CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19876/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e residente a Siracusa, in viale Tica n. 24, C. F. [OSCURATO:PERSONA] 43A51 F830R, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante in Cassazione, con Studio in Ferrara, [OSCURATO:PERSONA] dei Leoni n. 100; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della SICILIA, sezione staccata di Siracusa, n. 8777/2022, depositata in data 18 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale la contribuente chiedeva il rimborso del 90 % delle imposte (IRPEF) versate per il Ottemperanza sisma impresarimborso sisma 1990 periodo dal 1990 al 1992, e ciò a seguito del rigetto dell’istanza da parte dell’amministrazione. La CTR con sentenza n. 4862/2017 riconosceva il diritto al rimborso rigettando l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza di primo grado di analogo contenuto. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, l’Agenzia erogava il 50 % del credito, e quindi il contribuente proponeva ricorso in ottemperanza, deciso con la sentenza qui impugnata che accoglieva il ricorso stesso. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso. Quest’ultimo ha poi depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 69 e 70, d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 665, l. n. 190/2014, 16-octies d.l. n. 91/2017, 29 d.l. n. 162/2019. Si assume in particolare l’erroneità della decisione che, in contrasto con l’intento del legislatore, impone esborsi di denaro pubblico superiori alle previsioni legislative invocate. 1.1.Il ricorso è infondato. Va infatti osservato in proposito come la novellazione del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ha inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Tale disciplina si presenta così conforme ai superiori principi costituzionali ed euro unitari, oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere. Tanto premesso, nel caso di specie il giudice dell’ottemperanza ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo applicato l'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ; ed infatti ha ritenuto che la semplice incapienza del fondo non determinava la cessazione della materia del contendere, ha dato il termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà il commissario ad acta, ove l’amministrazione non abbia provveduto, a provvedere “secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte”, e cioè in conformità a quanto sopra specificato. 2.Il ricorso merita dunque integrale rigetto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1400,00, oltre rimborso forfettario 15 % dell’onorario, i.v.a. e