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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 18821/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che si procede de plano;Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che,pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovidevono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella corte di cassazione”;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che si procede de plano;Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che,pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovidevono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella corte di cassazione”;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18821/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris