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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04033/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7235-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1634/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, invocando la costituzione coattiva, a favore del proprio fondo, intercluso, ed a carico di quello del convenuto, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile per accedere alla pubblica viabilità.

Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della sua proprietà esclusiva del suolo sul quale sorgeva la scala che dava accesso alla proprietà dell’attore [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo, a sua volta, spiegava reconvention reconventionis invocando l’accertamento dell’usucapione, a suo favore, della proprietà del’area occupata dalla scala oggetto della riconvenzionale del Manno.

Con sentenza n. 85/2012, il Tribunale, con sentenza n. 85/2012, rigettava la domanda principale e la riconvenzionale; accoglieva invece la reconvention reconventionis , dichiarando l’usucapione, in favore del [OSCURATO:PERSONA], dell’area occupata dalla scala di accesso alla sua proprietà.

Con la sentenza impugnata, n. 1634/2017, la Corte di Appello di Palermo rigettava tanto l’appello principale spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], che quello incidentale proposto dal Manno, compensando le spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura pubblica della strada denominate via Salomone, alla quale il fondo del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accedere con maggiore comodità, attraverso il diverso fondo di proprietà Maltese.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non avrebbe indicato in base a quale elemento di prova avrebbe ritenuto che detta strada fosse pubblica per la sua intera lunghezza.

Le conclusioni del C.T.U., acriticamente recepite dal giudice di merito, sarebbero a loro volta erronee, in quanto sconfessate dalle risultanze dell’estratto di mappa della zona di cui è causa, acquisito agli atti di causa.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che anche il tratto di via Salomone giacente a monte della sbarra esistente avrebbe natura pubblica.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, il C.T.U. avrebbe ritenuto più conveniente il passaggio attraverso la proprietà Maltese, sulla base dell’erroneo presupposto della natura edificabile dell’area di proprietà Manno; quest’ultimo, invece, ricadrebbe in zona soggetta a vincolo idrogeologico e, dunque, non avrebbe vocazione edificatoria, se non limitatamente alla demolizione e ricostruzione di quanto già esistente.

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto le pendenze del fondo Manno non compatibili con la realizzazione di un accesso a favore del confinante fondo [OSCURATO:PERSONA], ritenendo preferibile un accesso attraverso la proprietà Maltese, senza rilevare che quest’ultimo non era parte del giudizio.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che lo stesso Manno, nel presentare un Progetto edilizio relativo alla sua proprietà, aveva ipotizzato un accesso alla pubblica via sostanzialmente coincidente con quello preteso dal [OSCURATO:PERSONA].

Infine, con il quarto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta (per la prima volta in sede di legittimità) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare l’esistenza di un contraddittorio necessario con il Maltese, proprietario del fondo sul quale, secondo la tesi fatta propria dal Tribunale, e poi confermata dalla Corte distrettuale, avrebbe dovuto essere costituito il diritto di passaggio preteso dal [OSCURATO:PERSONA], e disporre la conseguente integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto soggetto.

Il quarto motivo, che per ragioni di ordine logico merita di essere esaminato conpriorità rispetto ai primi tre, è infondato.

Va, sul punto, ribadito che “ Il proprietario di un fondo intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, nel convenire in giudizio il proprietario (ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda "servitus viae", attesi i criteri (di cui all'art. 1051 cod. civ.) della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minor lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo "status" giuridico e materiale dei fondi interessati) e del minor aggravio per il fondo servente (sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere, commisurata, appunto, al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente), entrambi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del "minimo mezzo", inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile.

A tale valutazione, infine, il giudice potrà provvedere anche quando una delle soluzioni, in ipotesi, più conveniente riguardi proprietari di fondi non parti in causa, senza che, nella specie, sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di essi, che potranno, successivamente, essere chiamati ad intervenire nel processo ad istanza di parte, ovvero iussu iudicis (salva l'ipotesi in cui, tra il fondo intercluso e la strada pubblica, si frappongano più fondi, su tutti i quali si renda necessaria la costituzione della servitù, occorrendo, in tale ipotesi, la presenza in causa di tutti i proprietari dei fondi intercludenti)” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8105 del 27/08/1997, Rv.507223; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 10045del 16/04/2008 , Rv. 602772; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6562del 31/03/2015 , Rv. 634795, relativa ad una servitù di scarico; e Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021 , Rv. 662565).

Pertanto, da un lato, in presenza di un’interclusione per ovviare alla quale sia necessario costituire una servitù a carico di più fondi, disposti in modo successivo l’uno rispetto all’altro, occorre l’evocazione in giudizio di tutti i rispettivi proprietari,“… poich é solo con la costituzione delpassaggio nella sua interezza si realizza la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c.; ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare ilcontraddittorio rispetto ai pro prietari pretermessi” (Cass. Sez.

U , Sentenzan. 9685 del 22/04/2013 , Rv. 625962 ; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1646del 23/01/2017, Rv. 642474).

Dall’altro lato, invece, quando la condizione di interclusione può essere superata mediante costituzione di servitù su diversi fondi confinanti, considerati in modo alternativo l’uno rispetto all’altro, non è necessaria l ' evocazione in giudizio di tutti i rispettivi proprietari, poiché l’eventuale integrazione del contraddittorio nei loro confronti p uò essere disposta, ad istanza di parte o iussu iudicis, in dipendenza del concreto svolgimento degli accertamenti in fatto, con particolare riferimento all’individuazione del percorso più idoneo per la costituenda servitù, in applicazione del criterio generale del cd.

"minimo mezzo", che impone il contemperamento tra la utilitas e la commoditas del fondo dominante, da una parte, con il minor aggravio possibile per il fondo servente, dall’altra parte.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, a fronte della difesa svolta dal Manno –il quale aveva indicato la possibilità di costituire, a carico del fondo di proprietà Maltese, un diritto di passaggio in termini più agevoli di quelli ipotizzabili a carico del fondo di sua proprietà– aveva l’onere di attivarsi per evocare in giudizio anche detto soggetto, al fine di ottenere una pronuncia costitutiva del diritto reale rivendicato, alternativamente a carico del fondo Manno o di quello Maltese.

Non avendo adempiuto a tale onere, la domanda spiegata dal [OSCURATO:PERSONA] è rimasta formulata nei soli riguardi del Manno, e dunque con riferimento esclusivo al fondo di proprietà di quest’ultimo.

Il giudice di merito, una volta verificata, in esito alla valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, l’esistenza di un percorso alternativo più agevole, a carico di un fondo di proprietà di soggetto mai evocato in giudizio, ha correttamente rigettato la pretesa del [OSCURATO:PERSONA].

I primi tre motivi di ricorso, invece, sono suscettibili di trattazione congiunta e sono inammissibili.

Essi, infatti, si risolvono nella richiesta di un riesame delle valutazioni di merito condotte dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto, sulla base delle conclusioni della C.T.U. esperite in prime cure, non praticabile il percorso ipotizzato dall’odierno ricorrente a carico del fondo Manno.

Trattasi di valutazione di merito, rispetto alla quale il ricorrente contrappone una diversa lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, senza considerare il duplice principio secondo cui: 1)il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790); 2)la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione della decisione adottata involge “… apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei confonti della parte controricorrente.

Nulla, invece, per le parti rimaste intimate.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7235-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1634/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, invocando la costituzione coattiva, a favore del proprio fondo, intercluso, ed a carico di quello del convenuto, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile per accedere alla pubblica viabilità. Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della sua proprietà esclusiva del suolo sul quale sorgeva la scala che dava accesso alla proprietà dell’attore [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, a sua volta, spiegava reconvention reconventionis invocando l’accertamento dell’usucapione, a suo favore, della proprietà del’area occupata dalla scala oggetto della riconvenzionale del Manno. Con sentenza n. 85/2012, il Tribunale, con sentenza n. 85/2012, rigettava la domanda principale e la riconvenzionale; accoglieva invece la reconvention reconventionis , dichiarando l’usucapione, in favore del [OSCURATO:PERSONA], dell’area occupata dalla scala di accesso alla sua proprietà. Con la sentenza impugnata, n. 1634/2017, la Corte di Appello di Palermo rigettava tanto l’appello principale spiegato dal [OSCURATO:PERSONA], che quello incidentale proposto dal Manno, compensando le spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura pubblica della strada denominate via Salomone, alla quale il fondo del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accedere con maggiore comodità, attraverso il diverso fondo di proprietà Maltese. Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non avrebbe indicato in base a quale elemento di prova avrebbe ritenuto che detta strada fosse pubblica per la sua intera lunghezza. Le conclusioni del C.T.U., acriticamente recepite dal giudice di merito, sarebbero a loro volta erronee, in quanto sconfessate dalle risultanze dell’estratto di mappa della zona di cui è causa, acquisito agli atti di causa. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che anche il tratto di via Salomone giacente a monte della sbarra esistente avrebbe natura pubblica. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il C.T.U. avrebbe ritenuto più conveniente il passaggio attraverso la proprietà Maltese, sulla base dell’erroneo presupposto della natura edificabile dell’area di proprietà Manno; quest’ultimo, invece, ricadrebbe in zona soggetta a vincolo idrogeologico e, dunque, non avrebbe vocazione edificatoria, se non limitatamente alla demolizione e ricostruzione di quanto già esistente. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto le pendenze del fondo Manno non compatibili con la realizzazione di un accesso a favore del confinante fondo [OSCURATO:PERSONA], ritenendo preferibile un accesso attraverso la proprietà Maltese, senza rilevare che quest’ultimo non era parte del giudizio. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che lo stesso Manno, nel presentare un Progetto edilizio relativo alla sua proprietà, aveva ipotizzato un accesso alla pubblica via sostanzialmente coincidente con quello preteso dal [OSCURATO:PERSONA]. Infine, con il quarto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta (per la prima volta in sede di legittimità) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare l’esistenza di un contraddittorio necessario con il Maltese, proprietario del fondo sul quale, secondo la tesi fatta propria dal Tribunale, e poi confermata dalla Corte distrettuale, avrebbe dovuto essere costituito il diritto di passaggio preteso dal [OSCURATO:PERSONA], e disporre la conseguente integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto soggetto. Il quarto motivo, che per ragioni di ordine logico merita di essere esaminato conpriorità rispetto ai primi tre, è infondato. Va, sul punto, ribadito che “ Il proprietario di un fondo intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, nel convenire in giudizio il proprietario (ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda "servitus viae", attesi i criteri (di cui all'art. 1051 cod. civ.) della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minor lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo "status" giuridico e materiale dei fondi interessati) e del minor aggravio per il fondo servente (sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere, commisurata, appunto, al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente), entrambi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del "minimo mezzo", inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile. A tale valutazione, infine, il giudice potrà provvedere anche quando una delle soluzioni, in ipotesi, più conveniente riguardi proprietari di fondi non parti in causa, senza che, nella specie, sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di essi, che potranno, successivamente, essere chiamati ad intervenire nel processo ad istanza di parte, ovvero iussu iudicis (salva l'ipotesi in cui, tra il fondo intercluso e la strada pubblica, si frappongano più fondi, su tutti i quali si renda necessaria la costituzione della servitù, occorrendo, in tale ipotesi, la presenza in causa di tutti i proprietari dei fondi intercludenti)” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8105 del 27/08/1997, Rv.507223; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 10045del 16/04/2008 , Rv. 602772; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6562del 31/03/2015 , Rv. 634795, relativa ad una servitù di scarico; e Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021 , Rv. 662565). Pertanto, da un lato, in presenza di un’interclusione per ovviare alla quale sia necessario costituire una servitù a carico di più fondi, disposti in modo successivo l’uno rispetto all’altro, occorre l’evocazione in giudizio di tutti i rispettivi proprietari,“… poich é solo con la costituzione delpassaggio nella sua interezza si realizza la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c.; ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare ilcontraddittorio rispetto ai pro prietari pretermessi” (Cass. Sez. U , Sentenzan. 9685 del 22/04/2013 , Rv. 625962 ; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1646del 23/01/2017, Rv. 642474). Dall’altro lato, invece, quando la condizione di interclusione può essere superata mediante costituzione di servitù su diversi fondi confinanti, considerati in modo alternativo l’uno rispetto all’altro, non è necessaria l ' evocazione in giudizio di tutti i rispettivi proprietari, poiché l’eventuale integrazione del contraddittorio nei loro confronti p uò essere disposta, ad istanza di parte o iussu iudicis, in dipendenza del concreto svolgimento degli accertamenti in fatto, con particolare riferimento all’individuazione del percorso più idoneo per la costituenda servitù, in applicazione del criterio generale del cd. "minimo mezzo", che impone il contemperamento tra la utilitas e la commoditas del fondo dominante, da una parte, con il minor aggravio possibile per il fondo servente, dall’altra parte. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, a fronte della difesa svolta dal Manno –il quale aveva indicato la possibilità di costituire, a carico del fondo di proprietà Maltese, un diritto di passaggio in termini più agevoli di quelli ipotizzabili a carico del fondo di sua proprietà– aveva l’onere di attivarsi per evocare in giudizio anche detto soggetto, al fine di ottenere una pronuncia costitutiva del diritto reale rivendicato, alternativamente a carico del fondo Manno o di quello Maltese. Non avendo adempiuto a tale onere, la domanda spiegata dal [OSCURATO:PERSONA] è rimasta formulata nei soli riguardi del Manno, e dunque con riferimento esclusivo al fondo di proprietà di quest’ultimo. Il giudice di merito, una volta verificata, in esito alla valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, l’esistenza di un percorso alternativo più agevole, a carico di un fondo di proprietà di soggetto mai evocato in giudizio, ha correttamente rigettato la pretesa del [OSCURATO:PERSONA]. I primi tre motivi di ricorso, invece, sono suscettibili di trattazione congiunta e sono inammissibili. Essi, infatti, si risolvono nella richiesta di un riesame delle valutazioni di merito condotte dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto, sulla base delle conclusioni della C.T.U. esperite in prime cure, non praticabile il percorso ipotizzato dall’odierno ricorrente a carico del fondo Manno. Trattasi di valutazione di merito, rispetto alla quale il ricorrente contrappone una diversa lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, senza considerare il duplice principio secondo cui: 1)il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790); 2)la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione della decisione adottata involge “… apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei confonti della parte controricorrente. Nulla, invece, per le parti rimaste intimate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterio
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