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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 34211/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28171-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - Agente della Riscossione per le Province di Potenza e Matera), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - non chè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 82/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 15/05/2015 R.G.N.984/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 21 aprile 2021 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa rg. 28171/15 - Abbate contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con sentenza del 15.5.5 la corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del 16.10.13 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione a preavviso di ipoteca e successiva iscrizione ipotecaria per contributi previdenziali dovuti dal 1997 al 2006, ritenendo non prescritti i relativi crediti in ragione di due richieste di dilazione ed una di rateizzazione del debito (che avevano rispettivamente interrotto il termine e comportato rinuncia ad avvalersi della prescrizione).

2. In particolare, prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA] ritualmente estratti meccanografici da cui risultavano le richieste predette- la corte territoriale ha d'ufficio ordinato l'esibizione degli originali delle istanze predette e, acquisita la relativa (parziale) esibizione, ha fondato sui documenti acquisiti la decisione.

3. Avverso tale sentenza ricorre per un motivo, illustrato da memoria, il contribuente, cui resiste con controricorso il concessionario della riscossione, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto delega. [OSCURATO:PERSONA]:

4. Con unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 210, 416 e 407 c.p.c. per aver ordinato l'esibizione di documenti essenziali sebbene la parte fosse decaduta dalla relativa produzione ed essendo stato prodotto dall'[OSCURATO:PERSONA] in giudizio solo atto proveniente dalla stessa amministrazione, del tutto inidoneo in sé a dimostrare quanto poi oggetto dell'ordine di esibizione.

5. Il motivo è infondato.

La richiesta di esibizione è stata effettuata ritualmente (com'è consentito anche al giudice di appello: Sez. 5, Sentenza n. 13152 del 11/06/2014, Rv. 631140 - 01) per corroborare risultanze di atti che già hanno valore probatorio.

6. Infatti, da un lato le istanze di dilazione e rateizzazione risultavano dalla risposta dell'[OSCURATO:PERSONA], che è atto amministrativo, avente in quanto tale valore probatorio: non vi è dubbio infatti che (Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 02/03/2012, Rv. 621447 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 24/02/2004, Rv. 570463 - 01) gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa.

7. Dall'altro lato, l'esibizione riguardava documenti relativi a fatti già tempestivamente dedotti dalle parti e ritualmente già portati al processo.

Questa Corte ha infatti già affermato (Sez.

L - , Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018, Rv. 648821 - 01) che, nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.

Nel senso che il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse; (anche Cass. Sez.

L, Sentenza n. 20055 del 06/10/2016, Rv. 641437 - 01).

8. In tal contesto, correttamente la corte territoriale ha acquisito i documenti e, sulla base di tutto il quadro probatorio delineato, ha deciso la causa, attenendosi al principio già affermato da questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015, Rv. 638060 - 01) secondo il quale il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.

9. Spese secondo soccombenza, in favore del solo concessionario, non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del solo concessionario, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28171-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - Agente della Riscossione per le Province di Potenza e Matera), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - non chè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 82/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 15/05/2015 R.G.N.984/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 21 aprile 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa rg. 28171/15 - Abbate contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza del 15.5.5 la corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del 16.10.13 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione a preavviso di ipoteca e successiva iscrizione ipotecaria per contributi previdenziali dovuti dal 1997 al 2006, ritenendo non prescritti i relativi crediti in ragione di due richieste di dilazione ed una di rateizzazione del debito (che avevano rispettivamente interrotto il termine e comportato rinuncia ad avvalersi della prescrizione). 2. In particolare, prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA] ritualmente estratti meccanografici da cui risultavano le richieste predette- la corte territoriale ha d'ufficio ordinato l'esibizione degli originali delle istanze predette e, acquisita la relativa (parziale) esibizione, ha fondato sui documenti acquisiti la decisione. 3. Avverso tale sentenza ricorre per un motivo, illustrato da memoria, il contribuente, cui resiste con controricorso il concessionario della riscossione, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto delega. [OSCURATO:PERSONA]: 4. Con unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 210, 416 e 407 c.p.c. per aver ordinato l'esibizione di documenti essenziali sebbene la parte fosse decaduta dalla relativa produzione ed essendo stato prodotto dall'[OSCURATO:PERSONA] in giudizio solo atto proveniente dalla stessa amministrazione, del tutto inidoneo in sé a dimostrare quanto poi oggetto dell'ordine di esibizione. 5. Il motivo è infondato. La richiesta di esibizione è stata effettuata ritualmente (com'è consentito anche al giudice di appello: Sez. 5, Sentenza n. 13152 del 11/06/2014, Rv. 631140 - 01) per corroborare risultanze di atti che già hanno valore probatorio. 6. Infatti, da un lato le istanze di dilazione e rateizzazione risultavano dalla risposta dell'[OSCURATO:PERSONA], che è atto amministrativo, avente in quanto tale valore probatorio: non vi è dubbio infatti che (Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 02/03/2012, Rv. 621447 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 24/02/2004, Rv. 570463 - 01) gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa. 7. Dall'altro lato, l'esibizione riguardava documenti relativi a fatti già tempestivamente dedotti dalle parti e ritualmente già portati al processo. Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018, Rv. 648821 - 01) che, nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado. Nel senso che il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse; (anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 20055 del 06/10/2016, Rv. 641437 - 01). 8. In tal contesto, correttamente la corte territoriale ha acquisito i documenti e, sulla base di tutto il quadro probatorio delineato, ha deciso la causa, attenendosi al principio già affermato da questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015, Rv. 638060 - 01) secondo il quale il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti. 9. Spese secondo soccombenza, in favore del solo concessionario, non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del solo concessionario, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com
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