CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 43782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 45 cod. pen. in relazione all'art. 335 cod. pen.; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata con cui la Corte ha spiegato perché non assume rilievo la circostanza che il ricorrente si trovasse all'estero al momento in cui i fatti di verificarono. rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso Roma, il 14 luglio 2022.