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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11887/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non prende posizione sul percorso logico della ordinanza impugnata che ha rigettato l'istanza del ricorrente, in quanto reiterativa di altra precedente istanza già rigettata il 11 dicembre 2024; la deduzione del ricorrente, secondo cui tale precedente ordinanza si sarebbe posta in contrasto con altra precedente ordinanza del 27 gennaio 2022 più favorevole al ricorrente, avrebbe dovuto essere presentata contro l'ordinanza del 11 dicembre, e non contro quella oggetto del presente giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] DFP I N C 3 I AR 2026 li Fun2' Al() Aft zas 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non prende posizione sul percorso logico della ordinanza impugnata che ha rigettato l'istanza del ricorrente, in quanto reiterativa di altra precedente istanza già rigettata il 11 dicembre 2024; la deduzione del ricorrente, secondo cui tale precedente ordinanza si sarebbe posta in contrasto con altra precedente ordinanza del 27 gennaio 2022 più favorevole al ricorrente, avrebbe dovuto essere presentata contro l'ordinanza del 11 dicembre, e non contro quella oggetto del presente giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] DFP I N C 3 I AR 2026 li Fun2'     Al() Aft      zas 2
Sentenza Cassazione n. 11887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris