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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23253/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA ' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è manifestamente infondato l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, dovendo a tal riguardo osservarsi come i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che tale onere di diligenza mpotivazionale è stato adempiuto, nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; considerato che nel caso di specie tale onere argomentativo è stato correttamente assolto dalla Corte territoriale mediante la valutazione di congruità della misura della pena in continuazione stabilita dal primo giudice rispetto alla gravità dei fatti di reato, dedotta dalle modalità particolarmente violente dell'azione, analoghe a quelle dei reati commessi in precedenza, nonché dal ruolo sicuramente rilevante svolto dall'imputato nella vicenda de quo (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA ' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è manifestamente infondato l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, dovendo a tal riguardo osservarsi come i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che tale onere di diligenza mpotivazionale è stato adempiuto, nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; considerato che nel caso di specie tale onere argomentativo è stato correttamente assolto dalla Corte territoriale mediante la valutazione di congruità della misura della pena in continuazione stabilita dal primo giudice rispetto alla gravità dei fatti di reato, dedotta dalle modalità particolarmente violente dell'azione, analoghe a quelle dei reati commessi in precedenza, nonché dal ruolo sicuramente rilevante svolto dall'imputato nella vicenda de quo (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23253/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris