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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 17874/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29974/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio della dottoressa GRAZIA M. CHIANELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – nonchè [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 1418/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Il Tribunale di Palermo, accolte le domande di Enzo e [OSCURATO:PERSONA], formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la nullità del decreto con il quale il medesimo Tribunale, in data 10/2/2010, aveva dichiarato l’acquisto per usucapione speciale di uno stacco di terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonché del successivo atto di compravendita, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto il terreno in oggetto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare agli acquirenti quanto da loro pagato per l’acquisto.

2. La Corte d’appello di Palermo rigettò l’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Anna la Malfa ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Controricorrono, del pari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, a loro volta, propongono ricorso incidentale fondato su un solo motivo.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

4. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e/o mancata e/o falsa applicazione dell’art. 3, ult. co., l. n. 346/1976, addebitando alla sentenza d’appello di non aver fatto salvi il diritti dei terzi acquisiti in buona fede, essendo stato l’acquisto trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale.

5. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1483 in riferimento agli artt. 1479 e 227 cod. civ., poiché, ove fosse stato rigettato il primo motivo, la esponente non sarebbe stata in ogni caso tenuta a rimborsare agli acquirenti le imposte complementari, pagate senza diligenza da costoro, che avrebbero dovuto contestare il maggior valore accertato dal Fisco. 6.

Con il terzo motivo denuncia violazione o mancata applicazione degli artt. 115, co. 1 e 167 cod. proc. civ., anche in relazione all’ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a non ammettere la prova per testi richiesta, attraverso la quale si sarebbe dimostrato il possesso ultraventennale.

7. Con il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 cod. proc. civ., 2697 e 2943 cod. civ., per avere la sentenza impugnata prestato affidamento a prove documentali non decisive e concludenti.

8. Con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza, con violazione degli artt. 244 e 245 cod. proc. civ. per omessa motivazione delle ragioni di diritto, essendosi limitata a richiamare un precedente di legittimità non pertinente.

9. Con il sesto motivo rivendica il diritto al pieno rimborso delle spese di lite.

10. I ricorrenti incidentali, espongono la medesima doglianza di cui al primo motivo del ricorso principale.

11. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è infondato.

Invero, siccome ha già avuto modo questa Corte di chiarire, la nullità del decreto di accertamento dell’usucapione, proprio a causa dell’omessa notifica nei confronti di coloro che risultavano titolari di diritti reali immobiliari, privo della stabilità della sentenza, travolge gli atti traslativi su di esso fondati (Cass. n. 21016/2016; 16238/2011).

Nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale) il decreto pretorile di accertamento della proprietà emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio non ha valore di sentenza e non è quindi suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle situazioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento ed agiscono in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento stesso, in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che possono pertanto, nell'ambito di un giudizio contenzioso, chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un'ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 975, 28/01/2000, Rv. 533254; conf.

Cass. nn. 2563/2003; 26759/2018).

12. Il secondo motivo è inammissibile a cagione della sua somma aspecificità, non essendo dato sapere in questa sede nulla della vicenda tributaria e, più nello specifico, in cosa fosse consistita la mancata diligenza degli acquirenti nell’adempiere all’obbligazione tributaria dipendente dalla stipulazione dell’atto.

13. il terzo e il quarto motivo non superano lo scrutinio d’ammissibilità La sentenza impugnata ha nitidamente spiegato la non sussistenza dei requisiti per accedere all’usucapione speciale: il terreno non aveva natura agricola, ma destinato ad area edificabile, l’appellante non aveva dimostrato la qualità di coltivatrice diretta o, comunque, manuale.

Analogamente, non poteva trovare accoglimento la domanda d’usucapione ordinaria, stante il contrasto irriducibile tra le deposizioni testimoniali e i documenti in atti (cfr., in particolare pag. 8).

In presenza di un tale quadro fattuale la ricorrente principale invoca un improprio riesame di merito del tutto precluso in questa sede.

Invero, la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o difalsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Infine, trovando applicazione, come si è anticipato, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in 14.

Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Al contrario di quel che assume la ricorrente la sentenza, lungi dall’essersi limitata a un astrato richiamo a principi di diritto, ha reso piena motivazione a riguardo della concreta vicenda che le era stata sottoposta, ben oltre il minimo costituzionale.

Invero, si è più volte spiegato che la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; -siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

È del tutto evidente che qui non si versa affatto in una situazione nella quale non si concretizza il simulacro motivazionale da equipararsi l’omessa motivazione.

15. Il sesto non è un motivo, ma un auspicio: ove la ricorrente fosse risultata vincitrice avrebbe avuto diritto al favore integrale delle spese.

Auspicio che non si è verificato.

16. La ricorrente principale e quelli incidentali, in solido fra loro, sono soccombenti nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Le spese, tenuto conto di quanto sopra, in relazione al valore della causa e delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

L’assai marginale soccombenza in ordine alla subordinata pretesa avanzata dalla ricorrente principale nei confronti dei ricorrenti incidentali, nel resto accomunati dal medesimo interesse, consiglia di compensare per intero fra costoro le spese.

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quelli incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la ricorrente principale e quelli incidentali, in solido fra loro, al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Compensa le spese tra la ricorrente principale e quelli incidentali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29974/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio della dottoressa GRAZIA M. CHIANELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – nonchè [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 1418/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Il Tribunale di Palermo, accolte le domande di Enzo e [OSCURATO:PERSONA], formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la nullità del decreto con il quale il medesimo Tribunale, in data 10/2/2010, aveva dichiarato l’acquisto per usucapione speciale di uno stacco di terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonché del successivo atto di compravendita, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto il terreno in oggetto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare agli acquirenti quanto da loro pagato per l’acquisto. 2. La Corte d’appello di Palermo rigettò l’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Anna la Malfa ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Controricorrono, del pari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, a loro volta, propongono ricorso incidentale fondato su un solo motivo. Tutte le parti hanno depositato memorie. 4. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e/o mancata e/o falsa applicazione dell’art. 3, ult. co., l. n. 346/1976, addebitando alla sentenza d’appello di non aver fatto salvi il diritti dei terzi acquisiti in buona fede, essendo stato l’acquisto trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale. 5. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1483 in riferimento agli artt. 1479 e 227 cod. civ., poiché, ove fosse stato rigettato il primo motivo, la esponente non sarebbe stata in ogni caso tenuta a rimborsare agli acquirenti le imposte complementari, pagate senza diligenza da costoro, che avrebbero dovuto contestare il maggior valore accertato dal Fisco. 6. Con il terzo motivo denuncia violazione o mancata applicazione degli artt. 115, co. 1 e 167 cod. proc. civ., anche in relazione all’ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a non ammettere la prova per testi richiesta, attraverso la quale si sarebbe dimostrato il possesso ultraventennale. 7. Con il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 cod. proc. civ., 2697 e 2943 cod. civ., per avere la sentenza impugnata prestato affidamento a prove documentali non decisive e concludenti. 8. Con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza, con violazione degli artt. 244 e 245 cod. proc. civ. per omessa motivazione delle ragioni di diritto, essendosi limitata a richiamare un precedente di legittimità non pertinente. 9. Con il sesto motivo rivendica il diritto al pieno rimborso delle spese di lite. 10. I ricorrenti incidentali, espongono la medesima doglianza di cui al primo motivo del ricorso principale. 11. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è infondato. Invero, siccome ha già avuto modo questa Corte di chiarire, la nullità del decreto di accertamento dell’usucapione, proprio a causa dell’omessa notifica nei confronti di coloro che risultavano titolari di diritti reali immobiliari, privo della stabilità della sentenza, travolge gli atti traslativi su di esso fondati (Cass. n. 21016/2016; 16238/2011). Nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale) il decreto pretorile di accertamento della proprietà emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio non ha valore di sentenza e non è quindi suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle situazioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento ed agiscono in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento stesso, in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che possono pertanto, nell'ambito di un giudizio contenzioso, chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un'ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 975, 28/01/2000, Rv. 533254; conf. Cass. nn. 2563/2003; 26759/2018). 12. Il secondo motivo è inammissibile a cagione della sua somma aspecificità, non essendo dato sapere in questa sede nulla della vicenda tributaria e, più nello specifico, in cosa fosse consistita la mancata diligenza degli acquirenti nell’adempiere all’obbligazione tributaria dipendente dalla stipulazione dell’atto. 13. il terzo e il quarto motivo non superano lo scrutinio d’ammissibilità La sentenza impugnata ha nitidamente spiegato la non sussistenza dei requisiti per accedere all’usucapione speciale: il terreno non aveva natura agricola, ma destinato ad area edificabile, l’appellante non aveva dimostrato la qualità di coltivatrice diretta o, comunque, manuale. Analogamente, non poteva trovare accoglimento la domanda d’usucapione ordinaria, stante il contrasto irriducibile tra le deposizioni testimoniali e i documenti in atti (cfr., in particolare pag. 8). In presenza di un tale quadro fattuale la ricorrente principale invoca un improprio riesame di merito del tutto precluso in questa sede. Invero, la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o difalsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Infine, trovando applicazione, come si è anticipato, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in 14. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Al contrario di quel che assume la ricorrente la sentenza, lungi dall’essersi limitata a un astrato richiamo a principi di diritto, ha reso piena motivazione a riguardo della concreta vicenda che le era stata sottoposta, ben oltre il minimo costituzionale. Invero, si è più volte spiegato che la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; -siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È del tutto evidente che qui non si versa affatto in una situazione nella quale non si concretizza il simulacro motivazionale da equipararsi l’omessa motivazione. 15. Il sesto non è un motivo, ma un auspicio: ove la ricorrente fosse risultata vincitrice avrebbe avuto diritto al favore integrale delle spese. Auspicio che non si è verificato. 16. La ricorrente principale e quelli incidentali, in solido fra loro, sono soccombenti nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Le spese, tenuto conto di quanto sopra, in relazione al valore della causa e delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo. L’assai marginale soccombenza in ordine alla subordinata pretesa avanzata dalla ricorrente principale nei confronti dei ricorrenti incidentali, nel resto accomunati dal medesimo interesse, consiglia di compensare per intero fra costoro le spese. 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quelli incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la ricorrente principale e quelli incidentali, in solido fra loro, al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Compensa le spese tra la ricorrente principale e quelli incidentali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ric
Decreto Cassazione n. 17874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris