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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 24229/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7772/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2028/2022depositata il 28/09/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] scpa affinché, applicato il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, fosse dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67 comma 2° L.F., delle rimesse bancarie per l’importo complessivo di € 241.426,98 affluite nel semestre anteriore al 18 novembre - data di presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo (non andato a buon fine e sfociato in fallimento) - sul conto corrente n. 103950.

In data 11 gennaio 2018 tale causa è stata interrotta a seguito della sottoposizione dell’istituto bancario in oggetto alla liquidazione coatta amministrativa ed è stata riassunta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assuntore del concordato fallimentare del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, quale successore a titolo particolare di veneto Banca.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1573/2019, pubblicata in data 8.11.2019, ha accolto la domanda attorea ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della (minor) somma di € 123.456,82, oltre accessori.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2028/2022, pubblicata il 28.9.2022, in accoglimento dell’appello, ha rigettato le domande già proposte dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., e proseguite dall’assuntore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. incorporata per fusione nella [OSCURATO:SOCIETA].

Il giudice di secondo grado ha, in primo luogo, condiviso l’impostazione del primo giudice nel ritenere che il criterio in base al quale individuare i rapporti contenziosi ceduti da [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è unicamente quello della pendenza o meno di una controversia all’atto dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa della cedente, In particolare, ha precisato il giudice d’appello che il “[OSCURATO:PERSONA]”, ossia quello relativo ai giudizi pendenti alla data dell’intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, è espressamente indicato dal contratto di cessione del 26.6.2017 tra le “[OSCURATO:PERSONA]” senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto.

Né può ritenersi rilevante l’atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione del 26.6.2017” , da cui risultano espressamente esclusi dai contenziosi ceduti quelli attinenti a c.d. rapporti estinti.

Trattasi, infatti, di un accordo non solo ricognitivo, ma anche modificativo di quello precedente, valido al più tra i contraenti, ma inopponibile ai terzi in quanto contrario al contenuto del primo atto di cessione, al quale solo la fonte primaria di legge ha attribuito efficacia verso i terzi.

Il giudice d’appello ha, tuttavia, ritenuto infondata la domanda di revocatoria fallimentare per difetto della scientia decoctionis in capo a [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il giudice d’appello ha disatteso la prospettazione della curatela, che aveva fondato la consapevolezza dello stato di insolvenza, da parte dell’operatore bancario, sull’obbligo incondizionato di esame dei bilanci, osservando che un tale obbligo non sussista ove il contro corrente aperto dal correntista sia solo di corrispondenza e non assistito da affidamento.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di fusione, nella qualità di assuntore del concordato fallimentare di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale, sotto il profilo della mancanza di titolarità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] del rapporto giuridico controverso.

Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A., già parte nel giudizio d’appello. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso principale è stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 L.F.

Contesta la ricorrente la valutazione con cui il giudice d’appello ha ritenuto insussistente la scientia decoctionis in capo all’istituto bancario, emergendo dal bilancio della società fallita al 31.12.2009, approvato (in ritardo) il 27 luglio 2010, e quindi in data ampiamente antecedente alle rimesse di cui è causa, che lo stesso recava sintomi inequivoci di insolvenza, che non potevano non essere stati percepiti da un operatore professionale qualificato come la banca.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che la ricorrente ha incentrato tutto il proprio ricorso sui sintomi di insolvenza, asseritamente inequivoci, emergenti dall’analisi del bilancio relativo all’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e anche di quello chiuso al 31.12.2008) senza, tuttavia, seriamente confrontarsi con l’affermazione della sentenza impugnata – che non è stata aggredita - secondo cui l’obbligo di esame dei bilanci non grava in capo all’operatore bancario ove il conto corrente aperto dal correntista sia solo di corrispondenza e non assistito da affidamento.

In ogni caso, le censure della ricorrente sono inammissibili in quanto investono una valutazione di fatto del giudice d’appello che non è sindacabile in sede di legittimità se non nei circoscritti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. come interpretata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8053/2014 (contestazione è stata fatta nella rubrica ma non è stata minimamente illustrata).

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 4 D.L. 25 giugno 2017,n. 99, 1362, 1363 c.c.

Espone la ricorrente che la Corte d’Appello ha dato un rilievo assorbente ad una lettura parziale ed atomistica del contratto di cessione del 26.6.2017 ed alcune disposizioni di cui agli artt. 2,3 e 4 DL 99/2017 senza considerare l’inscindibile legame tra il contratto ed il DL 99 /2017, non avvedendosi che quest’ultimo ha in realtà recepito la preventiva offerta di [OSCURATO:PERSONA], poi riprodotta pedissequamente nel contratto di cessione.

Il criterio evidenziato dal collegio d’appello della pendenza o meno di un giudizio non è requisito assorbente né l’unico determinante per poter inquadrare l’ambito della cessione dei contenziosi pregressi a [OSCURATO:PERSONA].

Il “[OSCURATO:PERSONA]” di cui all’art. 3.1.2. lett b (vii, cioè i contenziosi civili pendenti) è in realtà solo quello connesso alle “[OSCURATO:PERSONA]” , intendendo per tali i “singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi …che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” evidenziati nella contabilità aziendale ed indicati per categoria nell’Allegato D.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione dell’art. 81 c.p.c. nella parte in cui è stata riconosciuta una legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] indipendentemente dalla titolarità dei rapporti contrattuali oggetto di giudizio.

4. Entrambi i motivi del ricorso incidentale sono assorbiti.

Questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 5446/2009; Cass. n. 4615/2015; Cass. n. 6138/2018; Cass. n. 25694/2024) ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui “Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito.

Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale”.

Nel caso di specie, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha un’evidente natura condizionata, come d’altronde di desume dal fatto che la stessa, risultata totalmente vincitrice nel grado di merito, non ha neppure richiesto la cassazione del decreto impugnato, ma il rigetto del ricorso principale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore sia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia di [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7772/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2028/2022depositata il 28/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] scpa affinché, applicato il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, fosse dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67 comma 2° L.F., delle rimesse bancarie per l’importo complessivo di € 241.426,98 affluite nel semestre anteriore al 18 novembre - data di presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo (non andato a buon fine e sfociato in fallimento) - sul conto corrente n. 103950. In data 11 gennaio 2018 tale causa è stata interrotta a seguito della sottoposizione dell’istituto bancario in oggetto alla liquidazione coatta amministrativa ed è stata riassunta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assuntore del concordato fallimentare del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, quale successore a titolo particolare di veneto Banca. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1573/2019, pubblicata in data 8.11.2019, ha accolto la domanda attorea ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della (minor) somma di € 123.456,82, oltre accessori. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2028/2022, pubblicata il 28.9.2022, in accoglimento dell’appello, ha rigettato le domande già proposte dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., e proseguite dall’assuntore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. incorporata per fusione nella [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice di secondo grado ha, in primo luogo, condiviso l’impostazione del primo giudice nel ritenere che il criterio in base al quale individuare i rapporti contenziosi ceduti da [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è unicamente quello della pendenza o meno di una controversia all’atto dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa della cedente, In particolare, ha precisato il giudice d’appello che il “[OSCURATO:PERSONA]”, ossia quello relativo ai giudizi pendenti alla data dell’intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, è espressamente indicato dal contratto di cessione del 26.6.2017 tra le “[OSCURATO:PERSONA]” senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto. Né può ritenersi rilevante l’atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione del 26.6.2017” , da cui risultano espressamente esclusi dai contenziosi ceduti quelli attinenti a c.d. rapporti estinti. Trattasi, infatti, di un accordo non solo ricognitivo, ma anche modificativo di quello precedente, valido al più tra i contraenti, ma inopponibile ai terzi in quanto contrario al contenuto del primo atto di cessione, al quale solo la fonte primaria di legge ha attribuito efficacia verso i terzi. Il giudice d’appello ha, tuttavia, ritenuto infondata la domanda di revocatoria fallimentare per difetto della scientia decoctionis in capo a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice d’appello ha disatteso la prospettazione della curatela, che aveva fondato la consapevolezza dello stato di insolvenza, da parte dell’operatore bancario, sull’obbligo incondizionato di esame dei bilanci, osservando che un tale obbligo non sussista ove il contro corrente aperto dal correntista sia solo di corrispondenza e non assistito da affidamento. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di fusione, nella qualità di assuntore del concordato fallimentare di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale, sotto il profilo della mancanza di titolarità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] del rapporto giuridico controverso. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A., già parte nel giudizio d’appello. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso principale è stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 L.F. Contesta la ricorrente la valutazione con cui il giudice d’appello ha ritenuto insussistente la scientia decoctionis in capo all’istituto bancario, emergendo dal bilancio della società fallita al 31.12.2009, approvato (in ritardo) il 27 luglio 2010, e quindi in data ampiamente antecedente alle rimesse di cui è causa, che lo stesso recava sintomi inequivoci di insolvenza, che non potevano non essere stati percepiti da un operatore professionale qualificato come la banca. 2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che la ricorrente ha incentrato tutto il proprio ricorso sui sintomi di insolvenza, asseritamente inequivoci, emergenti dall’analisi del bilancio relativo all’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e anche di quello chiuso al 31.12.2008) senza, tuttavia, seriamente confrontarsi con l’affermazione della sentenza impugnata – che non è stata aggredita - secondo cui l’obbligo di esame dei bilanci non grava in capo all’operatore bancario ove il conto corrente aperto dal correntista sia solo di corrispondenza e non assistito da affidamento. In ogni caso, le censure della ricorrente sono inammissibili in quanto investono una valutazione di fatto del giudice d’appello che non è sindacabile in sede di legittimità se non nei circoscritti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. come interpretata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8053/2014 (contestazione è stata fatta nella rubrica ma non è stata minimamente illustrata). 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 4 D.L. 25 giugno 2017,n. 99, 1362, 1363 c.c. Espone la ricorrente che la Corte d’Appello ha dato un rilievo assorbente ad una lettura parziale ed atomistica del contratto di cessione del 26.6.2017 ed alcune disposizioni di cui agli artt. 2,3 e 4 DL 99/2017 senza considerare l’inscindibile legame tra il contratto ed il DL 99 /2017, non avvedendosi che quest’ultimo ha in realtà recepito la preventiva offerta di [OSCURATO:PERSONA], poi riprodotta pedissequamente nel contratto di cessione. Il criterio evidenziato dal collegio d’appello della pendenza o meno di un giudizio non è requisito assorbente né l’unico determinante per poter inquadrare l’ambito della cessione dei contenziosi pregressi a [OSCURATO:PERSONA]. Il “[OSCURATO:PERSONA]” di cui all’art. 3.1.2. lett b (vii, cioè i contenziosi civili pendenti) è in realtà solo quello connesso alle “[OSCURATO:PERSONA]” , intendendo per tali i “singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi …che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” evidenziati nella contabilità aziendale ed indicati per categoria nell’Allegato D. 3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione dell’art. 81 c.p.c. nella parte in cui è stata riconosciuta una legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] indipendentemente dalla titolarità dei rapporti contrattuali oggetto di giudizio. 4. Entrambi i motivi del ricorso incidentale sono assorbiti. Questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 5446/2009; Cass. n. 4615/2015; Cass. n. 6138/2018; Cass. n. 25694/2024) ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui “Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale”. Nel caso di specie, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha un’evidente natura condizionata, come d’altronde di desume dal fatto che la stessa, risultata totalmente vincitrice nel grado di merito, non ha neppure richiesto la cassazione del decreto impugnato, ma il rigetto del ricorso principale. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore sia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia di [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulterior
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