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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30944/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il motivo proposto — con il quale il ricorrente lamenta l'inadeguata valutazione delle eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e dei criteri di calcolo della pena — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, atteso che: «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); che non è consentito, alla luce della modalità definitoria prescelta, porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale ed inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il motivo proposto — con il quale il ricorrente lamenta l'inadeguata valutazione delle eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e dei criteri di calcolo della pena — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, atteso che: «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); che non è consentito, alla luce della modalità definitoria prescelta, porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale ed inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30944/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris