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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06130/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile,, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando un'alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della congruità del trattamento sanzionatorio e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni già espresse nella prima decisione in ordine alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato per la gravità dei fatti di tentato furto aggravato e di evasione, in considerazione delle modalità di realizzazione delle relative condotte delittuose (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello), dovendosi pertanto ritenere adeguatamente presa in esame e correttamente disattesa con implicita motivazione (ex multis v.

Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) la richiesta - peraltro solo genericamente prospettata in sede di gravame - dell'evocato beneficio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.PI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile,, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando un'alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della congruità del trattamento sanzionatorio e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni già espresse nella prima decisione in ordine alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato per la gravità dei fatti di tentato furto aggravato e di evasione, in considerazione delle modalità di realizzazione delle relative condotte delittuose (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello), dovendosi pertanto ritenere adeguatamente presa in esame e correttamente disattesa con implicita motivazione (ex multis v. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) la richiesta - peraltro solo genericamente prospettata in sede di gravame - dell'evocato beneficio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.PI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06130/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris