CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 44447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D. Lanzara; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna dei ricorrenti per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esaminato e ritenuto idonee a confermare la condanna esaminando anche gli aspetti, apparentemente contraddittori, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato che, invece, sono state ritenute attendibili e circostanziate nonché asseverate dalla produzione documentale. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per l'eccessività della pena e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la pena, infatti, è stata determinata nel minimo edittale e le generiche sono state denegate valorizzando "la pervicacia" del comportamento criminoso dell'imputato in relazione alla concreta dinamica del rapporto con la persona offesa (indotta a consegnare due assegni coperti) al momento in cui il predetto sollecitava il pagamento. Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] s