CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha confermato le conclusioni scritte già rassegnate, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli - Nord, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, ad esito di abbreviato, alla pena di anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione e euro 12.333,00 di multa, ritenuti i reati avvinti dalla continuazione, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e calcolata la riduzione per il rito, per detenzione di hashish, cocaina e marijuana, condotte rilevanti ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, ha riqualific:ato il fatto, limitatamente alla detenzione della cocaina, nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla stregua del modesto quantitativo posseduto; ha, dunque, rideterminato la pena in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 8.000,00 di multa (muovendo da quella base di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, ridotta per le generiche ad anni tre ed euro 11.000,00, aumentata per la continuazione con l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, infine ridotta per il rito nella misura indicata in dispositivo) e confermato nel resto. 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, quanto alla determinazione della pena, avendo la Corte territoriale violato il divieto di reformatio in peius, a seguito dell'intervenuta riformulazione dell'ipotesi di reato in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: il primo giudice, ritenuta più grave la detenzione della cocaina, aveva stabilito la pena base in misura pari al minimo edittale (anni sei ed euro 25.822,00), riducendola per le generiche ad anni quattro ed euro 17.215,00, mentre il considerevole quantitativo di droga leggera aveva giustificato un aumento a titolo di continuazione sino ad anni quattro e mesi cinque ed euro 18.500,00, ridotta infine per il rito ad anni due, mesi undici e giorni dieci ed euro 12.667,00. La Corte d'appello, invece, ha indicato una pena base discosta dal minimo edittale, pari ad anni quattro e mesi sei, senza motivare in ordine alla sua individuazione. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge, per mancanza di ogni giustificazione in ordine all'operato aumento per la continuazione, neppure indicato specificamente. Con il terzo, infine, ha dedotto violazione di legge quanto alla riduzione operata per il rito e l'illegalità della pena individuata per avere il giudice d'appello operato una riduzione inferiore a quella legale che, secondo la difesa, avrebbe portato alla pena di anni due di reclusione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha rassegnato proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno a esporre.2. Il primo motivo non coglie nel segno quanto alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius. Va, infatti, ricordato che non viola il divieto previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653). Nella specie, è mutata la struttura del reato continuato a seguito della derubricazione relativamente alla detenzione della cocaina e la pena base è stata individuata in relazione all'originario reato satellite, divenuto più grave. 3. Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui la difesa oppone una omessa giustificazione del trattamento sanzionatorio. I giudici del gravame hanno individuato la nuova pena base ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 in misura discosta dal medio edittale senza fornire però una motivazione in ordine ai criteri seguiti per la sua quantificazione. Sul punto, ritiene questa Corte di dover ribadire il principio, in punto dosimetria della pena e relativo onere motivazionale del giudice, in forza del quale l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Torre, Rv. 276932; sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 25515:3); mentre, con riferimento specifico alla individuazione del medio edittale, si è già chiarito che esso va calcolato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 4. I restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo, precisandosi, quanto al secondo, che i giudici dell'appello effettivamente non hanno indicato l'aumento per la continuazione, né fornito una giustificazione in ordine alla sua determinazione, lim tandosi ad enunciare la sussistenza del vincolo tra le condotte contestate nel medesimo capo d'imputazione. Tuttavia, sul punto, soccorre il diritto vivente, in base al quale deve ricordarsi che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, sebbene l'impegno motivazionale richiesto vada correlato alla entità degli aumenti, dovendo essere tale da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti e il rispetto dei limiti imposti dall'art. 81, cod. pen., e che non sia operato surrettiziamente un c:umulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).5. Pertanto, la sentenza va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame e declaratoria di irrevocabilità ai sensi dell'art. 624, cod. proc. pen., quanto alla affermazione della penale responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Deciso il 11 luglio 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente fl