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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26041/2026

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eppe, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cetraro avverso la ordinanza del 17/02/2026 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava la custodia in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari 1.Xnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967,. n. 895 (capo 2), e degli arresti domiciliari in relazione alla tentata violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso (artt. 56, 610 cod. pen.; art. 416-bis.1 cod. pen.) (capo 3).

1. Avverso l'ordinanza hanno presentato ricorso gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato, deducendo i seguenti due motivi.

2.1. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati.

Il fatto riguarda il danneggiamento, il 14 agosto del 2025, della porta di ingresso secondaria di un esercizio pubblico, attinta da numerosi colpi di arma da fuoco, esplosi da un soggetto giunto sul posto a bordo di un autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], successivamente risultato rubato, al pari delle targhe istallate in sostituzione delle originali.

Dall'attività investigativa risultò che a bordo del mezzo viaggiavano tre persone e che, tra queste, solo colui che sedeva sul sedile anteriore alla destra del conducente esplose i colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali sparati dopo che scese dal mezzo.

Sebbene dapprima non fosse stato possibile procedere al riconoscimento di tale persona (per la pessima qualità delle immagini e perché il volto dell'attentatore era travisato da un «cappello con visiera e da un foulard»), in data 22 agosto 2025, in esito ad una non meglio precisata «attività investigativa» compiuta dalla persona offesa, i Carabinieri rinvennero, chiuso, l'autoveicolo utilizzato per compiere l'azione criminosa e, in prossimità dello stesso, uno «scaldacollo nero».

Venivano quindi espletati accertamenti tecnici volti a verificare, sia all'interno sia all'esterno del veicolo, la presenza di tracce di esplosione di colpi di arma da fuoco e l'eventuale presenza di materiale biologico.

Erano inoltre svolti accertamenti tecnici di tipo biologico e dattiloscopico - ma non anche attività scientifica finalizzata a verificare la presenza di tracce di esplosione di arma da fuoco - sullo scaldacollo.

Tali accertamenti restituivano un profilo genotipico misto, generato dalla commistione di materiale cellulare riconducibile ad almeno tre soggetti, tra cui l'odierno accusato (il profilo di [OSCURATO:PERSONA] presentava tre discordanze alleliche su ventuno marcatori analizzati).

I risultati della prova scientifica sono stati coniugati dai Giudici del riesame con i dati restituiti da diversi filmati acquisiti agli atti, confermando la partecipazione al fatto delittuoso dell'indagato la cui identificazione - scrivono i 2Giudici di merito - era stata fino a quel momento presunta in ragione delle risultanze delle videocamere di sorveglianza.

Tale motivazione è apparente o almeno contraddittoria perché non chiarisce in base a quali elementi concreti e scientificamente apprezzabili siano dotati di un elevato grado di somiglianza gli indizi provenienti dalle immagini dei filmati di video-sorveglianza che, a causa della confermata pessima loro qualità, non consentono di rilevare i tratti somatici del volto dello [OSCURATO:PERSONA].

Del pari, non è chiarito su quali basi scientifiche si reputi corretta l'approssimativa indicazione in punto di altezza del soggetto che esplose i colpi di pistola, trattandosi di persona in movimento, messa in correlazione comparativa con un oggetto, e cioè con un autoveicolo.

Quanto alle indagini genetiche, la motivazione non chiarisce il collegamento con lo specifico evento delittuoso, stante la discrasia tra quanto rilevato nell'immediatezza del fatto, quando si fece riferimento a un "foulard", e il ritrovamento dell'indumento nei pressi dell'autoveicolo, descritto come "scaldacollo".

Peraltro, lo scaldacollo fu trovato fuori dal veicolo regolarmente chiuso, e non fu possibile stabilire se su di esso si trovassero tracce di polvere da sparo.

Né può condividersi l'affermazione dei Giudici del riesame, per cui tale dato attiene alla sola interpretazione del risultato probatorio: asserto illogico, dal momento che il tema probatorio consisteva nel dimostrare se l'indumento fosse stato indossato dal soggetto che esplose i colpi di arma da fuoco, sicché la mancata individuazione delle tracce dello sparo è elemento di primaria importanza ai fini del collegamento dell'indumento alla persona che compì l'atto intimidatorio.

L'ordinanza omette ogni motivazione sul punto.

Del pari, non si confronta con il dato per cui l'attuale procedimento è stato riunito ad una più articolata indagine giudiziaria in cui allo [OSCURATO:PERSONA] sono presuntivamente addebitate altre condotte delittuose commesse utilizzando analoghi indumenti ai fini del travisamento del volto.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa.

Il Tribunale del riesame ha valorizzato, in particolare, le modalità utilizzate per esercitare il metus sulla vittima di reato.

In altri termini, ha fatto leva sul carattere eclatante dell'azione, commessa in pieno giorno, in centro abitato e frutto di una efficiente pianificazione, ma ha tralasciato ogni valutazione sul nesso causale con l'azione criminosa.

Non ha chiarito, in particolare, come sia stata ingenerata la consapevolezza che l'autore dell'intimidazione appartenesse ad un'associazione mafiosa o, comunque, agisse quale emissario della stessa, posto che, secondo la consolidatagiurisprudenza di legittimità, la sola connessione mafiosa con la condotta, ovvero l'ostentazione evidente e provocatoria dei comportamenti propri di un'organizzazione mafiosa, idonea ad intimidire non già il soggetto passivo del reato ma, al più, e a futura memoria, la collettività presente sul territorio, non compone viceversa, in questa parte, il paradigma dell'aggravante (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365).

Sotto tale profilo, posto che la condotta deve essere idonea ad evocare nei confronti dei consociati ed eventualmente della persona offesa la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, avrebbe dovuto anche considerarsi il peculiare modus operandi della persona offesa, che si sostituì alle forze di polizia, attivando iniziative investigative parallele che condussero al rinvenimento dell'autoveicolo.

3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato motivi aggiunti.

Con il primo motivo si ribadisce, tra l'altro, che l'inferenza per cui il rilevamento del DNA dell iindagato sullo scaldacollo attesterebbe la sua presenza sul luogo del reato è viziata da travisamento e da un salto logico, stante l'indimostrabilità dell'uso esclusivo dello scaldacollo da parte dell'indagato, per come confermato dalla natura 'mista' del profilo genetico, che evidenzia un uso promiscuo dell'indumento e mette in discussione la compatibilità temporale tra il deposito del DNA e la data del fatto-reato.

Gli stessi [OSCURATO:PERSONA] avevano precisato che il genotipo misto è il risultato di una commistione di materiale genetico generato da due o più individui che si determina quando tali soggetti partecipano alla formazione di una traccia biologica fisicamente non separabile nei differenti contributi.

Il [OSCURATO:PERSONA] ed il consulente tecnico di parte hanno dunque ritenuto che, in presenza di un profilo genotipico misto, non c'è separazione tra i diversi contributi e si pongono difficoltà oggettive nel distinguere gli alleli genici.

Il rapporto di verosimiglianza ottenuto tramite il metodo LR avrebbe dunque imposto di valutare la diffusione di quel profilo genetico tra la popolazione, dal momento che più il profilo è diffuso, più è probabile che la traccia genetica sia stata lasciata da individui terzi ed estranei al ricorrente.

L'ordinanza impugnata ha poi indebitamente respinto le contestazioni concernenti l'omessa specificazione della natura della sostanza analizzata e la mancata analisi e tipizzazione del cromosoma Y, affermando che le deduzioni difensive non spiegavano che cosa questi ulteriori dati avrebbero potuto utilmente aggiungere all'esame genetico, né ha considerato come il consulente tecnico di parte avesse rilevato che nemmeno era specificata la natura della sostanza (sangue, saliva, sperma, sudore, capelli). 4Inoltre, il Tribunale del riesame ha tralasciato che dalla data del sequestro dello scaldacollo a quella dell'analisi passarono circa due mesi e mezzo e che non vi è traccia del peso della 'matrice cellulare', oggetto di analisi.

Non è vero, infine, che la difesa non avesse offerto una spiegazione ragionevole alternativa della presenza del DNA dello [OSCURATO:PERSONA] proprio sullo scaldacollo, avendo invece richiamato l'esistenza nel procedimento, al quale è stato riunito anche il presente, in cui sono ascritte a [OSCURATO:PERSONA] altre condotte delittuose nel corso delle quali erano per l'appunto utilizzati, al fine di travisare il volto, indumenti analoghi a quello in questione.

Quanto al secondo motivo, nel corso dell'udienza camerale di riesame, la difesa aveva rimarcato che l'ordinanza genetica della misura: non aveva adeguatamente affrontato il tema dell'idoneità delle modalità esecutive della condotta ad evocare "concretamente" la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; aveva pretermesso un vaglio critico sul nesso eziologico tra l'evocazione mafiosa e la condotta, tale da determinare nella vittima uno specifico stato di soggezione.

Ed evidenziava, per escludere l'insorgenza nella vittima di uno stato di soggezione, come fosse stata proprio l'attività investigativa di carattere 'privato' della vittima a far rinvenire l'autoveicolo utilizzato per commettere il reato.

I Giudici del riesame non si sono però confrontati con tali deduzioni, e, in più, là dove hanno attribuito rilievo al «contesto culturale di riferimento»: da un lato, hanno desunto la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso anche dal biglietto manoscritto abbandonato sul luogo dell'evento - in cui è evocato l'uso di armi da guerra qualora la 'richiesta' di tenere chiuso il locale notturno fosse restata inascoltata -; dall'altro lato, hanno fatto riferimento al modus operandi tipico della criminalità organizzata calabrese, erroneamente desumendo le condizioni operative dell'aggravante dal contesto territoriale di riferimento.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno poi presentato una memoria, ribadendo le deduzioni contenute nel ricorso con particolare riguardo alla mancata risposta sulle incongruenze rappresentate dall'indumento (non è chiaro se foulard o scaldacollo) indossato dall'uomo che nelle riprese sparò i colpi, all'omessa verifica se ci fossero residui di polvere da sparo sullo scaldacollo e all'omessa verifica del rispetto protocolli per la valutazione del DNA.

5. Infine, in un'ulteriore memoria, sempre a firma degli stessi difensori, si insiste sul fatto che la presenza di videoriprese di pessima qualità, tali da consentire solo un'identificazione per somiglianza, in uno con un profilo genetico misto, con discordanze alleliche, alle criticità nella catena di custodia ed in assenza di residui da sparo sul reperto, avrebbe imposto una valutazione particolarmente 5rigorosa, idonea a escludere interpretazioni alternative (uso promiscuo dello ‘scaldacollo', contaminazioni, errore identificativo sul video).

L'art. 192 c.p.p. impone infatti che la prova per indizi sia il risultato di un procedimento logico strutturato in due fasi: la prima deputata alla valutazione di ciascun indizio in sé, per verificarne gravità e precisione; la seconda indirizzata ad una valutazione complessiva, volta ad accertare se il complesso indiziario assuma un significato dimostrativo univoco, che superi le possibili spiegazioni alternative.

Invece, il Giudice del provvedimento impugnato si è limitato a un approccio "additivo", e cioè alla sommatoria di indizi deboli che, considerati singolarmente, non offrono alcun elemento fisionomico certo.

Con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del c.d.

"metodo mafioso", si ribadisce che la mera collocazione territoriale in area ad alta densità mafiosa non è sufficiente a consacrare la sussistenza dell'aggravante in parola, occorrendo un quid pluris nella condotta idoneo a far percepire alla vittima il "valore aggiunto" intimidatorio tipico della consorteria mafiosa, laddove, nella vicenda concreta, non furono usate frasi o comportamenti evocativi, agli occhi della vittima, del potere di una cosca o di un clan, né furono fatti precisi riferimenti a noti esponenti mafiosi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - cui, peraltro, hanno fatto seguito plurime memorie integrative i cui argomenti non appaiono sempre caratterizzati da sicura connessione funzionale con i motivi dedotti dell'impugnazione, e che comunque producono una considerevole frammentazione discorsiva - è inammissibile.

2. Alla trattazione dell'impugnazione va premesso il pacifico insegnamento di legittimità, per cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, la quale ha precisato che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza 6cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ed evidenziando, quindi, che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).

2. Ciò detto, l'ordinanza impugnata appare completa e motivata in modo tutt'altro che illogico. 2.1.

Quanto al primo motivo di ricorso, va messo in evidenza come i Giudici del riesame abbiano particolarmente insistito sulle immagini delle videocamere di sorveglianza, affermando che i fotogrammi estrapolati e ingranditi da un filmato ripreso dalla videocamera di un'abitazione privata già avevano consentito di ravvisare una «certa» somiglianza con la fisionomia dell'odierno ricorrente: ove l'aggettivo "certa" - dal significato invero ambivalente - alla luce del contesto ben può essere inteso come sinonimo di "sicura", stante quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, richiamata dal Tribunale del riesame, che aveva reputato gtale somiglianza «considerevole».

Nel provvedimento impugnato, poi, si aggiunge che il (diverso) filmato registrato dalle telecamere della discoteca mostrava che il passeggero anteriore della macchina - quello che aveva esploso i colpi alla porta all'ingresso della discoteca -, era sceso dalla vettura (anch'essa identificata, per quel che qui rileva, nella marca e nel modello) e come ciò avesse consentito di appurare che tale persona era alta approssimativamente 1,80 m ed aveva una corporatura robusta, corrispondenti alle caratteristiche fisiche del ricorrente.

Precisato che l'espletamento di un siffatto giudizio non esige, per la sua relativa semplicità, alcun aggiuntivo accertamento tecnico, l'identificazione dell'indagato, sulla base dei suddetti dati, deve ritenersi compiuta con elevata probabilità logica.

Cade, dunque, la premessa su cui è stato eretto l'edificio delle deduzioni difensive.

Soltanto a supporto delle citate considerazioni l'ordinanza impugnata e, prima ancora, quella genetica hanno, infatti, citato le indagini biomolecolari compiute sul campione prelevato dallo scaldacollo, spiegando, peraltro, la ragione per cui la presenza di tre discordanze alleliche su ventuno marcatori restituisse, nel dato contesto, un risultato «dotato di elevato grado di verosimiglianza» e specificando, 7oltretutto, che tale risultato era stato conseguito sulla base del metodo usato nella perizia dei RIS (c.d. likelihood standard o rapporto di verosimiglianza).

Metodo che, prendendo in considerazione anche i dati di contesto, consente di raggiungere risultati più attendibili rispetto al metodo c.d. match, o della mera corrispondenza.

Va dunque ribadito che, da un punto di vista logico, gli elementi indiziari sono stati correttamente valutati dal Giudice del riesame, il quale: dapprima è pervenuto ad un giudizio di (elevata) verosimiglianza sulla scorta della visione dei filmati tratti da due distinte telecamere; pòi, ha ulteriormente e motivatamente riscontrato tale probabilità attraverso l'analisi di genetica molecolare, con conseguente ulteriore accrescimento delle già elevate iniziali possibilità logiche.

Ne deriva, come si chiarirà anche di seguito, che ogni ulteriore elemento indiziario si è aggiunto, o si sarebbe potuto aggiungere, al riconoscimento dell'indagato compiuto attraverso i fotogrammi delle immagini delle riprese, con l'effetto di meramente corroborare un'originaria, già significativa, ipotesi accusatoria.

Mentre, specularmente, le deduzioni difensive appaiono per larga parte tese a strumentalmente frammentare un quadro indiziario congruamente conosciuto dai Giudici di merito attraverso una corretta valutazione complessiva, di tipo unitario, adducendo, peraltro, una (pretesa) "scientificità" della prova che non sempre trova riscontro in valutazioni, invece, pianamente espletabili, ed espletate, ricorrendo al ragionamento "comune".

2.2. Venendo, nello specifico, alle ulteriori osservazioni del ricorrente, è allora vero che i Giudici di merito non hanno attribuito peso alla discrepanza tra la descrizione dell'indumento come "foulard" o come "scaldacollo" (questo ritrovato fuori dalla macchina, vicino al lato del passeggero, e cioè proprio vicino al lato da cui furono sparati i colpi).

Tale asserita omissione non inficia, però, la motivazione del provvedimento impugnato, per quanto rilevato ed in considerazione, oltretutto, dell'innegabile affinità tra i due tipi di indumenti, affinità desumibile da una sostanziale equivalenza funzionale e da un'analoga "destinazione corporea".

2.3. Né, sempre alla luce delle osservazioni svolte - nell'attuale stadio del procedimento, appare determinante la mancata esecuzione dell'esame balistico sullo scaldacollo: esame che, comunque, nell'ottica difensiva - per le ragioni che saranno esposte immediatamente di seguito - non sarebbe stato ancora sufficiente ad affermare la sicura identificazione dell'autore del fatto.

Compiutamente esplicitata invero soltanto nei "motivi nuovi" è infatti l'obiezione (soltanto accennata nella impugnazione principale) per cui l'attuale procedimento sarebbe stato riunito ad altri, relativi a fatti simili, in cui all'indagato è stato addebitato di aver agito con analoga modalità di travisamento: ragion per 8cui - sembra di capire - difetterebbe la certezza che lo scaldacollo rinvenuto dalla polizia fosse stato usato anche e proprio nella vicenda in oggetto.

Ciò, per un verso e come anticipato, consente di affermare che l'esame balistico non sarebbe stato ancora sufficiente - seguendo il ragionamento della difesa - a gravemente indiziare la realizzazione del reato da parte dello [OSCURATO:PERSONA], quante volte nei diversi episodi fosse stata usata la medesima pistola.

Sicché, sotto questo profilo, l'eccezione è irrilevante.

Per altro verso, e soprattutto, l'accertamento non sarebbe stato determinante, perché non avrebbe contrastato il giudizio di elevata probabilità sella identificazione, basato: per un verso, sull'identificazione desunta dalle immagini delle telecamere, poi implementato sulla scorta delle analisi genetiche; per altro verso, sulla stretta successione cronologica tra eventi (l'atto intimidatorio fu commesso in data 14 agosto 2025; il ritrovamento della [OSCURATO:PERSONA] e dello scaldacollo avvenne il 22 agosto 2025, quindi soltanto otto giorni dopo).

Né, e sempre alla luce del richiamato quadro indiziario, significativo e convergente verso la identificazione del ricorrente come la persona che indossava lo scaldacollo, può rilevare la presenza, sull'indumento, di tracce genetiche miste e, cioè, riconducibili anche ad altri soggetti.

2.4. Peso maggiore avrebbe potuto avere - forse - la censura relativa alla mancata risposta sull'omesso rispetto dei protocolli di acquisizione della prova scientifica e sul mancato rispetto della c.d. catena di custodia, posto che l'analisi comparativa del DNA effettuata in violazione delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, priva di certezza gli esiti cui perviene, sicché non è possibile conferire ad essi una valenza indiziante, costituendo, piuttosto, un mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori (Sez. 2, n. 26031 del 03/07/2025, Turriziani, Rv. 288494).

A prescindere da quanto detto, e ribadito, a proposito della identificazione "visiva" del ricorrente, si tratta, tuttavia, di deduzione inammissibile: sia perché non formulata nel ricorso, e priva di stretta connessione logica con i motivi di ricorso; sia perché soltanto accennata e prospettata in termini irrimediabilmente generici.

2.5. Il primo motivo deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

3. Del pari completa e logica - pertanto, insindacabile in questa sede - è la motivazione del provvedimento impugnato, in punto di aggravante del metodo mafioso.

93.1. Ricordato come, nel caso concreto, si fosse trattato dello sparo di colpi di arma da fuoco alla porta di un esercizio commerciale, in uno con minacce scritte di morte, non c'è dubbio che le modalità dell'azione possano essere considerate altamente intimidatorie.

Né in senso contrario depone la (dedotta) peculiare "resilienza" mostrata dalla vittima - la quale coadiuvò le forze dell'ordine nel ritrovamento dell'automobile - , dal momento che la minaccia deve essere valutata ex ante (in termini di idoneità delle parole e dei gesti ad incutere timore) ed in termini oggettivi (v., mutatis mutandis, Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025, C., Rv. 289071, per cui il "metodo mafioso" non può essere desunto unicamente dalle modalità di reazione della vittima, che può costituire indicatore dell'intensità intimidatoria dell'azione posta in essere, essendo comunque necessario verificare l'effettivo ricorso, da parte dell'agente, ad una condotta oggettivamente idonea ad esercitare sulle vittime del reato la particolare pressione psicologica evocata dalla norma).

3.2. Neppure residuano dubbi sul fatto che il delitto fosse stato commesso avvalendosi delle condizioni mafiose, a tal fine richiedendosi che l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027): collegamento per illustrare il quale i Giudici del riesame hanno richiamato il contesto territoriale in cui le condotte furono realizzate, avendo peraltro cura di precisare che l'azione si sviluppò «secondo un canovaccio ricorrente nella criminalità organizzata calabrese», affermazione incontestata dalla difesa.

3.3. Anche il secondo motivo va dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 10 P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 30/06/2026 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]. e A____ e_(CC-A )( [OSCURATO:PERSONA] '10 LUG 2826 N IoNA3 O [OSCURATO:PERSONA]. -D tt. ‘rieiu ma Cirimele 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppe, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cetraro avverso la ordinanza del 17/02/2026 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava la custodia in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari 1.Xnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967,. n. 895 (capo 2), e degli arresti domiciliari in relazione alla tentata violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso (artt. 56, 610 cod. pen.; art. 416-bis.1 cod. pen.) (capo 3). 1. Avverso l'ordinanza hanno presentato ricorso gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato, deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Il fatto riguarda il danneggiamento, il 14 agosto del 2025, della porta di ingresso secondaria di un esercizio pubblico, attinta da numerosi colpi di arma da fuoco, esplosi da un soggetto giunto sul posto a bordo di un autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], successivamente risultato rubato, al pari delle targhe istallate in sostituzione delle originali. Dall'attività investigativa risultò che a bordo del mezzo viaggiavano tre persone e che, tra queste, solo colui che sedeva sul sedile anteriore alla destra del conducente esplose i colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali sparati dopo che scese dal mezzo. Sebbene dapprima non fosse stato possibile procedere al riconoscimento di tale persona (per la pessima qualità delle immagini e perché il volto dell'attentatore era travisato da un «cappello con visiera e da un foulard»), in data 22 agosto 2025, in esito ad una non meglio precisata «attività investigativa» compiuta dalla persona offesa, i Carabinieri rinvennero, chiuso, l'autoveicolo utilizzato per compiere l'azione criminosa e, in prossimità dello stesso, uno «scaldacollo nero». Venivano quindi espletati accertamenti tecnici volti a verificare, sia all'interno sia all'esterno del veicolo, la presenza di tracce di esplosione di colpi di arma da fuoco e l'eventuale presenza di materiale biologico. Erano inoltre svolti accertamenti tecnici di tipo biologico e dattiloscopico - ma non anche attività scientifica finalizzata a verificare la presenza di tracce di esplosione di arma da fuoco - sullo scaldacollo. Tali accertamenti restituivano un profilo genotipico misto, generato dalla commistione di materiale cellulare riconducibile ad almeno tre soggetti, tra cui l'odierno accusato (il profilo di [OSCURATO:PERSONA] presentava tre discordanze alleliche su ventuno marcatori analizzati). I risultati della prova scientifica sono stati coniugati dai Giudici del riesame con i dati restituiti da diversi filmati acquisiti agli atti, confermando la partecipazione al fatto delittuoso dell'indagato la cui identificazione - scrivono i 2Giudici di merito - era stata fino a quel momento presunta in ragione delle risultanze delle videocamere di sorveglianza. Tale motivazione è apparente o almeno contraddittoria perché non chiarisce in base a quali elementi concreti e scientificamente apprezzabili siano dotati di un elevato grado di somiglianza gli indizi provenienti dalle immagini dei filmati di video-sorveglianza che, a causa della confermata pessima loro qualità, non consentono di rilevare i tratti somatici del volto dello [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, non è chiarito su quali basi scientifiche si reputi corretta l'approssimativa indicazione in punto di altezza del soggetto che esplose i colpi di pistola, trattandosi di persona in movimento, messa in correlazione comparativa con un oggetto, e cioè con un autoveicolo. Quanto alle indagini genetiche, la motivazione non chiarisce il collegamento con lo specifico evento delittuoso, stante la discrasia tra quanto rilevato nell'immediatezza del fatto, quando si fece riferimento a un "foulard", e il ritrovamento dell'indumento nei pressi dell'autoveicolo, descritto come "scaldacollo". Peraltro, lo scaldacollo fu trovato fuori dal veicolo regolarmente chiuso, e non fu possibile stabilire se su di esso si trovassero tracce di polvere da sparo. Né può condividersi l'affermazione dei Giudici del riesame, per cui tale dato attiene alla sola interpretazione del risultato probatorio: asserto illogico, dal momento che il tema probatorio consisteva nel dimostrare se l'indumento fosse stato indossato dal soggetto che esplose i colpi di arma da fuoco, sicché la mancata individuazione delle tracce dello sparo è elemento di primaria importanza ai fini del collegamento dell'indumento alla persona che compì l'atto intimidatorio. L'ordinanza omette ogni motivazione sul punto. Del pari, non si confronta con il dato per cui l'attuale procedimento è stato riunito ad una più articolata indagine giudiziaria in cui allo [OSCURATO:PERSONA] sono presuntivamente addebitate altre condotte delittuose commesse utilizzando analoghi indumenti ai fini del travisamento del volto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa. Il Tribunale del riesame ha valorizzato, in particolare, le modalità utilizzate per esercitare il metus sulla vittima di reato. In altri termini, ha fatto leva sul carattere eclatante dell'azione, commessa in pieno giorno, in centro abitato e frutto di una efficiente pianificazione, ma ha tralasciato ogni valutazione sul nesso causale con l'azione criminosa. Non ha chiarito, in particolare, come sia stata ingenerata la consapevolezza che l'autore dell'intimidazione appartenesse ad un'associazione mafiosa o, comunque, agisse quale emissario della stessa, posto che, secondo la consolidatagiurisprudenza di legittimità, la sola connessione mafiosa con la condotta, ovvero l'ostentazione evidente e provocatoria dei comportamenti propri di un'organizzazione mafiosa, idonea ad intimidire non già il soggetto passivo del reato ma, al più, e a futura memoria, la collettività presente sul territorio, non compone viceversa, in questa parte, il paradigma dell'aggravante (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365). Sotto tale profilo, posto che la condotta deve essere idonea ad evocare nei confronti dei consociati ed eventualmente della persona offesa la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, avrebbe dovuto anche considerarsi il peculiare modus operandi della persona offesa, che si sostituì alle forze di polizia, attivando iniziative investigative parallele che condussero al rinvenimento dell'autoveicolo. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato motivi aggiunti. Con il primo motivo si ribadisce, tra l'altro, che l'inferenza per cui il rilevamento del DNA dell iindagato sullo scaldacollo attesterebbe la sua presenza sul luogo del reato è viziata da travisamento e da un salto logico, stante l'indimostrabilità dell'uso esclusivo dello scaldacollo da parte dell'indagato, per come confermato dalla natura 'mista' del profilo genetico, che evidenzia un uso promiscuo dell'indumento e mette in discussione la compatibilità temporale tra il deposito del DNA e la data del fatto-reato. Gli stessi [OSCURATO:PERSONA] avevano precisato che il genotipo misto è il risultato di una commistione di materiale genetico generato da due o più individui che si determina quando tali soggetti partecipano alla formazione di una traccia biologica fisicamente non separabile nei differenti contributi. Il [OSCURATO:PERSONA] ed il consulente tecnico di parte hanno dunque ritenuto che, in presenza di un profilo genotipico misto, non c'è separazione tra i diversi contributi e si pongono difficoltà oggettive nel distinguere gli alleli genici. Il rapporto di verosimiglianza ottenuto tramite il metodo LR avrebbe dunque imposto di valutare la diffusione di quel profilo genetico tra la popolazione, dal momento che più il profilo è diffuso, più è probabile che la traccia genetica sia stata lasciata da individui terzi ed estranei al ricorrente. L'ordinanza impugnata ha poi indebitamente respinto le contestazioni concernenti l'omessa specificazione della natura della sostanza analizzata e la mancata analisi e tipizzazione del cromosoma Y, affermando che le deduzioni difensive non spiegavano che cosa questi ulteriori dati avrebbero potuto utilmente aggiungere all'esame genetico, né ha considerato come il consulente tecnico di parte avesse rilevato che nemmeno era specificata la natura della sostanza (sangue, saliva, sperma, sudore, capelli). 4Inoltre, il Tribunale del riesame ha tralasciato che dalla data del sequestro dello scaldacollo a quella dell'analisi passarono circa due mesi e mezzo e che non vi è traccia del peso della 'matrice cellulare', oggetto di analisi. Non è vero, infine, che la difesa non avesse offerto una spiegazione ragionevole alternativa della presenza del DNA dello [OSCURATO:PERSONA] proprio sullo scaldacollo, avendo invece richiamato l'esistenza nel procedimento, al quale è stato riunito anche il presente, in cui sono ascritte a [OSCURATO:PERSONA] altre condotte delittuose nel corso delle quali erano per l'appunto utilizzati, al fine di travisare il volto, indumenti analoghi a quello in questione. Quanto al secondo motivo, nel corso dell'udienza camerale di riesame, la difesa aveva rimarcato che l'ordinanza genetica della misura: non aveva adeguatamente affrontato il tema dell'idoneità delle modalità esecutive della condotta ad evocare "concretamente" la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; aveva pretermesso un vaglio critico sul nesso eziologico tra l'evocazione mafiosa e la condotta, tale da determinare nella vittima uno specifico stato di soggezione. Ed evidenziava, per escludere l'insorgenza nella vittima di uno stato di soggezione, come fosse stata proprio l'attività investigativa di carattere 'privato' della vittima a far rinvenire l'autoveicolo utilizzato per commettere il reato. I Giudici del riesame non si sono però confrontati con tali deduzioni, e, in più, là dove hanno attribuito rilievo al «contesto culturale di riferimento»: da un lato, hanno desunto la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso anche dal biglietto manoscritto abbandonato sul luogo dell'evento - in cui è evocato l'uso di armi da guerra qualora la 'richiesta' di tenere chiuso il locale notturno fosse restata inascoltata -; dall'altro lato, hanno fatto riferimento al modus operandi tipico della criminalità organizzata calabrese, erroneamente desumendo le condizioni operative dell'aggravante dal contesto territoriale di riferimento. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno poi presentato una memoria, ribadendo le deduzioni contenute nel ricorso con particolare riguardo alla mancata risposta sulle incongruenze rappresentate dall'indumento (non è chiaro se foulard o scaldacollo) indossato dall'uomo che nelle riprese sparò i colpi, all'omessa verifica se ci fossero residui di polvere da sparo sullo scaldacollo e all'omessa verifica del rispetto protocolli per la valutazione del DNA. 5. Infine, in un'ulteriore memoria, sempre a firma degli stessi difensori, si insiste sul fatto che la presenza di videoriprese di pessima qualità, tali da consentire solo un'identificazione per somiglianza, in uno con un profilo genetico misto, con discordanze alleliche, alle criticità nella catena di custodia ed in assenza di residui da sparo sul reperto, avrebbe imposto una valutazione particolarmente 5rigorosa, idonea a escludere interpretazioni alternative (uso promiscuo dello ‘scaldacollo', contaminazioni, errore identificativo sul video). L'art. 192 c.p.p. impone infatti che la prova per indizi sia il risultato di un procedimento logico strutturato in due fasi: la prima deputata alla valutazione di ciascun indizio in sé, per verificarne gravità e precisione; la seconda indirizzata ad una valutazione complessiva, volta ad accertare se il complesso indiziario assuma un significato dimostrativo univoco, che superi le possibili spiegazioni alternative. Invece, il Giudice del provvedimento impugnato si è limitato a un approccio "additivo", e cioè alla sommatoria di indizi deboli che, considerati singolarmente, non offrono alcun elemento fisionomico certo. Con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del c.d. "metodo mafioso", si ribadisce che la mera collocazione territoriale in area ad alta densità mafiosa non è sufficiente a consacrare la sussistenza dell'aggravante in parola, occorrendo un quid pluris nella condotta idoneo a far percepire alla vittima il "valore aggiunto" intimidatorio tipico della consorteria mafiosa, laddove, nella vicenda concreta, non furono usate frasi o comportamenti evocativi, agli occhi della vittima, del potere di una cosca o di un clan, né furono fatti precisi riferimenti a noti esponenti mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - cui, peraltro, hanno fatto seguito plurime memorie integrative i cui argomenti non appaiono sempre caratterizzati da sicura connessione funzionale con i motivi dedotti dell'impugnazione, e che comunque producono una considerevole frammentazione discorsiva - è inammissibile. 2. Alla trattazione dell'impugnazione va premesso il pacifico insegnamento di legittimità, per cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, la quale ha precisato che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza 6cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ed evidenziando, quindi, che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). 2. Ciò detto, l'ordinanza impugnata appare completa e motivata in modo tutt'altro che illogico. 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va messo in evidenza come i Giudici del riesame abbiano particolarmente insistito sulle immagini delle videocamere di sorveglianza, affermando che i fotogrammi estrapolati e ingranditi da un filmato ripreso dalla videocamera di un'abitazione privata già avevano consentito di ravvisare una «certa» somiglianza con la fisionomia dell'odierno ricorrente: ove l'aggettivo "certa" - dal significato invero ambivalente - alla luce del contesto ben può essere inteso come sinonimo di "sicura", stante quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, richiamata dal Tribunale del riesame, che aveva reputato gtale somiglianza «considerevole». Nel provvedimento impugnato, poi, si aggiunge che il (diverso) filmato registrato dalle telecamere della discoteca mostrava che il passeggero anteriore della macchina - quello che aveva esploso i colpi alla porta all'ingresso della discoteca -, era sceso dalla vettura (anch'essa identificata, per quel che qui rileva, nella marca e nel modello) e come ciò avesse consentito di appurare che tale persona era alta approssimativamente 1,80 m ed aveva una corporatura robusta, corrispondenti alle caratteristiche fisiche del ricorrente. Precisato che l'espletamento di un siffatto giudizio non esige, per la sua relativa semplicità, alcun aggiuntivo accertamento tecnico, l'identificazione dell'indagato, sulla base dei suddetti dati, deve ritenersi compiuta con elevata probabilità logica. Cade, dunque, la premessa su cui è stato eretto l'edificio delle deduzioni difensive. Soltanto a supporto delle citate considerazioni l'ordinanza impugnata e, prima ancora, quella genetica hanno, infatti, citato le indagini biomolecolari compiute sul campione prelevato dallo scaldacollo, spiegando, peraltro, la ragione per cui la presenza di tre discordanze alleliche su ventuno marcatori restituisse, nel dato contesto, un risultato «dotato di elevato grado di verosimiglianza» e specificando, 7oltretutto, che tale risultato era stato conseguito sulla base del metodo usato nella perizia dei RIS (c.d. likelihood standard o rapporto di verosimiglianza). Metodo che, prendendo in considerazione anche i dati di contesto, consente di raggiungere risultati più attendibili rispetto al metodo c.d. match, o della mera corrispondenza. Va dunque ribadito che, da un punto di vista logico, gli elementi indiziari sono stati correttamente valutati dal Giudice del riesame, il quale: dapprima è pervenuto ad un giudizio di (elevata) verosimiglianza sulla scorta della visione dei filmati tratti da due distinte telecamere; pòi, ha ulteriormente e motivatamente riscontrato tale probabilità attraverso l'analisi di genetica molecolare, con conseguente ulteriore accrescimento delle già elevate iniziali possibilità logiche. Ne deriva, come si chiarirà anche di seguito, che ogni ulteriore elemento indiziario si è aggiunto, o si sarebbe potuto aggiungere, al riconoscimento dell'indagato compiuto attraverso i fotogrammi delle immagini delle riprese, con l'effetto di meramente corroborare un'originaria, già significativa, ipotesi accusatoria. Mentre, specularmente, le deduzioni difensive appaiono per larga parte tese a strumentalmente frammentare un quadro indiziario congruamente conosciuto dai Giudici di merito attraverso una corretta valutazione complessiva, di tipo unitario, adducendo, peraltro, una (pretesa) "scientificità" della prova che non sempre trova riscontro in valutazioni, invece, pianamente espletabili, ed espletate, ricorrendo al ragionamento "comune". 2.2. Venendo, nello specifico, alle ulteriori osservazioni del ricorrente, è allora vero che i Giudici di merito non hanno attribuito peso alla discrepanza tra la descrizione dell'indumento come "foulard" o come "scaldacollo" (questo ritrovato fuori dalla macchina, vicino al lato del passeggero, e cioè proprio vicino al lato da cui furono sparati i colpi). Tale asserita omissione non inficia, però, la motivazione del provvedimento impugnato, per quanto rilevato ed in considerazione, oltretutto, dell'innegabile affinità tra i due tipi di indumenti, affinità desumibile da una sostanziale equivalenza funzionale e da un'analoga "destinazione corporea". 2.3. Né, sempre alla luce delle osservazioni svolte - nell'attuale stadio del procedimento, appare determinante la mancata esecuzione dell'esame balistico sullo scaldacollo: esame che, comunque, nell'ottica difensiva - per le ragioni che saranno esposte immediatamente di seguito - non sarebbe stato ancora sufficiente ad affermare la sicura identificazione dell'autore del fatto. Compiutamente esplicitata invero soltanto nei "motivi nuovi" è infatti l'obiezione (soltanto accennata nella impugnazione principale) per cui l'attuale procedimento sarebbe stato riunito ad altri, relativi a fatti simili, in cui all'indagato è stato addebitato di aver agito con analoga modalità di travisamento: ragion per 8cui - sembra di capire - difetterebbe la certezza che lo scaldacollo rinvenuto dalla polizia fosse stato usato anche e proprio nella vicenda in oggetto. Ciò, per un verso e come anticipato, consente di affermare che l'esame balistico non sarebbe stato ancora sufficiente - seguendo il ragionamento della difesa - a gravemente indiziare la realizzazione del reato da parte dello [OSCURATO:PERSONA], quante volte nei diversi episodi fosse stata usata la medesima pistola. Sicché, sotto questo profilo, l'eccezione è irrilevante. Per altro verso, e soprattutto, l'accertamento non sarebbe stato determinante, perché non avrebbe contrastato il giudizio di elevata probabilità sella identificazione, basato: per un verso, sull'identificazione desunta dalle immagini delle telecamere, poi implementato sulla scorta delle analisi genetiche; per altro verso, sulla stretta successione cronologica tra eventi (l'atto intimidatorio fu commesso in data 14 agosto 2025; il ritrovamento della [OSCURATO:PERSONA] e dello scaldacollo avvenne il 22 agosto 2025, quindi soltanto otto giorni dopo). Né, e sempre alla luce del richiamato quadro indiziario, significativo e convergente verso la identificazione del ricorrente come la persona che indossava lo scaldacollo, può rilevare la presenza, sull'indumento, di tracce genetiche miste e, cioè, riconducibili anche ad altri soggetti. 2.4. Peso maggiore avrebbe potuto avere - forse - la censura relativa alla mancata risposta sull'omesso rispetto dei protocolli di acquisizione della prova scientifica e sul mancato rispetto della c.d. catena di custodia, posto che l'analisi comparativa del DNA effettuata in violazione delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, priva di certezza gli esiti cui perviene, sicché non è possibile conferire ad essi una valenza indiziante, costituendo, piuttosto, un mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori (Sez. 2, n. 26031 del 03/07/2025, Turriziani, Rv. 288494). A prescindere da quanto detto, e ribadito, a proposito della identificazione "visiva" del ricorrente, si tratta, tuttavia, di deduzione inammissibile: sia perché non formulata nel ricorso, e priva di stretta connessione logica con i motivi di ricorso; sia perché soltanto accennata e prospettata in termini irrimediabilmente generici. 2.5. Il primo motivo deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. 3. Del pari completa e logica - pertanto, insindacabile in questa sede - è la motivazione del provvedimento impugnato, in punto di aggravante del metodo mafioso. 93.1. Ricordato come, nel caso concreto, si fosse trattato dello sparo di colpi di arma da fuoco alla porta di un esercizio commerciale, in uno con minacce scritte di morte, non c'è dubbio che le modalità dell'azione possano essere considerate altamente intimidatorie. Né in senso contrario depone la (dedotta) peculiare "resilienza" mostrata dalla vittima - la quale coadiuvò le forze dell'ordine nel ritrovamento dell'automobile - , dal momento che la minaccia deve essere valutata ex ante (in termini di idoneità delle parole e dei gesti ad incutere timore) ed in termini oggettivi (v., mutatis mutandis, Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025, C., Rv. 289071, per cui il "metodo mafioso" non può essere desunto unicamente dalle modalità di reazione della vittima, che può costituire indicatore dell'intensità intimidatoria dell'azione posta in essere, essendo comunque necessario verificare l'effettivo ricorso, da parte dell'agente, ad una condotta oggettivamente idonea ad esercitare sulle vittime del reato la particolare pressione psicologica evocata dalla norma). 3.2. Neppure residuano dubbi sul fatto che il delitto fosse stato commesso avvalendosi delle condizioni mafiose, a tal fine richiedendosi che l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027): collegamento per illustrare il quale i Giudici del riesame hanno richiamato il contesto territoriale in cui le condotte furono realizzate, avendo peraltro cura di precisare che l'azione si sviluppò «secondo un canovaccio ricorrente nella criminalità organizzata calabrese», affermazione incontestata dalla difesa. 3.3. Anche il secondo motivo va dichiarato inammissibile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 10 P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/06/2026 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]. e A____ e_(CC-A )( [OSCURATO:PERSONA] '10 LUG 2826 N IoNA3 O [OSCURATO:PERSONA]. -D tt. ‘rieiu ma Cirimele 11
Sentenza Cassazione n. 26041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris