CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, Sezione per il riesame, con ordinanza del 12 luglio 2021, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame sostituiva la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di cui all'ad 73 T.U. stup. (capo 12 dell'imputazione per entrambi e capo 11 solo per Belba). 2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Entrambi: violazione di legge (art. 273 e 274, cod. proc. pen.). Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] per il capo 12 (detenzione in concorso di grammi 453 di cocaina il 5 agosto 2020) rappresenta che dalla sola intercettazione ambientale (tra i fratelli Sineballa) non è dato con certezza rilevare la compartecipazione del ricorrente al reato. Nella conversazione i due interlocutori commentavano la reazione della moglie del ricorrente alla notizia dell'arresto del marito con una frase: "quando tuo marito prendeva i soldi ti piacevano i soldi". Per il Tribunale del riesame sarebbe, quindi, provata la percezione dei soldi dello spaccio da parte de ricorrente. Da un'altra intercettazione (tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]) l'ordinanza in maniera illogica desume la compartecipazione del ricorrente alla detenzione della droga ("se i carabinieri fossero intervenuti il giorno in cui era stata consegnata l'intera partita di droga, le conseguenze per Sineballa sarebbero state assai più gravi"). L'intera piattaforma indiziaria si fonda su elementi meramente suggestivi. Nei giorni precedenti il 5 agosto 2020, infatti, nessun I. elemento specifico riguarda il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso non entra nel capannone dove era custodito lo stupefacente e all'arrivo della P.G. si mette subito a loro diposizione non fuggendo come altri ([OSCURATO:PERSONA]). Al momento dell'interrogatorio Sina chiariva che delle somme gli erano state date da [OSCURATO:PERSONA] per la sanatoria del lavoro irregolare per le nuove normative in materia, e non già per la droga. Denaro che Sineballa intendeva recuperare dopo il suo arresto per far fronte alle spese legali. 2. 2. [OSCURATO:PERSONA]. Per il capo 11 dell'imputazione (episodio del 27 maggio 2020) l'ordinanza impugnata sulla interpretazione dell'intercettazione del 27 maggio 2020 ritiene i gravi indizi di colpevolezza per il reato in accertamento. Belba in automobile aveva conversato con tale [OSCURATO:PERSONA] per una somma di denaro. Il ricorrente aveva svolto una mera funzione di autista accompagnatore e non può ritenersi responsabile di niente. Inoltre, era stata contestata nell'impugnazione la stessa natura ed esistenza della compravendita di stupefacenti. Gli elementi suddetti, pertanto, non possono costituire gravi indizi di colpevolezza. Identicamente deve ritenersi anche per l'altro episodio contestato (al capo 12 dell'imputazione). Solo da una serie di contatti telefonici è stata ricostruita la gravità indiziaria. Infatti, Sineballa (con cui vi erano stati i contatti telefonici) svolgeva attività lavorativa regolare presso l'azienda agricola di Belba, con ciò "spiegandosi anche l'interessamento di quest'ultimo alla tutela legale del primo durante il periodo di carcerazione". Del resto, il ricorrente non era neanche presente il 5 agosto 2020 al momento dell'arresto di in flagranza di Sineballa, mentre era presente Tosku che si dava alla fuga. Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolati in fatto ripropongono le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dei due indagati, rilevando per l'episodio di cui al capo di imputazione n. 12, per entrambi i ricorrenti, come Sina giungeva nel capannone dove era custodita la droga insieme a Sineballa sulla [OSCURATO:PERSONA], da lui guidata, e il coindagato Tosku si dava alla fuga. Dalle intercettazioni emergeva che Sina era a perfetta conoscenza del traffico di stupefacenti e aveva accompagnato Sineballa nel capannone dove era custodita la droga. Egli conversava sulle ipotesi di maggiore gravità se la P.G. fosse intervenuta prima al momento della fornitura completa dello stupefacente. Inoltre, la somma da lui ricevuta non ha trovato conferme di liceità negli atti. [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza rileva come le spiegazioni date dall'indagato sui suoi rapporti con Sineballa e Tosku non risultano convincenti (giustificazione alternativa al traffico degli stupefacenti); dalle intercettazioni (in particolare da quella del 16 settembre 2020) emergeva inoltre che il ricorrente si era preoccupato per l'intervento dei Carabinieri ("Certo che era indicata da qualcuno per mettercela in quel posto"). Il ricorrente in modo alquanto generico contesta l'interpretazione delle intercettazioni effettuata dai giudici, ma non denuncia un travisamento; non allega, inoltre, per la comprensione della relativa questione, le intere trascrizioni delle intercettazioni. Infatti, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 3. 1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello genetico della misura cautelare - ordinanza G.I.P. del Tribunale - non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dai ricorrenti, peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. Del resto, la censura di merito è già stata ampiamente valutata dal Tribunale del riesame con motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica, e i ricorrenti ripropongono le stesse identiche censure nel ricorso in cassazione, senza confrontarsi con il provvedimento impugnato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell