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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12895/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 19 gennaio 2023, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Foggia, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di furto con strappo e resistenza (artt. 624 bis e 337 cod. pen.).

Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (da qualificarsi quali ipotesi di cui agli artt. 624,625 n.4 cod. pen.), sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova- non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.

Rilevato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse con giudizio di equivalenza - è manifestamente infondato in presenza (pag. 5: ostatività della recidiva qualificata e assenza di elementi in concreto favorevoli) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 19 gennaio 2023, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Foggia, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di furto con strappo e resistenza (artt. 624 bis e 337 cod. pen.). Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (da qualificarsi quali ipotesi di cui agli artt. 624,625 n.4 cod. pen.), sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova- non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Rilevato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse con giudizio di equivalenza - è manifestamente infondato in presenza (pag. 5: ostatività della recidiva qualificata e assenza di elementi in concreto favorevoli) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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