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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18083/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale di Napoli - in funzione di giudice del riesame -, per quanto qui di interesse, in accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, in relazione al reato di cui all'art. 610 cod. pen., commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA].

I fatti sarebbero accaduti all'interno della stazione di servizio "Ewa", sita in [OSCURATO:PERSONA], dove il Vecchione presta la propria attività lavorativa, in qualità di addetto alla distribuzione del carburante.Secondo l'ipotesi accusatoria, il Daniele, a seguito della richiesta del Vecchione di attendere la fine delle operazioni di rifornimento di un'altra vettura, sarebbe sceso dalla propria auto e, con fare minaccioso ed arrogante, avrebbe proferito le seguenti parole: «forse tu non hai capito, qui comando io e ti devi muovere altrimenti non ti pago nemmeno».

Avrebbe, poi, colpito il Vecchione al volto con uno schiaffo, mentre il Picozzi, che si trovava davanti al bar della stazione di servizio, si avvicinava alla vittima e, dopo aver rotto una bottiglia, brandendone un coccio, avrebbe pronunciato le seguenti parole: «forse tu non hai ancora capito, qui comandiamo tutto noi e tu devi fare quello che ti diciamo».

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza, atteso che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sarebbero generiche e non circostanziate.

Il provvedimento impugnato, inoltre, non sarebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione nell'affermare, da un lato, che sussistevano le esigenze cautelari e, dall'altro, che i fatti oggetto di procedimento non erano riconducibili a un ambito malavitoso di tipo organizzato; non avrebbe, inoltre, tenuto conto che i precedenti penali a carico dell'indagato sarebbero risalenti nel tempo.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1. L'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile.

Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, invero, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. peri., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Al riguardo, va ricordato che «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico (cfr. pagine 2 e ss. dell'ordinanza).

Dall'ordinanza impugnata, emerge che il Tribunale non solo ha congruamente valutato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma le ha anche riscontrate con quelle concordi rese da [OSCURATO:PERSONA], addetta al bar della stazione di servizio, presente ai fatti.

Manifestamente infondate risultano, poi, le censure relative alle esigenze cautelari.

Il Tribunale, infatti, ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, desumendolo dai precedenti penali reiterati, specifici e recenti; oltre che dalla pendenza di altro procedimento penale, relativo a un allarmante episodio di minacce e danneggiamento.

Alcuna contraddizione sussiste nell'aver ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nonostante il fatto oggetto di procedimento non fosse riconducibile a vicende di criminalità organizzata, atteso che le esigenze cautelari ben possono sussistere anche al di fuori di un contesto associativo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale di Napoli - in funzione di giudice del riesame -, per quanto qui di interesse, in accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, in relazione al reato di cui all'art. 610 cod. pen., commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA]. I fatti sarebbero accaduti all'interno della stazione di servizio "Ewa", sita in [OSCURATO:PERSONA], dove il Vecchione presta la propria attività lavorativa, in qualità di addetto alla distribuzione del carburante.Secondo l'ipotesi accusatoria, il Daniele, a seguito della richiesta del Vecchione di attendere la fine delle operazioni di rifornimento di un'altra vettura, sarebbe sceso dalla propria auto e, con fare minaccioso ed arrogante, avrebbe proferito le seguenti parole: «forse tu non hai capito, qui comando io e ti devi muovere altrimenti non ti pago nemmeno». Avrebbe, poi, colpito il Vecchione al volto con uno schiaffo, mentre il Picozzi, che si trovava davanti al bar della stazione di servizio, si avvicinava alla vittima e, dopo aver rotto una bottiglia, brandendone un coccio, avrebbe pronunciato le seguenti parole: «forse tu non hai ancora capito, qui comandiamo tutto noi e tu devi fare quello che ti diciamo». 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza, atteso che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sarebbero generiche e non circostanziate. Il provvedimento impugnato, inoltre, non sarebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione nell'affermare, da un lato, che sussistevano le esigenze cautelari e, dall'altro, che i fatti oggetto di procedimento non erano riconducibili a un ambito malavitoso di tipo organizzato; non avrebbe, inoltre, tenuto conto che i precedenti penali a carico dell'indagato sarebbero risalenti nel tempo. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. L'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, invero, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. peri., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico (cfr. pagine 2 e ss. dell'ordinanza). Dall'ordinanza impugnata, emerge che il Tribunale non solo ha congruamente valutato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma le ha anche riscontrate con quelle concordi rese da [OSCURATO:PERSONA], addetta al bar della stazione di servizio, presente ai fatti. Manifestamente infondate risultano, poi, le censure relative alle esigenze cautelari. Il Tribunale, infatti, ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, desumendolo dai precedenti penali reiterati, specifici e recenti; oltre che dalla pendenza di altro procedimento penale, relativo a un allarmante episodio di minacce e danneggiamento. Alcuna contraddizione sussiste nell'aver ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nonostante il fatto oggetto di procedimento non fosse riconducibile a vicende di criminalità organizzata, atteso che le esigenze cautelari ben possono sussistere anche al di fuori di un contesto associativo. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art
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