CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.uditi i difensori avv.ti Dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 novembre 2025,confermava la pronuncia del Tribunale di Trani che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile deldelitto di rapina aggravata.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi quiriassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:- omessa ed insufficiente motivazione ex articolo 606 lettera e) codiceprocedura penale in ordine alla nullità dell'ordinanza istruttoria di primo gradodel 23 ottobre 2024 con la quale il tribunale aveva disposto l'acquisizione exarticolo 512 codice procedura penale delle dichiarazioni rese in fasepredibattimentale dalle due cittadine di nazionalità rumena; la Corte di appellonon aveva adeguatamente motivato circa il presupposto dell'acquisizione dellepredette dichiarazioni costituite dal mancato rinvenimento delle due donne sulterritorio nazionale e dall'avvenuta ricerca delle stesse anche in territoriostraniero; difatti dall'informativa della Polizia di Stato acquisita, era emerso cheentrambe detti soggetti, la persona offesa e la testimone, avevano deicollegamenti specifici con determinati luoghi del paese di origine (Romania) cheavrebbero imposto l'effettuazione di ulteriori e più specifiche ricerche;- inosservanza dell'articolo 606 lettera c) codice procedura penale e di normeprocessuali previste appena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioniacquisite per sopravvenuta impossibilità di ripetizione attesa la ritenuta erronearicorrenza dei presupposti di cui all'articolo 512 codice procedura penale eviolazione del disposto degli articoli 526 comma 1-bis codice procedura penale e6 comma 3 lettera d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materiadi regole del giusto processo; il giudice non aveva adeguatamente compiuto tuttigli accertamenti sulle cause di irreperibilità stante che le ricerche eranoincomplete ed insufficienti e le dichiarazioni predibattimentali non avrebberopotuto essere acquisite e valutate; si sottolineava come che le uniche ricercheanagrafiche delle cittadine rumene erano state effettuate non presso gli indirizziindicati dalla stessa anagrafe del Comune di Canosa di Puglia ma presso altriluoghi, il tribunale non aveva sollecitato la Polizia di Stato ad interessare gliorgani internazionali di polizia, aveva compiuto un'attività di indagine lacunosa enon aveva svolto alcun approfondimento in ordine all'indicazione della paternità edella maternità di entrambe le cittadine straniere; così facendo erano statidisattesi sia i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità che quelliprovenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in forza dei qualil'affermazione di responsabilità sulla base di dichiarazione di un soggetto nonescusso nel contraddittorio può essere affermata solo quando siano stateesperite rigorose ricerche che consentano di affermare con certezza l'irreperibilitàdel teste; peraltro, l'applicazione dell'articolo 512 del codice di rito, è subordinataalla stretta circostanza che la ripetizione della testimonianza sia resa impossibileper fatti o circostanze imprevedibili non essendo sufficiente, quindi, la solacondizione della mancata individuazione e su tale presupposto alcunamotivazione era stata esposta; ancora si sottolineava come le ricerche nonpossono essere limitate al solo territorio nazionale e devono essere anche esteseall'amministrazione carceraria così che sul punto la motivazione eraassolutamente apparente, illogica e contraddittoria;- difetto di motivazione per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicitàex articolo 606 lettera e) codice procedura penale in relazione alla affermazionedi responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli per violazionedell'articolo 192 primo e secondo comma e dell'articolo 526 codice procedurapenale oltre che dell'articolo 6 Convenzione europea in materia di giustoprocesso; le dichiarazioni acquisite avrebbero dovuto essere valutate conestremo rigore proprio per la mancata sottoposizione delle testimoni al vagliodibattimentale in contraddittorio e sul punto doveva richiamarsi l'orientamentodelle Sezioni Unite secondo cui le dichiarazioni predibattimentali ancorchélegittimamente acquisite non possono fondare in modo esclusivo o significativol'affermazione di responsabilità; una sentenza di condanna integra pertanto unaviolazione della regola del giusto processo se l'acquisizione di dichiarazionipredibattimentali non sia stata controbilanciata da solide garanzie procedurali eda elementi sufficienti nel caso di specie non evidenziati, avuto anche riguardo aiprecisi riferimenti forniti dall'imputato circa la colluttazione avuta con la vittima;alcun rilievo potevano avere poi le circostanze del rinvenimento della borsa e diun pezzo di maglietta mancando, comunque, la prova dell'elemento materiale delreato di rapina;- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessionedell'attenuante della lieve entità del fatto per il reato di rapina e del dannopatrimoniale di speciale tenuità ex articolo 62 numero 4 codice penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Tutti i motivi appaiono infondati ed il ricorso deve, pertanto, essererespinto. Con riguardo ai primi tre motivi di doglianza, che in sostanzaripropongono tutti la questione della illegittima acquisizione delle dichiarazionipredibattimentali rese dalle cittadine rumene, una delle quali vittima della rapinadenunciata, va innanzitutto osservato che la doglianza in ordine al luogo diricerca delle due cittadine rumene non appare né correttamente prospettata, nédecisiva; dall’annotazione del Commissariato di Canosa di Puglia del 12settembre 2023 acquisita in primo grado, che la Corte di legittimità è chiamata avalutare in presenza di eccezioni di inutilizzaibilità di un atto processuale, emergeche la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX risultava cancellata per irreperibilità dallascheda anagrafica del Comune di Canosa di Puglia sicchè tale precisa indicazioneesclude che il differente luogo di residenza ove la stessa venne ricercata potevaavere rilievo decisivo, risultando la donna assente dall’intero comune, circostanzache rendeva impossibile l’effettuazione di ulteriori ricerche in luoghi determinati.Quanto alla XXXXXX, la stessa annotazione di Polizia da atto che la predettarisultava di fatto irreperibile nell’intero territorio comunale così che anche inrelazione alla medesima l’effettuazione di ricerche in luoghi precisi è circostanzameramente ipotetica e non collegata a precisi elementi di fatto emergenti da attiprocessuali specifici.1.1 Ne deriva affermarsi che entrambe le donne, sia la persona offesa che latestimone, erano, al momento dello svolgimento dell’istruzione dibattimentale diprimo grado,divenute irreperibili, così che l’acquisizione delle dichiarazioni dellestesse appare pertanto conforme alla giurisprudenza secondo cui ai finidell'util izzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sedepredibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo dieffettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza diprecisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibilidagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebberocarattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento,in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto nonesigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P.,Rv. 283129 - 01).2. Quanto agli ulteriori elementi necessari per addivenire alla affermazionedi responsabilità in presenza di dichiarazioni predibattimentali acquisite a finiprobatori, va rilevato come la valutazione di colpevolezza, effettuata con giudizioconforme in primo e secondo grado dai giudici di merito, si fonda oltre che sudette dichiarazioni anche su ulteriori e differenti elementi che non sono statiadeguatamente confutati dalle doglianze proposte con il ricorso. Dallaricostruzione puntuale dello svolgimento delle attività investigative edibattimentali compiute dalla polizia giudiziaria contenuta nella sentenza di primogrado, che in caso di doppia conforme costituisce un unico apparatoargomentativo con quella di appello, risulta che a seguito dell'aggressione lavittima allertava le forza di polizia le quali, intervenute nell’immediatezza deifatti, rinvenivano la vittima con una vistosa ferita al capo refertata nel localepronto soccorso presso il quale si accertava proprio la presenza di un traumacranico con ferite lacerocontuse del cuoio capelluto.La pronuncia di primo grado (pagine 3-4) sottolinea, poi, come in sede diimmediato sopralluogo personale del Commissariato di polizia di sicurezza diCanosa di Puglia aveva immediatamente rinvenuto, in un strada provincialeindicata dalla vittima, una borsa parzialmente svuotata restituita alla p.o. e partedella maglietta nera indossata dal rapinatore; inoltre, in detta occasione, lavittima dell'aggressione forniva indicazioni circa un'autovettura utilizzata cherisultava proprio quella in uso all'imputato così da permettere poi la successivafotosegnalazione ed individuazione fotografica.A fronte di dette attività compiute nell’immediatezza, la sentenza di primogrado attesta poi che sia la vittima che la testimone avevano poco tempo doporiconosciuto fotograficamente l'autore dei fatti nell'imputato; ancora all'internodei locali del commissariato di polizia ed alla presenza dei verbalizzanti sempre ilricorrente veniva nuovamente riconosciuto quale autore difatti sia dalla vittimache dalla testimone, amica della prima.Tale compiuta ricostruzione delle attività investigative porta ad escludereche l'affermazione di responsabilità si sia fondata esclusivamente sulla base didichiarazioni predibattimentali ed anzi porta ad affermare che il ricorso nonsupera la prova di resistenza poiché non si confronta con elementi decisivicostituiti dall’intervento nell’immediatezza delle forze di Polizia che riscontravanol’aggressione in danno della vittima e la sottrazione dei beni personali dellastessa, dall'avvenuta successiva individuazione fotografica alla presenza dipersonale di polizia che ne riferiva in dibattimento ed ancora dalla ulteriorericognizione personale dell’imputato quale autore dei fatti nei locali delCommissariato ugualmente effettuata da due differenti soggetti, la personaoffesa e la testimone.3. Il secondo motivo è puramente reiterativo avendo il giudice di appelloescluso la possibilità di concedere le invocate attenuanti sia sulla base dellanatura plurioffensiva del delitto di rapina che in considerazione della naturabrutale dell'aggressione, circostanza questa che in quanto avente ad oggettoelementi di fatto non appare censurabile nella presente sede di legittimità.4. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.