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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 00069/2023

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché il motivo proposto, con cui si denuncia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti, esula dal novero di quelli, per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché il motivo proposto, con cui si denuncia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti, esula dal novero di quelli, per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00069/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris