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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 31628/2025

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 22347-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, già ITALGAS Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]., società con [OSCURATO:PERSONA] soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 4429/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/05/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] , che chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Andria ricorre contro la Società italiana per il gas Reti p.a. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con due motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato in s.g. n.4429/2024, pubblicata il 17 maggio 2024 e non notificata, concui il C.d.S. ha deciso la controversia insorta tra le parti, relativa all’aggiornamento del canone concessorio per le annualità dal 2006 al 2012 e sul rimborso dei costi di località per gli stessi anni.

2. In fatto il Comune espone che I talgas S .p.

A . aveva ottenuto, a trattativa privata, la concessione trentennale delservizio pubblico di costruzione e gestione dell’impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, obbligandosi al pagamento di un canone concessorio.

Insorta controversia tra le parti sull’effettiva data di scadenza della concessione, la questione veniva deferita ad uncollegio arbitrale e risolta con lodo depositato in data 4 giugno 2004, reso esecutivo dal Tribunale di Trani in data 5 ottobre 2005 .

Sulla base del lodo, il Comune, ritenendo di aver acquisito al suo patrimonio la piena proprietà dell’impianto della rete di distribuzione del gas, eseguiva la trascrizione alla conservatoria eprocedeva all’ aggiornamento del canone concessorio per il servizio di distribuzione ex art. 46 bisdel d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 .

Secondo il Comune, infatti, le proroghe legislative della concessione, successivamente intervenute, non avevano riguardato la titolarità giuridica degli impianti, ma solo il servizio di distribuzione concesso alla [OSCURATO:SOCIETA].

La societàimpugnava davanti al [OSCURATO:PERSONA] – Bari l e determinazioni dirigenziali nn.4952 e 4953 del 2011, nonché la nota 5574/2012 di comunicazione delle precedenti determinazioni, e la determinazione n.472/2009, aventiad oggetto l’ adempimento ai sensi dell’articolo 46 bis, comma 4 , del d.l. n. 159/2007 s.m.i., relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per gli anni 2006-07-09- 10 - 11 e l’ a ccertamento dei costi di località dovuti dal gestore al Comune di Andria, proprietario della rete, dal 1/1/2006 al 31/12/2012 .Con motivi aggiunti [OSCURATO:SOCIETA] impugnava anche la nota 42340/2012 a firma del [OSCURATO:PERSONA] P.O.P. del Comune di Andria,avente ad oggetto l’aggiornamento del canone dal 2006 al 2011, la nota n. 42337, contenente la richiesta di rimborso del vincolo di località per gli stessi anni, nonché la nota n.22500/2013 contenente la richiesta corresponsione aggiornamento del canone sul VRD totale per l’anno2012 in ordine alla rete gas andriese , la determinazione dirigenziale n. 4911/2012 e la nota n. 42337 per l’anno 2012. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.367/2018 , declinava la propria giurisdizione , mentre, all’esito dell’appello, il C.d.S., con la sentenza n.128/2019, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo.

A seguito di riassunzione, il Tar, con sentenza n. 1081/2020, accoglieva il ricorso della società.

Quest’ultimasentenza veniva appellata dal Comune di Andria con ricorso n. 6762 del2020, deciso dal C.d.S. con la sentenza oggetto dell’attuale impugnazione .

3. Con il ricorso in cassazione, notificato il 10 ottobre 2024, il Comune di Andria sostiene che erroneamente il C.d.S. ha dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla carenza di giurisdizione, poichèla controversia, avente ad oggetto canoni ed altri corrispettivi, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientr a nella giurisdizione del giudice ordinario , trattando di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ.

Il 12 settembre2025, parte ricorrente ha depositato memori a .

In data 18 settembre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositatotardivamente, ben oltre il termine di cui all’art.370, comma 1 c.p.c., un meroatto di costituzione insieme con la procura speciale al difensore.

IlPubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo di ricorso, il C omune di A ndria denunzia la v iolazione e/o errata applicazione dell’art. 111 Cost. nonchédegli artt. 7, comma 5 , e 133 c.p.a. in relazione all’art. 360 primocomma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoipoteri giurisdizionali e la v iolazione e/o errata applicazione della sentenza della Cortecostituzionale 6 luglio 2004 n. 204.

1.2. Con il secondo, il Comune ricorrente denunzia la violazione e/o errata dell’art. 111 Cost. nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali nella vertenza.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi,sono inammissibili.

Ed invero, nella specie, il C.d.S. ha affermatol’inammissibilità del primo motivo di ricorso di appello attinente alla giurisdizione, rilevando la formazione del giudicato interno sul punto.

Nella sentenza impugnata si legge:

14. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

14.1. Il motivo è inammissibile, come rilevato nell'udienza del 18 aprile 2024.

14.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pronunciando sul ricorso che ha dato avvio al presente giudizio, ha declinato la giurisdizione con sentenza 17 marzo 2018 n. 367.

A seguito della sentenza 7 gennaio 2019 n. 128, con la quale il Consiglio di stato ha riformato la pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] ha riassunto il processo davanti al Tar, che si è pronunciato con la sentenza qui appellata dal Comune di Andria.

Dal momento che la questione di giurisdizione è già stata definita con altra pronuncia, passata in giudicato, nell'ambito di questo stesso giudizio, non può essere devoluta nuovamente alla cognizione di questo giudice, pena la violazione del principio del ne bis in idem .

Tale statuizioneappare corretta e conforme all’orientamento costante di questa Corte a Sezioni Unite,secondo cui, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 cod. proc. civ., è proponibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso lasentenza del Consiglio di Stato che abbia affermato la giurisdizionedel giudice amministrativo, ancorché la stessa non abbia statuito nelmerito ed abbia invece rimesso gli atti al primo giudice (che aveva deciso in senso contrario) per la prosecuzione del giudizio, atteso che tale rinvio, conseguente alla pronuncia sulla giurisdizione, non vale a sottrarre d etta declaratoria all'impugnazione per essa prevista (Cass., sez. un., sentenza 17 gennaio 2002, n. 489, richiamata in Cass., sez. un., sentenza 6 giugno 2021, n.38597).

Nel caso in esame, la sentenza n.128/2019 del C.d.S., che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo ed ha rimesso le parti al Tar territorialmente competente, non è stata impugnata, il giudizio è stato riassunto e trattato nel merito, senzache alcuna contestazione fosse mossa in ordine alla giurisdizione, sulla quale si è formato, come rilevato nella sentenza impugnata, il giudicato interno.

Sul punto, la decisione non sembra neanche adeguatamente censurata, in quanto il ricorrente nonprospetta specificamente la violazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del giudicato interno sulla giurisdizione; né, per quanto si è detto, pare ravvisabile alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost.

2.2. Alla luce dei citati principi,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alla spese perché parte resistente non risulta ritualmente e tempestivamente costituita, avendo depositato, insieme con la procura speciale al difensore, un meroatto di costituzione, ben oltre il termine di cui all’art.370, comma 1,c.p.c.

P.Q.M La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 22347-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, già ITALGAS Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]., società con [OSCURATO:PERSONA] soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 4429/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/05/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] , che chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Andria ricorre contro la Società italiana per il gas Reti p.a. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con due motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato in s.g. n.4429/2024, pubblicata il 17 maggio 2024 e non notificata, concui il C.d.S. ha deciso la controversia insorta tra le parti, relativa all’aggiornamento del canone concessorio per le annualità dal 2006 al 2012 e sul rimborso dei costi di località per gli stessi anni. 2. In fatto il Comune espone che I talgas S .p. A . aveva ottenuto, a trattativa privata, la concessione trentennale delservizio pubblico di costruzione e gestione dell’impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, obbligandosi al pagamento di un canone concessorio. Insorta controversia tra le parti sull’effettiva data di scadenza della concessione, la questione veniva deferita ad uncollegio arbitrale e risolta con lodo depositato in data 4 giugno 2004, reso esecutivo dal Tribunale di Trani in data 5 ottobre 2005 . Sulla base del lodo, il Comune, ritenendo di aver acquisito al suo patrimonio la piena proprietà dell’impianto della rete di distribuzione del gas, eseguiva la trascrizione alla conservatoria eprocedeva all’ aggiornamento del canone concessorio per il servizio di distribuzione ex art. 46 bisdel d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 . Secondo il Comune, infatti, le proroghe legislative della concessione, successivamente intervenute, non avevano riguardato la titolarità giuridica degli impianti, ma solo il servizio di distribuzione concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. La societàimpugnava davanti al [OSCURATO:PERSONA] – Bari l e determinazioni dirigenziali nn.4952 e 4953 del 2011, nonché la nota 5574/2012 di comunicazione delle precedenti determinazioni, e la determinazione n.472/2009, aventiad oggetto l’ adempimento ai sensi dell’articolo 46 bis, comma 4 , del d.l. n. 159/2007 s.m.i., relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per gli anni 2006-07-09- 10 - 11 e l’ a ccertamento dei costi di località dovuti dal gestore al Comune di Andria, proprietario della rete, dal 1/1/2006 al 31/12/2012 .Con motivi aggiunti [OSCURATO:SOCIETA] impugnava anche la nota 42340/2012 a firma del [OSCURATO:PERSONA] P.O.P. del Comune di Andria,avente ad oggetto l’aggiornamento del canone dal 2006 al 2011, la nota n. 42337, contenente la richiesta di rimborso del vincolo di località per gli stessi anni, nonché la nota n.22500/2013 contenente la richiesta corresponsione aggiornamento del canone sul VRD totale per l’anno2012 in ordine alla rete gas andriese , la determinazione dirigenziale n. 4911/2012 e la nota n. 42337 per l’anno 2012. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.367/2018 , declinava la propria giurisdizione , mentre, all’esito dell’appello, il C.d.S., con la sentenza n.128/2019, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo. A seguito di riassunzione, il Tar, con sentenza n. 1081/2020, accoglieva il ricorso della società. Quest’ultimasentenza veniva appellata dal Comune di Andria con ricorso n. 6762 del2020, deciso dal C.d.S. con la sentenza oggetto dell’attuale impugnazione . 3. Con il ricorso in cassazione, notificato il 10 ottobre 2024, il Comune di Andria sostiene che erroneamente il C.d.S. ha dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla carenza di giurisdizione, poichèla controversia, avente ad oggetto canoni ed altri corrispettivi, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientr a nella giurisdizione del giudice ordinario , trattando di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ. Il 12 settembre2025, parte ricorrente ha depositato memori a . In data 18 settembre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositatotardivamente, ben oltre il termine di cui all’art.370, comma 1 c.p.c., un meroatto di costituzione insieme con la procura speciale al difensore. IlPubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo di ricorso, il C omune di A ndria denunzia la v iolazione e/o errata applicazione dell’art. 111 Cost. nonchédegli artt. 7, comma 5 , e 133 c.p.a. in relazione all’art. 360 primocomma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoipoteri giurisdizionali e la v iolazione e/o errata applicazione della sentenza della Cortecostituzionale 6 luglio 2004 n. 204. 1.2. Con il secondo, il Comune ricorrente denunzia la violazione e/o errata dell’art. 111 Cost. nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali nella vertenza. 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi,sono inammissibili. Ed invero, nella specie, il C.d.S. ha affermatol’inammissibilità del primo motivo di ricorso di appello attinente alla giurisdizione, rilevando la formazione del giudicato interno sul punto. Nella sentenza impugnata si legge: 14. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. 14.1. Il motivo è inammissibile, come rilevato nell'udienza del 18 aprile 2024. 14.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pronunciando sul ricorso che ha dato avvio al presente giudizio, ha declinato la giurisdizione con sentenza 17 marzo 2018 n. 367. A seguito della sentenza 7 gennaio 2019 n. 128, con la quale il Consiglio di stato ha riformato la pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] ha riassunto il processo davanti al Tar, che si è pronunciato con la sentenza qui appellata dal Comune di Andria. Dal momento che la questione di giurisdizione è già stata definita con altra pronuncia, passata in giudicato, nell'ambito di questo stesso giudizio, non può essere devoluta nuovamente alla cognizione di questo giudice, pena la violazione del principio del ne bis in idem . Tale statuizioneappare corretta e conforme all’orientamento costante di questa Corte a Sezioni Unite,secondo cui, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 cod. proc. civ., è proponibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso lasentenza del Consiglio di Stato che abbia affermato la giurisdizionedel giudice amministrativo, ancorché la stessa non abbia statuito nelmerito ed abbia invece rimesso gli atti al primo giudice (che aveva deciso in senso contrario) per la prosecuzione del giudizio, atteso che tale rinvio, conseguente alla pronuncia sulla giurisdizione, non vale a sottrarre d etta declaratoria all'impugnazione per essa prevista (Cass., sez. un., sentenza 17 gennaio 2002, n. 489, richiamata in Cass., sez. un., sentenza 6 giugno 2021, n.38597). Nel caso in esame, la sentenza n.128/2019 del C.d.S., che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo ed ha rimesso le parti al Tar territorialmente competente, non è stata impugnata, il giudizio è stato riassunto e trattato nel merito, senzache alcuna contestazione fosse mossa in ordine alla giurisdizione, sulla quale si è formato, come rilevato nella sentenza impugnata, il giudicato interno. Sul punto, la decisione non sembra neanche adeguatamente censurata, in quanto il ricorrente nonprospetta specificamente la violazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del giudicato interno sulla giurisdizione; né, per quanto si è detto, pare ravvisabile alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. 2.2. Alla luce dei citati principi,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alla spese perché parte resistente non risulta ritualmente e tempestivamente costituita, avendo depositato, insieme con la procura speciale al difensore, un meroatto di costituzione, ben oltre il termine di cui all’art.370, comma 1,c.p.c. P.Q.M La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
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