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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 45269/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto del 5 febbraio 2020, con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva rigettato l'istanza di revoca, presentata ai sensi degli artt. 7, comma 2,

I. n. 1423/1956 e 2-ter, comma 3,

I. n. 575/65, della confisca di immobili, intestati a [OSCURATO:PERSONA] ovvero nella sua disponibilità per interposta persona (segnatamente tramite la sorella [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA]), disposta con decreto in data 11 maggio - 8 luglio 2005, divenuto irrevocabile.

Tanto ha stabilito rilevando:

I. come la questione della perimetrazione cronologica della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] fosse già stata esaminata e risolta (nel senso che la stessa dovesse ritenersi esistente a far data dal 1984) in tutti i gradi del giudizio di prevenzione;

II. come la nuova consulenza tecnica di parte, depositata il 29 maggio 2019, nulla avesse dimostrato in ordine alla capacità reddituale lecita del proposto negli anni anteriori al 1990 e in ordine alla sufficienza di tali redditi ai fini dell'acquisto del suolo e della successiva edificazione degli immobili realizzati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., posto che gli stessi (siccome ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal Russo ed allegate alla nuova consulenza) erano: «redditi da partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero ricavati da quella medesima società la cui costituzione e le cui iniziative economiche avrebbero dovuto giustificare»;

III. come le vicende della costituzione e dell'operare della [OSCURATO:SOCIETA]. erano state oggetto di consulenza tecnica di parte già nell'originario procedimento di prevenzione ed erano state ampiamente analizzate nei decreti di primo e secondo grado, divenuti definitivi;

IV. come i redditi dichiarati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1985-1988 fossero, comunque, esigui ai fini dell'acquisto del suolo e della successiva edificazione di ben quattordici appartamenti, dotati di accessori e pertinenze.

Donde, ha concluso nel senso che le deduzioni difensive allegavano circostanze già note dall'inizio del procedimento di prevenzione e, comunque, prive di decisività, in quanto inidonee a scalfire il tessuto argomentativo del decreto di confisca.

2. Avverso l'anzidetta pronuncia il Russo ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con due motivi, la violazione degli artt. 2, 2-bis e ter della

I. n. 575/1965 e 4 e 7

I. n. 1423/1956, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

All'uopo ha contestato le argomentazioni in forza delle quali è stata disattesa la proposta richiesta di revoca della confisca, deducendo:

I. la mancanza di motivazione in ordine «alle nuove prove introdotte nel giudizio di primo grado» (sic, pag. 6, ultimo capoverso, del ricorso);

II. la mancanza e la contraddittorietà della motivazione impugnata circa l'esame delle prove nuove in violazione degli artt. 4 e 7

I. n. 1423/1956 (pag. 8, secondo capoverso, del ricorso);

III. il palese travisamento delle prove in riferimento all'anticipazione del periodo di pericolosità sociale del proposto agli anni 1985-1988 (pag. 10, terzo capoverso, del ricorso) ed anche di quelle nuove ricavabili dai documenti depositati in allegato alla nuova consulenza tecnica.

3. Con requisitoria in data 23 settembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con memorikin data 24 settembre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha meglio lumeggiato quanto già dedotto ed ha chiesto per il ricorso la discussione in udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione deve svolgersi nella forma ordinaria dell'udienza camerale non partecipata, prevista dall'art. 611 cod. proc. pen., anche in caso di istanza di procedere nelle forme dell'udienza pubblica o del rito camerale partecipato, in quanto il principio di pubblicità dell'udienza, qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2010 e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza c.

Italia, si riferisce esclusivamente alla fase di merito (Sez. 6, n. 50437 del 28/09/2017, Rv. 271500; conf.

Sez. 5, n. 20489 del 22/01/2018, Rv. 273034).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Devesi osservare che tutte le censure, sviluppate tanto con il primo che con il secondo motivo di ricorso, dirette a stigmatizzare la contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove già esaminate nel giudizio di prevenzione e di quelle nuove, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sono inammissibili.

Secondo il diritto vivente, infatti, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3- ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi: art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159), con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; non può essere, però, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà - come nel caso di specie -, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246).

2.2. Tutte le ulteriori doglianze - segnatamente quelle che denunciano la violazione degli artt. 2, 2-bis e ter

I. n. 575/1965 e 4 e 7

I. n. 1423/1956 - sono manifestamente infondate.

2.2.1. Pur ammesso, come sostenuto in alcune pronunce di questa Corte, che, in tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove, deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo prove sopravvenute ma anche elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio (trattandosi di conclusione conforme alla nozione di prova nuova elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale, cui deve aversi riguardo nell'interpretazione di entrambe le citate disposizioni di legge) (Sez. 1, n. 10343 del 05/11/2020 - dep. 17/03/2021, Rv. 280856; Sez. 5, n. 148 del 04/11/2015 - dep. 07/01/2016, Rv. 265922), è necessario, tuttavia, affinché questi ultimi siano riconosciuti come tali, che essi non siano stati concretamente dedotti e, perciò, mai valutati.

Nel caso che occupa, invece, il profilo della capacità reddituale lecita del ricorrente, negli anni 1985-1988, e quello, strettamente connesso, della perimetrazione della sua pericolosità sociale sono stati dedotti nel giudizio di prevenzione ed in quella sede esaminati.

Ciò comporta che le evidenze ritratte dalle dichiarazioni dei redditi del Russo, allegate alla nuova consulenza tecnica di parte depositata in atti, indicate dalla difesa come dimostrative dell'esistenza, negli anni precedenti all'anno 1990, in capo al soggetto inciso, di redditi leciti, tali da consentirgli di acquistare il terreno sul quale sarebbero stati edificati gli immobili oggetto di confisca, non possono essere qualificate alla stregua di prove nuove, nei termini dianzi esposti.

Tanto si desume dai passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, in cui si è dato ampiamente conto di come le vicende della società [OSCURATO:SOCIETA]. (confluita nella [OSCURATO:SOCIETA]., nel cui patrimonio si trovavano gli immobili sottoposti ad ablazione), fossero state già oggetto di analisi nel decreto di confisca, di modo che la provenienza e la quantificazione delle risorse utilizzate dal Russo per finanziarla e di quelle ritratte dall'esercizio dell'attività imprenditoriale espletata tramite essa costituivano un tema di prova privo del carattere della novità.

2.2.2. Occorre, peraltro, rimarcare che, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Rv. 267016; Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, Rv. 248296; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, Rv. 244152).

Donde, anche sotto questo aspetto, è da escludere che possano costituire prove nuove i dati ritratti dalle dichiarazioni dei redditi di [OSCURATO:PERSONA], allegate alla consulenza tecnica di parte presentata a sostegno dell'istanza di revoca della confisca degli immobili.

2.2.3. Va, infine, ricordato che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, Rv. 257334), quale si rivelerebbe quella fondata sul mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca (Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Rv. 251811).

Sicché, alla stregua di tale indicazione direttiva, deve ritenersi corretta la decisione del giudice censurato anche nella parte in cui ha respinto la revoca della confisca di prevenzione rilevando come gli elementi dedotti, quand'anche nuovi, non fossero, comunque, idonei a dimostrare che il reddito dell'istante negli anni 1985-1988, ancorché lecito, fosse sufficiente a giustificare l'acquisto del terreno e la costruzione degli appartamenti, su di esso edificati, oggetto di ablazione.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto del 5 febbraio 2020, con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva rigettato l'istanza di revoca, presentata ai sensi degli artt. 7, comma 2, I. n. 1423/1956 e 2-ter, comma 3, I. n. 575/65, della confisca di immobili, intestati a [OSCURATO:PERSONA] ovvero nella sua disponibilità per interposta persona (segnatamente tramite la sorella [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA]), disposta con decreto in data 11 maggio - 8 luglio 2005, divenuto irrevocabile. Tanto ha stabilito rilevando: I. come la questione della perimetrazione cronologica della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] fosse già stata esaminata e risolta (nel senso che la stessa dovesse ritenersi esistente a far data dal 1984) in tutti i gradi del giudizio di prevenzione; II. come la nuova consulenza tecnica di parte, depositata il 29 maggio 2019, nulla avesse dimostrato in ordine alla capacità reddituale lecita del proposto negli anni anteriori al 1990 e in ordine alla sufficienza di tali redditi ai fini dell'acquisto del suolo e della successiva edificazione degli immobili realizzati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., posto che gli stessi (siccome ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal Russo ed allegate alla nuova consulenza) erano: «redditi da partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero ricavati da quella medesima società la cui costituzione e le cui iniziative economiche avrebbero dovuto giustificare»; III. come le vicende della costituzione e dell'operare della [OSCURATO:SOCIETA]. erano state oggetto di consulenza tecnica di parte già nell'originario procedimento di prevenzione ed erano state ampiamente analizzate nei decreti di primo e secondo grado, divenuti definitivi; IV. come i redditi dichiarati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1985-1988 fossero, comunque, esigui ai fini dell'acquisto del suolo e della successiva edificazione di ben quattordici appartamenti, dotati di accessori e pertinenze. Donde, ha concluso nel senso che le deduzioni difensive allegavano circostanze già note dall'inizio del procedimento di prevenzione e, comunque, prive di decisività, in quanto inidonee a scalfire il tessuto argomentativo del decreto di confisca. 2. Avverso l'anzidetta pronuncia il Russo ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con due motivi, la violazione degli artt. 2, 2-bis e ter della I. n. 575/1965 e 4 e 7 I. n. 1423/1956, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. All'uopo ha contestato le argomentazioni in forza delle quali è stata disattesa la proposta richiesta di revoca della confisca, deducendo: I. la mancanza di motivazione in ordine «alle nuove prove introdotte nel giudizio di primo grado» (sic, pag. 6, ultimo capoverso, del ricorso); II. la mancanza e la contraddittorietà della motivazione impugnata circa l'esame delle prove nuove in violazione degli artt. 4 e 7 I. n. 1423/1956 (pag. 8, secondo capoverso, del ricorso); III. il palese travisamento delle prove in riferimento all'anticipazione del periodo di pericolosità sociale del proposto agli anni 1985-1988 (pag. 10, terzo capoverso, del ricorso) ed anche di quelle nuove ricavabili dai documenti depositati in allegato alla nuova consulenza tecnica. 3. Con requisitoria in data 23 settembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memorikin data 24 settembre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha meglio lumeggiato quanto già dedotto ed ha chiesto per il ricorso la discussione in udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione deve svolgersi nella forma ordinaria dell'udienza camerale non partecipata, prevista dall'art. 611 cod. proc. pen., anche in caso di istanza di procedere nelle forme dell'udienza pubblica o del rito camerale partecipato, in quanto il principio di pubblicità dell'udienza, qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2010 e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza c. Italia, si riferisce esclusivamente alla fase di merito (Sez. 6, n. 50437 del 28/09/2017, Rv. 271500; conf. Sez. 5, n. 20489 del 22/01/2018, Rv. 273034). 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Devesi osservare che tutte le censure, sviluppate tanto con il primo che con il secondo motivo di ricorso, dirette a stigmatizzare la contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove già esaminate nel giudizio di prevenzione e di quelle nuove, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sono inammissibili. Secondo il diritto vivente, infatti, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3- ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi: art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159), con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; non può essere, però, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà - come nel caso di specie -, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246). 2.2. Tutte le ulteriori doglianze - segnatamente quelle che denunciano la violazione degli artt. 2, 2-bis e ter I. n. 575/1965 e 4 e 7 I. n. 1423/1956 - sono manifestamente infondate. 2.2.1. Pur ammesso, come sostenuto in alcune pronunce di questa Corte, che, in tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove, deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo prove sopravvenute ma anche elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio (trattandosi di conclusione conforme alla nozione di prova nuova elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale, cui deve aversi riguardo nell'interpretazione di entrambe le citate disposizioni di legge) (Sez. 1, n. 10343 del 05/11/2020 - dep. 17/03/2021, Rv. 280856; Sez. 5, n. 148 del 04/11/2015 - dep. 07/01/2016, Rv. 265922), è necessario, tuttavia, affinché questi ultimi siano riconosciuti come tali, che essi non siano stati concretamente dedotti e, perciò, mai valutati. Nel caso che occupa, invece, il profilo della capacità reddituale lecita del ricorrente, negli anni 1985-1988, e quello, strettamente connesso, della perimetrazione della sua pericolosità sociale sono stati dedotti nel giudizio di prevenzione ed in quella sede esaminati. Ciò comporta che le evidenze ritratte dalle dichiarazioni dei redditi del Russo, allegate alla nuova consulenza tecnica di parte depositata in atti, indicate dalla difesa come dimostrative dell'esistenza, negli anni precedenti all'anno 1990, in capo al soggetto inciso, di redditi leciti, tali da consentirgli di acquistare il terreno sul quale sarebbero stati edificati gli immobili oggetto di confisca, non possono essere qualificate alla stregua di prove nuove, nei termini dianzi esposti. Tanto si desume dai passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, in cui si è dato ampiamente conto di come le vicende della società [OSCURATO:SOCIETA]. (confluita nella [OSCURATO:SOCIETA]., nel cui patrimonio si trovavano gli immobili sottoposti ad ablazione), fossero state già oggetto di analisi nel decreto di confisca, di modo che la provenienza e la quantificazione delle risorse utilizzate dal Russo per finanziarla e di quelle ritratte dall'esercizio dell'attività imprenditoriale espletata tramite essa costituivano un tema di prova privo del carattere della novità. 2.2.2. Occorre, peraltro, rimarcare che, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Rv. 267016; Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, Rv. 248296; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, Rv. 244152). Donde, anche sotto questo aspetto, è da escludere che possano costituire prove nuove i dati ritratti dalle dichiarazioni dei redditi di [OSCURATO:PERSONA], allegate alla consulenza tecnica di parte presentata a sostegno dell'istanza di revoca della confisca degli immobili. 2.2.3. Va, infine, ricordato che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, Rv. 257334), quale si rivelerebbe quella fondata sul mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca (Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Rv. 251811). Sicché, alla stregua di tale indicazione direttiva, deve ritenersi corretta la decisione del giudice censurato anche nella parte in cui ha respinto la revoca della confisca di prevenzione rilevando come gli elementi dedotti, quand'anche nuovi, non fossero, comunque, idonei a dimostrare che il reddito dell'istante negli anni 1985-1988, ancorché lecito, fosse sufficiente a giustificare l'acquisto del terreno e la costruzione degli appartamenti, su di esso edificati, oggetto di ablazione. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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