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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1987

Cassazione n. 11091/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )(1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che (con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento - si veda, in particolare, pagg. 3 e 4) che si limita ad invocare un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3125/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38219/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )(1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che (con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento - si veda, in particolare, pagg. 3 e 4) che si limita ad invocare un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];                                                                                         )(1                       [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; -  che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che (con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento - si veda, in particolare, pagg. 3 e 4) che si limita ad invocare un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com'è nota preclusa a questa Corte; -  che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]           - Presidente -     Ord. n. sez. 3125/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                  -  Relatore -      R.G.N. 38219/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];                                                                                         )(1                       [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; -  che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che (con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento - si veda, in particolare, pagg. 3 e 4) che si limita ad invocare un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com'è nota preclusa a questa Corte; -  che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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