Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 47221/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla quantificazione del profitto confiscabile e all'oggetto del sequestro; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Benevento rigettava l'istanza di riesame promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Benevento aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 13 dell'incolpazione provvisoria - in relazione al quale il Calenda risulta indagato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] - fino alla concorrenza del valore complessivo di 1.957.480,95 euro, attesa l'impossibilità di procedere al sequestro diretto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto cancellata.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. eicod. proc. pen. in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di nullità del provvedimento gene- tico per mancanza di motivazione con motivazione apodittica.

Assume il difensore che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'eccezione in esame, ampia- mente illustrata nel primo motivo di riesame, era specifica; in particolare, il G.i.p. non aveva spiegato: perché la cessione di crediti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse da considerarsi un atto simulato; perché il Calenda, nel rendersi cessionario - quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - dei crediti in esame fosse animato dal dolo specifico richiesto dall'art. 11 d.lgs. (44424-. n. 74 del 2000; perché il profitto del reato ascrivibile al reato dovesseZalcolato sulla base delle successive operazioni attraverso le quali sarebbe stato distratto l'intero patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e non limitato all'operazione di cessione dei crediti in questione.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 31 cod. proc. pen.

Il ricor- rente censura il provvedimento in esame, laddove ha omesso di valutare il conte- nuto della consulenza tecnica allegata ai motivi di riesame, che documenta la con- gruità del prezzo di cessione dei crediti ceduti dalla Super color s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e l'effettiva corresponsione del prezzo di cessione, ciò che esclude la sussi- stenza del fumus commissi delicti.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, e lett. c) cod. proc. / pen. in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

Espone il difensore che il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incri- minatrice in esame con motivazione apparente e apodittica, considerando l'asso- luta congruità del prezzo di 30.000 euro corrisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per acqui- stare i crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, a dispetto del valore nominale di 150.000 euro, si appalesavano di difficilissima riscossione; aggiunge il difensore che il Tri- bunale avrebbe dovuto indicare specifici elementi da cui desumere che il Calenda fosse consapevole dell'esposizione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell'erario e dell'ammontare di tale debito in misura eccedente la soglia di punibi- lità.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 11 e 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000.

Assume il difensore che il Tribunale ha erroneamente rigettato le doglianze incentrate sull'esatta identificazione del profitto del reato ascrivibile al Calenda, da individuarsi esclusivamente nel valore dei crediti eiei-er-e- 42K+ ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non nel valore dell'intero compendio aziendale trasferito con la cessione delle quote sociali alla [OSCURATO:PERSONA], pari a 1.807.241 euro, cessione in relazione alla quale il Calenda non ha realizzato alcuna condotta, anche alla luce del principio di proporzionalità.

Ag- giunge il difensore che l'ordinanza sarebbe altresì illegittima laddove ha disposto il sequestro per equivalente sui beni del Calenda, sebbene detto importo fosse riferito a crediti suscettibili in sequestro in via diretta, quantomeno per la parte non ancora monetizzata dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che risultava avere ri- scosso solo uno dei tre crediti oggetto di cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per l'importo di soli 12.000 euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

Al/.944- Se è vero che il Tribunale ha ritenuto generica la censuraVad oggetto la nullità del decreto genetico per assenza di autonoma di valutazione (p. 4 dell'ordinanza mi impugnata), senza affrontare in maniera espressa la doglianza concernente il totale difetto di motivazione del decreto medesimo, nondimeno tale motivazione emerge nella parte introduttiva dell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale dà conto, pur in via di sintesi, del ritenuto fumus commissi delicti sulla base delle risultanze investigative acquisite (ricapitolate a p. 2 dell'ordinanza impugnata) e della valutazione operata dal provvedimento genetico, la cui motivazione, espressamente riportata a p. 3, dà conto, in maniera adeguata, della sussistenza del fumus, ossia dell'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc.

Zagarrio, Rv. 258279).

3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo diretti a contestare, sotto profili concorrenti, la sussistenza del fumus commissi delicti, sono inammissibili perché non sussumibili nella violazione di legge: l'unico vizio deducibile in questa sede.

Si rammenta, infatti, che il sindacato di legittimità avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, che, però, siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).

Di conseguenza, non possono essere censurati in questa sede né i vizi di motivazione - salvo, come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente -, né i profili ricostruttivi in fatto, e nemmeno il difetto dell'elemento soggettivo del reato, a meno che non ne emerga ictu oculi l'insussistenza(Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016 - dep. 03/05/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 - dep. 11/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 - dep. 12/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521).

4. Nel caso di specie, infatti, non è configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale illustrato in maniera completa e coerente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, confrontandosi adeguatamente con i temi proposti dalla difesa.

5. Il Tribunale, invero, ha censurato il vizio di impostazione delle argomentazioni difensive, frutto di un approccio atomistico della singola operazione contestata al Calenda, che non consente di cogliere il legame ov intercorrete tra le diverse condotte, poste in essere dagli indagati in concorso fra loro, teleologicamente finalizzate al progressivo "svuotamento" della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società costituita in data 29 luglio 2003 dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 5 aprile 2020 - e, per l'effetto, alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte che la società avrebbe dovuto versare per le annualità dal 2011 al 2018, per un ammontare complessivo di 1.146.606,67 euro.

5.1. Al fine di cogliere il quadro d'insieme, il Tribunale ha evidenziato, in primo luogo, le seguenti circostanze sospette compiute dalla società nel corso dell'anno 2019: 1) in data 25 febbraio 2019 - ed è la specifica condotta ascritta al ricorrente - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedette crediti del valore nominale di oltre 150 mila euro alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata dal socio e amministratore [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di 30 mila euro, prezzo che non fu mai realmente versato dalla società acquirente, in quanto la provvista dei bonifici di pagamento - disposti dai conti correnti rispettivamente intestati al Calenda e alla società - era stata in larghissima misura alimentata con bonifici provenienti dal conto corrente personale di [OSCURATO:PERSONA], ossia dal socio maggioritario e amministrazione di fatto della società venditrice; 2) il 5 marzo 2019 la società trasferì la sede legale da Napoli a Benevento; 3) il 25 marzo 2019 la società deliberò la riduzione del capitale sociale da 150 mila a 10 mila euro, ciò che era stato necessitato - come è risultato dalle conversazioni intercettate tra il Miele e il commercialista - non per ripianare le perdite, ma per soddisfare un'esigenza non meglio specificata; 4) dopo aver deliberato la riduzione del capitale sociale, sempre il 25 marzo 2019 i due soci cedettero l'intero capitale sociale (pari a 10 mila euro) alla società di diritto bulgaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], al prezzo dichiarato di 3.350 euro, in realtà mai corrisposto; 5) contestualmente furono deliberati il trasferimento delle sede legale in Bulgaria, le dimissioni del legale rappresentante e la nomina di un nuovo amministratore di nazionalità bulgarg; 6) il 21 ottobre 2019 la società fu cancellata dal registro delle imprese di Benevento a seguito della presentazione alla Camera di commercio italiana di un falso certificato del Ministero della Giustizia bulgaro attestante l'iscrizione nel registro dela Commercio bulgaro con la denominazione [OSCURATO:PERSONA]BG204744562.

5.2. In secondo luogo, al fine di chiarire il contesto complessivo, il Tribunale ha evidenziato come lo schema operativo che ha portato al progressivo svuotamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse stato già attuato in relazione ad altre società fortemente indebitate verso il fisco, schema operativo realizzato e implementato da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], i quali, attraverso il loro studio legale, offrivano a società che presentavano un'elevata esposizione debitoria verso l'Erario servizi di consulenza per il trasferimento e il mantenimento dell'impresa in territorio bulgaro al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte. /

6. Chiarito il contesto in cui si colloca la condotta ascritta al ricorrente e richiamato il principio secondo cui il reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, dep. 01/04/2016, Pass, Rv. 266771), nel misurarsi con l'argomentazione difensiva incentrata sulla congruità del prezzo di cessione dei crediti, come risultante dalla consulenza di parte, il Tribunale, ribadito che nella procedura di riesame non è consentita un'attività istruttoria, ha evidenziato una serie di circostanze a sostegno del fumus commissi delicti, ossia: il prezzo di vendita dei crediti, pari 30 mila euro, era di gran lunga inferiore al loro valore nominale('oltre 150 mila euro); il legame di parentd14k sussistente tra Calenda e il Miele; la provvista del pagamento fu alimentata proprio dal denaro proveniente dal Miele, zio del ricorrente e socio di maggioranza della società cedente, circostanza che riveste una portata altamente indiziaria in ordine alla fittizietà dell'operazione di acquisto, rispetto alla quale il ricorrente non prende posizione.

Su queste basi, l'ordinanza impugnata ha coerentemente desunto, in maniera non implausibile, la sussistenza del dolo, il quale può essere escluso in questa fase cautelare solo se tale circostanza emerga ictu ocuii, ossia in maniera evidente, ciò che certamente non ricorre nel caso di specie.

7. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

8. Quanto al primo aspetto, il ricorrente omette di confrontarsi con il consoli- dato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confisca per equivalente e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare in- differentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto ac- certato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito.

Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere emi- nentemente sanzionatorio (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, A dep. 23/06/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 2, n. 45389 del 06/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241974; Sez. 2, n. 9786 del 21/02/2007, Alfieri ed altri, Rv. 235842).

Si tratta di principi coerenti con la finalità anche dissuasiva e detenente riferibile alla confisca di valore in considerazione della sua ormai pacifica qualificazione come sanzione (Sez.

U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), ed in linea con lo scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsivoglia vantaggio economico derivante dalla commissione dell'illecito, anche quando non sia esperibile la confisca diretta.

E' dunque irrilevante definire quale sia la "quota" di profitto eventualmente incamerata dall'indagato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri del reato: ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più (in tutto o in parte) acquisibile nella sua identità fisica "storica" o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua trasformazione.

In presenza di tali presupposti, ciò che è disposto normativamente è infatti l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza considerato e non in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto.

La soluzione esposta non può inoltre ritenersi tale da violare i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in ragione del fatto che la misura è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, cit., in motivazione).

In altri termini, se la confisca/misura di sicurezza del profitto storico/ ha ad oggetto quello effettivamente rinvenuto nella disponibilità dei singoli concorrenti nel reato, la confisca-sanzione, proprio in ragione della sua natura, li colpisce indifferentemente - nella misura dell'ablazione complessiva di beni valore equivalente a quello del profitto storico - per il solo fatto che essi hanno indistintamente collaborato alla produzione di un profitto.

Pertanto, qualora non sia possibile individuare ed apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, ed al fine di non frustrare la finalità di sottrarre all'imputato o al condannato qualsivoglia vantaggio economico conseguente all'attività illecita, pur quando se ne siano perse le tracce, si ammette la possibilità di eseguire la misura per l'intero nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta nella sua disponibilità.

Si tratta, peraltro, di indirizzo ermeneutico accolto dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926), le quali sono intervenute con particolare riferimento all'ambito della responsabilità da reato degli enti, enunciando comunque principi suscettibili di assumere una valenza generale.

Resta fermo, ovviamente, il principio del divieto di applicazione della misura ablatoria per un importo complessivamente superiore a quello del profitto oggetto di quantificazione, non potendo il sequestro preventivo avere un ambito più ampio di quello della successiva confisca (ex multis Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone ed altro, Rv. 255610).

Di conseguenza, essendo contestato al Calenda il concorso nel delitto ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, correttamente è stata disposto, nei suoi confronti, il sequestro preventivo per equivalente dell'intero profitto del reato, e non solo di quello concernente l'operazione da lui posta in essere, la quale, come si è detto, si colloca in un contesto più ampio, finalizzato al progressivo svuotamento del patrimonio della società, al fine di sottrarre la società medesima al pagamento delle imposte.

9. Quanto al secondo profilo dedotto, si osserva che nel nostro ordinamento coesistono due diversi tipi di confisca per equivalente: la prima colpisce i beni del soggetto che si è direttamente avvantaggiato del profitto del reato, non essendo stato possibile reperire il profitto stesso; la seconda, dotata di carattere sanziona- torio, colpisce i beni o il denaro dell'autore del reato qualora questi non sia il sog- getto che si è avvantaggiato del profitto del reato stesso e non sia stato possibile reperire tale profitto presso il reale beneficiario, il quale non avrebbe potuto co- munque essere destinatario di confisca per equivalente (cfr. Sez. 3, n. 35717 del 18/09/2020, dep. 14/12/2020, Virga).

Orbene, in questa seconda ipotesi il sequestro preventivo funzionale alla con- fisca per equivalente non richiede la prova della sussistenza del nesso di pertinen- zialità della res rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca beni nella di- sponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Sez. 6, n. 11902 del 27/01/2005, Baldas, Rv. 231234), perseguendo il legislatore, in tal modo, l'obiettivo di privare il reo di un qualunque beneficio sul versante economico, nella convinzione della portata disincentivante di questo genere di previsione sanzionatoria.

Su queste basi, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale occorre dare continuità, ha affermato che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, è legittimamente adot- tato soltanto se i proventi dell'illecito tributario commesso dal legale rappresen- tante di una persona giuridica non sono rinvenuti nella sfera patrimoniale dell'ente nel cui interesse il reato è stato commesso, dovendo farsi ricorso a questo istituto solo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, del pro- dotto o del prezzo del reato (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, dep. 15/10/2018, Carriero, Rv. 274561).

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato l'impossibilità di procedere alla con- fisca diretta nei confronti dalle società, essendo stata questa cancellata dal bgistro delle imprese, ciò che autorizza a procedere al sequestro per equivalente nei con- fronti degli indagati, tra cui l'odierno r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla quantificazione del profitto confiscabile e all'oggetto del sequestro; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Benevento rigettava l'istanza di riesame promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Benevento aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 13 dell'incolpazione provvisoria - in relazione al quale il Calenda risulta indagato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] - fino alla concorrenza del valore complessivo di 1.957.480,95 euro, attesa l'impossibilità di procedere al sequestro diretto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto cancellata. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. eicod. proc. pen. in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di nullità del provvedimento gene- tico per mancanza di motivazione con motivazione apodittica. Assume il difensore che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'eccezione in esame, ampia- mente illustrata nel primo motivo di riesame, era specifica; in particolare, il G.i.p. non aveva spiegato: perché la cessione di crediti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse da considerarsi un atto simulato; perché il Calenda, nel rendersi cessionario - quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - dei crediti in esame fosse animato dal dolo specifico richiesto dall'art. 11 d.lgs. (44424-. n. 74 del 2000; perché il profitto del reato ascrivibile al reato dovesseZalcolato sulla base delle successive operazioni attraverso le quali sarebbe stato distratto l'intero patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e non limitato all'operazione di cessione dei crediti in questione. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 31 cod. proc. pen. Il ricor- rente censura il provvedimento in esame, laddove ha omesso di valutare il conte- nuto della consulenza tecnica allegata ai motivi di riesame, che documenta la con- gruità del prezzo di cessione dei crediti ceduti dalla Super color s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e l'effettiva corresponsione del prezzo di cessione, ciò che esclude la sussi- stenza del fumus commissi delicti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, e lett. c) cod. proc. / pen. in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. Espone il difensore che il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incri- minatrice in esame con motivazione apparente e apodittica, considerando l'asso- luta congruità del prezzo di 30.000 euro corrisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per acqui- stare i crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, a dispetto del valore nominale di 150.000 euro, si appalesavano di difficilissima riscossione; aggiunge il difensore che il Tri- bunale avrebbe dovuto indicare specifici elementi da cui desumere che il Calenda fosse consapevole dell'esposizione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell'erario e dell'ammontare di tale debito in misura eccedente la soglia di punibi- lità. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 11 e 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000. Assume il difensore che il Tribunale ha erroneamente rigettato le doglianze incentrate sull'esatta identificazione del profitto del reato ascrivibile al Calenda, da individuarsi esclusivamente nel valore dei crediti eiei-er-e- 42K+ ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non nel valore dell'intero compendio aziendale trasferito con la cessione delle quote sociali alla [OSCURATO:PERSONA], pari a 1.807.241 euro, cessione in relazione alla quale il Calenda non ha realizzato alcuna condotta, anche alla luce del principio di proporzionalità. Ag- giunge il difensore che l'ordinanza sarebbe altresì illegittima laddove ha disposto il sequestro per equivalente sui beni del Calenda, sebbene detto importo fosse riferito a crediti suscettibili in sequestro in via diretta, quantomeno per la parte non ancora monetizzata dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che risultava avere ri- scosso solo uno dei tre crediti oggetto di cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per l'importo di soli 12.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Al/.944- Se è vero che il Tribunale ha ritenuto generica la censuraVad oggetto la nullità del decreto genetico per assenza di autonoma di valutazione (p. 4 dell'ordinanza mi impugnata), senza affrontare in maniera espressa la doglianza concernente il totale difetto di motivazione del decreto medesimo, nondimeno tale motivazione emerge nella parte introduttiva dell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale dà conto, pur in via di sintesi, del ritenuto fumus commissi delicti sulla base delle risultanze investigative acquisite (ricapitolate a p. 2 dell'ordinanza impugnata) e della valutazione operata dal provvedimento genetico, la cui motivazione, espressamente riportata a p. 3, dà conto, in maniera adeguata, della sussistenza del fumus, ossia dell'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279). 3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo diretti a contestare, sotto profili concorrenti, la sussistenza del fumus commissi delicti, sono inammissibili perché non sussumibili nella violazione di legge: l'unico vizio deducibile in questa sede. Si rammenta, infatti, che il sindacato di legittimità avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, che, però, siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). Di conseguenza, non possono essere censurati in questa sede né i vizi di motivazione - salvo, come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente -, né i profili ricostruttivi in fatto, e nemmeno il difetto dell'elemento soggettivo del reato, a meno che non ne emerga ictu oculi l'insussistenza(Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016 - dep. 03/05/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 - dep. 11/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 - dep. 12/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521). 4. Nel caso di specie, infatti, non è configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale illustrato in maniera completa e coerente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, confrontandosi adeguatamente con i temi proposti dalla difesa. 5. Il Tribunale, invero, ha censurato il vizio di impostazione delle argomentazioni difensive, frutto di un approccio atomistico della singola operazione contestata al Calenda, che non consente di cogliere il legame ov intercorrete tra le diverse condotte, poste in essere dagli indagati in concorso fra loro, teleologicamente finalizzate al progressivo "svuotamento" della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società costituita in data 29 luglio 2003 dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 5 aprile 2020 - e, per l'effetto, alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte che la società avrebbe dovuto versare per le annualità dal 2011 al 2018, per un ammontare complessivo di 1.146.606,67 euro. 5.1. Al fine di cogliere il quadro d'insieme, il Tribunale ha evidenziato, in primo luogo, le seguenti circostanze sospette compiute dalla società nel corso dell'anno 2019: 1) in data 25 febbraio 2019 - ed è la specifica condotta ascritta al ricorrente - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedette crediti del valore nominale di oltre 150 mila euro alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata dal socio e amministratore [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di 30 mila euro, prezzo che non fu mai realmente versato dalla società acquirente, in quanto la provvista dei bonifici di pagamento - disposti dai conti correnti rispettivamente intestati al Calenda e alla società - era stata in larghissima misura alimentata con bonifici provenienti dal conto corrente personale di [OSCURATO:PERSONA], ossia dal socio maggioritario e amministrazione di fatto della società venditrice; 2) il 5 marzo 2019 la società trasferì la sede legale da Napoli a Benevento; 3) il 25 marzo 2019 la società deliberò la riduzione del capitale sociale da 150 mila a 10 mila euro, ciò che era stato necessitato - come è risultato dalle conversazioni intercettate tra il Miele e il commercialista - non per ripianare le perdite, ma per soddisfare un'esigenza non meglio specificata; 4) dopo aver deliberato la riduzione del capitale sociale, sempre il 25 marzo 2019 i due soci cedettero l'intero capitale sociale (pari a 10 mila euro) alla società di diritto bulgaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], al prezzo dichiarato di 3.350 euro, in realtà mai corrisposto; 5) contestualmente furono deliberati il trasferimento delle sede legale in Bulgaria, le dimissioni del legale rappresentante e la nomina di un nuovo amministratore di nazionalità bulgarg; 6) il 21 ottobre 2019 la società fu cancellata dal registro delle imprese di Benevento a seguito della presentazione alla Camera di commercio italiana di un falso certificato del Ministero della Giustizia bulgaro attestante l'iscrizione nel registro dela Commercio bulgaro con la denominazione [OSCURATO:PERSONA]BG204744562. 5.2. In secondo luogo, al fine di chiarire il contesto complessivo, il Tribunale ha evidenziato come lo schema operativo che ha portato al progressivo svuotamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse stato già attuato in relazione ad altre società fortemente indebitate verso il fisco, schema operativo realizzato e implementato da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], i quali, attraverso il loro studio legale, offrivano a società che presentavano un'elevata esposizione debitoria verso l'Erario servizi di consulenza per il trasferimento e il mantenimento dell'impresa in territorio bulgaro al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte. / 6. Chiarito il contesto in cui si colloca la condotta ascritta al ricorrente e richiamato il principio secondo cui il reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, dep. 01/04/2016, Pass, Rv. 266771), nel misurarsi con l'argomentazione difensiva incentrata sulla congruità del prezzo di cessione dei crediti, come risultante dalla consulenza di parte, il Tribunale, ribadito che nella procedura di riesame non è consentita un'attività istruttoria, ha evidenziato una serie di circostanze a sostegno del fumus commissi delicti, ossia: il prezzo di vendita dei crediti, pari 30 mila euro, era di gran lunga inferiore al loro valore nominale('oltre 150 mila euro); il legame di parentd14k sussistente tra Calenda e il Miele; la provvista del pagamento fu alimentata proprio dal denaro proveniente dal Miele, zio del ricorrente e socio di maggioranza della società cedente, circostanza che riveste una portata altamente indiziaria in ordine alla fittizietà dell'operazione di acquisto, rispetto alla quale il ricorrente non prende posizione. Su queste basi, l'ordinanza impugnata ha coerentemente desunto, in maniera non implausibile, la sussistenza del dolo, il quale può essere escluso in questa fase cautelare solo se tale circostanza emerga ictu ocuii, ossia in maniera evidente, ciò che certamente non ricorre nel caso di specie. 7. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 8. Quanto al primo aspetto, il ricorrente omette di confrontarsi con il consoli- dato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confisca per equivalente e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare in- differentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto ac- certato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito. Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere emi- nentemente sanzionatorio (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, A dep. 23/06/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 2, n. 45389 del 06/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241974; Sez. 2, n. 9786 del 21/02/2007, Alfieri ed altri, Rv. 235842). Si tratta di principi coerenti con la finalità anche dissuasiva e detenente riferibile alla confisca di valore in considerazione della sua ormai pacifica qualificazione come sanzione (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), ed in linea con lo scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsivoglia vantaggio economico derivante dalla commissione dell'illecito, anche quando non sia esperibile la confisca diretta. E' dunque irrilevante definire quale sia la "quota" di profitto eventualmente incamerata dall'indagato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri del reato: ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più (in tutto o in parte) acquisibile nella sua identità fisica "storica" o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua trasformazione. In presenza di tali presupposti, ciò che è disposto normativamente è infatti l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza considerato e non in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto. La soluzione esposta non può inoltre ritenersi tale da violare i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in ragione del fatto che la misura è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, cit., in motivazione). In altri termini, se la confisca/misura di sicurezza del profitto storico/ ha ad oggetto quello effettivamente rinvenuto nella disponibilità dei singoli concorrenti nel reato, la confisca-sanzione, proprio in ragione della sua natura, li colpisce indifferentemente - nella misura dell'ablazione complessiva di beni valore equivalente a quello del profitto storico - per il solo fatto che essi hanno indistintamente collaborato alla produzione di un profitto. Pertanto, qualora non sia possibile individuare ed apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, ed al fine di non frustrare la finalità di sottrarre all'imputato o al condannato qualsivoglia vantaggio economico conseguente all'attività illecita, pur quando se ne siano perse le tracce, si ammette la possibilità di eseguire la misura per l'intero nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta nella sua disponibilità. Si tratta, peraltro, di indirizzo ermeneutico accolto dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926), le quali sono intervenute con particolare riferimento all'ambito della responsabilità da reato degli enti, enunciando comunque principi suscettibili di assumere una valenza generale. Resta fermo, ovviamente, il principio del divieto di applicazione della misura ablatoria per un importo complessivamente superiore a quello del profitto oggetto di quantificazione, non potendo il sequestro preventivo avere un ambito più ampio di quello della successiva confisca (ex multis Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone ed altro, Rv. 255610). Di conseguenza, essendo contestato al Calenda il concorso nel delitto ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, correttamente è stata disposto, nei suoi confronti, il sequestro preventivo per equivalente dell'intero profitto del reato, e non solo di quello concernente l'operazione da lui posta in essere, la quale, come si è detto, si colloca in un contesto più ampio, finalizzato al progressivo svuotamento del patrimonio della società, al fine di sottrarre la società medesima al pagamento delle imposte. 9. Quanto al secondo profilo dedotto, si osserva che nel nostro ordinamento coesistono due diversi tipi di confisca per equivalente: la prima colpisce i beni del soggetto che si è direttamente avvantaggiato del profitto del reato, non essendo stato possibile reperire il profitto stesso; la seconda, dotata di carattere sanziona- torio, colpisce i beni o il denaro dell'autore del reato qualora questi non sia il sog- getto che si è avvantaggiato del profitto del reato stesso e non sia stato possibile reperire tale profitto presso il reale beneficiario, il quale non avrebbe potuto co- munque essere destinatario di confisca per equivalente (cfr. Sez. 3, n. 35717 del 18/09/2020, dep. 14/12/2020, Virga). Orbene, in questa seconda ipotesi il sequestro preventivo funzionale alla con- fisca per equivalente non richiede la prova della sussistenza del nesso di pertinen- zialità della res rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca beni nella di- sponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Sez. 6, n. 11902 del 27/01/2005, Baldas, Rv. 231234), perseguendo il legislatore, in tal modo, l'obiettivo di privare il reo di un qualunque beneficio sul versante economico, nella convinzione della portata disincentivante di questo genere di previsione sanzionatoria. Su queste basi, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale occorre dare continuità, ha affermato che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, è legittimamente adot- tato soltanto se i proventi dell'illecito tributario commesso dal legale rappresen- tante di una persona giuridica non sono rinvenuti nella sfera patrimoniale dell'ente nel cui interesse il reato è stato commesso, dovendo farsi ricorso a questo istituto solo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, del pro- dotto o del prezzo del reato (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, dep. 15/10/2018, Carriero, Rv. 274561). Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato l'impossibilità di procedere alla con- fisca diretta nei confronti dalle società, essendo stata questa cancellata dal bgistro delle imprese, ciò che autorizza a procedere al sequestro per equivalente nei con- fronti degli indagati, tra cui l'odierno r
Decreto Cassazione n. 47221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris