Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:701
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
del 3 settembre 2026(
1
)
Causa C
‑
285/25 [Lurdos]
(
i
)
F-I. e a.
contro
A-I. e a.
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria)]
« Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni di disposizioni del diritto della concorrenza – Termine di prescrizione – Azioni di tipo «follow‑on» che fanno seguito ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea – Termine di prescrizione di un anno a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione – Direttiva 2014/104 – Applicabilità – Assenza di interpretazione contra legem del diritto nazionale – Principio di effettività – Interpretazione dell’organo giurisdizionale supremo vincolante per i giudici nazionali – Primato del diritto dell’Unione »
I.
Introduzione
1.
L’attuazione del diritto della concorrenza a livello privatistico tramite azioni dirette ad ottenere il risarcimento di danni causati da violazioni del diritto della concorrenza acquista sempre più importanza, quale «alternativa» per l’attuazione del diritto della concorrenza, accanto all’attuazione a livello pubblico da parte delle autorità.
2.
In tale contesto, gli autori di cosiddette azioni di tipo «
follow‑on
» che fanno seguito a decisioni di autorità garanti della concorrenza hanno un vantaggio rispetto agli autori di cosiddette azioni di tipo «
stand‑alone
» (indipendenti da tali decisioni), nella misura in cui le prime possono fondarsi, per l’illustrazione degli elementi essenziali della violazione, sugli accertamenti amministrativi. È pertanto essenziale, per l’effettività di siffatte azioni di tipo «
follow‑on
», che i termini di prescrizione continuino a decorrere per un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo le decisioni amministrative, al fine di consentire ai soggetti danneggiati di intentare successivamente le loro azioni.
3.
La direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea (
2
), contiene disposizioni dettagliate in relazione alle regole sulla prescrizione per siffatte azioni. Per le azioni alle quali la direttiva (ancora) non si applica, regole fondamentali per quanto riguarda le disposizioni nazionali sulla prescrizione risultano peraltro già dagli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, affinché esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto riconosciuto a ciascuno al risarcimento del danno.
4.
Il presente rinvio pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria) verte su una situazione in cui la direttiva 2014/104, pur essendo già applicabile
ratione temporis
, tuttavia non lo è ancora, in definitiva, a causa del divieto di interpretazione
contra legem
del diritto nazionale. Esso solleva la questione se, nel caso di azioni per il risarcimento del danno in materia di diritto della concorrenza, un termine di prescrizione di un anno dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della sintesi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che constata la violazione di cui trattasi soddisfi il requisito dell’effettiva attuazione dell’articolo 101 TFUE.
5.
Per rispondere a tale questione, la Corte può basarsi sull’abbondante giurisprudenza resa finora sulla prescrizione nel caso di azioni per il risarcimento del danno in materia di diritto della concorrenza, in particolare sulle sentenze del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
3
), del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (
4
), e del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (
5
).
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
L’articolo 10, l’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, prima frase, e l’articolo 22 della direttiva 2014/104/UE, prevedono quanto segue:
«Articolo 10 – Termini di prescrizione
1. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.
2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:
a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno;
c) dell’identità dell’autore della violazione.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo.
(...)
Articolo 21 – Recepimento
1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. (...)
Articolo 22 – Applicazione temporale
1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».
B.
Normativa ungherese
7.
Ai sensi dell’articolo 324, paragrafo 1, del Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (legge n. IV del 1959, recante istituzione del codice civile; in prosieguo: la «versione precedente del codice civile»), i crediti hanno un termine di prescrizione di cinque anni, salvo la legge disponga altrimenti.
8.
L’articolo 326, paragrafo 1, della versione precedente del codice civile, prevede che il termine di prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto esigibile. Ai sensi dell’articolo 360, paragrafo 1, il risarcimento del danno può essere chiesto immediatamente dopo l’insorgere del danno. In conformità all’articolo 326, paragrafo 2, peraltro, il titolare del credito, qualora non possa far valere il credito per un valido motivo, può farlo entro un anno dal momento in cui viene meno l’impedimento, anche se il termine di prescrizione è già scaduto o manchi meno di un anno alla sua scadenza.
9.
L’articolo 326, paragrafi 1 e 2, della versione precedente del codice civile, così recita:
«(1) Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il credito diviene esigibile.
(2) Se il titolare di un credito è impossibilitato a farlo valere per un valido motivo, esso può chiederne l’esecuzione entro un anno (o tre mesi, se il termine di prescrizione è pari o superiore ad un anno) a decorrere dal venir meno dell’impedimento, anche se il termine di prescrizione è già scaduto o manchi meno di un anno alla sua scadenza (o tre mesi, se il termine di prescrizione è pari o superiore ad un anno). La presente disposizione si applica anche se il titolare del credito accordi al debitore, dopo la scadenza, una proroga del termine a sua disposizione per l’esecuzione».
10.
L’articolo 88/T del tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. Évi LVII. törvény (legge n. LVII del 1996 che vieta le pratiche commerciali sleali e le restrizioni della concorrenza; in prosieguo: la «legge sulla concorrenza»), introdotto dalla legge n. CLXI del 2016 e in vigore dal 15 gennaio 2017, stabilisce quanto segue:
«(1) Il termine di prescrizione per le azioni per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza inizia a decorrere dal momento in cui la condotta anticoncorrenziale è cessata e il soggetto danneggiato viene a conoscenza, o sarebbe potuto venire a conoscenza, qualora avesse agito con la dovuta diligenza,
a) della condotta illegittima e del fatto che essa costituisce una violazione del diritto della concorrenza,
b) del danno causato dalla violazione, e
c) dell’identità dell’impresa autrice della violazione.
(2) Laddove un’autorità garante della concorrenza dell’Unione [europea] avvii un procedimento in relazione alla condotta illegittima, il termine di prescrizione è sospeso per un anno a decorrere dall’avvio di tale procedimento e termina un anno dopo la pronuncia della decisione definitiva dell’autorità garante della concorrenza oppure – in caso di impugnazione di tale decisione dell’autorità garante della concorrenza in via giudiziaria – un anno dopo la pronuncia della decisione giudiziaria definitiva.
(3) Qualora le parti, al fine di definire la loro controversia avente ad oggetto un diritto al risarcimento del danno risultante da una violazione del diritto della concorrenza, ricorrano ad un procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il termine di prescrizione è sospeso in relazione all’impresa partecipante al procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie fino alla conclusione del medesimo».
11.
Ai sensi dell’articolo 95/E, paragrafo 4, l’articolo 88/T della legge sulla concorrenza è applicabile solo in presenza di una condotta lesiva causata da una violazione del diritto della concorrenza commessa dopo l’entrata in vigore della legge n. CLXI del 2016, ossia dopo il 15 gennaio 2017.
III.
Fatti
12.
Il 19 luglio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39824 – Autocarri) (in prosieguo: la «decisione del 2016»). In tale decisione, essa è pervenuta alla conclusione che diversi produttori di autocarri avevano partecipato ad una pratica concordata consistente nella fissazione dei prezzi degli autocarri tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011, con la conseguente violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
13.
Sempre il 19 luglio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato sul suo sito Internet un comunicato stampa in lingua inglese relativo alla decisione del 2016 (
6
). Il 6 aprile 2017, veniva pubblicata una sintesi in lingua ungherese di tale decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
7
).
14.
La direttiva 2014/104 avrebbe dovuto essere attuata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri entro il 27 dicembre 2016. Il legislatore ungherese ha inserito nella legge sulla concorrenza la norma sulla prescrizione di cui all’articolo 88/T con effetto dal 15 gennaio 2017. Tale disposizione è applicabile, tuttavia, solo a danni causati da violazioni del diritto della concorrenza commesse dopo il 15 gennaio 2017.
15.
Il procedimento principale vede contrapposte imprese provenienti dal settore del trasporto merci (in prosieguo: gli «acquirenti») e imprese che producono e commercializzano autocarri (in prosieguo: i «venditori»).
16.
Gli acquirenti avevano stipulato una serie di contratti di vendita aventi ad oggetto autocarri interessati dalla violazione del diritto della concorrenza constatata nella decisione del 2016. Essi ritengono di aver subito un danno da tale violazione.
17.
Il 6 aprile 2018, gli acquirenti hanno intentato un’azione per il risarcimento del danno di tipo «
follow-on
» nei confronti dei venditori dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula), giudice del rinvio (in prosieguo: il «procedimento di primo grado»). Essi hanno fondato la loro domanda sulla decisione del 2016, sull’articolo 101 TFUE, sulla legge sulla concorrenza e sulla versione precedente del codice civile. Il 15 giugno 2018, uno di essi (in prosieguo: la «ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado») ha aumentato l’importo del credito rivendicato nella sua domanda.
18.
Nella comparsa di risposta, i venditori hanno chiesto il rigetto della domanda. Essi hanno invocato, in via principale, la prescrizione dei diritti degli acquirenti, e in ogni caso del diritto della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado. Con la pubblicazione del comunicato stampa, infatti, sarebbero già state rese note le circostanze essenziali necessarie per la proposizione dell’azione.
19.
Con sentenza del 7 maggio 2021 (in prosieguo: la «sentenza di primo grado»), il giudice del rinvio ha condannato in solido i venditori al risarcimento del danno.
20.
Esso ha rilevato che i diritti al risarcimento del danno degli acquirenti erano disciplinati dalle disposizioni della versione precedente del codice civile. Ai sensi di tali disposizioni, il termine di prescrizione per siffatti diritti era pari a cinque anni. Tale termine iniziava a decorrere dal momento in cui si verificava il danno, indipendentemente dal fatto che il soggetto danneggiato fosse a conoscenza del danno e dell’identità della persona tenuta al risarcimento, nonché dal momento della cessazione della condotta illegittima.
21.
L’articolo 326, paragrafo 2, della versione precedente del codice civile, prevedeva, tuttavia, che, il creditore, qualora non avesse potuto far valere il diritto per un valido motivo, poteva farlo entro un anno dal momento dell’eliminazione dell’impedimento, anche nel caso in cui il termine di prescrizione fosse già scaduto o mancasse meno di un anno alla sua scadenza.
22.
Secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie, l’impedimento all’esercizio del diritto è potuto venire meno non prima di un anno dal momento in cui la decisione del 2016 era divenuta definitiva. Successivamente, gli acquirenti avrebbero avuto a disposizione un ulteriore anno per intentare le loro azioni.
23.
Il giudice di secondo grado era di diverso avviso. La sua sentenza è stata tuttavia annullata dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Ungheria) il 15 maggio 2024 in una decisione emessa in un procedimento per cassazione (in prosieguo: la «sentenza di cassazione»). In tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha confermato l’interpretazione del giudice del rinvio nella sentenza di primo grado.
24.
I venditori hanno presentato un reclamo in un procedimento di nomofilachia avverso la sentenza di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) si è pronunciata su tale reclamo, in funzione nomofilattica, con decisione del 14 ottobre 2024 (in prosieguo: la «decisione resa in funzione nomofilattica»). In tale decisione, essa ha spiegato come deve essere interpretato l’articolo 326, paragrafo 2, della versione precedente del codice civile, alla luce del termine di prescrizione nel caso di azioni di tipo «
follow-on
» in materia di diritto della concorrenza.
25.
In conformità a ciò, nella specie, il soggetto danneggiato non può far valere il proprio diritto per un valido motivo fintantoché non sia venuto a conoscenza di tutte le circostanze pertinenti relative alla violazione del diritto della concorrenza. Il momento in cui ciò avviene coincide con la data della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della decisione che constata la violazione o, almeno, di una sintesi di tale decisione. Un’azione per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza può essere intentata entro un anno da tale pubblicazione anche nel caso in cui il termine di prescrizione iniziale sia già scaduto o manchi meno di un anno alla sua scadenza. Nel caso concreto, il termine di prescrizione iniziale di cinque anni a decorrere dal momento in cui si verifica il danno (violazione avvenuta tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011) era già scaduto al momento di tale pubblicazione il 6 aprile 2017. Ciononostante, a partire da tale data, ai soggetti danneggiati restava ancora un anno per esperire le loro azioni. Pertanto, tutte le azioni intentate nel procedimento di primo grado il 6 aprile 2018 non erano prescritte. Solo il credito della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado fatto valere il 15 giugno 2018 era prescritto (v. paragrafo 17 delle presenti conclusioni).
26.
Secondo la decisione resa in funzione nomofilattica, la tesi sostenuta nella sentenza di primo grado e nella sentenza di cassazione, ai sensi della quale l’impedimento alla proposizione dell’azione viene meno solo uno anno dopo che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è divenuta definitiva, e i soggetti danneggiati avrebbero successivamente un anno supplementare per esperire la loro azione di risarcimento del danno, costituisce per contro un’interpretazione
contra legem
dell’articolo 326, paragrafo 2, della versione precedente del codice civile. Essa sarebbe in particolare in contraddizione con la sua formulazione «entro un anno dal momento in cui viene meno l’impedimento».
27.
Tale interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica è vincolante per i giudici ungheresi.
28.
Nel procedimento principale, il giudice del rinvio è investito del procedimento riaperto sulla base della sentenza di cassazione.
29.
Alla luce della decisione resa in funzione nomofilattica, tale giudice nutre tuttavia dubbi sulla corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione rilevanti per il caso in oggetto.
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali
30.
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria), con decisione del 10 aprile 2025, depositata il 15 aprile 2025, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 10 della direttiva 2014/104/UE, l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede, per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, un termine di prescrizione di cinque anni che inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il danno, indipendentemente dal fatto che il soggetto danneggiato sia a conoscenza del danno e dell’identità della persona tenuta al risarcimento e dal fatto che abbia saputo che la condotta di cui trattasi costituisce una violazione del diritto della concorrenza, e senza che sia necessaria la cessazione di tale violazione, termine di prescrizione che, nel caso di azioni per il risarcimento del danno di tipo «
follow-on
», è sospeso – in virtù di un’interpretazione giuridica vincolante per i giudici – a causa dell’esistenza di un impedimento alla proposizione dell’azione, fino al momento in cui il soggetto danneggiato non venga a conoscenza di tutte le circostanze pertinenti relative alla violazione del diritto della concorrenza, di modo che detto impedimento alla proposizione dell’azione persiste fino alla data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della decisione che constata la violazione (o almeno della sintesi di tale decisione) e l’azione per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza può essere intentata nel termine di un anno dalla suddetta data, anche nel caso in cui il termine di prescrizione sia già scaduto o manchi meno di un anno alla sua scadenza.
2) Se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una siffatta normativa nazionale, poiché quest’ultima non prevede, nel caso di un’azione per il risarcimento del danno relativa a una violazione del diritto della concorrenza cessata prima dell’entrata in vigore della direttiva e che sia stata intentata posteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni di recepimento di tale direttiva nell’ordinamento nazionale, la sospensione del termine di prescrizione per almeno un anno a partire dalla data in cui la decisione che constata detta violazione è diventata definitiva, qualora il termine di prescrizione applicabile a tale azione ai sensi della normativa anteriore non sia scaduto prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva.
3) Se, anche in considerazione dell’articolo 267 TFUE, sia contraria al diritto dell’Unione e possa, pertanto, essere disapplicata, una disposizione di uno Stato membro in base alla quale il giudice è vincolato da una decisione di un organo giurisdizionale supremo pronunciatosi in funzione nomofilattica, anche qualora esso ritenga che le valutazioni di merito contenute in tale decisione non garantiscano, alla luce dell’interpretazione della Corte di giustizia, l’effettività del diritto dell’Unione o la salvaguardia dei diritti conferiti ai singoli».
31.
Il giudice del rinvio ha chiesto anche che il presente rinvio pregiudiziale venga trattato con il procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Tale richiesta è stata respinta con decisione del 2 settembre 2025 (
8
).
32.
[OSCURATO:PERSONA] europea, il governo bulgaro, nonché i resistenti da A-I a A-III e i resistenti da A-IX a A-XII nel procedimento principale hanno presentato osservazioni scritte. Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.
V.
Analisi
A.
Sulle prime due questioni pregiudiziali
33.
Le prime due questioni pregiudiziali vertono sul termine per intentare un’azione per il risarcimento del danno di tipo «
follow‑on
» che fa seguito all’accertamento di una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio chiede dunque se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 nonché l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma sulla prescrizione come quella di cui all’articolo 326 della versione precedente del codice civile come interpretata dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica.
34.
Prima di esaminare tali questioni (
sub
2.), sono opportune due osservazioni preliminari sull’applicabilità
ratione temporis
dell’articolo 10 della direttiva 2014/104 nonché sull’interpretazione delle disposizioni ungheresi (
sub
1.).
1.
Osservazioni preliminari
a)
Sull’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104
35.
L’articolo 10 della direttiva 2014/104 contiene prescrizioni dettagliate sul termine di prescrizione in relazione ad azioni per il risarcimento del danno in materia di diritto della concorrenza. Ai sensi di tale disposizione, il termine di prescrizione minimo di cinque anni non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza, del danno e dell’identità dell’autore della violazione. Inoltre, durante interventi o procedimenti in relazione alla violazione di cui trattasi, il termine di prescrizione deve essere sospeso o interrotto per almeno un anno dal momento in cui la corrispondente decisione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo.
36.
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le misure nazionali adottate al fine di rispettare le disposizioni sostanziali di tale direttiva non si applichino retroattivamente.
37.
La Corte ha rilevato, da un lato, che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1. Un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, sia stato proposto dopo la scadenza del termine di recepimento e, se del caso, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale, rientra nell’ambito di applicazione
ratione temporis
dell’articolo 10, sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva (
9
).
38.
Dall’altro, secondo la Corte, l’articolo 101 TFUE in combinato disposto con il principio di effettività, esige, indipendentemente dall’applicabilità dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, che i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza non inizino a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza, del fatto di aver subito un danno a causa di tale violazione nonché dell’autore della stessa. Nel caso di azioni di tipo «
follow‑on
» che fanno seguito a decisioni della [OSCURATO:PERSONA] ciò avviene, in generale, quando la sintesi della decisione che constati la violazione viene pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
10
).
39.
Nel caso di specie, la violazione è cessata, stando alla decisione del 2016, il 18 gennaio 2011, e l’azione in primo grado dinanzi al giudice del rinvio è stata proposta il 6 aprile 2018. I soggetti danneggiati sono stati impossibilitati ad intentare le loro azioni, ai sensi dell’articolo 326, paragrafo 2, della versione precedente del codice civile, nella sua interpretazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica, fino al momento della pubblicazione della sintesi della decisione del 2016 nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il 6 aprile 2017. Dopo tale data, essi avevano dunque a disposizione a tal fine ancora un anno. Il termine di prescrizione è dunque inevitabilmente scaduto
in concreto
dopo il decorso del termine di recepimento della direttiva 2014/104 il 27 dicembre 2016 nonché dopo l’entrata in vigore dell’articolo 88/T della legge sulla concorrenza, il quale recepisce il suo articolo 10 nell’ordinamento giuridico ungherese, il 15 gennaio 2017.
40.
Pertanto, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 è applicabile
ratione temporis
nel procedimento principale, come rilevato correttamente dal giudice del rinvio.
41.
Indipendentemente dalla conformità al diritto dell’Unione dell’interpretazione dell’articolo 326, paragrafo 2, della versione precedente del codice civile, da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 sarebbe applicabile
a fortiori
ratione temporis
qualora si aderisse all’interpretazione del giudice del rinvio. Secondo quest’ultima, l’impedimento alla proposizione dell’azione è venuto meno non prima di un anno dal momento in cui la decisione del 2016 è diventata definitiva, e, successivamente, gli acquirenti hanno avuto a disposizione un ulteriore anno per intentare le loro azioni. La decisione del 2016 era una cosiddetta decisione di
settlement
, caratterizzata dal fatto che i destinatari hanno raggiunto un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] e non l’hanno impugnata. Tale decisione, pronunciata il 19 luglio 2016, è pertanto divenuta definitiva il 29 settembre 2016, alla scadenza del termine di ricorso di 2 mesi e 10 giorni. Secondo il giudice del rinvio, il termine di prescrizione è pertanto scaduto il 29 settembre 2018.
b)
Sull’interpretazione e sulla valutazione delle disposizioni ungheresi
42.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito di una controversia tra privati, il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto nazionale, a partire dalla scadenza del termine di recepimento di una direttiva non recepita, in maniera conforme alla direttiva, senza tuttavia procedere a un’interpretazione
contra legem
del diritto nazionale (
11
). Ciò vale anche in relazione a normative nazionali (adottate se del caso in un momento successivo) che violano una direttiva, e dunque nel caso di errato recepimento (
12
).
43.
Come illustrato dal giudice del rinvio, i diritti controversi nel procedimento principale ricadono effettivamente nell’ambito di applicazione
ratione temporis
dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, ma non in quello della disposizione di cui all’articolo 88/T della legge sulla concorrenza, adottata dall’Ungheria in attuazione di tale articolo. Tale disposizione, infatti, è applicabile unicamente ad una condotta lesiva causata da una violazione del diritto della concorrenza commessa dopo il 15 gennaio 2017 (v. paragrafo 11 delle presenti conclusioni). I danni lamentati nella specie sono stati tuttavia causati da una violazione del diritto della concorrenza verificatasi dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011 (v. paragrafo 12 delle presenti conclusioni).
44.
La conformità al diritto dell’Unione della summenzionata disposizione sembra dubbia alla luce delle constatazioni della Corte sull’applicabilità
ratione temporis
dell’articolo 10 della direttiva 2014/104 riportate al paragrafo 37 delle presenti conclusioni. Secondo tali constatazioni, infatti, tutti i danni causati, anche in precedenza, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva se il termine di prescrizione nazionale rilevante non era ancora scaduto alla scadenza del termine di recepimento della direttiva. Nell’ambito del procedimento pregiudiziale, non spetta tuttavia alla Corte pronunciarsi al riguardo (
13
). Piuttosto, occorre fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che gli sono necessari per statuire sulla controversia di cui al procedimento principale sulla scorta delle disposizioni nazionali applicabili, in maniera conforme, per quanto possibile, al diritto dell’Unione (
14
).
45.
Il giudice del rinvio parte dal presupposto che, a causa della limitazione dell’ambito di applicazione
ratione temporis
dell’articolo 88/T della legge sulla concorrenza, nel procedimento principale sia applicabile la disposizione generale sulla prescrizione di cui all’articolo 326 della versione precedente del codice civile. Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il titolare di un credito può farlo valere entro un anno dalla cessazione dell’impedimento, anche quando il termine di prescrizione sia già scaduto o manchi meno di un anno alla sua scadenza, qualora lo stesso non abbia potuto far valere in precedenza il credito per un valido motivo.
46.
I giudici ungheresi, in particolare il giudice del rinvio e la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica, sono in disaccordo su come debba essere interpretata tale disposizione nel caso di azioni per il risarcimento del danno di tipo «
follow-on
» che fanno seguito a decisioni della [OSCURATO:PERSONA], e rispettivamente su cosa significhi, in tale contesto, un’interpretazione
contra legem
.
47.
Dal momento che l’interpretazione del diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri spetta ai giudici nazionali, non è compito della Corte valutare le posizioni divergenti dei giudici ungheresi (
15
). Piuttosto, si tratta di fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che gli sono necessari per interpretare il diritto nazionale, in sede di risoluzione della controversia, in conformità al diritto dell’Unione, nella misura in cui ciò sia possibile secondo il diritto interno.
2.
Sulle prime due questioni pregiudiziali
a)
Osservazioni preliminari
1)
Sulla prima questione
48.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 10 della direttiva 2014/104, l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione come l’articolo 326 della versione precedente del codice civile, come interpretato dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisone resa in funzione nomofilattica. In sostanza, si tratta di chiarire se sia compatibile con tali disposizioni una norma sulla prescrizione, ai sensi della quale il soggetto danneggiato, nel caso di azioni per il risarcimento del danno di tipo «
follow-on
» che fanno seguito a decisioni della [OSCURATO:PERSONA], ha ancora un anno di tempo, dopo la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della sintesi della decisione che constata la violazione, per intentare la sua azione.
49.
Come illustrato al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 prevede un termine di prescrizione minimo di cinque anni, il quale inizia a decorrere quando il soggetto danneggiato è a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza delle circostanze essenziali della violazione. Nel caso di azioni per il risarcimento del danno di tipo «
follow-on
» che fanno seguito a decisioni della [OSCURATO:PERSONA], ciò avviene, come menzionato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, al momento della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della sintesi della decisione che constata la violazione (
16
).
50.
Dal momento che l’articolo 326 della versione precedente del codice civile, stando al suo tenore letterale nonché alla sua interpretazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica, si limita tuttavia a prevedere che il termine, dopo tale data, continui a decorrere ancora per un anno, è evidente che tale disposizione non può essere interpretata in conformità alla direttiva senza procedere ad un’interpretazione
contra legem
.
51.
Pertanto, nel prosieguo mi limiterò a verificare se l’articolo 101 TFUE in combinato disposto con il principio di effettività osti alla disposizione e all’interpretazione controverse.
52.
A quanto risulta, tale questione è peraltro rilevante (quantomeno parzialmente) ai fini della decisione nel procedimento principale. In tal senso, le azioni di primo grado iniziali, delle quali il giudice del rinvio è adesso nuovamente investito a seguito della sentenza di cassazione, sono state proposte il 6 aprile 2018. Tali azioni iniziali non sono evidentemente prescritte, a prescindere dal fatto che ci si basi sull’interpretazione dell’articolo 326, paragrafo 2, della versione precedente del codice civile, da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica (termine di prescrizione che scade il 6 aprile 2018 (
17
)) o da parte del giudice del rinvio (termine di prescrizione che scade il 29 settembre 2018 (
18
)). La divergenza di interpretazione tra i due organi giurisdizionali comporta tuttavia una differenza per quanto riguarda la prescrizione dei diritti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado. Così – fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio – il suo credito fatto valere il 15 giugno 2018, secondo l’interpretazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica, sarebbe probabilmente prescritto (
19
).
2)
Sulla seconda questione
53.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, specificamente, se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 osti alla normativa controversa nella sua interpretazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica, nella misura in cui essa non prevede che il termine di prescrizione sia sospeso per almeno un anno a partire dalla data in cui la decisione che constata la violazione è diventata definitiva, e continui a decorrere solo dopo tale data. L’articolo 10 della direttiva 2014/104 prevede infatti una siffatta sospensione o interruzione (v. paragrafo 35 delle presenti conclusioni).
54.
Come già menzionato al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), nella decisione resa in funzione nomofilattica, ha respinto in quanto
contra legem
l’interpretazione dell’articolo 326 della versione precedente del codice civile, secondo cui l’impedimento all’esercizio del diritto al risarcimento del danno viene meno solo un anno dopo il momento in cui la decisione sulla violazione è diventata definitiva, e il termine continua successivamente a decorrere ancora per un anno, e non spetta alla Corte mettere in discussione tale conclusione. Il diritto dell’Unione non impone una siffatta interpretazione
contra legem
(v. paragrafo 42 delle presenti conclusioni). Non è pertanto necessario rispondere alla seconda questione pregiudiziale, nei termini in cui è formulata dal giudice del rinvio.
55.
Per fornire una risposta utile a tale giudice, occorrerebbe tuttavia richiamare la constatazione della Corte, già effettuata in relazione all’articolo 102 TFUE e trasponibile all’articolo 101 TFUE, secondo la quale tali disposizioni, in combinato disposto con il principio di effettività, non esigono una sospensione del termine di prescrizione fino al momento in cui una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constati una violazione divenga definitiva. Sia il soggetto danneggiato sia i giudici nazionali possono infatti basarsi già sulle constatazioni contenute in una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che non è ancora divenuta definitiva. Inoltre i giudici nazionali, pur avendo la facoltà di sospendere il procedimento a causa delle circostanze del caso di specie, fino a quando la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non divenga definitiva, non vi sono tuttavia, in linea di principio, tenuti, purché non si discostino da tale decisione (
20
).
56.
La situazione è diversa, eventualmente, nel caso delle decisioni – non interessate nella specie – delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Nel loro caso, il termine di prescrizione può quantomeno iniziare a decorrere solo dal momento in cui la corrispondente sentenza è diventata definitiva ed è stata pubblicata, qualora il giudice investito di un’azione per il risarcimento del danno sia vincolato unicamente dall’accertamento dell’esistenza della violazione di cui trattasi, purché la decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza sia divenuta definitiva (
21
).
b)
U
e un termine di prescrizione di un anno dalla pubblicazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] soddisf
a
il principio di effettività
?
57.
Da quanto suesposto consegue che, in relazione alle prime due questioni pregiudiziali, resta unicamente da verificare la compatibilità con l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, di un termine di prescrizione di un anno, il quale, nel caso di azioni per il risarcimento del danno in materia di diritto della concorrenza di tipo «
follow-on
» che fanno seguito a decisioni della [OSCURATO:PERSONA], continui a decorrere ancora per un anno dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della sintesi della decisione di cui trattasi. Per contro, non si pone, nella specie, la questione, sollevata a margine dal giudice del rinvio, del termine di prescrizione nel caso di azioni per il risarcimento del danno di tipo «
stand-alone
», le quali non sono precedute da una decisione della [OSCURATO:PERSONA].
58.
In assenza di una normativa dell’Unione in materia fino alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, spettava fino a tale data all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno derivante da una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Quest’ultimo impone che le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non debbano rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (
22
).
59.
Occorre rilevare, anzitutto, che il termine controverso non deve essere considerato inadeguato per il solo fatto che esso è più breve di quello previsto nel frattempo all’articolo 10 della direttiva 2014/104. Come già illustrato nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni della direttiva non sono una mera codificazione di ciò che già risultava finora implicitamente dal diritto primario. L’obiettivo degli autori della direttiva consisteva nell’uniformare e nel rafforzare l’attuazione del diritto al risarcimento del danno in materia di intese. Ciò non significa che modalità meno estensive vanifichino tale diritto, a condizione che esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la sua attuazione (
23
).
60.
Una normativa nazionale che stabilisce la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata e le condizioni di sospensione o interruzione dello stesso deve essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi dell’attuazione delle norme di tale diritto da parte delle persone interessate, al fine di non vanificare totalmente la piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE (
24
).
61.
Come sottolineato dallo stesso giudice del rinvio, in relazione alla questione se un termine di prescrizione nazionale soddisfi il requisito di effettività delle regole di concorrenza dell’Unione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di tale regime di prescrizione (
25
).
62.
I termini di prescrizione di cui trattasi sono intesi in particolare ad assicurare la tutela dei diritti della persona lesa, nel senso che essa deve disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso (
26
).
63.
Al riguardo, l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima rientrano tra gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un’azione per il risarcimento del danno (
27
).
64.
La Corte ha rilevato, inoltre, che le azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica (
28
).
65.
Tale analisi viene resa più difficile dal fatto che le controversie relative a violazioni del diritto della concorrenza sono caratterizzate, in linea di principio, da un’asimmetria informativa a scapito della persona lesa. Per quest’ultima è più difficile ottenere le informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno rispetto a quanto non lo sia, per le autorità garanti della concorrenza, ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio dei loro poteri di applicare il diritto della concorrenza (
29
).
66.
Per questo motivo è necessario che il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima che sia cessata la violazione di cui trattasi. Solo così la persona lesa può identificare e provare la sua esistenza, la sua portata e la sua durata, l’entità del danno causato dalla violazione nonché il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione (
30
). Tale requisito è soddisfatto nel caso della normativa controversa nella specie.
67.
Nel caso delle azioni per il risarcimento del danno di tipo «
follow-on
» come quelle di cui trattasi nella specie, le quali si basano sulla decisione di un’autorità garante della concorrenza e sono ad esse collegate, gli elementi essenziali della violazione sono inoltre già contenuti in questa stessa decisione (
31
). Proprio per questo motivo è determinante, nel caso di tali azioni, che il termine di prescrizione non scada prima dell’adozione di una siffatta decisione. Tale principio, disciplinato nel frattempo dettagliatamente all’articolo 10 della direttiva 2014/104, risultava a grandi linee già in precedenza dagli articoli 101 e 102 TFUE in combinato disposto con il principio di effettività (
32
). Anche tale requisito è soddisfatto nel caso della disposizione controversa nel procedimento principale.
68.
Di conseguenza, rimane unicamente da chiarire se il termine controverso di un anno a decorrere dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della sintesi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] renda ai ricorrenti praticamente impossibile o eccessivamente difficile raccogliere i restanti elementi di cui necessitano per far valere il proprio danno. Si tratta, accanto agli elementi essenziali della violazione contenuti nella decisione della [OSCURATO:PERSONA], del concreto danno individuale nonché del nesso di causalità tra tale danno e la violazione.
69.
Dal momento che i danni causati da un’intesa sono di norma danni economici, essi – diversamente, se del caso, dai danni a persone – dovrebbero poter essere determinati, nella maggior parte dei casi, non appena si sono verificati ovvero materializzati. Nel caso di danni che, a causa di una violazione continuata, si materializzano nel corso di un periodo considerevole, si aggiunge il fatto che il termine di prescrizione può iniziare a decorrere solo dal momento della cessazione di tale violazione nel suo complesso (
33
).
70.
È vero che il calcolo concreto di siffatti danni può risultare senz’altro complesso e richiedere studi economici. Inoltre, il calcolo di danni economici concorrenziali si basa non solo su dati che riguardano l’attività commerciale e le finanze dei soggetti danneggiati e che si trovano pertanto in possesso di questi ultimi, bensì, se del caso, anche su dati degli autori del danno, i quali devono essere prima visionati e valutati (
34
).
71.
Ciononostante, non vi sono indizi del fatto che un termine di un anno, il quale, come nel caso di specie, inizia a decorrere dopo la pubblicazione della sintesi della decisione della [OSCURATO:PERSONA], contenente gli elementi essenziali della violazione, e dopo la cessazione di tale violazione, renderebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile visionare tempestivamente i dati necessari e redigere gli studi idonei a far valere in modo efficace i danni sorti (
35
).
72.
Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice competente, la disposizione di cui all’articolo 326, paragrafo 2, della versione precedente del codice civile, nella sua interpretazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica, risulta compatibile con l’articolo 101 TFUE e con il principio di effettività.
73.
Incombe al giudice del rinvio, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, verificare se, nel singolo caso concreto, siano presenti elementi che facciano dubitare di tale conclusione. Al riguardo, occorre fare riferimento al
corpus
normativo nazionale nel suo complesso e verificare anche, ad esempio, se le disposizioni procedurali applicabili consentano eventualmente ai ricorrenti di produrre
a posteriori
, successivamente al deposito della domanda, calcoli concreti del danno. Una siffatta possibilità – fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio – non sembra confutata dall’esempio della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado. Stando a quanto affermato dai resistenti da A-IX a A-XII nel procedimento principale, essa, infatti, non ha apparentemente precisato il suo credito iniziale mediante il suo successivo adattamento del ricorso, bensì ha fatto valere un nuovo credito (
36
).
74.
Tutto ciò considerato, occorre pertanto rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, non osta ad una normativa nazionale, ai sensi della quale, nel caso di azioni per il risarcimento del danno che fanno seguito ad una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea constata una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, il termine di prescrizione è pari ad un anno a decorrere dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della sintesi di tale decisione. La conclusione potrebbe essere diversa solo se tale normativa, in combinato con le altre disposizioni nazionali rilevanti, in particolare procedurali, renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile, a causa delle particolari circostanze del singolo caso concreto, l’esercizio del diritto, risultante dall’articolo 101 TFUE, al risarcimento del danno causato da una violazione di tale disposizione. La relativa valutazione incombe al giudice competente.
B.
Sulla terza questione pregiudiziale
75.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se violi il diritto dell’Unione una disposizione di uno Stato membro in base alla quale esso è vincolato dalla decisione di un organo giurisdizionale supremo pronunciatosi in funzione nomofilattica anche qualora lo stesso ritenga che tale interpretazione sia contraria al diritto dell’Unione.
76.
Nel caso in cui la Corte aderisca alla mia valutazione relativa alle prime due questioni pregiudiziali, non occorre rispondere alla terza, poiché non reputo contraria al diritto dell’Unione, come appena esposto, l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nella decisione resa in funzione nomofilattica. Pertanto, risponderò alla terza questione solo in subordine.
77.
La Corte ha già dichiarato che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede che i giudici di uno Stato membro siano vincolati da una decisione di un organo giurisdizionale di grado superiore di tale Stato membro (
37
). Il primato del diritto dell’Unione vieta tuttavia che un giudice nazionale sia vincolato nella sua decisione, ai sensi del diritto processuale nazionale, dalle valutazioni in diritto di un giudice superiore, quando tali valutazioni non sono compatibili con il diritto dell’Unione (
38
).
78.
Un giudice nazionale incaricato di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e che non può effettuare un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione, ha dunque l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito. Pertanto, esso deve disapplicare all’occorrenza qualsiasi normativa o prassi nazionale che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (
39
).
79.
Analogamente, un giudice investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione, non può essere dissuaso da norme nazionali dall’esercitare la facoltà derivante dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte questioni al fine di consentirgli di giudicare se una norma nazionale sia o meno compatibile con il diritto dell’Unione (
40
).
80.
Occorre pertanto rispondere in subordine alla terza questione del giudice del rinvio dichiarando che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale in base alla quale esso è vincolato dalla decisione dell’organo giurisdizionale supremo pronunciatosi in funzione nomofilattica, anche qualora lo stesso ritenga che tale interpretazione sia contraria al diritto dell’Unione.
VI.
Conclusione
81.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla domanda di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria):
L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, ai sensi della quale, nel caso di azioni per il risarcimento del danno che fanno seguito ad una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea constata una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, il termine di prescrizione è pari ad un anno a decorrere dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della sintesi di tale decisione. La conclusione potrebbe essere diversa solo se tale normativa, in combinato con le altre disposizioni nazionali rilevanti, in particolare procedurali, renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile, a causa delle particolari circostanze del singolo caso concreto, l’esercizio del diritto, risultante dall’articolo 101 TFUE, al risarcimento del danno causato da una violazione di tale disposizione. La relativa valutazione incombe al giudice competente.
1
Lingua originale: il tedesco.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 1).
3
C‑637/17, EU:C:2019:263.
4
C‑267/20, EU:C:2022:494.
5
C‑605/21, EU:C:2024:324.
6
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_16_2582.
7
GU 2017, C 108, pag. 6.
8
Ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2025, Lurdos (C‑285/25, EU:C:2025:720).
9
Sentenze del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 48, 49, da 73 a 75 e 79), e del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punti 49 e 50).
10
V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 61 e 71), e del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punti 55 e 67).
11
V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata).
12
V., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑261/20, EU:C:2022:33, punti da 30 a 33); del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso) (C‑715/20, EU:C:2024:139, punti 75 e 76), e del 10 luglio 2025, DADA Music e UPFR (C‑37/24, EU:C:2025:551, punti da 80 a 83).
13
V. sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2024:282, punti 31 e 55 e la giurisprudenza ivi citata).
14
V., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] (C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
15
V. sentenze del 15 dicembre 1993, Hünermund e a. (C‑292/92, EU:C:1993:932, punto 8); del 19 marzo 2015, OTP [OSCURATO:PERSONA] (C‑672/13, EU:C:2015:185, punto 29), e del 15 settembre 2022, Fossil (Gibraltar) (C‑705/20, EU:C:2022:680, punto 56).
16
V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 61 e 71), e del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C-605/21, EU:C:2024:324, punti 55 e 67).
17
V. paragrafo 39 delle presente conclusioni.
18
V. paragrafo 41 delle presente conclusioni.
19
V. paragrafi 17 e 23 delle presenti conclusioni. I resistenti da A-IX a A-XII nel procedimento principale sostengono, al riguardo, che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado non ha aumentato, con la sua domanda del 15 giugno 2018, l’importo del suo credito iniziale, ma ha fatto valere un nuovo credito in relazione a due autocarri, i quali non erano oggetto della sua domanda iniziale del 6 aprile 2018.
20
V. sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punti da 72 a 80), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2023:695, paragrafi da 50 a 70).
21
V., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:659, punti da 63 a 67, 74, 75 e 82); v. anche conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:248, paragrafo 50 e segg.).
22
Sentenze del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑637/17, EU:C:2019:263, punti 42 e 43); del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 50); del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punto 51), e del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:659, punto 48).
23
V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafi 79, 80 e 95),
24
Sentenze del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 47); del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 53); del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punto 52), e del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:659, punto 49).
25
Sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 45); v. anche le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafo 81).
26
Sentenze del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 50), e del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:659, punto 55).
27
Sentenze del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 60); del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punto 64), e del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:659, punto 58).
28
Sentenze del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 46); del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 54); del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑25/21, EU:C:2023:298, punto 60), e del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40, punto 74).
29
Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 55), e ordinanza del 6 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Intesa – Prodotti derivati dal tasso d’interesse in euro) (C‑198/22 e C‑199/22, EU:C:2023:166, punto 35).
30
V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 56 e 61), e del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punto 59).
31
Conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:248, paragrafi 46 e 47); v.,
a contrario
, anche sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punto 62
in fine
).
32
Sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑637/17, EU:C:2019:263, punti da 51 a 53 e 55).
33
V., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) (C‑605/21, EU:C:2024:324, punto 62).
34
V. al riguardo sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑312/21, EU:C:2023:99, punto 50 e segg.).
35
Nelle sentenze del 22 giugno 2022, Volvo e DAF [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 51), e del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑21/24, EU:C:2025:659, punto 40), la Corte non ha rispettivamente contestato un termine di prescrizione di un anno, ma non ha neanche trattato esplicitamente tale durata; v. conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Volvo e [OSCURATO:PERSONA] (C‑267/20, EU:C:2021:884, paragrafi da 99 a 102).
36
V. nota 19 delle presenti conclusioni.
37
V., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C-811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 230), e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 44 e 45).
38
Sentenze del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy (C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 49), e del 12 marzo 2026, Shipova (C‑43/24, EU:C:2026:183, punti da 58 a 62).
39
Sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 31), e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 53). V., in tal senso, anche sentenze del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 258), e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 63).
40
V. sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punti da 25 a 27 e la giurisprudenza ivi citata).