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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 11704/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 98 3 2 /20 2 1 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Fabio (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Calabrian. 2311 / 06 / 20 depositata in data 0 6 / 10 /20 20 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: art15 TUA – legittimazione – fornitoredienergia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la soci età ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava il diniego di rimborso con il quale l’Amministrazione doganale negava il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sulla energia elettrica in quanto riteneva legittimata la società utilizzatrice dell’energiasolo ad agire in sede civilistica nei confronti del proprio fornitore per la restituzione delle somme dovute , con ciò escludendonela legittimazione al rimborso del tributo nel rapporto conl’Amministrazione finanziaria; - la CTP, seguendo tale argomentazione, rigettava il ricorso; - la CTR, adita dalla società, confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte la società cont ribuente con un solo motivo di gravame , che illustra con m emoria ; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Consideratoche: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell’art. 14c. 2 del d.

Lgs. n. 504 del 1995 (c.d.

Testo unico sulle accise, oTUA ) per avere la CTR erroneamente ritenuto unico legittimato alla richiesta di rimborso dell’addizionale dovuta sul fornitore di energia elettrica, mentre – secondo il ricorrente – analoga legittimazione va riconosciuta all’utilizzatore, quale la società ricorrente; - il motivo è infondato; - c ome ancora recentemente chiarito da questa Corte (Cass. n. 21771del 9 ottobre 2020) le imposte addizionali sul consumo di energiaelettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.

L . n. 511 del 1988 (neltesto applicabile ratione temporis ) sono do vute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettricaal consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazionefinanziaria ai sensi dell'a rt. 14 del d.

L gs. n. 504del 1995 e dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 èil fornitore; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitatele imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, com ma 3, del d.

L . n. 511 del 1988 (nel testo applicabileratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell' A mministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazionestraordinaria; - p iù di recente ancora, si è ulteriormente confermato come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 31609 del 25/10/2022) le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del1989 (app licabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nelcaso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione- da riferire alla situazione in cui si tro va il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in temadi accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento de l danno subito per Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea; - i principi sopra enunciati rendono priva di fondamento la richiesta di remissione alle Sezioni Unite, avanzata in memoria, poiché la giurisprudenza segnalata da pa rte ricorrente risulta superata dall’orientamentoal quale si fa qui riferimento; - neppure rilevano i profili di eventuale contrasto tra le previsioni interne e quelle Unionali, pure illustrati in memoria, poiché le situazionistridenti possono anch’esse e ssere risolte secondo i criteri oggettodi illustrazione nella pronuncia sopra riportata; - e in ultimo neppure poi ha rilevanza l’avvenuta sottoposizione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità alla quale si fa riferimentoin memoria, dal momento che non vi è alcun obbligo di questoGiudice, che giunge a differenti conclusioni quanto alla tenuta costituzionale delle disposizioni che qui rilevano rispetto al giudice remittente, di adeguarsi a quella pronuncia; diversamente si introdurrebbe u na causa di sospensione del processo non prevista tassativamentedall’art. 295 c.p.c. (in argomento anche Corte Cost. sent.N. 207 del 2004); - la pronuncia impugnata si è conformata ai sopra illustrati principi didiritto; conseguentemente il ricorso va ri gettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro 4.100,00oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 98 3 2 /20 2 1 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Fabio (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Calabrian. 2311 / 06 / 20 depositata in data 0 6 / 10 /20 20 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: art15 TUA – legittimazione – fornitoredienergia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la soci età ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava il diniego di rimborso con il quale l’Amministrazione doganale negava il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sulla energia elettrica in quanto riteneva legittimata la società utilizzatrice dell’energiasolo ad agire in sede civilistica nei confronti del proprio fornitore per la restituzione delle somme dovute , con ciò escludendonela legittimazione al rimborso del tributo nel rapporto conl’Amministrazione finanziaria; - la CTP, seguendo tale argomentazione, rigettava il ricorso; - la CTR, adita dalla società, confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte la società cont ribuente con un solo motivo di gravame , che illustra con m emoria ; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Consideratoche: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell’art. 14c. 2 del d. Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. Testo unico sulle accise, oTUA ) per avere la CTR erroneamente ritenuto unico legittimato alla richiesta di rimborso dell’addizionale dovuta sul fornitore di energia elettrica, mentre – secondo il ricorrente – analoga legittimazione va riconosciuta all’utilizzatore, quale la società ricorrente; - il motivo è infondato; - c ome ancora recentemente chiarito da questa Corte (Cass. n. 21771del 9 ottobre 2020) le imposte addizionali sul consumo di energiaelettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d. L . n. 511 del 1988 (neltesto applicabile ratione temporis ) sono do vute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettricaal consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazionefinanziaria ai sensi dell'a rt. 14 del d. L gs. n. 504del 1995 e dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 èil fornitore; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitatele imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, com ma 3, del d. L . n. 511 del 1988 (nel testo applicabileratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell' A mministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazionestraordinaria; - p iù di recente ancora, si è ulteriormente confermato come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 31609 del 25/10/2022) le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del1989 (app licabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nelcaso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione- da riferire alla situazione in cui si tro va il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in temadi accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento de l danno subito per Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea; - i principi sopra enunciati rendono priva di fondamento la richiesta di remissione alle Sezioni Unite, avanzata in memoria, poiché la giurisprudenza segnalata da pa rte ricorrente risulta superata dall’orientamentoal quale si fa qui riferimento; - neppure rilevano i profili di eventuale contrasto tra le previsioni interne e quelle Unionali, pure illustrati in memoria, poiché le situazionistridenti possono anch’esse e ssere risolte secondo i criteri oggettodi illustrazione nella pronuncia sopra riportata; - e in ultimo neppure poi ha rilevanza l’avvenuta sottoposizione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità alla quale si fa riferimentoin memoria, dal momento che non vi è alcun obbligo di questoGiudice, che giunge a differenti conclusioni quanto alla tenuta costituzionale delle disposizioni che qui rilevano rispetto al giudice remittente, di adeguarsi a quella pronuncia; diversamente si introdurrebbe u na causa di sospensione del processo non prevista tassativamentedall’art. 295 c.p.c. (in argomento anche Corte Cost. sent.N. 207 del 2004); - la pronuncia impugnata si è conformata ai sopra illustrati principi didiritto; conseguentemente il ricorso va ri gettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro 4.100,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delri
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