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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1987/2022

ECLI:EU:C:2022:933
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0528

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA

presentate il 24 novembre 2022 ( 1 ) ( i ) Causa C‑528/21 M. D. contro [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság Budapesti és [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Divieto d’ingresso e di soggiorno – Cittadino di un paese terzo genitore di un cittadino europeo minorenne – Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale – Articolo 25 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Obbligo di consultazione – Regolamento (CE) n. 1987/2006 – Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen»

1. Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale si solleva, tra le altre, la questione se sia compatibile con il diritto dell’Unione (compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta») il divieto d’ingresso e di soggiorno ( 2 ) nel territorio di uno Stato membro disposto dalle autorità di quest’ultimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo senza che si sia tenuto conto, a quanto sembra, delle sue circostanze personali, in particolare quella di essere padre di un minorenne, cittadino dell’Unione, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

2. A seguito di tale questione, se ne pongono altre due, relative, rispettivamente, a: – l’applicabilità della direttiva 2008/115/CE ( 3 ) quando il cittadino del paese terzo si trova al fuori del territorio dello Stato membro nel momento in cui le autorità di quest’ultimo hanno disposto il divieto d’ingresso; – la proporzionalità alla quale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1987/2006 ( 4 ), è subordinato l’inserimento nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») delle «segnalazioni» ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen ( 5 )

3. Ai sensi del suo articolo 25, paragrafo 2: «Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.

Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest’ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate».

2. Regolamento n. 1987/2006

4. L’articolo 21 («Proporzionalità») così dispone: «Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inserimento della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA]. (…)».

5. L’articolo 24 («Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno») così stabilisce: «1.

I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l’ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale.

I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale.

2. Una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro (…).

3. Una segnalazione può inoltre essere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull’inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo».

3. Direttiva 2008/115

6. Il considerando 6 enuncia quanto segue: «È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente.

In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare (…)».

7. Ai sensi del considerando 14: «Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d’ingresso che proibisca l’ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri (…)».

8. Ai sensi dell’articolo 3 («Definizioni»), punto 2, per «soggiorno irregolare» si intende «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen [ ( 6 ) ] o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro».

9. L’articolo 3, punto 6, definisce un «divieto d’ingresso» come «[una] decisione o [un] atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio».

10. Ai sensi dell’articolo 5 («Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute»): «Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione: a) l’interesse superiore del bambino; b) la vita familiare; (…)».

11. Ai sensi dell’articolo 11 («Divieto d’ingresso»), paragrafo 1: «1.

Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso: a) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure b) qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso».

B. Diritto nazionale

12. Nella presente causa rilevano: – gli articoli 33 e 42 della A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Évi

I. törvény (legge n.

I del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno delle persone titolari di un diritto di libera circolazione e di soggiorno; in prosieguo: la «legge I del 2007») (

[OSCURATO:PERSONA]

2007/1); – gli articoli 43, 44 e 45 della A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. Évi II. törvény (legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi; in prosieguo: la «legge II del 2007») (

[OSCURATO:PERSONA]

2007/2). 13. L’articolo 17 della 2018. Évi CXXXIII. törvény az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról (legge n. CXXXIII del 2018, recante modifica di talune leggi in materia di migrazione e di altre leggi correlate, del 21 dicembre 2018) (

[OSCURATO:PERSONA]

2018/133), in vigore dal 1 o gennaio 2019, ha integrato la legge I del 2007 con un articolo 94, ai sensi del quale: «(…) 4) La carta di soggiorno o la carta di soggiorno permanente di un cittadino di un paese terzo titolare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente valida in qualità di familiare di un cittadino ungherese sarà revocata: (…) b) se il soggiorno del cittadino del paese terzo costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale dell’[OSCURATO:PERSONA]. (…)».

II. Fatti ( 7 ), procedimenti e questioni pregiudiziali

14. M. D. è un cittadino serbo del Kosovo giunto in [OSCURATO:PERSONA] nel 2002.

Da allora ha vissuto in tale paese con la sua compagna e suo figlio minorenne, entrambi cittadini ungheresi, e con la madre.

Tutti dipendono da lui economicamente.

15. M. D. parla correntemente l’ungherese.

È proprietario, in [OSCURATO:PERSONA], di un’azienda, di un bene immobile e di vari veicoli.

Possiede inoltre uno stabilimento in Slovacchia, ragion per cui ha beneficiato in detto paese di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ( 8 ).

16. È stato titolare, dal 31 maggio 2003, di un permesso di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA], più volte prorogato.

Successivamente, come padre di un figlio minorenne di nazionalità ungherese, gli è stata rilasciata una carta di soggiorno temporanea valida fino al 20 maggio 2021.

17. Il 12 giugno 2018 ha richiesto in [OSCURATO:PERSONA] una carta di soggiorno permanente.

18. Detta richiesta è stata respinta in prima istanza amministrativa dall’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság Budapesti és [OSCURATO:PERSONA] (Direzione regionale a Budapest e nella regione di [OSCURATO:PERSONA] della Direzione generale nazionale della polizia per gli stranieri, [OSCURATO:PERSONA]) ( 9 ).

19. Tale decisione si fondava su un parere dell’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per la tutela della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), secondo il quale M. D. costituiva una minaccia reale, diretta e grave per la sicurezza nazionale, motivo per il quale egli era tenuto a lasciare il paese ( 10 ).

20. Il 27 agosto 2018 la polizia per gli stranieri constatava che M.D. non aveva più diritto di soggiorno, decisione che veniva confermata dalla medesima autorità, in secondo grado amministrativo, il 26 novembre 2018.

21. Il 28 maggio 2019 il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha annullato la decisione del 26 novembre 2018 ( 11 ) e ha ordinato alle autorità competenti per gli stranieri di avviare un nuovo procedimento in cui fossero valutate tutte le circostanze, prima fra tutte il fatto che M. D. e la sua compagna abitavano in [OSCURATO:PERSONA] all’interno di un nucleo familiare con il figlio minorenne, cittadino ungherese.

22. Il 29 agosto 2019, in esito al nuovo procedimento, la polizia per gli stranieri negava a M. D. la carta di soggiorno.

Essa ha sottolineato che, tenuto conto delle modifiche normative in vigore dal 1 o gennaio 2019, il procedimento si era svolto sulla base dell’articolo 94, paragrafo 4, lettera b), della legge I del 2007 ( 12 ).

Ha sottolineato inoltre di non potersi discostare dai pareri dell’Ufficio per la tutela della [OSCURATO:PERSONA], in quanto autorità specializzata, e di non disporre di alcun margine di discrezionalità.

23. M. D. ha presentato ricorso dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]) contro la decisione della polizia per gli stranieri.

Detta Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che le autorità competenti per gli stranieri erano obbligate a chiedere il parere dell’autorità specializzata, dal quale sono vincolate.

24. [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha confermato la sentenza del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]).

Alla luce dei documenti classificati che hanno costituito il fondamento del parere dell’autorità specializzata, essa ha confermato che il soggiorno di M. D. in [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito una minaccia reale e diretta per la sicurezza nazionale.

Per questo motivo, la valutazione della sua situazione personale non avrebbe potuto portare ad una risposta diversa.

25. M. D. ha lasciato il territorio ungherese il 24 settembre 2020 ( 13 ).

26. Il 14 ottobre 2020 la polizia per gli stranieri gli ha imposto un divieto d’ingresso in [OSCURATO:PERSONA] per una durata di tre anni e ha disposto l’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] di una segnalazione relativa a detto divieto.

27. Il divieto era motivato dal fatto che: – il soggiorno di M. D. in [OSCURATO:PERSONA] costituiva una minaccia per la sicurezza nazionale del paese ( 14 ); – l’Ufficio per la tutela della [OSCURATO:PERSONA], in un parere del 30 settembre 2020, aveva raccomandato l’espulsione di M. D. e l’adozione di un divieto d’ingresso e di soggiorno per dieci anni.

28. M. D. ha impugnato il divieto d’ingresso dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]).

Ha affermato che la polizia per gli stranieri, fondandosi esclusivamente sulla proposta di decisione di un’altra amministrazione, era venuta meno ai propri obblighi di chiarire, ponderare e motivare i fatti e le norme citate nella sua decisione.

Oltre alla legislazione nazionale ha invocato, a suo favore, l’articolo 11 della direttiva 2008/115.

29. La polizia per gli stranieri ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ha addotto di aver adottato la propria decisione sulla base dell’articolo 43 della legge II del 2007, norma imperativa che stabilisce l’imposizione di un divieto autonomo d’ingresso e di soggiorno per il cittadino di un paese terzo residente all’estero il cui ingresso e soggiorno costituiscano una minaccia alla sicurezza nazionale e che stabilisce altresì il carattere vincolante dei pareri degli organismi incaricati della sicurezza nazionale.

Inoltre, dal momento che la carta di soggiorno di M. D., che gli era stata rilasciata in ragione del suo rapporto familiare, era già stata revocata, non sarebbe stata neppure legalmente tenuta a prendere in considerazione le circostanze familiari di quest’ultimo.

30. In questo contesto, il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte di giustizia quattro questioni pregiudiziali, le prime due delle quali trascrivo di seguito: «1) Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115 e l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 20, 24 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro di estendere l’applicazione di una riforma legislativa anche a procedimenti riavviati in forza di una decisione giudiziaria emessa nell’ambito di procedimenti anteriori, riforma legislativa ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, viene assoggettato a un regime procedurale molto più sfavorevole, al punto tale da perdere lo status di persona che non può essere oggetto di rimpatrio neppure per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sicurezza nazionale, status che aveva acquisito in ragione della durata del suo soggiorno fino a tale momento; da vedere poi respinta la propria domanda di carta di soggiorno permanente sulla base di tale medesima situazione di fatto e per ragioni di sicurezza nazionale; da revocargli la carta di soggiorno già attribuita e da imporgli infine un divieto d’ingresso e di soggiorno, senza che le sue circostanze personali e familiari – in particolare, nel caso di specie, il fatto di avere a carico anche un cittadino ungherese minorenne – siano state prese in considerazione in alcun procedimento.

Decisioni siffatte possono avere come conseguenza la rottura dell’unità familiare o che cittadini dell’Unione, familiari del cittadino del paese terzo, come un figlio minorenne, si vedano costretti a lasciare il territorio dello Stato membro. 2) Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115 e l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro di non prendere in considerazione le circostanze personali e familiari del cittadino di un paese terzo, prima di imporgli un divieto d’ingresso e di soggiorno, per il motivo che il soggiorno di tale persona, familiare di un cittadino dell’Unione, costituisce una minaccia reale, diretta e grave per la sicurezza nazionale del paese».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

31. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia il 26 agosto 2021 e ne è stata disposta la trattazione con priorità.

32. Sono state presentate osservazioni scritte dai governi ceco e ungherese, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

33. Il 25 marzo 2022 la Corte di giustizia ha chiesto chiarimenti al giudice del rinvio, che ha trasmesso la richiesta alle parti del procedimento principale.

Sia M. D. che la polizia per gli stranieri hanno risposto ai quesiti posti.

34. Il 21 settembre 2022 si è tenuta un’udienza alla quale hanno partecipato il governo ungherese e la [OSCURATO:PERSONA].

IV. Valutazione

35. Conformemente alle indicazioni della Corte, le presenti conclusioni verteranno sulle prime due questioni pregiudiziali.

36. Tratterò tali questioni congiuntamente, visto ciò che hanno in comune.

In sostanza, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 20 TFUE e gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7, 20, 24 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro revochi il diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato la propria libertà di circolazione, e gli imponga un divieto di ingresso nel territorio in quanto la sua condotta costituisce una minaccia reale, diretta e grave per la sicurezza nazionale, senza esaminare la sua situazione personale e familiare, sebbene abbia un figlio minorenne cittadino di quello Stato membro.

37. Il giudice del rinvio osserva che al cittadino del paese terzo è stata applicata una modifica legislativa sfavorevole, all’esito di un procedimento avviato in vigenza della normativa precedente.

Ritengo che questa circostanza temporale non influisca sulla risposta sotto il profilo del diritto dell’Unione.

Inoltre, secondo l’esposizione dei fatti di cui sopra, la modifica legislativa è stata applicata per rifiutare la carta di soggiorno, una decisione che è divenuta definitiva in virtù dei provvedimenti giudiziari sopra citati.

A. Sulla ricevibilità

38. È proprio quest’ultimo elemento che induce il governo ungherese a negare il nesso tra le questioni e l’oggetto della controversia a quo.

Esso sostiene che tali questioni si riferiscono a norme applicate nel corso di un precedente procedimento, definitivamente concluso, diverso da quello attualmente in corso.

Il rinvio pregiudiziale avrebbe pertanto natura ipotetica ( 15 ).

39. Aggiunge che il ricorso originario è diretto contro una decisione autonoma di ingresso e di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA], alla quale non si applicano né la direttiva 2008/115 né la Carta, per cui l’interpretazione di tali norme non è necessaria per statuire in merito.

40. L’obiezione del governo ungherese ha un certo fondamento in quanto, come ho sottolineato, sono passate in giudicato le decisioni nazionali in cui è stato disposto, senza che gli organi giudiziari competenti abbiano sollevato alcuna questione pregiudiziale nel confermarle, che M. D. non aveva il diritto di ottenere o mantenere un titolo di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva precedentemente goduto ( 16 ).

41. Ciò non significa tuttavia che le questioni pregiudiziali siano irrilevanti ai fini della controversia: sia pure limitatamente alla validità del divieto d’ingresso in [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), i dubbi sono legittimi anche se nella specie, come sosterrò, la direttiva 2008/115 e (per quanto ne dipende) la Carta non fossero applicabili.

B. Sull’applicabilità della direttiva 2008/115

42. Dalla formulazione delle questioni pregiudiziali si deduce che, per il giudice del rinvio, l’applicabilità della direttiva 2008/115 non è in discussione.

Per contro, per ragioni in parte coincidenti, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo ungherese contestano che tale strumento disciplini una situazione come quella in esame: – secondo la [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 2008/115 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare.

Questo non sarebbe il caso di colui il quale, al momento dell’imposizione del divieto d’ingresso, non si trova in quello Stato membro ( 18 ); – il governo ungherese sostiene la stessa tesi ( 19 ).

Aggiunge che i motivi del divieto disposto non sono connessi alla migrazione e si attiene al Manuale comune sul rimpatrio ( 20 ), di cui ha invocato il punto 11 a sostegno della sua argomentazione ( 21 ).

Il divieto di ingresso è autonomo ( 22 ) e, in quanto tale, è disciplinato dal diritto nazionale.

43. A mio avviso, le prescrizioni della direttiva 2008/115 ben sono applicabili al cittadino di un paese terzo la cui presenza in uno Stato membro è regolare, ma diventa irregolare a causa della revoca del titolo di soggiorno che gli era stato concesso.

44. Tuttavia, la direttiva 2008/115 non contiene indicazioni esplicite sull’effetto che l’uscita dal territorio da parte dello straniero in situazione irregolare dispiega sull’applicazione della norma.

45. Ritengo che la direttiva 2008/115 non copra questa eventualità, in quanto si applica solo ai cittadini di paesi terzi che si trovino irregolarmente nel territorio di uno Stato membro ( 23 ), secondo la definizione riportata nella direttiva medesima.

46. Il requisito della presenza del cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro deriva implicitamente dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, il cui campo di applicazione comprende i «cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare».

47. Il «soggiorno irregolare» ( 24 ) dei cittadini di paesi terzi in tale territorio è quindi imprescindibile affinché la direttiva 2008/115 entri in azione.

Ai fini della qualificazione come «irregolare», il motivo della presenza o la sua durata sono irrilevanti ( 25 ).

48. La direttiva 2008/115 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di intervenire nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno, ripeto, sia irregolare nel loro territorio ( 26 ).

Una volta rilevata una presenza non autorizzata nel loro territorio, devono porvi fine con la massima celerità ( 27 ).

Di norma, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, essi adottano una decisione di rimpatrio ( 28 ), «fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5» ( 29 ).

49. Gli equivoci possono sorgere nel momento in cui si osserva che esistono, di fatto, due tipi di divieti di ingresso nei confronti dei cittadini di paesi terzi: a) quelli che corredano le decisioni di rimpatrio adottate ai sensi della direttiva 2008/115; e b) quelli disposti, per motivi di sicurezza nazionale o simili, al di fuori di tale direttiva.

50. La distinzione tra le due categorie rende opportuno delineare i contorni dei divieti di ingresso che sono soggetti alla direttiva 2008/115 e di quelli che non lo sono.

1. Divieti di ingresso soggetti alla direttiva 2008/115

51. La direttiva 2008/115 fa parte dell’insieme di strumenti concepiti per attuare la politica dell’Unione di lotta all’immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi.

52. Il suo scopo è quello di stabilire norme comuni in materia di rimpatrio, allontanamento, uso di misure coercitive, trattenimento e divieto di ingresso, per garantire che la cessazione del soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi si svolga secondo procedure eque e trasparenti ( 30 ).

53. La direttiva 2008/115 prevede una serie di procedure strettamente collegate: una principale, relativa alla decisione di rimpatrio, e altre per le azioni ad essa collegate, che possono o devono seguirla.

54. Tali azioni hanno lo scopo di preparare e assicurare il rimpatrio: a) stabilendo il periodo per l’esecuzione volontaria dell’obbligo di rimpatrio; b) garantendo le condizioni per l’esecuzione forzata; e c) facendo valere l’effetto della decisione di rimpatrio nel territorio Schengen, attraverso i divieti di ingresso che si riflettono nel [OSCURATO:PERSONA] ( 31 ).

55. All’interno di tale sistema, il divieto d’ingresso costituisce uno strumento diretto ad aumentare l’efficacia della politica dell’Unione in materia di rimpatrio : per un certo periodo dopo l’allontanamento, un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare non potrà più ritornare legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 32 ).

Il divieto conferisce alla decisione di rimpatrio una dimensione europea ( 33 ).

56. Nella direttiva 2008/115, un divieto di ingresso: – dipende da una decisione di rimpatrio, nel senso che, in assenza di tale decisione, non è possibile adottarlo ( 34 ).

Tanto è richiesto dall’articolo 3, punto 6, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva; – correda necessariamente la decisione di rimpatrio quando non è stato concesso un periodo per la partenza volontaria o non è stato ottemperato l’obbligo di lasciare il territorio ( 35 ); – può produrre i propri effetti giuridici solo dopo l’esecuzione, volontaria o coatta, della decisione di rimpatrio ( 36 ); – non può essere mantenuto in vigore dopo la revoca della decisione di rimpatrio ( 37 ).

2. Divieti di ingresso non soggetti alla direttiva 2008/115

57. [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la facoltà di vietare l’ingresso nel loro territorio ai cittadini di paesi terzi in casi diversi da quelli in cui viene emessa una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115, a causa del loro soggiorno irregolare.

58. Come ho già detto, questi casi (caratterizzati da condotte che costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale o che incidono sulle relazioni internazionali, e che coinvolgono persone che non si trovano sul territorio nazionale) non rientrano nella direttiva 2008/115.

59. Tali divieti di ingresso sono autonomi rispetto a qualsiasi decisione di rimpatrio disciplinata dalla direttiva 2008/115.

Saranno soggetti alle disposizioni del diritto nazionale (eventualmente a quelle derivanti dal diritto internazionale o da alcune decisioni dell’Unione) ( 38 ) e non, ripeto, alla direttiva 2008/115 ( 39 ).

60. Essendo basato sulla minaccia che rappresenterebbe la presenza del cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro, un divieto di tal genere è esso stesso alla base di una decisione di inserimento negli elenchi delle persone segnalate del [OSCURATO:PERSONA].

L’introduzione della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] è, in tal caso, obbligatoria ( 40 ).

3. Portata geografica limitata del divieto d’ingresso

61. Qualunque sia la motivazione del divieto di ingresso e soggiorno adottato da uno Stato membro, la sua portata geografica è limitata se la persona contro cui è diretto possiede un titolo che le consente di soggiornare legalmente in un altro Stato membro.

62. Poiché la formalizzazione e, in pratica, il dispiegamento dell’effetto «paneuropeo» del divieto d’ingresso sono legati all’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] di una segnalazione basata su di esso, se il divieto non può avere tale effetto la corrispondente segnalazione deve essere cancellata dal [OSCURATO:PERSONA].

63. Infatti, nell’ipotesi in cui il cittadino di un paese terzo sia in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato parte del [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 25, paragrafo 2, della CAAS prevede un sistema di consultazioni tra lo Stato che ha rilasciato il titolo e quello che ha effettuato la segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ) al fine di stabilire se vi siano motivi sufficienti per revocare il titolo stesso.

Se il titolo viene mantenuto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritirerà.

64. In quest’ultimo caso, esso può, conformemente allo stesso testo normativo, inserire lo straniero nel proprio elenco nazionale di segnalazione ( 42 ).

4. Partenza dal territorio prima della decisione sul rimpatrio e divieto di ingresso per motivi di sicurezza nazionale

65. Se una persona presente illegalmente in uno Stato membro lo lascia prima che le autorità del medesimo prendano una decisione a tal proposito, la decisione di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 diventa superflua: il fatto che il cittadino del paese terzo non sia presente nel territorio di tale Stato ne rende inutile l’adozione ( 43 ).

66. A mio parere, ciò si deduce dai precetti della direttiva 2008/115 che: a) definiscono il soggiorno irregolare come la «presenza» nel territorio che non soddisfa (o non soddisfa più) le condizioni di ingresso, di residenza o di soggiorno; e b) disciplinano le procedure applicabili alla persona fisica il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

67. Questa affermazione è inoltre coerente con un sistema che impone a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di porre fine con la massima celerità alle situazioni di irregolarità individuate sul loro territorio .

68. Credo che la soluzione resti la stessa sia laddove la partenza dell’interessato intervenga prima dell’avvio di un procedimento finalizzato alla decisione sul soggiorno irregolare, sia laddove intervenga nel corso di tale procedimento, prima che lo stesso si sia conclusa con una decisione.

In quest’ultima ipotesi, il procedimento diviene privo del suo oggetto: non esiste (nello Stato membro in cui detto procedimento si sta svolgendo) un soggiorno irregolare al quale si debba porre fine ordinando il rimpatrio, o in altro modo ove sussistano le condizioni per farlo.

69. Le conseguenze procedurali di tale soluzione sull’ordinamento nazionale (archiviazione, non luogo a procedere, etc.) sono, in linea di principio, quelle stabilite dal diritto interno ( 44 ).

70. La fattispecie descritta non deve essere confusa con quella del cittadino del paese terzo il cui luogo di residenza è ignoto, ma che indiziariamente si trova ancora nel territorio.

Ritengo che, in questo caso, una decisione di rimpatrio possa essere emessa in un procedimento in contumacia ( 45 ).

71. In assenza di una decisione di rimpatrio per il motivo sopra esposto, si può senz’altro concludere che non è possibile emettere un divieto d’ingresso di quelli previsti dall’articolo 11 della direttiva 2008/115 ( 46 ).

72. In tale contesto, come ho già spiegato, uno Stato membro che, per motivi di sicurezza nazionale, consideri necessario impedire l’ingresso di un cittadino di un paese terzo che non si trova più nel suo territorio, può farlo in conformità con la propria legislazione nazionale.

73. Ritengo che questo approccio argomentativo prevalga sulla tesi secondo cui la direttiva 2008/115 continuerebbe ad applicarsi al cittadino di un paese terzo che, avendo perso il titolo che autorizzava la sua presenza sul territorio di uno Stato membro, pone fine al soggiorno irregolare (ossia, rimpatria) prima che venga presa una decisione in merito.

74. Secondo i sostenitori di questa tesi, tale divieto di ingresso sarebbe disciplinato dalla direttiva 2008/115 nella misura in cui presenta una certa continuità con le procedure disciplinate da tale direttiva.

75. L’opinione è suggestiva: collocherebbe l’individuo in un regime di norme armonizzate, in forza del quale il divieto d’ingresso, sebbene motivato da una ragione estranea alla migrazione illegale, dovrà essere disposto conformemente ai principi e alle condizioni (procedurali e sostanziali) della stessa direttiva 2008/115.

76. Tale interpretazione, tuttavia, non è priva di inconvenienti.

Il primo è il conflitto con gli articoli 2 e 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, ai quali ho fatto riferimento poc’anzi.

L’obiettivo di questa direttiva è quello di porre fine ai soggiorni irregolari di cittadini di paesi terzi, non quello di risolvere i casi in cui l’intervento dell’autorità non è più necessario (cessa di essere necessario), proprio perché il soggiorno irregolare sul suo territorio non c’è più.

77. In secondo luogo, vorrei ricordare che lo scopo immediato della direttiva 2008/115 non è la protezione dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della sicurezza nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sebbene non trascuri questi interessi ( 47 ).

Ammettere che essa disciplini i divieti d’ingresso basati su tali motivi, ma disconnessi da una decisione di rimpatrio, equivarrebbe ad assimilare l’intento enunciato dal suo articolo 1 alla salvaguardia diretta di tali interessi.

78. In terzo luogo, la direttiva 2008/115 non si prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme interne sul soggiorno degli stranieri, ma riguarda solo l’adozione di decisioni di rimpatrio (più precisamente: che pongano fine al soggiorno irregolare) e l’esecuzione di tali decisioni ( 48 ).

L’interpretazione che sto esaminando implicherebbe, per quanto riguarda gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che i divieti d’ingresso emessi da questi ultimi per motivi diversi dalla migrazione, non connessi a decisioni di rimpatrio, non possano: – possedere caratteristiche diverse (in termini di durata, ambito di applicazione soggettivo) da quelle definite dalla stessa direttiva 2008/115; – riguardare fattispecie diverse da quelle previste da tale direttiva, ogni volta che sono destinati a un cittadino di un paese terzo che si trovava, ma non si trova più , nel territorio in una situazione di soggiorno irregolare.

79. In una certa misura , il primo degli ostacoli potrebbe essere superato, poiché, ripeto, la direttiva 2008/115 integra nella sua attuale formulazione riferimenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla sicurezza nazionale (articolo 11, paragrafo 2, tra gli altri), che sono in grado di influenzare la durata del divieto e il suo ambito di applicazione soggettivo ( 49 ).

80. Nondimeno, nella direttiva 2008/115, tali nozioni sono autonome, come tutte quelle del diritto dell’Unione la cui definizione non è rimessa dal legislatore agli [OSCURATO:PERSONA] membri (e anche se la direttiva non le definisce essa stessa).

È legittimo mettere in discussione la loro corrispondenza con le nozioni di diritto interno o, almeno, la loro identità in termini di modalità operative, data la differenza di contesto: dell’Unione, da un lato ( 50 ), nazionale, dall’altro.

81. Per quanto riguarda il secondo ostacolo, ribadisco che la direttiva 2008/115 ha ad oggetto esclusivamente divieti di ingresso che corredano una decisione di rimpatrio.

Non ne è prevista l’emissione nel caso in cui il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare sia in possesso di un permesso di soggiorno in un altro Stato membro ( 51 ) o sia ripreso da uno Stato membro diverso da quello in cui è stato fermato in virtù di un accordo ( 52 ).

82. Tuttavia, uno Stato membro può rimanere interessato (o anche tenuto) a vietare l’ingresso nel suo territorio dello straniero che lo lasci «in osservanza» della prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, o, a prescindere dalla decisione di qualsiasi altro Stato membro su tale persona, una volta che l’abbia ripresa.

Nel rispetto delle condizioni ricordate dalla Corte, la responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico nel proprio territorio e della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna spetta a ciascuno Stato membro ( 53 ).

5. Nella causa in esame

83. Secondo l’esposizione del giudice del rinvio, M. D. ha lasciato il territorio ungherese prima che gli venisse imposta una decisione di rimpatrio.

Se così fosse, le considerazioni sin qui esposte mi confermerebbero che la direttiva 2008/115 non era applicabile al successivo divieto di ingresso in [OSCURATO:PERSONA] emesso nei suoi confronti.

84. Se al momento dell’emissione nei suoi confronti del divieto di ingresso in [OSCURATO:PERSONA] M. D. possedeva un permesso di soggiorno in Slovacchia, le autorità competenti di entrambi gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano procedere alle consultazioni previste dall’articolo 25, paragrafo 2, della CAAS al più tardi dopo l’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] della segnalazione basata su tale divieto ( 54 ).

85. Onde evitare una situazione contraddittoria, se, a seguito delle consultazioni, la Slovacchia non ritirasse formalmente il permesso di soggiorno di M. D., l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe procedere alla cancellazione della segnalazione ai fini della non ammissione nel [OSCURATO:PERSONA].

Potrebbe tuttavia mantenere la segnalazione nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

C. Divieto d’ingresso e valutazione previa della situazione personale e familiare

86. Si può vietare a un cittadino di un paese terzo di entrare nel territorio di uno Stato membro per motivi di sicurezza nazionale senza valutare la sua situazione personale e familiare?

87. A mio avviso, la risposta a tale questione deve essere negativa, sia nel caso in cui il divieto sia disciplinato dalla direttiva 2008/115 sia nel caso in cui, al di fuori di tale direttiva, l’interessato sia il genitore di un bambino la cui cittadinanza è quella dello Stato membro che emette il divieto.

88. In virtù di una prerogativa classica della loro sovranità, gli [OSCURATO:PERSONA] possono limitare la libertà di movimento dei non cittadini rifiutando loro l’ingresso o espellendoli dal loro territorio.

89. Né i trattati internazionali né il diritto dell’Unione mettono in discussione questo principio.

Tuttavia, possono mitigarlo o modularlo in determinate situazioni, imponendo l’obbligo di valutare la situazione individuale dell’interessato o altri fattori rilevanti.

90. Svilupperò questa affermazione, per quanto riguarda il diritto dell’Unione, da una duplice prospettiva.

1. In caso di applicazione della direttiva 2008/115

91. Se il divieto di ingresso nel territorio di uno Stato membro è disciplinato dalla direttiva 2008/115, la risposta deriva senz’altro dall’articolo 5: nella sua applicazione, tale Stato membro deve obbligatoriamente tenere in considerazione l’interesse superiore del bambino e la vita familiare.

92. Diversi considerando della direttiva 2008/115 vanno in questo senso ( 55 ): – il considerando 24 afferma, in via generale, che la direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta; – il considerando 6 ricorda il dovere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prendere decisioni caso per caso; – il considerando 22 dà atto dell’«interesse superiore del bambino» e del rispetto della vita familiare come considerazioni preminenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione della direttiva.

93. Tali precetti ( 56 ) non vengono meno quando il divieto d’ingresso correda necessariamente una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/115.

Inoltre, le circostanze personali dell’interessato continueranno a svolgere un ruolo nel determinare la durata del divieto ( 57 ).

94. In tali casi, la relativa analisi viene assorbita da un’altra: quella sulla decisione di rimpatrio stessa e, inoltre, per quanto riguarda la situazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, dall’analisi che si esegue al fine di non concedere un periodo per la partenza volontaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della stessa.

95. La Corte di giustizia ha ritenuto che, in considerazione dell’obiettivo perseguito, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 non possa essere interpretato restrittivamente ( 58 ).

Per quanto riguarda specificamente l’interesse superiore del bambino, ricordo che deve essere rispettato quando la direttiva viene applicata a lui stesso, ma anche quando viene applicata al suo genitore ( 59 ).

2. In caso di non applicazione della direttiva 2008/115

96. [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che, anche nei settori riservati alla loro competenza, questa sia esercitata senza contravvenire al diritto dell’Unione ( 60 ).

97. In particolare, per quanto riguarda il soggiorno di cittadini di paesi terzi nel loro territorio, le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non devono privare i cittadini europei dell’effettivo godimento dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione ( 61 ).

98. Il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo può comportare che sia rimesso in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione.

Ciò avviene quando tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, esista un rapporto di dipendenza tale da far sì che negare al primo la residenza in uno Stato membro obbligherebbe il secondo a seguirlo, lasciando il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme ( 62 ).

99. La Corte di giustizia ha chiarito che la valutazione dell’esistenza di un rapporto di dipendenza avente tali caratteristiche in relazione a un cittadino minorenne ( 63 ) richiede l’esame della questione del suo affidamento e del fatto che l’onere giuridico, finanziario o affettivo correlato a tale figlio sia sopportato dal genitore cittadino di un paese terzo ( 64 ).

100. Una volta accertato il rapporto di dipendenza, il cittadino di un paese terzo può eccezionalmente chiedere, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, che gli venga riconosciuto un diritto di soggiorno derivato (da quello del cittadino dell’Unione), che discende da tale norma.

101. Va ricordato, tuttavia, che il diritto di soggiorno derivato non è assoluto. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il diritto di non riconoscerlo in determinate circostanze, tra cui, in particolare, il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza pubblica ( 65 ).

102. Le ragioni di sicurezza nazionale sono a maggior ragione idonee a limitare il riconoscimento del diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE.

A tal fine, esse devono rispondere a considerazioni che riguardano realmente tale nozione, così come interpretata dalla Corte di giustizia ( 66 ).

103. Questo potere non è però illimitato, come ha ripetutamente sottolineato anche la Corte di giustizia ( 67 ).

In questo contesto, secondo la sua giurisprudenza ( 68 ): – le nozioni di «ordine pubblico» e di «pubblica sicurezza», in quanto giustificative di una deroga al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, devono essere intese in modo restrittivo ( 69 ); – la minaccia all’ordine pubblico rappresentata dal cittadino di un paese terzo deve essere reale, attuale e sufficientemente grave; per essere accertata, non è sufficiente che il cittadino di un paese terzo abbia precedenti penali nello Stato membro interessato ( 70 ); – lo Stato membro è tenuto a prendere in considerazione, fra l’altro, «il comportamento personale dell’interessato, la durata e la legittimità del suo soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, la natura e la gravità del reato commesso, il livello di pericolosità attuale dell’interessato per la società, l’età dei figli eventualmente coinvolti, il loro stato di salute e la loro situazione familiare ed economica» ( 71 ).

104. Una volta esaminate queste circostanze, se la ponderazione continua a dare la prevalenza ai rischi per la sicurezza pubblica o, a maggior ragione, per la sicurezza nazionale ( 72 ), come confermato dalle autorità dello Stato membro ed eventualmente dai giudici che ne controllano le decisioni, si apre la via a un divieto d’ingresso nei confronti del cittadino di un paese terzo.

3. Nella causa in esame

105. Sebbene l’accertamento di tale circostanza competa al giudice del rinvio, alla luce delle osservazioni presentate dalle parti e dell’insieme dei fatti di causa ritengo che tra M. D. e il figlio minorenne, cittadino ungherese, sussista un rapporto di dipendenza tale da conferire al primo un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE.

106. Non sono d’accordo, in particolare, con il governo ungherese quando sostiene, per negare l’esistenza di tale rapporto di dipendenza, che anche la madre del bambino vive in [OSCURATO:PERSONA] ed è obbligata a provvedere al suo mantenimento, in quanto titolare dell’autorità parentale ( 73 ).

107. M. D. era titolare di un permesso di soggiorno in Slovacchia, che a quanto pare è stato revocato.

È quindi ragionevole supporre che il rifiuto di concedergli il soggiorno in [OSCURATO:PERSONA] comporti che il figlio minorenne debba lasciare anch’egli il territorio dell’Unione nel suo complesso.

108. Tuttavia, anche se M. D. potesse godere di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, sarebbe comunque possibile vietargli l’ingresso e il soggiorno in [OSCURATO:PERSONA] per motivi di sicurezza nazionale, come ho già detto, se, a seguito della ponderazione delle circostanze a cui ho appena fatto riferimento, che è obbligatoria ai sensi del diritto dell’Unione, risultasse inevitabile dare priorità a tali motivi.

109. Non dispongo di tutti i dati rilevanti per una tale ponderazione, che spetta alle autorità ungheresi e agli organi giudiziari che ne controllano le decisioni ( 74 ).

D. Inserimento di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA].

Proporzionalità

110. I dubbi del giudice a quo sono limitati, per quanto qui rileva, al procedimento giurisdizionale sul divieto d’ingresso e non alla sua successiva segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA].

111. Nel caso in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere che, nonostante il silenzio del giudice del rinvio, potrebbe essere utile fornirgli qualche indicazione su come il divieto d’ingresso si rifletta nel [OSCURATO:PERSONA], esprimerò il mio parere al riguardo.

112. Affinché il divieto di ingresso sia efficace nella pratica è necessario che gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ne siano a conoscenza ( 75 ).

Per facilitare l’accesso di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri alle informazioni sui divieti disposti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alle decisioni di rimpatrio, queste ultime possono essere riportate nel [OSCURATO:PERSONA] ( 76 ), ai sensi del regolamento n. 1987/2006 ( 77 ), quando siano inoltre soddisfatte due condizioni: – la decisione che ha dato origine alla segnalazione è stata presa dall’autorità competente (amministrativa o giudiziaria) conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, dopo una valutazione individuale ( 78 ); – lo Stato membro segnalante ha concluso asserendo «l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso [tali da] giustifica[re] l’inserimento della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA]» ( 79 ).

113. Alle stesse condizioni, l’inserimento di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] ai fini del divieto di ingresso e di soggiorno è invece obbligatorio «quando la decisione (...) è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro» (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1987/2006) ( 80 ).

114. L’inserimento è quindi in ogni caso soggetto al requisito di proporzionalità di cui all’articolo 21 del regolamento n. 1987/2006.

Sebbene non sia indicato nel regolamento, l’utilità della valutazione richiede che essa venga effettuata prima dell’inserimento della segnalazione in questione ( 81 ).

115. Questo requisito è giustificato dal fatto che l’inserimento di una segnalazione di divieto d’ingresso può incidere su diritti anche fondamentali ( 82 ) delle persone.

Esso comporta evidentemente conseguenze sull’accesso allo spazio Schengen ( 83 ) e, in connessione con queste ultime, almeno potenzialmente, su altri diritti, come quello relativo al rispetto della vita privata e familiare.

116. Tuttavia, occorre precisare l’applicazione del principio di proporzionalità all’inserimento delle segnalazioni nel [OSCURATO:PERSONA] quando tale inserimento è obbligatorio (ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1987/2006).

Si potrebbe sostenere che, in tali casi, sia stato lo stesso legislatore dell’Unione a effettuare ex ante il test di proporzionalità per le gravi condotte a cui la disposizione si riferisce.

117. Aggiungo che, in ogni caso, la valutazione della proporzionalità imposta dall’articolo 21 del regolamento n. 1987/2006 è limitata all’inserimento della segnalazione: non riguarda la decisione (il divieto) in base alla quale quest’ultima viene emessa ( 84 ).

118. Un esito negativo dell’analisi di proporzionalità può portare, in ultima analisi, all’esclusione dell’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] della segnalazione ai fini della non ammissione.

119. In tale ipotesi, la decisione sottostante la segnalazione resta, malgrado tutto, in vigore.

Il divieto d’ingresso nei confronti di un cittadino di un paese terzo ritenuto costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali avrà sempre una vocazione «paneuropea», sebbene l’assenza dell’inserimento ne renda difficile la conoscenza da parte degli altri [OSCURATO:PERSONA] dell’area Schengen.

V. Conclusione

120. Alla luce di quanto esposto, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: «La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che: essa non si applica quando le autorità di uno Stato membro emettono un divieto d’ingresso e di soggiorno nei confronti di un cittadino di paese terzo che non si trovi sul loro territorio e nei confronti del quale non abbiano adottato una decisione di rimpatrio in quanto potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale.

Nella stessa misura, non si applica nemmeno la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che, prima di emettere un siffatto divieto d’ingresso e di soggiorno, le autorità dello Stato membro devono ponderare la situazione personale e familiare della persona cui sono vietati l’ingresso e il soggiorno, nel caso in cui tale persona sia il genitore di un minore cittadino di tale Stato membro, nonché l’effetto del divieto sul godimento dei diritti connessi o derivanti dalla cittadinanza europea». ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( i ) «I paragrafi 13, 20, 30, 60 e la nota n. 12 a piè di pagina del presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale». ( 2 ) In prosieguo, semplicemente: il «divieto d’ingresso». ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( GU 2008, L 348, pag. 98 ). ( 4 ) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2006, L 381, pag. 4 ), modificato dal regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018 ( GU 2018, L 312, pag. 14 ), a decorrere dalla data di entrata in vigore: articoli 63 e 66, paragrafo 5, secondo comma.

Verrà abrogato a decorrere dalla data della piena attuazione (articoli 65 e 66, paragrafo 5, primo comma), che non si è ancora verificata. ( 5 ) Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in prosieguo: la «CAAS»), modificata dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata ( GU 2010, L 85, pag. 1 ).

L’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, sopprime l’articolo 25 della CAAS, che è sostituito dagli articoli da 27 a 30 dello stesso regolamento; v. anche considerando

29. La data di entrata in vigore di detto articolo 64 è quella della piena attuazione del regolamento, conformemente al suo articolo 66, paragrafi 2 e

5. Nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che le condizioni per detta attuazione non sono ancora soddisfatte. ( 6 ) L’articolo 5 stabilisce le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Si tratta adesso dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU 2016, L 77, pag. 1 ). ( 7 ) La presente esposizione dei fatti corrisponde a quella del giudice del rinvio.

Essa non include altri fatti a cui il governo ungherese si è riferito in udienza, ma che non sono menzionati nell’ordinanza di rinvio. ( 8 ) Il permesso aveva una durata di due anni a decorrere dal 26 febbraio 2019.

Secondo il giudice del rinvio, non lo «si è potuto» prorogare in conseguenza dell’inserimento di una segnalazione relativa a M. D. nel [OSCURATO:PERSONA], basata sul divieto d’ingresso in questione. ( 9 ) In prosieguo: la «polizia per gli stranieri». ( 10 ) Aveva infatti ricevuto una precedente condanna (sospesa) a un anno di carcere per un delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella forma di offerta di aiuto ad attraversare la frontiera illegalmente. ( 11 ) Gli effetti dell’annullamento si sono estesi anche alla decisione del 27 agosto 2018.

Il giudice ha sottolineato che la polizia per gli stranieri non aveva dimostrato che le condizioni dell’articolo 33 della legge I del 2007, vale a dire una minaccia reale, diretta, grave e attuale, fossero soddisfatte, fondando la propria decisione sul parere dell’Ufficio per la tutela della [OSCURATO:PERSONA], il quale non era intervenuto nella controversia come autorità specializzata. ( 12 ) Riportato per estratto al paragrafo 13 delle presenti conclusioni. ( 13 ) Successivamente ha cercato di ritornare in [OSCURATO:PERSONA].

In seguito a un test per il Covid-19 effettuato alla frontiera, si è scoperto che non poteva entrare nel paese, a causa del divieto di ingresso.

Secondo il governo ungherese, non si sa dove si trovi attualmente. ( 14 ) Al contempo, l’ordine di espulsione ( sic ) è stato considerato una limitazione proporzionata, nonostante l’esistenza, all’epoca, di un valido permesso di soggiorno slovacco. ( 15 ) Punto 10 delle sue osservazioni scritte. ( 16 ) Non esaminerò quindi la perdita del diritto di soggiorno di M. D., fermo restando che alcune delle mie ulteriori considerazioni potranno essere di aiuto alla Corte qualora decidesse di ritornarvi. ( 17 ) La decisione impugnata consiste nel divieto di ingresso e nell’ inserimento della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] , ma non sembra che quest’ultima sia oggetto di discussione, in quanto il giudice del rinvio non solleva direttamente alcun dubbio in tal senso (fa indirettamente riferimento al [OSCURATO:PERSONA] nella quarta questione).

Analizzerò, in ogni caso, i problemi relativi al [OSCURATO:PERSONA] alla fine delle presenti conclusioni. ( 18 ) Punto 20 delle sue osservazioni scritte. ( 19 ) Punto 43 delle sue osservazioni scritte. ( 20 ) Allegato alla raccomandazione (UE) 2017/2338 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio ( GU 2017, L 339, pag. 83 ). ( 21 ) Punto 41 delle sue osservazioni scritte.

Occorre tuttavia ricordare che la Corte di giustizia dà priorità al corrispondente precetto della direttiva, che «non può essere modificato da una raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale è priva di effetto vincolante»: sentenza del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis ( C‑546/19 , EU:C:2021:432 ; in prosieguo: la «sentenza Westerwaldkreis»), punto

47. ( 22 ) Secondo i punti 42 e 43 delle osservazioni del governo ungherese, la qualifica di «autonomo» deriva dall’assenza di una decisione di espulsione. ( 23 ) Articolo 2, paragrafo

1. Non risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti al paragrafo 2 di tale articolo. ( 24 ) L’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 definisce come soggiorno irregolare «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro».

Il corsivo è mio. ( 25 ) [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2016, Affum ( C‑47/15 , EU:C:2016:408 ; in prosieguo: la «sentenza Affum»), punto 48, e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑808/18 , EU:C:2020:1029 ), punto 243 .

Nel dispositivo della sentenza Westerwaldkreis la Corte ha chiarito che la direttiva 2008/115 «si applica a un divieto di ingresso e di soggiorno, imposto da uno Stato membro, che non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia destinatario di un provvedimento di espulsione, per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sulla base di una precedente condanna penale». ( 26 ) Sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) ( C‑82/16 , EU:C:2018:308 ; in prosieguo: la «sentenza K.A. e a.»), punto

101. ( 27 ) [OSCURATO:PERSONA] del 6 dicembre 2011, Achughbabian ( C‑329/11 , EU:C:2011:807 ), punti 31 e 45 , e del 7 giugno 2016, Affum ( C‑47/15 , EU:C:2016:408 ), punto 87 . ( 28 ) Ai sensi dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, il rimpatrio consiste nel «processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: (...) nel proprio paese di origine, o (...) in un paese di transito (...), o (...) in un altro paese terzo, in cui (...) decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato». ( 29 ) L’impossibilità giuridica di eseguire la decisione di rimpatrio mediante l’allontanamento del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare non esime dall’obbligo di emettere tale decisione, anche se consente di rinviarne l’esecuzione: v. sentenza Westerwaldkreis, punto

54. ( 30 ) Articolo 1 e considerando 36 della direttiva 2008/115. ( 31 ) Spiegherò di seguito che, ai sensi del regolamento n. 1987/2006, le segnalazioni di cittadini di paesi terzi basate su divieti d’ingresso connessi all’inosservanza delle norme nazionali in materia di ingresso o soggiorno non devono essere obbligatoriamente inserite nel [OSCURATO:PERSONA]: v. paragrafo

112. ( 32 ) Sentenza del 17 settembre 2020, JZ (Pena detentiva in caso di divieto di ingresso) ( C‑806/18 , EU:C:2020:724 ), punto 32 . ( 33 ) Considerando 14 della direttiva 2008/115.

Tuttavia, non tutte le decisioni di rimpatrio devono necessariamente essere corredate da un divieto di ingresso: v. articolo 11, paragrafo 1, e infra, paragrafo 112 delle presenti conclusioni, sulla natura facoltativa dell’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] di talune segnalazioni. ( 34 ) La decisione di rimpatrio è una conseguenza dell’irregolarità del soggiorno nel territorio di uno Stato membro.

Il divieto impedisce l’eventuale ingresso nel territorio dell’Unione dopo il rimpatrio, rendendolo automaticamente irregolare: v. sentenza del 26 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑225/16 , EU:C:2017:590 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punti 49 e segg.

Dal punto di vista formale, tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di emettere divieti d’ingresso contestualmente o successivamente alla decisione di rimpatrio: articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2008/115.

Per motivi di efficienza, la proposta di rifusione dell’attuale direttiva comprende, come novità rispetto al regime in corso, l’adozione di divieti di ingresso senza previa decisione di rimpatrio nei casi in cui il soggiorno irregolare sia individuato per la prima volta alla partenza, durante le verifiche di frontiera: articolo 13, paragrafo 2, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione) [COM(2018) 634 final]. ( 35 ) Articolo 11, paragrafo

1. In altre circostanze, il divieto di ingresso è possibile, ma non obbligatorio. ( 36 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 49, e Westerwaldkreis, punto

52. ( 37 ) Sentenza Westerwaldkreis, punto

54. ( 38 ) V., ad esempio, decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 52, pag. 1 ).

Il suo allegato elenca le persone in relazione alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare le misure necessarie per impedire l’ingresso nel loro territorio. ( 39 ) Ciò non significa che lo Stato membro sia libero da tutti i vincoli, procedurali o sostanziali, derivanti dal diritto dell’Unione: v. infra, paragrafi 96 e segg. ( 40 ) Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1987/2006, in opposizione al paragrafo 3 della medesima disposizione.

L’obbligatorietà è evidente, fra le altre, nelle versioni linguistiche tedesca, francese, inglese, italiana e portoghese.

La versione spagnola, che originariamente utilizzava il verbo podrá [potrà], è stata successivamente corretta (rettifica al regolamento n. 1987/2006 nella GU 2021, L 224, pag. 42 ). ( 41 ) Secondo la sentenza del 16 gennaio 2018, E ( C‑240/17 , EU:C:2018:8 ), punto 37 e dispositivo, sebbene nulla impedisca di procedere alle consultazioni prima dell’adozione della decisione su cui si basa la segnalazione, l’obbligo sussiste solo una volta effettuata la segnalazione.

Il regolamento 2018/1861 corregge questa regola. ( 42 )

V. sentenza del 16 gennaio 2018, E ( C‑240/17 , EU:C:2018:8 ).

In linea di principio, l’inserimento di una persona come segnalata ai fini della non ammissione nella banca dati nazionale di uno Stato membro, in quanto costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, impedisce il suo ingresso nello spazio Schengen, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2016/399. ( 43 ) Una volta emessa la decisione di rimpatrio, se il procedimento non è ancora concluso, il cittadino del paese terzo che lascia il territorio effettua una «partenza volontaria», ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2008/115, quando la decisione gli concede un termine per partire.

In assenza di tale termine, si può ritenere che lo straniero abbia semplicemente adempiuto all’obbligo di partire impostogli dalla decisione di rimpatrio.

Non sarà più necessario un provvedimento di espulsione, mentre il divieto di ingresso e di soggiorno nello Stato membro sarà ancora possibile (articolo 11, paragrafo 1, in fine) o addirittura obbligatorio [(articolo 11, paragrafo 1, lettera a)] e dovrà essere adottato in conformità della direttiva. ( 44 ) È possibile tuttavia indicare una sospensione laddove vi siano motivi per ritenere che la persona interessata non sia rientrata in patria, ai sensi della direttiva 2008/115.

Per analogia, v. sentenza del 15 febbraio 2016, N. (

C‑601/15 PPU

, EU:C:2016:84 ), punti 75 e 76 . ( 45 ) Questa è la soluzione proposta nel Manuale comune sul rimpatrio, paragrafo 11.3, pag.

58. ( 46 ) Nel corso dell’udienza, in risposta alle domande della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha ripetutamente sottolineato questo punto. ( 47 ) In effetti, la direttiva 2008/115 li rispetta, come risulta, tra l’altro, dall’articolo 6, paragrafo 2, in fine, dall’articolo 7, paragrafo 4, o dall’articolo 11, paragrafo

2. Sulla sua portata, tuttavia, v. sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev (

C‑357/09 PPU

, EU:C:2009:741 ), punti 70 e 71 . ( 48 ) Sentenza K.A. e a., punto 44 e giurisprudenza ivi citata. ( 49 ) Rispettivamente, articolo 11, paragrafo 2, in fine, e articolo 11, paragrafo 3, secondo comma. ( 50 ) Nel diritto dell’Unione, queste nozioni non sono necessariamente uguali in tutti i testi normativi che le utilizzano.

La mancanza di identità sussiste anche tra gli strumenti relativi alla migrazione, come ricordato nel Manuale comune sul rimpatrio, paragrafo 11.3, pag. 59, o, tra le altre, nella sentenza del 12 dicembre 2019, E.P. (Minaccia per l’ordine pubblico) ( C‑380/18 , EU:C:2019:1071 ), punti 31 e segg., sulla scorta delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella ( C‑380/18 , EU:C:2019:609 ). ( 51 ) In tale fattispecie, disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, un divieto di ingresso ai sensi dell’articolo 11, concepito per conferire alla decisione di rimpatrio efficacia in tutta l’Unione , non ha senso. ( 52 ) In tale ipotesi, disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115, spetta al secondo Stato porre fine al soggiorno irregolare.

V. sentenza Affum, punti 84 e

86. ( 53 )

V. articolo 72 TFUE e, sul suo ambito di applicazione, sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑808/18 , EU:C:2020:1029 ). ( 54 ) Non vi è alcuna certezza che tali consultazioni abbiano avuto luogo: le informazioni fornite da M. D. e dal governo ungherese divergono su questo punto, la cui verifica spetta al giudice del rinvio. ( 55 ) In una prospettiva sistematica più ampia (che comprenderebbe anche l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1987/2006), occorre ricordare che sono inserite nel [OSCURATO:PERSONA] solo le segnalazioni risultanti da decisioni prese sulla base della valutazione del singolo caso v. infra, paragrafo

112. ( 56 ) Da tali circostanze non discende, ovviamente, l’impossibilità di emettere una decisione di rimpatrio o un divieto di ingresso, ma piuttosto la necessità di ponderare, sulla base di tutti i dati disponibili, gli interessi in gioco prima di decidere in proposito. ( 57 ) Articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. ( 58 ) V., tra le altre, sentenza dell’11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore) ( C‑112/20 , EU:C:2021:197 ), punto 35 e giurisprudenza ivi citata. ( 59 ) Ibidem, dispositivo. ( 60 ) Non credo che l’affermazione abbia bisogno di ulteriori giustificazioni.

In generale, faccio rinvio alle sentenze del 16 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C‑156/21 , EU:C:2022:97 ), punti da 124 a 126 , e [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C‑157/21 , EU:C:2022:98 ), punti da 142 a 144 .

In relazione all’articolo 72 TFUE, v., per tutte, sentenze del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17 , EU:C:2020:257 ), punto 143 , e del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] am Main ( C‑18/19 , EU:C:2020:511 ), punto 28 . ( 61 ) Ex multis, sentenze K.A. e a.; del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA] (Coniuge di un cittadino dell’Unione) ( C‑836/18 , EU:C:2020:119 ; in prosieguo: la «sentenza Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA]»); del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – insufficienza di risorse) ( C‑451/19 e C‑532/19 , EU:C:2022:354 ; in prosieguo: la «sentenza Subdelegación del Gobierno en Toledo»), e del 7 settembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Natura del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE) ( C‑624/20 , EU:C:2022:639 ), punto 51 .

È giurisprudenza consolidata che non è necessario, a tal fine, che il cittadino dell’Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione. ( 62 ) [OSCURATO:PERSONA] K.A. e a., punto 52; Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA], punti 40 e segg., e Subdelegación del Gobierno en Toledo, punto

48. ( 63 ) Il rapporto di dipendenza può instaurarsi rispetto a cittadini minorenni o maggiorenni (sentenza Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA]).

Non c’è nulla che suggerisca che questo sia il caso della compagna di M. D., pertanto non approfondirò la questione. ( 64 ) Sentenza Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA], punto 65.

V. anche l’analisi della sentenza K.A. e a., punti 70 e segg. ( 65 ) Tra le altre, sentenze del 13 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑165/14 , EU:C:2016:675 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); del 13 settembre 2016, CS ( C‑304/14 , EU:C:2016:674 ), punto 39 ; K.A. e a. punto 92; Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA], punti da 43 a 45, e Subdelegación del Gobierno en Toledo, punto

52. ( 66 ) Nella sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. ( C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18 , EU:C:2020:791 ), punti 135 e 136 , la Corte di giustizia ha affermato che «l’articolo 4, paragrafo 2, TUE stabilisce che la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

Detta competenza corrisponde all’interesse primario di tutelare le funzioni essenziali dello Stato e gli interessi fondamentali della società e comprende la prevenzione e la repressione di attività tali da destabilizzare gravemente le strutture costituzionali, politiche, economiche o sociali fondamentali di un paese, e in particolare da minacciare direttamente la società, la popolazione o lo Stato in quanto tale, quali in particolare le attività di terrorismo».

La Corte ha poi sottolineato l’importanza dell’obiettivo di salvaguardia della sicurezza nazionale e la distinzione, «per la loro natura e la loro particolare gravità», tra le potenziali minacce alla sicurezza nazionale e il rischio generale che si verifichino tensioni o perturbazioni, anche gravi, della pubblica sicurezza .

Ne conclude quindi che, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti previsti all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, l’obiettivo di salvaguardia della sicurezza nazionale è idoneo a giustificare misure che comportino ingerenze nei diritti fondamentali più gravi di quelle che potrebbero giustificare altri obiettivi. ( 67 ) V., per tutte, sentenza Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA], punto

53. Altre sentenze sono ancora più esplicite nel sottolineare che, nel contesto dell’articolo 20 TFUE, la valutazione della situazione del cittadino di un paese terzo non può prescindere dal diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 7 della Carta; e che questa norma, se del caso, deve essere letta in combinato disposto con l’obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore, sancito all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta stessa.

V., ad esempio, sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 81, e K.A. e a., punto

90. ( 68 ) Mi sembra importante insistere sul fatto che il margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri sia diverso in altri settori.

Quando è in gioco l’articolo 20 TFUE, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge chiaramente che la logica specifica dello status di cittadinanza prevale, soppiantando quella vigente in materia di immigrazione (che, come ho sottolineato sopra, non è nemmeno una sola).

Tale fenomeno è già stato esposto in altre conclusioni, come quelle dell’avvocato generale Szpunar nella causa Fahimian ( C‑544/15 , EU:C:2016:908 ) o quelle, più recenti, dell’avvocato generale Pikamäe nella causa [OSCURATO:PERSONA] am Main ( C‑18/19 , EU:C:2020:130 ), nonché nelle cause riunite Minister van [OSCURATO:PERSONA] ( C‑225/19 e C‑226/19 , EU:C:2020:679 ), alle quali rinvio. ( 69 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 82, e K.A. e a., punto

91. Sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano nella posizione migliore per valutare le minacce all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza sul loro territorio, la portata di queste nozioni non sfugge al controllo delle istituzioni dell’Unione: sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 81, e Subdelegación del Gobierno en Toledo, punti 78 e segg. ( 70 ) Così per prima la sentenza [OSCURATO:PERSONA]; v. anche sentenza K.A. e a., punto 91 e punto 2 del dispositivo, in fine. ( 71 ) Sentenza K.A. e a., punto

94. La sentenza Subdelegación del Gobierno en Toledo, punto 53, aggiunge come elementi che possono essere presi in considerazione il grado di severità delle condanne e il periodo intercorso tra la data della loro pronuncia e la decisione dell’autorità. ( 72 ) Credo che questo sia abbastanza probabile in molti casi, data la natura degli interessi raggruppati sotto la nozione di «sicurezza nazionale». ( 73 )

V. sentenze del 10 maggio 2017, Chávez-Vílchez e a. ( C‑133/15 , EU:C:2017:354 ), punto 71 , e Subdelegación del Gobierno en Toledo, punto

67. ( 74 ) Sebbene in un settore non coincidente, ma vicino, la Corte di giustizia ha recentemente statuito (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatosag e a., C‑159/21, EU:C.2022:708), in risposta ad un altro rinvio del Fővarosi Törvenyszek (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]), in merito alle valutazioni soggette a controllo giurisdizionale che abbiano come antecedente pareri delle autorità competenti in materia di sicurezza nazionale, i precetti del diritto dell’Unione analizzati in tale sentenza «(…) ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale l’autorità accertante sia sistematicamente tenuta – qualora degli organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale abbiano constatato, mediante un parere non motivato, che una persona costituiva una minaccia per tale sicurezza nazionale – ad escludere il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria a tale persona o a revocare una protezione internazionale precedentemente concessa a quest’ultima, fondandosi sul parere summenzionato». ( 75 ) Il [OSCURATO:PERSONA] è concepito per fornire tale conoscenza agli [OSCURATO:PERSONA] collegati al sistema.

La direttiva 2008/115 non disciplina l’inserimento di segnalazioni in esso. ( 76 ) La natura facoltativa dell’inserimento risulta dal verbo utilizzato all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 1987/2006, nelle fattispecie a cui il medesimo si riferisce.

In tal senso anche il considerando 25 della raccomandazione (UE) 2017/432 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 66, pag. 15 ), nonché il punto 24, lettera c), della stessa.

L’inserimento è diventato obbligatorio ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1861. ( 77 ) L’interpretazione consueta dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 1987/2006 è nel senso della sua conformità alla direttiva 2008/115, nonostante le incongruenze che si rilevano tra i testi, denunciate dalla dottrina e anche dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione del [OSCURATO:PERSONA], relative alla mancanza di armonizzazione dei criteri di inserimento delle segnalazioni.

V. punto 4.4.2 della relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del [[OSCURATO:PERSONA]] ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, dell’articolo 43, paragrafo 3 e dell’articolo 50, paragrafo 5 del regolamento n. 1987/2006 e ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3 e dell’articolo 66, paragrafo 5 della decisione 2007/533/GAI [COM(2016) 880 final].

V. anche punto 7.3 del documento di accompagnamento dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] [SWD(2016) 450 final]. ( 78 ) Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1987/2006. ( 79 ) Obbligo di proporzionalità: articolo 21 del regolamento n. 1987/2006. ( 80 )

V. supra, nota

40. ( 81 ) Non sono d’accordo con la tesi sostenuta dal governo ungherese in udienza, secondo cui tali fattori possono essere presi in considerazione, in circostanze come quelle di specie, solo attraverso il controllo giurisdizionale successivo all’inserimento.

L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2018/1861 contiene tale precisazione temporale. ( 82 ) Esso comporta, tra l’altro, il trattamento di dati personali.

Garantire il diritto alla protezione di tali dati personali è una preoccupazione primaria in tutti gli strumenti che regolano il [OSCURATO:PERSONA], che dedicano disposizioni specifiche a questo aspetto. ( 83 ) Previste all’articolo 14, paragrafo 1, del Codice frontiere Schengen.

In realtà, tali conseguenze derivano piuttosto dalla decisione su cui si basa la segnalazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA], che dall’inserimento di tale segnalazione nel sistema: v. sentenza del 16 gennaio 2018, E ( C‑240/17 , EU:C:2018:8 ), punto 43 .

Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] è strumentale: serve ad informare gli [OSCURATO:PERSONA] membri su decisioni che interessano tutti.

È innegabile, tuttavia, che l’inserimento faciliti (e rafforzi) il dispiegarsi degli effetti di tali decisioni. ( 84 ) Si tratta quindi di capire in che modo la segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] incida sui diritti fondamentali del cittadino di un paese terzo, e non in che modo il divieto di ingresso e di soggiorno su cui detta segnalazione si basa incida su tali diritti.

Tuttavia, sono consapevole che, data la risonanza che il [OSCURATO:PERSONA] apporta ai divieti, è facile passare da un livello all’altro senza rendersene conto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0528 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA presentate il 24 novembre 2022 ( 1 ) ( i ) Causa C‑528/21 M. D. contro [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság Budapesti és [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Divieto d’ingresso e di soggiorno – Cittadino di un paese terzo genitore di un cittadino europeo minorenne – Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale – Articolo 25 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Obbligo di consultazione – Regolamento (CE) n. 1987/2006 – Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen» 1. Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale si solleva, tra le altre, la questione se sia compatibile con il diritto dell’Unione (compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta») il divieto d’ingresso e di soggiorno ( 2 ) nel territorio di uno Stato membro disposto dalle autorità di quest’ultimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo senza che si sia tenuto conto, a quanto sembra, delle sue circostanze personali, in particolare quella di essere padre di un minorenne, cittadino dell’Unione, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2. A seguito di tale questione, se ne pongono altre due, relative, rispettivamente, a: – l’applicabilità della direttiva 2008/115/CE ( 3 ) quando il cittadino del paese terzo si trova al fuori del territorio dello Stato membro nel momento in cui le autorità di quest’ultimo hanno disposto il divieto d’ingresso; – la proporzionalità alla quale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1987/2006 ( 4 ), è subordinato l’inserimento nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») delle «segnalazioni» ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen ( 5 ) 3. Ai sensi del suo articolo 25, paragrafo 2: «Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso. Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest’ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate». 2. Regolamento n. 1987/2006 4. L’articolo 21 («Proporzionalità») così dispone: «Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inserimento della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA]. (…)». 5. L’articolo 24 («Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno») così stabilisce: «1.   I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l’ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale. 2.   Una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro (…). 3.   Una segnalazione può inoltre essere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull’inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo». 3. Direttiva 2008/115 6. Il considerando 6 enuncia quanto segue: «È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare (…)». 7. Ai sensi del considerando 14: «Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d’ingresso che proibisca l’ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri (…)». 8. Ai sensi dell’articolo 3 («Definizioni»), punto 2, per «soggiorno irregolare» si intende «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen [ ( 6 ) ] o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro». 9. L’articolo 3, punto 6, definisce un «divieto d’ingresso» come «[una] decisione o [un] atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio». 10. Ai sensi dell’articolo 5 («Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute»): «Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione: a) l’interesse superiore del bambino; b) la vita familiare; (…)». 11. Ai sensi dell’articolo 11 («Divieto d’ingresso»), paragrafo 1: «1.   Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso: a) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure b) qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio. In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso». B. Diritto nazionale 12. Nella presente causa rilevano: – gli articoli 33 e 42 della A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. Évi I. törvény (legge n. I del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno delle persone titolari di un diritto di libera circolazione e di soggiorno; in prosieguo: la «legge I del 2007») ( [OSCURATO:PERSONA] 2007/1); – gli articoli 43, 44 e 45 della A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. Évi II. törvény (legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi; in prosieguo: la «legge II del 2007») ( [OSCURATO:PERSONA] 2007/2). 13. L’articolo 17 della 2018. Évi CXXXIII. törvény az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról (legge n. CXXXIII del 2018, recante modifica di talune leggi in materia di migrazione e di altre leggi correlate, del 21 dicembre 2018) ( [OSCURATO:PERSONA] 2018/133), in vigore dal 1 o gennaio 2019, ha integrato la legge I del 2007 con un articolo 94, ai sensi del quale: «(…) 4) La carta di soggiorno o la carta di soggiorno permanente di un cittadino di un paese terzo titolare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente valida in qualità di familiare di un cittadino ungherese sarà revocata: (…) b) se il soggiorno del cittadino del paese terzo costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale dell’[OSCURATO:PERSONA]. (…)». II. Fatti ( 7 ), procedimenti e questioni pregiudiziali 14. M. D. è un cittadino serbo del Kosovo giunto in [OSCURATO:PERSONA] nel 2002. Da allora ha vissuto in tale paese con la sua compagna e suo figlio minorenne, entrambi cittadini ungheresi, e con la madre. Tutti dipendono da lui economicamente. 15. M. D. parla correntemente l’ungherese. È proprietario, in [OSCURATO:PERSONA], di un’azienda, di un bene immobile e di vari veicoli. Possiede inoltre uno stabilimento in Slovacchia, ragion per cui ha beneficiato in detto paese di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ( 8 ). 16. È stato titolare, dal 31 maggio 2003, di un permesso di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA], più volte prorogato. Successivamente, come padre di un figlio minorenne di nazionalità ungherese, gli è stata rilasciata una carta di soggiorno temporanea valida fino al 20 maggio 2021. 17. Il 12 giugno 2018 ha richiesto in [OSCURATO:PERSONA] una carta di soggiorno permanente. 18. Detta richiesta è stata respinta in prima istanza amministrativa dall’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság Budapesti és [OSCURATO:PERSONA] (Direzione regionale a Budapest e nella regione di [OSCURATO:PERSONA] della Direzione generale nazionale della polizia per gli stranieri, [OSCURATO:PERSONA]) ( 9 ). 19. Tale decisione si fondava su un parere dell’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per la tutela della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), secondo il quale M. D. costituiva una minaccia reale, diretta e grave per la sicurezza nazionale, motivo per il quale egli era tenuto a lasciare il paese ( 10 ). 20. Il 27 agosto 2018 la polizia per gli stranieri constatava che M.D. non aveva più diritto di soggiorno, decisione che veniva confermata dalla medesima autorità, in secondo grado amministrativo, il 26 novembre 2018. 21. Il 28 maggio 2019 il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha annullato la decisione del 26 novembre 2018 ( 11 ) e ha ordinato alle autorità competenti per gli stranieri di avviare un nuovo procedimento in cui fossero valutate tutte le circostanze, prima fra tutte il fatto che M. D. e la sua compagna abitavano in [OSCURATO:PERSONA] all’interno di un nucleo familiare con il figlio minorenne, cittadino ungherese. 22. Il 29 agosto 2019, in esito al nuovo procedimento, la polizia per gli stranieri negava a M. D. la carta di soggiorno. Essa ha sottolineato che, tenuto conto delle modifiche normative in vigore dal 1 o gennaio 2019, il procedimento si era svolto sulla base dell’articolo 94, paragrafo 4, lettera b), della legge I del 2007 ( 12 ). Ha sottolineato inoltre di non potersi discostare dai pareri dell’Ufficio per la tutela della [OSCURATO:PERSONA], in quanto autorità specializzata, e di non disporre di alcun margine di discrezionalità. 23. M. D. ha presentato ricorso dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]) contro la decisione della polizia per gli stranieri. Detta Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che le autorità competenti per gli stranieri erano obbligate a chiedere il parere dell’autorità specializzata, dal quale sono vincolate. 24. [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha confermato la sentenza del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]). Alla luce dei documenti classificati che hanno costituito il fondamento del parere dell’autorità specializzata, essa ha confermato che il soggiorno di M. D. in [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito una minaccia reale e diretta per la sicurezza nazionale. Per questo motivo, la valutazione della sua situazione personale non avrebbe potuto portare ad una risposta diversa. 25. M. D. ha lasciato il territorio ungherese il 24 settembre 2020 ( 13 ). 26. Il 14 ottobre 2020 la polizia per gli stranieri gli ha imposto un divieto d’ingresso in [OSCURATO:PERSONA] per una durata di tre anni e ha disposto l’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] di una segnalazione relativa a detto divieto. 27. Il divieto era motivato dal fatto che: – il soggiorno di M. D. in [OSCURATO:PERSONA] costituiva una minaccia per la sicurezza nazionale del paese ( 14 ); – l’Ufficio per la tutela della [OSCURATO:PERSONA], in un parere del 30 settembre 2020, aveva raccomandato l’espulsione di M. D. e l’adozione di un divieto d’ingresso e di soggiorno per dieci anni. 28. M. D. ha impugnato il divieto d’ingresso dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]). Ha affermato che la polizia per gli stranieri, fondandosi esclusivamente sulla proposta di decisione di un’altra amministrazione, era venuta meno ai propri obblighi di chiarire, ponderare e motivare i fatti e le norme citate nella sua decisione. Oltre alla legislazione nazionale ha invocato, a suo favore, l’articolo 11 della direttiva 2008/115. 29. La polizia per gli stranieri ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha addotto di aver adottato la propria decisione sulla base dell’articolo 43 della legge II del 2007, norma imperativa che stabilisce l’imposizione di un divieto autonomo d’ingresso e di soggiorno per il cittadino di un paese terzo residente all’estero il cui ingresso e soggiorno costituiscano una minaccia alla sicurezza nazionale e che stabilisce altresì il carattere vincolante dei pareri degli organismi incaricati della sicurezza nazionale. Inoltre, dal momento che la carta di soggiorno di M. D., che gli era stata rilasciata in ragione del suo rapporto familiare, era già stata revocata, non sarebbe stata neppure legalmente tenuta a prendere in considerazione le circostanze familiari di quest’ultimo. 30. In questo contesto, il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte di giustizia quattro questioni pregiudiziali, le prime due delle quali trascrivo di seguito: «1) Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115 e l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 20, 24 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro di estendere l’applicazione di una riforma legislativa anche a procedimenti riavviati in forza di una decisione giudiziaria emessa nell’ambito di procedimenti anteriori, riforma legislativa ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, viene assoggettato a un regime procedurale molto più sfavorevole, al punto tale da perdere lo status di persona che non può essere oggetto di rimpatrio neppure per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sicurezza nazionale, status che aveva acquisito in ragione della durata del suo soggiorno fino a tale momento; da vedere poi respinta la propria domanda di carta di soggiorno permanente sulla base di tale medesima situazione di fatto e per ragioni di sicurezza nazionale; da revocargli la carta di soggiorno già attribuita e da imporgli infine un divieto d’ingresso e di soggiorno, senza che le sue circostanze personali e familiari – in particolare, nel caso di specie, il fatto di avere a carico anche un cittadino ungherese minorenne – siano state prese in considerazione in alcun procedimento. Decisioni siffatte possono avere come conseguenza la rottura dell’unità familiare o che cittadini dell’Unione, familiari del cittadino del paese terzo, come un figlio minorenne, si vedano costretti a lasciare il territorio dello Stato membro. 2) Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115 e l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro di non prendere in considerazione le circostanze personali e familiari del cittadino di un paese terzo, prima di imporgli un divieto d’ingresso e di soggiorno, per il motivo che il soggiorno di tale persona, familiare di un cittadino dell’Unione, costituisce una minaccia reale, diretta e grave per la sicurezza nazionale del paese». III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia 31. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia il 26 agosto 2021 e ne è stata disposta la trattazione con priorità. 32. Sono state presentate osservazioni scritte dai governi ceco e ungherese, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 33. Il 25 marzo 2022 la Corte di giustizia ha chiesto chiarimenti al giudice del rinvio, che ha trasmesso la richiesta alle parti del procedimento principale. Sia M. D. che la polizia per gli stranieri hanno risposto ai quesiti posti. 34. Il 21 settembre 2022 si è tenuta un’udienza alla quale hanno partecipato il governo ungherese e la [OSCURATO:PERSONA]. IV. Valutazione 35. Conformemente alle indicazioni della Corte, le presenti conclusioni verteranno sulle prime due questioni pregiudiziali. 36. Tratterò tali questioni congiuntamente, visto ciò che hanno in comune. In sostanza, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 20 TFUE e gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7, 20, 24 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro revochi il diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato la propria libertà di circolazione, e gli imponga un divieto di ingresso nel territorio in quanto la sua condotta costituisce una minaccia reale, diretta e grave per la sicurezza nazionale, senza esaminare la sua situazione personale e familiare, sebbene abbia un figlio minorenne cittadino di quello Stato membro. 37. Il giudice del rinvio osserva che al cittadino del paese terzo è stata applicata una modifica legislativa sfavorevole, all’esito di un procedimento avviato in vigenza della normativa precedente. Ritengo che questa circostanza temporale non influisca sulla risposta sotto il profilo del diritto dell’Unione. Inoltre, secondo l’esposizione dei fatti di cui sopra, la modifica legislativa è stata applicata per rifiutare la carta di soggiorno, una decisione che è divenuta definitiva in virtù dei provvedimenti giudiziari sopra citati. A. Sulla ricevibilità 38. È proprio quest’ultimo elemento che induce il governo ungherese a negare il nesso tra le questioni e l’oggetto della controversia a quo. Esso sostiene che tali questioni si riferiscono a norme applicate nel corso di un precedente procedimento, definitivamente concluso, diverso da quello attualmente in corso. Il rinvio pregiudiziale avrebbe pertanto natura ipotetica ( 15 ). 39. Aggiunge che il ricorso originario è diretto contro una decisione autonoma di ingresso e di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA], alla quale non si applicano né la direttiva 2008/115 né la Carta, per cui l’interpretazione di tali norme non è necessaria per statuire in merito. 40. L’obiezione del governo ungherese ha un certo fondamento in quanto, come ho sottolineato, sono passate in giudicato le decisioni nazionali in cui è stato disposto, senza che gli organi giudiziari competenti abbiano sollevato alcuna questione pregiudiziale nel confermarle, che M. D. non aveva il diritto di ottenere o mantenere un titolo di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva precedentemente goduto ( 16 ). 41. Ciò non significa tuttavia che le questioni pregiudiziali siano irrilevanti ai fini della controversia: sia pure limitatamente alla validità del divieto d’ingresso in [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), i dubbi sono legittimi anche se nella specie, come sosterrò, la direttiva 2008/115 e (per quanto ne dipende) la Carta non fossero applicabili. B. Sull’applicabilità della direttiva 2008/115 42. Dalla formulazione delle questioni pregiudiziali si deduce che, per il giudice del rinvio, l’applicabilità della direttiva 2008/115 non è in discussione. Per contro, per ragioni in parte coincidenti, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo ungherese contestano che tale strumento disciplini una situazione come quella in esame: – secondo la [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 2008/115 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare. Questo non sarebbe il caso di colui il quale, al momento dell’imposizione del divieto d’ingresso, non si trova in quello Stato membro ( 18 ); – il governo ungherese sostiene la stessa tesi ( 19 ). Aggiunge che i motivi del divieto disposto non sono connessi alla migrazione e si attiene al Manuale comune sul rimpatrio ( 20 ), di cui ha invocato il punto 11 a sostegno della sua argomentazione ( 21 ). Il divieto di ingresso è autonomo ( 22 ) e, in quanto tale, è disciplinato dal diritto nazionale. 43. A mio avviso, le prescrizioni della direttiva 2008/115 ben sono applicabili al cittadino di un paese terzo la cui presenza in uno Stato membro è regolare, ma diventa irregolare a causa della revoca del titolo di soggiorno che gli era stato concesso. 44. Tuttavia, la direttiva 2008/115 non contiene indicazioni esplicite sull’effetto che l’uscita dal territorio da parte dello straniero in situazione irregolare dispiega sull’applicazione della norma. 45. Ritengo che la direttiva 2008/115 non copra questa eventualità, in quanto si applica solo ai cittadini di paesi terzi che si trovino irregolarmente nel territorio di uno Stato membro ( 23 ), secondo la definizione riportata nella direttiva medesima. 46. Il requisito della presenza del cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro deriva implicitamente dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, il cui campo di applicazione comprende i «cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare». 47. Il «soggiorno irregolare» ( 24 ) dei cittadini di paesi terzi in tale territorio è quindi imprescindibile affinché la direttiva 2008/115 entri in azione. Ai fini della qualificazione come «irregolare», il motivo della presenza o la sua durata sono irrilevanti ( 25 ). 48. La direttiva 2008/115 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di intervenire nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno, ripeto, sia irregolare nel loro territorio ( 26 ). Una volta rilevata una presenza non autorizzata nel loro territorio, devono porvi fine con la massima celerità ( 27 ). Di norma, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, essi adottano una decisione di rimpatrio ( 28 ), «fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5» ( 29 ). 49. Gli equivoci possono sorgere nel momento in cui si osserva che esistono, di fatto, due tipi di divieti di ingresso nei confronti dei cittadini di paesi terzi: a) quelli che corredano le decisioni di rimpatrio adottate ai sensi della direttiva 2008/115; e b) quelli disposti, per motivi di sicurezza nazionale o simili, al di fuori di tale direttiva. 50. La distinzione tra le due categorie rende opportuno delineare i contorni dei divieti di ingresso che sono soggetti alla direttiva 2008/115 e di quelli che non lo sono. 1. Divieti di ingresso soggetti alla direttiva 2008/115 51. La direttiva 2008/115 fa parte dell’insieme di strumenti concepiti per attuare la politica dell’Unione di lotta all’immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi. 52. Il suo scopo è quello di stabilire norme comuni in materia di rimpatrio, allontanamento, uso di misure coercitive, trattenimento e divieto di ingresso, per garantire che la cessazione del soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi si svolga secondo procedure eque e trasparenti ( 30 ). 53. La direttiva 2008/115 prevede una serie di procedure strettamente collegate: una principale, relativa alla decisione di rimpatrio, e altre per le azioni ad essa collegate, che possono o devono seguirla. 54. Tali azioni hanno lo scopo di preparare e assicurare il rimpatrio: a) stabilendo il periodo per l’esecuzione volontaria dell’obbligo di rimpatrio; b) garantendo le condizioni per l’esecuzione forzata; e c) facendo valere l’effetto della decisione di rimpatrio nel territorio Schengen, attraverso i divieti di ingresso che si riflettono nel [OSCURATO:PERSONA] ( 31 ). 55. All’interno di tale sistema, il divieto d’ingresso costituisce uno strumento diretto ad aumentare l’efficacia della politica dell’Unione in materia di rimpatrio : per un certo periodo dopo l’allontanamento, un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare non potrà più ritornare legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 32 ). Il divieto conferisce alla decisione di rimpatrio una dimensione europea ( 33 ). 56. Nella direttiva 2008/115, un divieto di ingresso: – dipende da una decisione di rimpatrio, nel senso che, in assenza di tale decisione, non è possibile adottarlo ( 34 ). Tanto è richiesto dall’articolo 3, punto 6, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva; – correda necessariamente la decisione di rimpatrio quando non è stato concesso un periodo per la partenza volontaria o non è stato ottemperato l’obbligo di lasciare il territorio ( 35 ); – può produrre i propri effetti giuridici solo dopo l’esecuzione, volontaria o coatta, della decisione di rimpatrio ( 36 ); – non può essere mantenuto in vigore dopo la revoca della decisione di rimpatrio ( 37 ). 2. Divieti di ingresso non soggetti alla direttiva 2008/115 57. [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la facoltà di vietare l’ingresso nel loro territorio ai cittadini di paesi terzi in casi diversi da quelli in cui viene emessa una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115, a causa del loro soggiorno irregolare. 58. Come ho già detto, questi casi (caratterizzati da condotte che costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale o che incidono sulle relazioni internazionali, e che coinvolgono persone che non si trovano sul territorio nazionale) non rientrano nella direttiva 2008/115. 59. Tali divieti di ingresso sono autonomi rispetto a qualsiasi decisione di rimpatrio disciplinata dalla direttiva 2008/115. Saranno soggetti alle disposizioni del diritto nazionale (eventualmente a quelle derivanti dal diritto internazionale o da alcune decisioni dell’Unione) ( 38 ) e non, ripeto, alla direttiva 2008/115 ( 39 ). 60. Essendo basato sulla minaccia che rappresenterebbe la presenza del cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro, un divieto di tal genere è esso stesso alla base di una decisione di inserimento negli elenchi delle persone segnalate del [OSCURATO:PERSONA]. L’introduzione della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] è, in tal caso, obbligatoria ( 40 ). 3. Portata geografica limitata del divieto d’ingresso 61. Qualunque sia la motivazione del divieto di ingresso e soggiorno adottato da uno Stato membro, la sua portata geografica è limitata se la persona contro cui è diretto possiede un titolo che le consente di soggiornare legalmente in un altro Stato membro. 62. Poiché la formalizzazione e, in pratica, il dispiegamento dell’effetto «paneuropeo» del divieto d’ingresso sono legati all’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] di una segnalazione basata su di esso, se il divieto non può avere tale effetto la corrispondente segnalazione deve essere cancellata dal [OSCURATO:PERSONA]. 63. Infatti, nell’ipotesi in cui il cittadino di un paese terzo sia in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato parte del [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 25, paragrafo 2, della CAAS prevede un sistema di consultazioni tra lo Stato che ha rilasciato il titolo e quello che ha effettuato la segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ) al fine di stabilire se vi siano motivi sufficienti per revocare il titolo stesso. Se il titolo viene mantenuto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritirerà. 64. In quest’ultimo caso, esso può, conformemente allo stesso testo normativo, inserire lo straniero nel proprio elenco nazionale di segnalazione ( 42 ). 4. Partenza dal territorio prima della decisione sul rimpatrio e divieto di ingresso per motivi di sicurezza nazionale 65. Se una persona presente illegalmente in uno Stato membro lo lascia prima che le autorità del medesimo prendano una decisione a tal proposito, la decisione di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 diventa superflua: il fatto che il cittadino del paese terzo non sia presente nel territorio di tale Stato ne rende inutile l’adozione ( 43 ). 66. A mio parere, ciò si deduce dai precetti della direttiva 2008/115 che: a) definiscono il soggiorno irregolare come la «presenza» nel territorio che non soddisfa (o non soddisfa più) le condizioni di ingresso, di residenza o di soggiorno; e b) disciplinano le procedure applicabili alla persona fisica il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. 67. Questa affermazione è inoltre coerente con un sistema che impone a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di porre fine con la massima celerità alle situazioni di irregolarità individuate sul loro territorio . 68. Credo che la soluzione resti la stessa sia laddove la partenza dell’interessato intervenga prima dell’avvio di un procedimento finalizzato alla decisione sul soggiorno irregolare, sia laddove intervenga nel corso di tale procedimento, prima che lo stesso si sia conclusa con una decisione. In quest’ultima ipotesi, il procedimento diviene privo del suo oggetto: non esiste (nello Stato membro in cui detto procedimento si sta svolgendo) un soggiorno irregolare al quale si debba porre fine ordinando il rimpatrio, o in altro modo ove sussistano le condizioni per farlo. 69. Le conseguenze procedurali di tale soluzione sull’ordinamento nazionale (archiviazione, non luogo a procedere, etc.) sono, in linea di principio, quelle stabilite dal diritto interno ( 44 ). 70. La fattispecie descritta non deve essere confusa con quella del cittadino del paese terzo il cui luogo di residenza è ignoto, ma che indiziariamente si trova ancora nel territorio. Ritengo che, in questo caso, una decisione di rimpatrio possa essere emessa in un procedimento in contumacia ( 45 ). 71. In assenza di una decisione di rimpatrio per il motivo sopra esposto, si può senz’altro concludere che non è possibile emettere un divieto d’ingresso di quelli previsti dall’articolo 11 della direttiva 2008/115 ( 46 ). 72. In tale contesto, come ho già spiegato, uno Stato membro che, per motivi di sicurezza nazionale, consideri necessario impedire l’ingresso di un cittadino di un paese terzo che non si trova più nel suo territorio, può farlo in conformità con la propria legislazione nazionale. 73. Ritengo che questo approccio argomentativo prevalga sulla tesi secondo cui la direttiva 2008/115 continuerebbe ad applicarsi al cittadino di un paese terzo che, avendo perso il titolo che autorizzava la sua presenza sul territorio di uno Stato membro, pone fine al soggiorno irregolare (ossia, rimpatria) prima che venga presa una decisione in merito. 74. Secondo i sostenitori di questa tesi, tale divieto di ingresso sarebbe disciplinato dalla direttiva 2008/115 nella misura in cui presenta una certa continuità con le procedure disciplinate da tale direttiva. 75. L’opinione è suggestiva: collocherebbe l’individuo in un regime di norme armonizzate, in forza del quale il divieto d’ingresso, sebbene motivato da una ragione estranea alla migrazione illegale, dovrà essere disposto conformemente ai principi e alle condizioni (procedurali e sostanziali) della stessa direttiva 2008/115. 76. Tale interpretazione, tuttavia, non è priva di inconvenienti. Il primo è il conflitto con gli articoli 2 e 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, ai quali ho fatto riferimento poc’anzi. L’obiettivo di questa direttiva è quello di porre fine ai soggiorni irregolari di cittadini di paesi terzi, non quello di risolvere i casi in cui l’intervento dell’autorità non è più necessario (cessa di essere necessario), proprio perché il soggiorno irregolare sul suo territorio non c’è più. 77. In secondo luogo, vorrei ricordare che lo scopo immediato della direttiva 2008/115 non è la protezione dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della sicurezza nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sebbene non trascuri questi interessi ( 47 ). Ammettere che essa disciplini i divieti d’ingresso basati su tali motivi, ma disconnessi da una decisione di rimpatrio, equivarrebbe ad assimilare l’intento enunciato dal suo articolo 1 alla salvaguardia diretta di tali interessi. 78. In terzo luogo, la direttiva 2008/115 non si prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme interne sul soggiorno degli stranieri, ma riguarda solo l’adozione di decisioni di rimpatrio (più precisamente: che pongano fine al soggiorno irregolare) e l’esecuzione di tali decisioni ( 48 ). L’interpretazione che sto esaminando implicherebbe, per quanto riguarda gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che i divieti d’ingresso emessi da questi ultimi per motivi diversi dalla migrazione, non connessi a decisioni di rimpatrio, non possano: – possedere caratteristiche diverse (in termini di durata, ambito di applicazione soggettivo) da quelle definite dalla stessa direttiva 2008/115; – riguardare fattispecie diverse da quelle previste da tale direttiva, ogni volta che sono destinati a un cittadino di un paese terzo che si trovava, ma non si trova più , nel territorio in una situazione di soggiorno irregolare. 79. In una certa misura , il primo degli ostacoli potrebbe essere superato, poiché, ripeto, la direttiva 2008/115 integra nella sua attuale formulazione riferimenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla sicurezza nazionale (articolo 11, paragrafo 2, tra gli altri), che sono in grado di influenzare la durata del divieto e il suo ambito di applicazione soggettivo ( 49 ). 80. Nondimeno, nella direttiva 2008/115, tali nozioni sono autonome, come tutte quelle del diritto dell’Unione la cui definizione non è rimessa dal legislatore agli [OSCURATO:PERSONA] membri (e anche se la direttiva non le definisce essa stessa). È legittimo mettere in discussione la loro corrispondenza con le nozioni di diritto interno o, almeno, la loro identità in termini di modalità operative, data la differenza di contesto: dell’Unione, da un lato ( 50 ), nazionale, dall’altro. 81. Per quanto riguarda il secondo ostacolo, ribadisco che la direttiva 2008/115 ha ad oggetto esclusivamente divieti di ingresso che corredano una decisione di rimpatrio. Non ne è prevista l’emissione nel caso in cui il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare sia in possesso di un permesso di soggiorno in un altro Stato membro ( 51 ) o sia ripreso da uno Stato membro diverso da quello in cui è stato fermato in virtù di un accordo ( 52 ). 82. Tuttavia, uno Stato membro può rimanere interessato (o anche tenuto) a vietare l’ingresso nel suo territorio dello straniero che lo lasci «in osservanza» della prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, o, a prescindere dalla decisione di qualsiasi altro Stato membro su tale persona, una volta che l’abbia ripresa. Nel rispetto delle condizioni ricordate dalla Corte, la responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico nel proprio territorio e della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna spetta a ciascuno Stato membro ( 53 ). 5. Nella causa in esame 83. Secondo l’esposizione del giudice del rinvio, M. D. ha lasciato il territorio ungherese prima che gli venisse imposta una decisione di rimpatrio. Se così fosse, le considerazioni sin qui esposte mi confermerebbero che la direttiva 2008/115 non era applicabile al successivo divieto di ingresso in [OSCURATO:PERSONA] emesso nei suoi confronti. 84. Se al momento dell’emissione nei suoi confronti del divieto di ingresso in [OSCURATO:PERSONA] M. D. possedeva un permesso di soggiorno in Slovacchia, le autorità competenti di entrambi gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano procedere alle consultazioni previste dall’articolo 25, paragrafo 2, della CAAS al più tardi dopo l’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] della segnalazione basata su tale divieto ( 54 ). 85. Onde evitare una situazione contraddittoria, se, a seguito delle consultazioni, la Slovacchia non ritirasse formalmente il permesso di soggiorno di M. D., l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe procedere alla cancellazione della segnalazione ai fini della non ammissione nel [OSCURATO:PERSONA]. Potrebbe tuttavia mantenere la segnalazione nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate. C. Divieto d’ingresso e valutazione previa della situazione personale e familiare 86. Si può vietare a un cittadino di un paese terzo di entrare nel territorio di uno Stato membro per motivi di sicurezza nazionale senza valutare la sua situazione personale e familiare? 87. A mio avviso, la risposta a tale questione deve essere negativa, sia nel caso in cui il divieto sia disciplinato dalla direttiva 2008/115 sia nel caso in cui, al di fuori di tale direttiva, l’interessato sia il genitore di un bambino la cui cittadinanza è quella dello Stato membro che emette il divieto. 88. In virtù di una prerogativa classica della loro sovranità, gli [OSCURATO:PERSONA] possono limitare la libertà di movimento dei non cittadini rifiutando loro l’ingresso o espellendoli dal loro territorio. 89. Né i trattati internazionali né il diritto dell’Unione mettono in discussione questo principio. Tuttavia, possono mitigarlo o modularlo in determinate situazioni, imponendo l’obbligo di valutare la situazione individuale dell’interessato o altri fattori rilevanti. 90. Svilupperò questa affermazione, per quanto riguarda il diritto dell’Unione, da una duplice prospettiva. 1. In caso di applicazione della direttiva 2008/115 91. Se il divieto di ingresso nel territorio di uno Stato membro è disciplinato dalla direttiva 2008/115, la risposta deriva senz’altro dall’articolo 5: nella sua applicazione, tale Stato membro deve obbligatoriamente tenere in considerazione l’interesse superiore del bambino e la vita familiare. 92. Diversi considerando della direttiva 2008/115 vanno in questo senso ( 55 ): – il considerando 24 afferma, in via generale, che la direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta; – il considerando 6 ricorda il dovere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prendere decisioni caso per caso; – il considerando 22 dà atto dell’«interesse superiore del bambino» e del rispetto della vita familiare come considerazioni preminenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione della direttiva. 93. Tali precetti ( 56 ) non vengono meno quando il divieto d’ingresso correda necessariamente una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/115. Inoltre, le circostanze personali dell’interessato continueranno a svolgere un ruolo nel determinare la durata del divieto ( 57 ). 94. In tali casi, la relativa analisi viene assorbita da un’altra: quella sulla decisione di rimpatrio stessa e, inoltre, per quanto riguarda la situazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, dall’analisi che si esegue al fine di non concedere un periodo per la partenza volontaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della stessa. 95. La Corte di giustizia ha ritenuto che, in considerazione dell’obiettivo perseguito, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 non possa essere interpretato restrittivamente ( 58 ). Per quanto riguarda specificamente l’interesse superiore del bambino, ricordo che deve essere rispettato quando la direttiva viene applicata a lui stesso, ma anche quando viene applicata al suo genitore ( 59 ). 2. In caso di non applicazione della direttiva 2008/115 96. [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che, anche nei settori riservati alla loro competenza, questa sia esercitata senza contravvenire al diritto dell’Unione ( 60 ). 97. In particolare, per quanto riguarda il soggiorno di cittadini di paesi terzi nel loro territorio, le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non devono privare i cittadini europei dell’effettivo godimento dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione ( 61 ). 98. Il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo può comportare che sia rimesso in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione. Ciò avviene quando tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, esista un rapporto di dipendenza tale da far sì che negare al primo la residenza in uno Stato membro obbligherebbe il secondo a seguirlo, lasciando il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme ( 62 ). 99. La Corte di giustizia ha chiarito che la valutazione dell’esistenza di un rapporto di dipendenza avente tali caratteristiche in relazione a un cittadino minorenne ( 63 ) richiede l’esame della questione del suo affidamento e del fatto che l’onere giuridico, finanziario o affettivo correlato a tale figlio sia sopportato dal genitore cittadino di un paese terzo ( 64 ). 100. Una volta accertato il rapporto di dipendenza, il cittadino di un paese terzo può eccezionalmente chiedere, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, che gli venga riconosciuto un diritto di soggiorno derivato (da quello del cittadino dell’Unione), che discende da tale norma. 101. Va ricordato, tuttavia, che il diritto di soggiorno derivato non è assoluto. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il diritto di non riconoscerlo in determinate circostanze, tra cui, in particolare, il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza pubblica ( 65 ). 102. Le ragioni di sicurezza nazionale sono a maggior ragione idonee a limitare il riconoscimento del diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE. A tal fine, esse devono rispondere a considerazioni che riguardano realmente tale nozione, così come interpretata dalla Corte di giustizia ( 66 ). 103. Questo potere non è però illimitato, come ha ripetutamente sottolineato anche la Corte di giustizia ( 67 ). In questo contesto, secondo la sua giurisprudenza ( 68 ): – le nozioni di «ordine pubblico» e di «pubblica sicurezza», in quanto giustificative di una deroga al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, devono essere intese in modo restrittivo ( 69 ); – la minaccia all’ordine pubblico rappresentata dal cittadino di un paese terzo deve essere reale, attuale e sufficientemente grave; per essere accertata, non è sufficiente che il cittadino di un paese terzo abbia precedenti penali nello Stato membro interessato ( 70 ); – lo Stato membro è tenuto a prendere in considerazione, fra l’altro, «il comportamento personale dell’interessato, la durata e la legittimità del suo soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, la natura e la gravità del reato commesso, il livello di pericolosità attuale dell’interessato per la società, l’età dei figli eventualmente coinvolti, il loro stato di salute e la loro situazione familiare ed economica» ( 71 ). 104. Una volta esaminate queste circostanze, se la ponderazione continua a dare la prevalenza ai rischi per la sicurezza pubblica o, a maggior ragione, per la sicurezza nazionale ( 72 ), come confermato dalle autorità dello Stato membro ed eventualmente dai giudici che ne controllano le decisioni, si apre la via a un divieto d’ingresso nei confronti del cittadino di un paese terzo. 3. Nella causa in esame 105. Sebbene l’accertamento di tale circostanza competa al giudice del rinvio, alla luce delle osservazioni presentate dalle parti e dell’insieme dei fatti di causa ritengo che tra M. D. e il figlio minorenne, cittadino ungherese, sussista un rapporto di dipendenza tale da conferire al primo un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE. 106. Non sono d’accordo, in particolare, con il governo ungherese quando sostiene, per negare l’esistenza di tale rapporto di dipendenza, che anche la madre del bambino vive in [OSCURATO:PERSONA] ed è obbligata a provvedere al suo mantenimento, in quanto titolare dell’autorità parentale ( 73 ). 107. M. D. era titolare di un permesso di soggiorno in Slovacchia, che a quanto pare è stato revocato. È quindi ragionevole supporre che il rifiuto di concedergli il soggiorno in [OSCURATO:PERSONA] comporti che il figlio minorenne debba lasciare anch’egli il territorio dell’Unione nel suo complesso. 108. Tuttavia, anche se M. D. potesse godere di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, sarebbe comunque possibile vietargli l’ingresso e il soggiorno in [OSCURATO:PERSONA] per motivi di sicurezza nazionale, come ho già detto, se, a seguito della ponderazione delle circostanze a cui ho appena fatto riferimento, che è obbligatoria ai sensi del diritto dell’Unione, risultasse inevitabile dare priorità a tali motivi. 109. Non dispongo di tutti i dati rilevanti per una tale ponderazione, che spetta alle autorità ungheresi e agli organi giudiziari che ne controllano le decisioni ( 74 ). D. Inserimento di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA]. Proporzionalità 110. I dubbi del giudice a quo sono limitati, per quanto qui rileva, al procedimento giurisdizionale sul divieto d’ingresso e non alla sua successiva segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA]. 111. Nel caso in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere che, nonostante il silenzio del giudice del rinvio, potrebbe essere utile fornirgli qualche indicazione su come il divieto d’ingresso si rifletta nel [OSCURATO:PERSONA], esprimerò il mio parere al riguardo. 112. Affinché il divieto di ingresso sia efficace nella pratica è necessario che gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ne siano a conoscenza ( 75 ). Per facilitare l’accesso di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri alle informazioni sui divieti disposti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alle decisioni di rimpatrio, queste ultime possono essere riportate nel [OSCURATO:PERSONA] ( 76 ), ai sensi del regolamento n. 1987/2006 ( 77 ), quando siano inoltre soddisfatte due condizioni: – la decisione che ha dato origine alla segnalazione è stata presa dall’autorità competente (amministrativa o giudiziaria) conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, dopo una valutazione individuale ( 78 ); – lo Stato membro segnalante ha concluso asserendo «l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso [tali da] giustifica[re] l’inserimento della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA]» ( 79 ). 113. Alle stesse condizioni, l’inserimento di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] ai fini del divieto di ingresso e di soggiorno è invece obbligatorio «quando la decisione (...) è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro» (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1987/2006) ( 80 ). 114. L’inserimento è quindi in ogni caso soggetto al requisito di proporzionalità di cui all’articolo 21 del regolamento n. 1987/2006. Sebbene non sia indicato nel regolamento, l’utilità della valutazione richiede che essa venga effettuata prima dell’inserimento della segnalazione in questione ( 81 ). 115. Questo requisito è giustificato dal fatto che l’inserimento di una segnalazione di divieto d’ingresso può incidere su diritti anche fondamentali ( 82 ) delle persone. Esso comporta evidentemente conseguenze sull’accesso allo spazio Schengen ( 83 ) e, in connessione con queste ultime, almeno potenzialmente, su altri diritti, come quello relativo al rispetto della vita privata e familiare. 116. Tuttavia, occorre precisare l’applicazione del principio di proporzionalità all’inserimento delle segnalazioni nel [OSCURATO:PERSONA] quando tale inserimento è obbligatorio (ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1987/2006). Si potrebbe sostenere che, in tali casi, sia stato lo stesso legislatore dell’Unione a effettuare ex ante il test di proporzionalità per le gravi condotte a cui la disposizione si riferisce. 117. Aggiungo che, in ogni caso, la valutazione della proporzionalità imposta dall’articolo 21 del regolamento n. 1987/2006 è limitata all’inserimento della segnalazione: non riguarda la decisione (il divieto) in base alla quale quest’ultima viene emessa ( 84 ). 118. Un esito negativo dell’analisi di proporzionalità può portare, in ultima analisi, all’esclusione dell’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] della segnalazione ai fini della non ammissione. 119. In tale ipotesi, la decisione sottostante la segnalazione resta, malgrado tutto, in vigore. Il divieto d’ingresso nei confronti di un cittadino di un paese terzo ritenuto costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali avrà sempre una vocazione «paneuropea», sebbene l’assenza dell’inserimento ne renda difficile la conoscenza da parte degli altri [OSCURATO:PERSONA] dell’area Schengen. V. Conclusione 120. Alla luce di quanto esposto, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: «La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che: essa non si applica quando le autorità di uno Stato membro emettono un divieto d’ingresso e di soggiorno nei confronti di un cittadino di paese terzo che non si trovi sul loro territorio e nei confronti del quale non abbiano adottato una decisione di rimpatrio in quanto potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Nella stessa misura, non si applica nemmeno la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che, prima di emettere un siffatto divieto d’ingresso e di soggiorno, le autorità dello Stato membro devono ponderare la situazione personale e familiare della persona cui sono vietati l’ingresso e il soggiorno, nel caso in cui tale persona sia il genitore di un minore cittadino di tale Stato membro, nonché l’effetto del divieto sul godimento dei diritti connessi o derivanti dalla cittadinanza europea». ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( i ) «I paragrafi 13, 20, 30, 60 e la nota n. 12 a piè di pagina del presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale». ( 2 ) In prosieguo, semplicemente: il «divieto d’ingresso». ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( GU 2008, L 348, pag. 98 ). ( 4 ) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2006, L 381, pag. 4 ), modificato dal regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018 ( GU 2018, L 312, pag. 14 ), a decorrere dalla data di entrata in vigore: articoli 63 e 66, paragrafo 5, secondo comma. Verrà abrogato a decorrere dalla data della piena attuazione (articoli 65 e 66, paragrafo 5, primo comma), che non si è ancora verificata. ( 5 ) Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in prosieguo: la «CAAS»), modificata dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata ( GU 2010, L 85, pag. 1 ). L’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, sopprime l’articolo 25 della CAAS, che è sostituito dagli articoli da 27 a 30 dello stesso regolamento; v. anche considerando 29. La data di entrata in vigore di detto articolo 64 è quella della piena attuazione del regolamento, conformemente al suo articolo 66, paragrafi 2 e 5. Nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che le condizioni per detta attuazione non sono ancora soddisfatte. ( 6 ) L’articolo 5 stabilisce le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Si tratta adesso dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU 2016, L 77, pag. 1 ). ( 7 ) La presente esposizione dei fatti corrisponde a quella del giudice del rinvio. Essa non include altri fatti a cui il governo ungherese si è riferito in udienza, ma che non sono menzionati nell’ordinanza di rinvio. ( 8 ) Il permesso aveva una durata di due anni a decorrere dal 26 febbraio 2019. Secondo il giudice del rinvio, non lo «si è potuto» prorogare in conseguenza dell’inserimento di una segnalazione relativa a M. D. nel [OSCURATO:PERSONA], basata sul divieto d’ingresso in questione. ( 9 ) In prosieguo: la «polizia per gli stranieri». ( 10 ) Aveva infatti ricevuto una precedente condanna (sospesa) a un anno di carcere per un delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella forma di offerta di aiuto ad attraversare la frontiera illegalmente. ( 11 ) Gli effetti dell’annullamento si sono estesi anche alla decisione del 27 agosto 2018. Il giudice ha sottolineato che la polizia per gli stranieri non aveva dimostrato che le condizioni dell’articolo 33 della legge I del 2007, vale a dire una minaccia reale, diretta, grave e attuale, fossero soddisfatte, fondando la propria decisione sul parere dell’Ufficio per la tutela della [OSCURATO:PERSONA], il quale non era intervenuto nella controversia come autorità specializzata. ( 12 ) Riportato per estratto al paragrafo 13 delle presenti conclusioni. ( 13 ) Successivamente ha cercato di ritornare in [OSCURATO:PERSONA]. In seguito a un test per il Covid-19 effettuato alla frontiera, si è scoperto che non poteva entrare nel paese, a causa del divieto di ingresso. Secondo il governo ungherese, non si sa dove si trovi attualmente. ( 14 ) Al contempo, l’ordine di espulsione ( sic ) è stato considerato una limitazione proporzionata, nonostante l’esistenza, all’epoca, di un valido permesso di soggiorno slovacco. ( 15 ) Punto 10 delle sue osservazioni scritte. ( 16 ) Non esaminerò quindi la perdita del diritto di soggiorno di M. D., fermo restando che alcune delle mie ulteriori considerazioni potranno essere di aiuto alla Corte qualora decidesse di ritornarvi. ( 17 ) La decisione impugnata consiste nel divieto di ingresso e nell’ inserimento della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] , ma non sembra che quest’ultima sia oggetto di discussione, in quanto il giudice del rinvio non solleva direttamente alcun dubbio in tal senso (fa indirettamente riferimento al [OSCURATO:PERSONA] nella quarta questione). Analizzerò, in ogni caso, i problemi relativi al [OSCURATO:PERSONA] alla fine delle presenti conclusioni. ( 18 ) Punto 20 delle sue osservazioni scritte. ( 19 ) Punto 43 delle sue osservazioni scritte. ( 20 ) Allegato alla raccomandazione (UE) 2017/2338 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio ( GU 2017, L 339, pag. 83 ). ( 21 ) Punto 41 delle sue osservazioni scritte. Occorre tuttavia ricordare che la Corte di giustizia dà priorità al corrispondente precetto della direttiva, che «non può essere modificato da una raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale è priva di effetto vincolante»: sentenza del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis ( C‑546/19 , EU:C:2021:432 ; in prosieguo: la «sentenza Westerwaldkreis»), punto 47. ( 22 ) Secondo i punti 42 e 43 delle osservazioni del governo ungherese, la qualifica di «autonomo» deriva dall’assenza di una decisione di espulsione. ( 23 ) Articolo 2, paragrafo 1. Non risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti al paragrafo 2 di tale articolo. ( 24 ) L’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 definisce come soggiorno irregolare «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro». Il corsivo è mio. ( 25 ) [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2016, Affum ( C‑47/15 , EU:C:2016:408 ; in prosieguo: la «sentenza Affum»), punto 48, e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑808/18 , EU:C:2020:1029 ), punto 243 . Nel dispositivo della sentenza Westerwaldkreis la Corte ha chiarito che la direttiva 2008/115 «si applica a un divieto di ingresso e di soggiorno, imposto da uno Stato membro, che non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia destinatario di un provvedimento di espulsione, per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sulla base di una precedente condanna penale». ( 26 ) Sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) ( C‑82/16 , EU:C:2018:308 ; in prosieguo: la «sentenza K.A. e a.»), punto 101. ( 27 ) [OSCURATO:PERSONA] del 6 dicembre 2011, Achughbabian ( C‑329/11 , EU:C:2011:807 ), punti 31 e 45 , e del 7 giugno 2016, Affum ( C‑47/15 , EU:C:2016:408 ), punto 87 . ( 28 ) Ai sensi dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, il rimpatrio consiste nel «processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: (...) nel proprio paese di origine, o (...) in un paese di transito (...), o (...) in un altro paese terzo, in cui (...) decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato». ( 29 ) L’impossibilità giuridica di eseguire la decisione di rimpatrio mediante l’allontanamento del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare non esime dall’obbligo di emettere tale decisione, anche se consente di rinviarne l’esecuzione: v. sentenza Westerwaldkreis, punto 54. ( 30 ) Articolo 1 e considerando 36 della direttiva 2008/115. ( 31 ) Spiegherò di seguito che, ai sensi del regolamento n. 1987/2006, le segnalazioni di cittadini di paesi terzi basate su divieti d’ingresso connessi all’inosservanza delle norme nazionali in materia di ingresso o soggiorno non devono essere obbligatoriamente inserite nel [OSCURATO:PERSONA]: v. paragrafo 112. ( 32 ) Sentenza del 17 settembre 2020, JZ (Pena detentiva in caso di divieto di ingresso) ( C‑806/18 , EU:C:2020:724 ), punto 32 . ( 33 ) Considerando 14 della direttiva 2008/115. Tuttavia, non tutte le decisioni di rimpatrio devono necessariamente essere corredate da un divieto di ingresso: v. articolo 11, paragrafo 1, e infra, paragrafo 112 delle presenti conclusioni, sulla natura facoltativa dell’inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] di talune segnalazioni. ( 34 ) La decisione di rimpatrio è una conseguenza dell’irregolarità del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Il divieto impedisce l’eventuale ingresso nel territorio dell’Unione dopo il rimpatrio, rendendolo automaticamente irregolare: v. sentenza del 26 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑225/16 , EU:C:2017:590 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punti 49 e segg. Dal punto di vista formale, tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di emettere divieti d’ingresso contestualmente o successivamente alla decisione di rimpatrio: articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2008/115. Per motivi di efficienza, la proposta di rifusione dell’attuale direttiva comprende, come novità rispetto al regime in corso, l’adozione di divieti di ingresso senza previa decisione di rimpatrio nei casi in cui il soggiorno irregolare sia individuato per la prima volta alla partenza, durante le verifiche di frontiera: articolo 13, paragrafo 2, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione) [COM(2018) 634 final]. ( 35 ) Articolo 11, paragrafo 1. In altre circostanze, il divieto di ingresso è possibile, ma non obbligatorio. ( 36 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 49, e Westerwaldkreis, punto 52. ( 37 ) Sentenza Westerwaldkreis, punto 54. ( 38 ) V., ad esempio, decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 52, pag. 1 ). Il suo allegato elenca le persone in relazione alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare le misure necessarie per impedire l’ingresso nel loro territorio. ( 39 ) Ciò non significa che lo Stato membro sia libero da tutti i vincoli, procedurali o sostanziali, derivanti dal diritto dell’Unione: v. infra, paragrafi 96 e segg. ( 40 ) Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1987/2006, in opposizione al paragrafo 3 della medesima disposizione. L’obbligatorietà è evidente, fra le altre, nelle versioni linguistiche tedesca, francese, inglese, italiana e portoghese. La versione spagnola, che originariamente utilizzava il verbo podrá [potrà], è stata successivamente corretta (rettifica al regolamento n. 1987/2006 nella GU 2021, L 224, pag. 42 ). ( 41 ) Secondo la sentenza del 16 gennaio 2018, E ( C‑240/17 , EU:C:2018:8 ), punto 37 e dispositivo, sebbene nulla impedisca di procedere alle consultazioni prima dell’adozione della decisione su cui si basa la segnalazione, l’obbligo sussiste solo una volta effettuata la segnalazione. Il regolamento 2018/1861 corregge questa regola. ( 42 ) V. sentenza del 16 gennaio 2018, E ( C‑240/17 , EU:C:2018:8 ). In linea di principio, l’inserimento di una persona come segnalata ai fini della non ammissione nella banca dati nazionale di uno Stato membro, in quanto costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, impedisce il suo ingresso nello spazio Schengen, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2016/399. ( 43 ) Una volta emessa la decisione di rimpatrio, se il procedimento non è ancora concluso, il cittadino del paese terzo che lascia il territorio effettua una «partenza volontaria», ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2008/115, quando la decisione gli concede un termine per partire. In assenza di tale termine, si può ritenere che lo straniero abbia semplicemente adempiuto all’obbligo di partire impostogli dalla decisione di rimpatrio. Non sarà più necessario un provvedimento di espulsione, mentre il divieto di ingresso e di soggiorno nello Stato membro sarà ancora possibile (articolo 11, paragrafo 1, in fine) o addirittura obbligatorio [(articolo 11, paragrafo 1, lettera a)] e dovrà essere adottato in conformità della direttiva. ( 44 ) È possibile tuttavia indicare una sospensione laddove vi siano motivi per ritenere che la persona interessata non sia rientrata in patria, ai sensi della direttiva 2008/115. Per analogia, v. sentenza del 15 febbraio 2016, N. ( C‑601/15 PPU , EU:C:2016:84 ), punti 75 e 76 . ( 45 ) Questa è la soluzione proposta nel Manuale comune sul rimpatrio, paragrafo 11.3, pag. 58. ( 46 ) Nel corso dell’udienza, in risposta alle domande della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha ripetutamente sottolineato questo punto. ( 47 ) In effetti, la direttiva 2008/115 li rispetta, come risulta, tra l’altro, dall’articolo 6, paragrafo 2, in fine, dall’articolo 7, paragrafo 4, o dall’articolo 11, paragrafo 2. Sulla sua portata, tuttavia, v. sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev ( C‑357/09 PPU , EU:C:2009:741 ), punti 70 e 71 . ( 48 ) Sentenza K.A. e a., punto 44 e giurisprudenza ivi citata. ( 49 ) Rispettivamente, articolo 11, paragrafo 2, in fine, e articolo 11, paragrafo 3, secondo comma. ( 50 ) Nel diritto dell’Unione, queste nozioni non sono necessariamente uguali in tutti i testi normativi che le utilizzano. La mancanza di identità sussiste anche tra gli strumenti relativi alla migrazione, come ricordato nel Manuale comune sul rimpatrio, paragrafo 11.3, pag. 59, o, tra le altre, nella sentenza del 12 dicembre 2019, E.P. (Minaccia per l’ordine pubblico) ( C‑380/18 , EU:C:2019:1071 ), punti 31 e segg., sulla scorta delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella ( C‑380/18 , EU:C:2019:609 ). ( 51 ) In tale fattispecie, disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, un divieto di ingresso ai sensi dell’articolo 11, concepito per conferire alla decisione di rimpatrio efficacia in tutta l’Unione , non ha senso. ( 52 ) In tale ipotesi, disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115, spetta al secondo Stato porre fine al soggiorno irregolare. V. sentenza Affum, punti 84 e 86. ( 53 ) V. articolo 72 TFUE e, sul suo ambito di applicazione, sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑808/18 , EU:C:2020:1029 ). ( 54 ) Non vi è alcuna certezza che tali consultazioni abbiano avuto luogo: le informazioni fornite da M. D. e dal governo ungherese divergono su questo punto, la cui verifica spetta al giudice del rinvio. ( 55 ) In una prospettiva sistematica più ampia (che comprenderebbe anche l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1987/2006), occorre ricordare che sono inserite nel [OSCURATO:PERSONA] solo le segnalazioni risultanti da decisioni prese sulla base della valutazione del singolo caso v. infra, paragrafo 112. ( 56 ) Da tali circostanze non discende, ovviamente, l’impossibilità di emettere una decisione di rimpatrio o un divieto di ingresso, ma piuttosto la necessità di ponderare, sulla base di tutti i dati disponibili, gli interessi in gioco prima di decidere in proposito. ( 57 ) Articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. ( 58 ) V., tra le altre, sentenza dell’11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore) ( C‑112/20 , EU:C:2021:197 ), punto 35 e giurisprudenza ivi citata. ( 59 ) Ibidem, dispositivo. ( 60 ) Non credo che l’affermazione abbia bisogno di ulteriori giustificazioni. In generale, faccio rinvio alle sentenze del 16 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C‑156/21 , EU:C:2022:97 ), punti da 124 a 126 , e [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C‑157/21 , EU:C:2022:98 ), punti da 142 a 144 . In relazione all’articolo 72 TFUE, v., per tutte, sentenze del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17 , EU:C:2020:257 ), punto 143 , e del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] am Main ( C‑18/19 , EU:C:2020:511 ), punto 28 . ( 61 ) Ex multis, sentenze K.A. e a.; del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA] (Coniuge di un cittadino dell’Unione) ( C‑836/18 , EU:C:2020:119 ; in prosieguo: la «sentenza Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA]»); del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – insufficienza di risorse) ( C‑451/19 e C‑532/19 , EU:C:2022:354 ; in prosieguo: la «sentenza Subdelegación del Gobierno en Toledo»), e del 7 settembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Natura del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE) ( C‑624/20 , EU:C:2022:639 ), punto 51 . È giurisprudenza consolidata che non è necessario, a tal fine, che il cittadino dell’Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione. ( 62 ) [OSCURATO:PERSONA] K.A. e a., punto 52; Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA], punti 40 e segg., e Subdelegación del Gobierno en Toledo, punto 48. ( 63 ) Il rapporto di dipendenza può instaurarsi rispetto a cittadini minorenni o maggiorenni (sentenza Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA]). Non c’è nulla che suggerisca che questo sia il caso della compagna di M. D., pertanto non approfondirò la questione. ( 64 ) Sentenza Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA], punto 65. V. anche l’analisi della sentenza K.A. e a., punti 70 e segg. ( 65 ) Tra le altre, sentenze del 13 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑165/14 , EU:C:2016:675 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); del 13 settembre 2016, CS ( C‑304/14 , EU:C:2016:674 ), punto 39 ; K.A. e a. punto 92; Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA], punti da 43 a 45, e Subdelegación del Gobierno en Toledo, punto 52. ( 66 ) Nella sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. ( C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18 , EU:C:2020:791 ), punti 135 e 136 , la Corte di giustizia ha affermato che «l’articolo 4, paragrafo 2, TUE stabilisce che la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Detta competenza corrisponde all’interesse primario di tutelare le funzioni essenziali dello Stato e gli interessi fondamentali della società e comprende la prevenzione e la repressione di attività tali da destabilizzare gravemente le strutture costituzionali, politiche, economiche o sociali fondamentali di un paese, e in particolare da minacciare direttamente la società, la popolazione o lo Stato in quanto tale, quali in particolare le attività di terrorismo». La Corte ha poi sottolineato l’importanza dell’obiettivo di salvaguardia della sicurezza nazionale e la distinzione, «per la loro natura e la loro particolare gravità», tra le potenziali minacce alla sicurezza nazionale e il rischio generale che si verifichino tensioni o perturbazioni, anche gravi, della pubblica sicurezza . Ne conclude quindi che, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti previsti all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, l’obiettivo di salvaguardia della sicurezza nazionale è idoneo a giustificare misure che comportino ingerenze nei diritti fondamentali più gravi di quelle che potrebbero giustificare altri obiettivi. ( 67 ) V., per tutte, sentenza Subdelegación del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA], punto 53. Altre sentenze sono ancora più esplicite nel sottolineare che, nel contesto dell’articolo 20 TFUE, la valutazione della situazione del cittadino di un paese terzo non può prescindere dal diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 7 della Carta; e che questa norma, se del caso, deve essere letta in combinato disposto con l’obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore, sancito all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta stessa. V., ad esempio, sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 81, e K.A. e a., punto 90. ( 68 ) Mi sembra importante insistere sul fatto che il margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri sia diverso in altri settori. Quando è in gioco l’articolo 20 TFUE, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge chiaramente che la logica specifica dello status di cittadinanza prevale, soppiantando quella vigente in materia di immigrazione (che, come ho sottolineato sopra, non è nemmeno una sola). Tale fenomeno è già stato esposto in altre conclusioni, come quelle dell’avvocato generale Szpunar nella causa Fahimian ( C‑544/15 , EU:C:2016:908 ) o quelle, più recenti, dell’avvocato generale Pikamäe nella causa [OSCURATO:PERSONA] am Main ( C‑18/19 , EU:C:2020:130 ), nonché nelle cause riunite Minister van [OSCURATO:PERSONA] ( C‑225/19 e C‑226/19 , EU:C:2020:679 ), alle quali rinvio. ( 69 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 82, e K.A. e a., punto 91. Sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano nella posizione migliore per valutare le minacce all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza sul loro territorio, la portata di queste nozioni non sfugge al controllo delle istituzioni dell’Unione: sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 81, e Subdelegación del Gobierno en Toledo, punti 78 e segg. ( 70 ) Così per prima la sentenza [OSCURATO:PERSONA]; v. anche sentenza K.A. e a., punto 91 e punto 2 del dispositivo, in fine. ( 71 ) Sentenza K.A. e a., punto 94. La sentenza Subdelegación del Gobierno en Toledo, punto 53, aggiunge come elementi che possono essere presi in considerazione il grado di severità delle condanne e il periodo intercorso tra la data della loro pronuncia e la decisione dell’autorità. ( 72 ) Credo che questo sia abbastanza probabile in molti casi, data la natura degli interessi raggruppati sotto la nozione di «sicurezza nazionale». ( 73 ) V. sentenze del 10 maggio 2017, Chávez-Vílchez e a. ( C‑133/15 , EU:C:2017:354 ), punto 71 , e Subdelegación del Gobierno en Toledo, punto 67. ( 74 ) Sebbene in un settore non coincidente, ma vicino, la Corte di giustizia ha recentemente statuito (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatosag e a., C‑159/21, EU:C.2022:708), in risposta ad un altro rinvio del Fővarosi Törvenyszek (Corte di Budapest-[OSCURATO:PERSONA]), in merito alle valutazioni soggette a controllo giurisdizionale che abbiano come antecedente pareri delle autorità competenti in materia di sicurezza nazionale, i precetti del diritto dell’Unione analizzati in tale sentenza «(…) ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale l’autorità accertante sia sistematicamente tenuta – qualora degli organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale abbiano constatato, mediante un parere non motivato, che una persona costituiva una minaccia per tale sicurezza nazionale – ad escludere il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria a tale persona o a revocare una protezione internazionale precedentemente concessa a quest’ultima, fondandosi sul parere summenzionato». ( 75 ) Il [OSCURATO:PERSONA] è concepito per fornire tale conoscenza agli [OSCURATO:PERSONA] collegati al sistema. La direttiva 2008/115 non disciplina l’inserimento di segnalazioni in esso. ( 76 ) La natura facoltativa dell’inserimento risulta dal verbo utilizzato all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 1987/2006, nelle fattispecie a cui il medesimo si riferisce. In tal senso anche il considerando 25 della raccomandazione (UE) 2017/432 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 66, pag. 15 ), nonché il punto 24, lettera c), della stessa. L’inserimento è diventato obbligatorio ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1861. ( 77 ) L’interpretazione consueta dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 1987/2006 è nel senso della sua conformità alla direttiva 2008/115, nonostante le incongruenze che si rilevano tra i testi, denunciate dalla dottrina e anche dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione del [OSCURATO:PERSONA], relative alla mancanza di armonizzazione dei criteri di inserimento delle segnalazioni. V. punto 4.4.2 della relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del [[OSCURATO:PERSONA]] ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, dell’articolo 43, paragrafo 3 e dell’articolo 50, paragrafo 5 del regolamento n. 1987/2006 e ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3 e dell’articolo 66, paragrafo 5 della decisione 2007/533/GAI [COM(2016) 880 final]. V. anche punto 7.3 del documento di accompagnamento dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] [SWD(2016) 450 final]. ( 78 ) Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1987/2006. ( 79 ) Obbligo di proporzionalità: articolo 21 del regolamento n. 1987/2006. ( 80 ) V. supra, nota 40. ( 81 ) Non sono d’accordo con la tesi sostenuta dal governo ungherese in udienza, secondo cui tali fattori possono essere presi in considerazione, in circostanze come quelle di specie, solo attraverso il controllo giurisdizionale successivo all’inserimento. L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2018/1861 contiene tale precisazione temporale. ( 82 ) Esso comporta, tra l’altro, il trattamento di dati personali. Garantire il diritto alla protezione di tali dati personali è una preoccupazione primaria in tutti gli strumenti che regolano il [OSCURATO:PERSONA], che dedicano disposizioni specifiche a questo aspetto. ( 83 ) Previste all’articolo 14, paragrafo 1, del Codice frontiere Schengen. In realtà, tali conseguenze derivano piuttosto dalla decisione su cui si basa la segnalazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA], che dall’inserimento di tale segnalazione nel sistema: v. sentenza del 16 gennaio 2018, E ( C‑240/17 , EU:C:2018:8 ), punto 43 . Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] è strumentale: serve ad informare gli [OSCURATO:PERSONA] membri su decisioni che interessano tutti. È innegabile, tuttavia, che l’inserimento faciliti (e rafforzi) il dispiegarsi degli effetti di tali decisioni. ( 84 ) Si tratta quindi di capire in che modo la segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] incida sui diritti fondamentali del cittadino di un paese terzo, e non in che modo il divieto di ingresso e di soggiorno su cui detta segnalazione si basa incida su tali diritti. Tuttavia, sono consapevole che, data la risonanza che il [OSCURATO:PERSONA] apporta ai divieti, è facile passare da un livello all’altro senza rendersene conto.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1987/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris