentire di pervenire a conclusioni appaganti in ordine alla responsabilità dell'imputato, non hanno al contrario fatto emergere senza ombra di dubbio la colpevolezza dello stesso rispetto ai fatti in contestazione; invero, l'impianto accusatorio sì fonderebbe principalmente, se non esclusivamente, su un quadro indiziario omettendo in toto di considerare le ulteriori fonti di prova mai puntualmente vagliate dai giudici di merito che avrebbero potuto insinuare nel giudicante quantomeno il dubbio circa il reale svolgimento dei fatti. In particolare, appare quanto mai contraddittoria ed illogica la motivazione nella parte in cui omette la valutazione del complesso dell'acquisito quadro indiziario nei termini di cui ai principio di diritto ricavabile dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 33748 del 12 luglio 2005, con riferimento alla necessità di valutazione unitaria del compendio indiziario, così come imposto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., in relazione ai criteri di gravità, precisione e concordanza, dovendo gli stessi essere vagliati in primo luogo singolarmente per poi essere esaminati in una prospettiva globale ed unitaria tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo univoco e pregnante contesto dimostrativo. Si deve quindi concludere che l'omissione di una tale valutazione non possa consentire di affermare la penale responsabilità dell'imputato; a ciò si aggiunga che - differentemente da quanto affermato dalla Corte di appello - alla luce di quanto sopra esposto, le risultanze probatorie non possono consentire, in alcun modo, di raggiungere la piena prova circa la pena responsabilità dell'imputato e circa la sussistenza delle circostanze aggravanti ravvisate, in assenza delle quali il reato risulta oramai prescritto. In particolare, l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen. non può essere ritenuta sussistente in quanto non è stata raggiunta la prova della presenza di tre o più persone, proprio in ragione dell'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e del difetto di individuazione di ulteriori partecipanti all'azione criminosa. Parimenti insussistente risulta l'aggravante della minorata difesa in quanto non vi è stato alcun accertamento concreto dell'esistenza di una tale condizione. 4.3.Col terzo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al disposto normativo di cui all'articolo 133 cod. pen. per violazione dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza della pena. La sentenza si è limitata ad affermare in relazione alla quantificazione della pena, determinata in maniera abnorme, che la pena erogata ad entrambi gli imputati è congrua ed adeguata. Indi si insta per l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione, in subordine per una congrua riduzione della pena stante la sua eccessività. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è meramente reiterativo di questioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio e risolte nella sentenza impugnata con adeguata motivazione. 1.1. Il primo motivo è generico. La Corte di appello ha già chiaramente spiegato che fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare di essere l'utilizzatore dell'utenza interessata dalle intercettazioni peraltro formalmente intestata a una donna in circostanze di tempo e di luogo del tutto neutra, il 11 gennaio 2014 a distanza di circa 10 mesi dal furto per cui è processo, quando il suo coinvolgimento nel fatto non era ancora emerso, in occasione della presentazione di una denuncia; e che dunque deve ritenersi che anche all'epoca del fatto e anche nelle circostanze delle conversazioni incriminanti forse l'utilizzatore dell'utenza, visto che il prevenuto non ha fornito alcun elemento concreto volto a giustificare altrimenti il dato riferito in denuncia e a consentire una diversa ricostruzione del fatto; peraltro deve rilevarsi - aggiunge la corte di merito - che dalle intercettazioni acquisite risulta più volte la partecipazione alle conversazioni di tale persona dal nome [OSCURATO:PERSONA], ulteriore elemento di conforto all'assunto di accusa. Sicchè deve concludersi che la conferma dell'affermazione di responsabilità, a differenza di quanto si assume in ricorso, non si fonda solo sulla circostanza estrapolata dalla precedente dichiarazione resa dall'imputato in ordine all'utenza utilizzata ma anche sul fatto che dalle stesse intercettazioni emergono riferimenti proprio ai nome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Che poi il predetto abbia partecipato all'azione delittuosa - prosegue la Corte di appello - emerge con evidenza dalla combinazione, in orario compatibile con l'esecuzione del furto, dell'elemento costituito dall'intervenuto aggancio dell'utenza del [OSCURATO:PERSONA] da parte della cella relativa all'area in cui si trova lo stabilimento [OSCURATO:PERSONA], con il tenore delle conversazioni intercettate; queste sono particolarmente esaustive in quanto connotate da un linguaggio che seppure caratterizzato da attenzione e cautele fa riferimento esplicito ad attrezzi, oggetti, stato dei luoghi e a modalità di condotta riferibili oltre ogni ragionevole dubbio al furto di rame per cui si procede, stante anche l'orario notturno che non consente altre interpretazioni logiche delle conversazioni; a tal riguardo, nella sentenza impugnata, si richiamano gli stralci di conversazioni già riportate nella sentenza di primo grado sottolineando in particolare ì punti in cui í conversanti dicono "avete trovato voi i trasformatori?.., lui prende gli attrezzi.. .e seghetto a mano...vedi che mi serve il seghetto a mano...vedi che sta nel furgone... io sono qua dentro con i ragazzi...qua dai trasformatori...dì a Butoi che ci sono ancora dei fili rossi lì, dove c'era il trasformatore di alluminio, dove stava il primo trasformatore...ci sono dei fili rossi, dei cavi rossi...da quel quadro lì vicino" (del resto gli imputati non hanno fornito elementi idonei a una diversa lettura delle conversazioni, si appunta nella sentenza impugnata); ed oggetto del furto ascritto agli imputati è costituito proprio da cavi, componenti in rame, del trasformatore elettrico e delle pompe idrauliche in danno del Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone e della ditta klopman [OSCURATO:SOCIETA], Precisa infine la Corte di appello che il fatto che poi il Petrarchi, il giorno successivo al furto, sempre durante una conversazione intercettata, abbia parlato all'interlocutore di un guadagno di 1.000 C fatto la sera precedente è un'ulteriore elemento di conforto all'impianto accusatorio, a nulla rilevando che il valore dei beni sottratti ammontasse a circa C30.000 come sottolinea l'appellante al fine di svalutare la relazione tra detto guadagno e il furto, atteso che con evidenza l'importo di 1.000 C corrisponde a quanto percepito esclusivamente e specificamente dal [OSCURATO:PERSONA] per il contributo dato alla perpetrazione del reato (avendo egli fatto appunto riferimento al proprio guadagno). 1.2. Il secondo motivo, pur lamentando l'applicazione anche dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. della violenza sulle cose, poi nulla dice al riguardo rimanendo affetto da assoluta genericità sul punto. Quanto agli argomenti posti a base della doglianza che riflette l'applicazione delle aggravanti dei numero di persone pari o superiore a tre e della minorata difesa, essi sono comunque generici. Ed invero, la sentenza impugnata ha già spiegato che dalle intercettazioni emerge con certezza la presenza di almeno tre persone sul luogo del furto e che gli autori del reato fossero almeno tre sebbene uno rimasto non identificato, con la conseguenza che non rileva l'intervenuta assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] determinata esclusivamente dall'impossibilità di identificare nel predetto uno dei partecipi chiamato dal [OSCURATO:PERSONA] in una delle conversazioni col nome Mihai. E, quanto alla minorata difesa, la sentenza impugnata ha precisato che essa ricorre perché I'l'azione predatoria non solo è stata perpetrata in orario notturno ma anche in una zona isolata e su stabilimento privo, all'epoca del fatto, di idonea sorveglianza, elementi correttamente ritenuti idonei ad integrare condizioni tali da ostacolare, in concreto, la privata difesa. Tale impostazione interpretativa è d'altra parte in linea con la giurisprudenza dfi questa Corte in tema di aggravante della minorata difesa, in particolare con la pronuncia Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 01, che ha affermato che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. Né, d'altronde, la difesa ha imperniato la censura sulla eventuale esistenza di circostanze idonee a neutralizzare l'effetto derivante dall'avere agito in orario notturno. 1.3. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è anch'esso aspecifico ed affetto anche da genericità intrinseca, facendo ad un certo punto addirittura riferimenti verosimilmente ad altro imputato e comunque a fatti - cessione di stupefacenti - non oggetto del presente procedimento.In ogni caso la Corte di appello con motivazione congrua ed esaustiva ha precisato, in particolare, al riguardo che non potessero riconoscersi a nessuno degli imputati le attenuanti generiche trattandosi di furto pluriaggravato di beni di valore elevato perpetrato con modalità indicative di capacità organizzativa e preordinazione e risultando entrambi i ricorrenti, quindi anche il [OSCURATO:PERSONA], gravati da precedente specifico. In tal modo confermando anche la congruità della pena inflitta. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 primo motivo di ricorso - con cui si chiede, come precisato nella memoria versata in atti, l'annullamento della sentenza impugnata, dichiarando la nullità dello svolgimento del giudizio di primo grado a causa della cancellazione volontaria del difensore d'ufficio ex art. 97, comma I, c.p.p. dell'imputato latitante, Avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta già prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sostituito con apposita nomina solo nel corso del giudizio di appello, con palese violazione del diritto di difesa, nonché del giudizio in appello, in ragione dell'omessa notifica al difensore dell'imputato latitante, ex art.165 c.p.p., dell'estratto della sentenza di primo grado - è manifestamente infondato, pur rilevando circostanze processuali effettivamente verificatesi (quanto alla documentata cancellazione dall'albo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] originariamente designato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c. p. p. ). Quanto al primo profilo sulla designazione, a seguito della mancata comparizione all'udienza del difensore di ufficio designato ex art. 97 comma 1 c.p.p. all'imputato latitante, di un difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p. invece che di uno, ex novo, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cod. proc. pen., si osserva che non può ritenersi, in assenza peraltro di specifiche doglianze sul punto quanto a concrete diverse potenzialità difensive - identificate genericamente nell'impossibilità di chiedersi un termine a difesa - che una siffatta designazione si sia risolta in un deficit di difesa, avendo peraltro proprio il difensore di ufficio, già designato ex art. 97 comma 4 c.p.p., nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proceduto a presentare appello, prima, e ricorso per cassazione, poi. Quanto al secondo profilo, sull'omessa notifica all'imputato latitante, deve rilevarsi - come correttamente osservato dal P.G. nella requisitoria scritta - che la censura non si confronta minimamente con le diffuse e articolate argomentazioni contenute nella giurisprudenza successiva, che ha disatteso quella citata in ricorso - che in ogni caso presuppone la dichiarazione di contumacia; ed invero, come ha avuto modo di osservare, in particolare, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4457 del 14/11/2019 - dep. 03/02/2020, Rv. 277844, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale non assoluta, che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo ex art.183 c.p.p., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale; ma soprattutto, va considerato che nella fattispecie in esame si versa nel caso particolare dell'imputato dichiarato latitante (con decreto del 19.7.2016) con la conseguenza che la notifica — ove pure si volesse giungere a ritenerne la necessità trattandosi di processo celebrato, in primo grado, a partire dall'anno 2017, successivamente quindi all'entrata in vigore della legge n. 67/14 che com'è noto ha eliminato la previsione della notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale, legata alla abrogata contumacia - avrebbe dovuto comunque effettuarsi, ai sensi dell'art. 165 del codice di rito, presso il difensore di ufficio che, nel caso di specie, ha proposto l'appello. A ciò si aggiunga che in ogni caso, come ha già avuto modo di osservare questa Corte in relazione al caso specifico di difensore di ufficio, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza impugnata, sia essa conseguente alla tardività del deposito o all'avvenuta celebrazione del giudizio in contumacia, non può essere eccepita dal difensore, unitamente ai motivi attinenti al merito, nell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 19602 del 12/02/2021, Rv. 281660 — 01; in motivazione, questa Corte ha evidenziato che, nell'ipotesi di imputato contumace assistito da difensore di ufficio, è da ritenersi superato il principio di unicità dell'impugnazione, poiché, in tal caso, l'imputato pretermesso può comunque proporre, unitamente ad incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e l'eventuale contrasto di giudicati che venisse a prodursi sarebbe risolto sulla base della disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen.). 2.2. Il secondo motivo che denuncia un'inadeguata valutazione probatoria è del tutto generico limitandosi esso a richiamare la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 33748 del 12.7.2005 in tema di valutazione indiziaria. Aspecifico è il motivo anche nella parte in cui contesta ;a sussistenza delle aggravanti (rispetto alle quali si rimanda a quanto già osservato in relazione al motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]). 2.3. Il terzo motivo che lamenta che la Corte di appello sì sarebbe limitata ad affermare laconicamente che la pena è congrua non tiene conto dell'articolata motivazione che ha invece svolto la sentenza impugnata riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui si è già sopra fatto cenno al punto 1.3. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimi atti impugnatori, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile
Sentenza Cassazione n. 45879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris