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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 45720/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di rapina impropria, è manifestamente infondato alla luce del principio, assolutamente consolidato e cui i giudici di merito si sono correttamente conformati secondo cui il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Sez. 2, n. 40421 del 26.6.2012, Zappalà; Sez. 2, n. 43764 del 4.10.2013 n. 43.764, Mitrovic, che ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità; conf., ancora, più recentemente, Sez. 7, b. 34056 del 29.5.2018, Belegrhoub (cfr., pag. 4 della sentenza qui in verifica, in cui la Corte d'appello ha chiarito che l'uso della violenza contro la persona offesa è avvenuto in un momento cronologicamente successivo alla sottrazione del borsello contenente denaro e, in particolare, quando, dopo un inseguimento, la vittima è riuscita a bloccare il Trovato, instaurando una colluttazione alla quale hanno posto fine gli operanti, intervenuti sull'imputato che continuava a trattenere la refurtiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere esten ore DEP [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di rapina impropria, è manifestamente infondato alla luce del principio, assolutamente consolidato e cui i giudici di merito si sono correttamente conformati secondo cui il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Sez. 2, n. 40421 del 26.6.2012, Zappalà; Sez. 2, n. 43764 del 4.10.2013 n. 43.764, Mitrovic, che ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità; conf., ancora, più recentemente, Sez. 7, b. 34056 del 29.5.2018, Belegrhoub (cfr., pag. 4 della sentenza qui in verifica, in cui la Corte d'appello ha chiarito che l'uso della violenza contro la persona offesa è avvenuto in un momento cronologicamente successivo alla sottrazione del borsello contenente denaro e, in particolare, quando, dopo un inseguimento, la vittima è riuscita a bloccare il Trovato, instaurando una colluttazione alla quale hanno posto fine gli operanti, intervenuti sull'imputato che continuava a trattenere la refurtiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere esten ore DEP [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45720/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris