CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 27527/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17263/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentatie difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti, ricorrenti in via incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: divisione ereditaria RG.17263/2020 P.U.7-10-2025 [OSCURATO:PERSONA], c.f. NCLMMD57HG273R, [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], c.f. 8003154424, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nata il 16 - 7 - 1957 , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per lui gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VADALA’ RENATO, VADALA’ ROSARIO, VADALA’ MARIA, VADALA’ DOMENICO, VADALA’ RITA, VADALA’ PAOLA intimati avverso la sentenza n. 2515/2019 della Corte d’ a ppello di Palermo , depositata il19- 12 - 2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7-10- 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale, uditi gli avvocati delle parti presenti [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con sentenza definitiva n. 4624/2015 depositata in data 1-9-2015 il Tribunale di Palermo ha dichiarato che l’eredità di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era costituita dai frutti prodotti dai diritti enfiteutici sul fondo Garrone e sul cespite d’acqua denominato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periodo decorrente dalla donazione del 3-10- 1953, fino all’apertura della successione, dei predetti immobili e di altri immobili effettuata dal de cuius a favore dei figli Giulia, Angelo, Rosalia, Giovanni,Letizia e dei nipoti ex filio Achille premorto, Magda e Antonio, salva l’accettazione dei donatari; ha dichiarato che l’eredità si era devoluta per successione testamentaria agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato sciolta la comunione, procedendo alle relative assegnazioni. Nella stessa causa -dopo che il giudice istruttore con ordinanza del 23- 1-1958 aveva ordinato la chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ. di [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente di quote di diritti enfiteutici sul fondo Garrone da [OSCURATO:PERSONA] e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] - il Tribunale di Palermo aveva già pronunciato la sentenza non definitiva n. 984/1961e la sentenza non definitiva n. 4953/2011. Hanno proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 4953/2011 e la sentenza definitiva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] già erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] già erede di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno proposto appello incidentale avverso tutte le sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] già erede di Giulia e [OSCURATO:PERSONA]. A seguito dell’appello incidentale, si è costituita e a sua volta ha proposto appello incidentale contro tutte le sentenze la Lega del Filo d’Oro, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], già erede di [OSCURATO:PERSONA]. Il processo d’appello è stato dichiarato interrotto una prima volta con ordinanza 30-10-2018 per il decesso di Francesco e [OSCURATO:PERSONA], successori universali di [OSCURATO:PERSONA], evento certificato dalle relazioni di notificazione dell’ufficiale giudiziario del 26-6-2017 e del 30-6-2017; [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno depositato ricorso per riassunzione in data 20-11-2018 e, costituitisi il 13-3-2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno eccepito l’estinzione del processo per tardività della riassunzione. Di seguito il processo è stato nuovamente dichiarato interrotto per il decesso di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 2512/2019 depositata il 19-12-2019 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato l’estinzione del processo in ragione della tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di interruzione per il decesso di Francesco e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha dichiarato che, a seguito della chiamata in causa ex art.107 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la veste di litisconsorte necessario processuale, che aveva mantenuto e trasmesso ai suoi eredi, in mancanza di atto di estromissione; ha dichiarato che la circostanza, ritenuta nella sentenza del 2011, che nel 2001 per effetto di transazione tra Letizia, Giovanni, Angelo e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro fossero venute meno le controversie relative ai diritti enfiteutici sul fondo Garrone non aveva rilievo, stante, sul piano formale, la mancanza di un provvedimento di estromissione e, sul piano sostanziale, l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e poi dei suoi eredi a controllare, quanto meno, che nessun provvedimento successivo riguardasse i diritti da lui acquisiti sul fondo Garrone. La sentenza ha dichiarato che la notificazione della comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro, che aveva comportato la certificazione dell’ufficiale giudiziario sull’intervenuto decesso, rientrava nelle fattispecie notificatorie contemplate dall’art. 292 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 300 co. 4 cod. proc. civ.; ha escluso che la circostanza che vi fosse stata collettiva e impersonale notificazione della comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro entro l’anno del decesso di [OSCURATO:PERSONA] non comportasse interruzione, in quanto la comparsa non integrava atto di riassunzione; ha escluso che la riassunzione fosse stata tempestiva, perché il termine per la riassunzione decorreva dalla legale conoscenza dell’evento interruttivo, realizzatasi il 23-11-2017 con il deposito telematico in cancelleria, con modalità adeguate alle previsioni degli artt. 87 disp. att. e 170 ult. co. cod. proc. civ., accompagnata e segnalata da nota di deposito. 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], già erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è poi costituita con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocatoGiovanni Chimera . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] già erede di Giulia e [OSCURATO:PERSONA], si sono difesi con controricorso nel quale hanno proposto anche due motivi di ricorso incidentale , adesivo al ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito al ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con unico controricorso al ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorsi distinti al ricorso principale e al ricorso incidentale. Lega del Filo d’[OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] già erede di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con distinti controricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 7- 10-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memorie illustrative le partidifese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Termini, Sangiorgi, Monteleone e Liguori. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente si rileva la nullità della costituzione de l nuov o difensore de lla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 24 - 9 - 2024, in quanto la procura al nuovo difensore è statarilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore con autenticazione dello stesso difensore. Infatti,al presente giudizio, in ragione della data di inizio, si applica l’art. 83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69, secondo la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso; per espressa previsione dell’art. 58 co.1 legge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass. Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092 - 01, Cass. Sez. 5 26-3-2010 n. 7241 Rv. 612212-01, per tutte). 2.Preliminarmente deve essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], contumace in appello, il quale risulta litisconsorte necessario in quanto erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], figlio premorto del de cuius; ciò in quanto la notifica eseguita a mezzo posta non risulta essere andata a buon fine, essendo in biancol’avviso di ricevimento depositato dalla partericorrente. Deve essere altresì disposta la notificazione del ricorso incidentale agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], perché la notifica del ricorso incidentale eseguita a [OSCURATO:PERSONA] non si è perfezionata, essendo stato il piego ritirato presso l’ufficio postale dopo il suo decesso. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la rinnovazione della notificazione del ricorso principale a [OSCURATO:PERSONA] e la notificazione del ricorso incidentale agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]