CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 09520/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all'art.256, comma 1 lett.a), D.Igs. 152/2006, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al diniego della richiesta di dell'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen. formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna. La doglianza è preclusa, trattandosi di determinazioni insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale negato i suddetto beneficio facendo riferimento alle conseguenze dannose o pericolose della condotta, ancora permanenti, posto che il ricorrente non ha ottemperato alle prescrizione impartite dalle competenti autorità, concernenti sia la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti immessi nel corpo idrico, sia la chiusura della finestra che era stata aperta sul muraglione di cemento armato, quest'ultima chiusa malamente con una griglia di metallo facilmente rimovibile. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]